1. Cos’è il reato di Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
L’Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, previsto dall’Articolo 578 del Codice Penale, è un reato attenuato rispetto all’omicidio comune (Art. 575 c.p.), che sanziona la madre che uccide il neonato subito dopo il parto o durante il parto stesso. La legge riconosce la particolare condizione di grave disagio psicologico e sociale della madre e prevede una pena ridotta.
L’elemento cruciale e strategico di questo delitto è il nesso causale tra la condotta omicida e le condizioni di abbandono materiale e morale in cui la madre si trova al momento del parto o immediatamente dopo. La prova della sussistenza di questo stato e della sua influenza sull’atto è indispensabile per non configurare il reato più grave di omicidio volontario.
2. Testo dell’articolo 578 codice penale: condotte punite e pene previste.
Per comprendere la natura eccezionale del delitto, è fondamentale analizzare come l’Articolo 578 del Codice Penale descrive le condotte punite e le pene previste. La norma sanziona l’uccisione del neonato o del feto, ma la chiave di lettura risiede nel nesso causale tra l’atto e lo stato di abbandono materiale e morale della madre. Questa connessione è l’unico elemento che consente di attenuare la pena rispetto all’omicidio volontario (Art. 575 c.p.).
La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.
Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61 del codice penale.
3. Note procedurali dell’articolo 578 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Dal punto di vista procedurale, il reato di Infanticidio in condizioni di abbandono presenta una disciplina eccezionale, dove la qualifica dell’autore (madre o terzi) incide drasticamente sull’iter processuale. È fondamentale conoscere i criteri di applicazione dell’arresto (che può essere obbligatorio o facoltativo), la competenza (Tribunale o Corte d’Assise) e la variazione dei termini di prescrizione (12 o 24 anni) a seconda del soggetto agente e della gravità del fatto.
- Arresto e Fermo di Indiziato: L’arresto è facoltativo per l’ipotesi del primo comma (madre), ma obbligatorio per l’ipotesi del secondo comma (terzi), a meno che non ricorra l’attenuante a effetto speciale. Il Fermo di indiziato di delitto è consentito quando ricorrono i presupposti di legge.
- Misure Cautelari e Intercettazioni: Le misure cautelari personali sono applicabili (Art. 280 e 287 c.p.p.). Le Intercettazioni sono ammissibili come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.), facilitando l’acquisizione di elementi rilevanti per le indagini.
- Autorità Giudiziaria Competente (Variazione Cruciale): La competenza varia in base alla gravità e all’autore:
- Tribunale Collegiale per l’ipotesi del primo comma (madre).
- Corte d’Assise per l’ipotesi più grave del secondo comma (terzi), dato il maggiore disvalore.
- Procedibilità e Udienza: Il reato è perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.), senza necessità di querela. L’Udienza preliminare è prevista (Art. 416 e 418 c.p.p.).
- Natura del Reato e Autore: Si tratta di un reato proprio se commesso dalla madre (primo comma) e di un reato comune se commesso da altri (secondo comma). La Forma di esecuzione è libera. È un reato istantaneo (si consuma con il decesso) e di evento.
- Termini di Custodia Cautelare: I termini sono medi per l’ipotesi del primo comma, e lunghi per il secondo comma. Attenzione: se per il secondo comma ricorre l’attenuante, i termini si riducono a medi e l’arresto non è più obbligatorio.
- Prescrizione: Il termine di prescrizione è di 12 anni per l’ipotesi attenuata (primo comma) e 24 anni per l’ipotesi più grave (secondo comma).
- Elemento Soggettivo e Tentativo: È richiesto il dolo (generico o specifico a seconda del comma e della condotta). Il Tentativo è configurabile, rendendo punibile l’azione che non si realizza completamente.
4. Esempi di casi reali del reato di Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
Per comprendere come il reato di Infanticidio si distingua dall’Omicidio volontario, è cruciale analizzare casi che chiariscono il requisito dello stato di abbandono materiale o morale della madre. Questi esempi pratici illustrano come i Giudici valutino la percezione soggettiva del disagio e il nesso causale tra l’isolamento e la condotta, elementi chiave per la difesa penale e la qualificazione del fatto.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Il caso di Alessia e l’assenza di assistenza medica. Alessia, minorenne in gravidanza, viene costretta al silenzio dalla coppia affidataria, che omette di fornirle assistenza medica. Il neonato muore per sofferenza anossica conseguenza diretta dell’assenza di soccorsi. Il Tribunale non imputa l’infanticidio solo alla madre, ma anche alla coppia affidataria (terzi), riconoscendo che l’omissione di assistenza ha contribuito allo stato di abbandono materiale. Questo esempio chiarisce il concorso nel reato.
Il caso di Serena e la percezione soggettiva di abbandono. Serena, pur vivendo con i genitori, agisce sopprimendo il neonato a causa della sua percezione soggettiva di isolamento e disperazione, non avendo rivelato la gravidanza. Il giudice riconosce che, pur in assenza di abbandono materiale oggettivo, il grave turbamento emotivo e mentale legato al parto (e all’isolamento auto-imposto) è sufficiente a qualificare il fatto come Infanticidio e non come Omicidio Volontario. La strategia difensiva si basa sulla perizia psicologica.
Il caso di Giada e il totale isolamento familiare. Giada partorisce in un contesto di estrema povertà e trascuratezza, senza alcuna assistenza sanitaria o rete di supporto familiare. Le indagini provano che la sua condizione di isolamento totale è stata determinante nel gesto. Il Tribunale riconosce il reato di Infanticidio perché l’azione è stata direttamente dettata dal verificato stato di abbandono materiale e morale, configurando l’attenuante.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali per interpretare l’Articolo 578 c.p., chiarendo i criteri per distinguere l’Infanticidio (reato attenuato) dall’omicidio volontario. Le sue pronunce sono essenziali per definire la portata oggettiva e soggettiva dello stato di abbandono e l’importanza delle valutazioni medico-legali per accertare il nesso causale tra la condizione della madre e la condotta omicida.
