1. Cos’è il reato di Favoreggiamento reale.
Il reato di Favoreggiamento reale, disciplinato dall’Articolo 379 del Codice Penale, è un delitto contro l’Amministrazione della Giustizia che punisce chiunque aiuti l’autore di un reato a mettere al sicuro i beni materiali provenienti dall’attività criminosa.
A differenza del Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.), che si concentra sull’aiuto alla persona per sfuggire alle investigazioni, il Favoreggiamento reale si focalizza sull’aiuto a interrompere la catena patrimoniale del reato, assicurando i beni.
Il Favoreggiamento reale è tipicamente un reato residuale, applicabile solo quando non ricorrono gli elementi costitutivi dei ben più gravi reati di:
Il reato si configura a condizione che:
- Esclusione del Concorso: L’aiuto sia fornito dopo la commissione del reato presupposto e fuori dai casi di concorso in esso;
- Oggetto Materiale: La condotta sia diretta ad aiutare l’autore ad assicurare il prodotto (es. la merce rubata), il profitto (es. il denaro guadagnato) o il prezzo (es. il compenso pattuito) del reato.
La pena prevista è la reclusione fino a cinque anni se il reato presupposto è un delitto, oppure la sola multa se è una contravvenzione. Come per il Favoreggiamento personale, il reato si applica anche se l’autore del reato presupposto non è imputabile o non ha commesso il fatto.
2. Testo dell’articolo 379 codice penale: condotte punite e pene previste.
L’Articolo 379 del Codice Penale sanziona il Favoreggiamento reale, un reato che mira a colpire chi aiuta il colpevole a trarre vantaggio economico dal crimine, assicurando i beni che costituiscono prodotto, profitto o prezzo del reato stesso. Il testo evidenzia il carattere residuale della norma, applicabile solo quando l’azione non ricade nei più gravi e specifici delitti di Ricettazione, Riciclaggio o Autoriciclaggio (Artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p.). La pena è modulata in base alla natura del reato presupposto, con un massimo di cinque anni per i delitti.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648-ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del primo e dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
3. Note procedurali dell’articolo 379 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Il reato di Favoreggiamento reale (Art. 379 c.p.) presenta un regime procedurale con una notevole complessità, derivante dalla pena massima modulata (fino a cinque anni per i delitti contro la pena della multa per le contravvenzioni). La previsione di una pena fino a cinque anni per l’ipotesi più grave rende necessaria l’Udienza preliminare, distingue il regime di arresto (facoltativo o non consentito) e influisce sull’ammissibilità delle misure cautelari. Nonostante l’assenza delle intercettazioni, la possibilità di accedere a istituti come la Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto offre comunque concrete opportunità difensive per le ipotesi meno gravi.
- Arresto e Fermo: Ipotesi di Favoreggiamento di Delitto (Reclusione fino a 5 anni): L’arresto in flagranza è facoltativo (Art. 381 c.p.p.) per il comma 1, prima ipotesi; Ipotesi di Favoreggiamento di Contravvenzione (Multa): L’arresto è non consentito. Il fermo di indiziato di delitto è non consentito in tutte le ipotesi.
- Misure Cautelari Personali: Ipotesi di Favoreggiamento di Delitto: Le misure cautelari sono consentite (Artt. 280, 287 c.p.p.) in quanto la pena supera i tre anni (custodia in carcere esclusa, data la pena massima di cinque anni); Ipotesi di Favoreggiamento di Contravvenzione: Le misure cautelari non sono consentite.
- Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono non ammesse come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.) per via del limite edittale (cinque anni non è sufficiente per l’ammissibilità generale).
- Autorità Giudiziaria Competente: Il reato è di competenza del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.) in tutte le sue varianti.
- Procedibilità e Udienza: È perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.). L’Udienza preliminare è prevista (Artt. 416, 418 c.p.p.) nell’ipotesi più grave, dato che la pena edittale massima (cinque anni) supera i quattro anni. I termini custodiali sono brevi.
- Bene Tutelato e Tipologia: Il bene tutelato è l’evitare il consolidamento di un’illegalità (impedire che i frutti del crimine restino nella disponibilità dell’autore). È un reato comune.
- Elemento Psicologico: È richiesto il dolo generico (la coscienza e volontà di aiutare qualcuno ad assicurare