Massima: «Rispondono del delitto di infanticidio determinato da condizioni di abbandono morale e materiale gli affidatari di una minorenne che abbiano omesso di garantire alla stessa qualsiasi forma di assistenza sanitaria nel corso della gravidanza e nel momento iniziale del travaglio, così da cagionare il decesso del feto, intervenuto per sofferenza anossica insorta durante il parto» (Cass. pen., n. 42507/2022). Spiegazione: Non solo la madre può essere ritenuta responsabile dell’infanticidio, ma anche chi ha l’obbligo di prendersi cura di lei. Se gli affidatari di una minorenne incinta non garantiscono cure mediche e questo porta alla morte del neonato, possono essere incriminati per infanticidio per omissione.
Massima: «L’integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento oggettivo da leggere in chiave soggettiva, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto» (Cass. pen., n. 28252/2021). Spiegazione: Perché si configuri il reato di infanticidio, non è necessario che la madre sia effettivamente sola e senza aiuti, basta che lei percepisca di essere abbandonata e non veda alternative. Il giudice deve valutare la sua condizione emotiva e psicologica nel momento del parto.
Massima: «Per la configurabilità del reato di infanticidio di cui all’art. 578 c.p. è necessario che la madre sia lasciata in balia di se stessa, senza alcuna assistenza e nel completo disinteresse dei familiari, in modo che venga a trovarsi in uno stato di isolamento totale che non lasci prevedere alcuna forma di soccorso o di aiuto finalizzati alla sopravvivenza del neonato» (Cass. pen., n. 24903/2007). Spiegazione: L’infanticidio è riconosciuto solo se la madre è in una situazione estrema di isolamento e mancanza di assistenza. Se invece riceve aiuto o ha una rete di supporto, il fatto può essere qualificato come omicidio volontario.
Massima: «La condotta prevista dall’art. 578 c.p. si realizza dal momento del distacco del feto dall’utero materno, durante il parto se si tratta di un feto o immediatamente dopo il parto se si tratta di un neonato. Di conseguenza, qualora la condotta diretta a sopprimere il prodotto del concepimento sia posta in essere dopo il distacco, naturale o indotto, del feto dall’utero materno, il fatto, in assenza dell’elemento specializzante delle condizioni di abbandono materiale e morale della madre, previsto dall’art. 578 c.p., configura il delitto di omicidio volontario» (Cass. pen., n. 46945/2004). Spiegazione: La differenza tra infanticidio e omicidio volontario dipende dal momento in cui avviene la soppressione del neonato. Se la madre non è in condizioni di abbandono materiale e morale, la sua azione viene considerata omicidio e non più infanticidio.
Massima: «Lo stato di abbandono materiale e morale in cui deve versare il colpevole del reato di infanticidio non è ontologicamente incompatibile con la presenza nel territorio, ove il parto si verifica, di strutture socio-sanitarie idonee, sempreché l’agente si trovi nelle condizioni sociali e culturali di utilizzare detti sussidi» (Cass. pen., n. 8489/1991). Spiegazione: Anche se esistono ospedali o strutture sanitarie nelle vicinanze, la madre può comunque trovarsi in uno stato di abbandono materiale e morale, se non è nelle condizioni di accedere ai servizi sanitari per ragioni economiche, culturali o sociali.
Massima: «La fattispecie criminosa delineata dall’art. 578 c.p., postula uno stato di abbandono della madre inteso non come fatto contingente legato al momento culminante della gravidanza, bensì come condizione di vita, che si sostanzia nell’isolamento materiale e morale della donna dal contesto familiare e sociale» (Cass. pen., n. 1387/2000). Spiegazione: Perché si configuri l’infanticidio, la madre non deve solo trovarsi in difficoltà nel momento del parto, ma deve avere una vita segnata da isolamento e abbandono. Se la situazione di disagio è solo temporanea, il fatto può essere qualificato diversamente.
Massima: «Il delitto di cui all’art. 578 c.p. nella sua attuale formulazione si differenzia da quello di omicidio perché richiede non solo che la morte del neonato sia stata cagionata immediatamente dopo il parto, ma anche che il fatto sia stato determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto» (Cass. pen., n. 7756/1993). Spiegazione: L’infanticidio ha due elementi fondamentali: a) la morte deve avvenire immediatamente dopo il parto; b) deve essere determinata da uno stato di abbandono materiale e morale della madre. Se anche solo uno di questi elementi manca, il fatto può essere qualificato come omicidio volontario.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
L’Infanticidio in condizioni di abbandono si distingue dall’omicidio volontario per la particolare situazione della madre, che agisce sotto l’effetto di un grave stato di isolamento, difficoltà economica o disagio psicologico. La Cassazione ha chiarito che questo stato può essere valutato anche in base alla percezione soggettiva della donna, un elemento che apre alla possibilità di difesa.
La strategia difensiva si gioca sulla prova rigorosa della connessione causale tra il disagio e l’atto omicida, spesso richiedendo una complessa perizia psichiatrica o sociale in sede di Udienza Preliminare o Giudizio. Il nostro studio è specializzato nell’analisi di queste circostanze eccezionali, cruciali per ottenere la derubricazione e la pena attenuata. Per una consulenza legale riservata e per costruire una strategia di difesa adeguata a Siracusa o Catania, visita la pagina Contatti del nostro sito.
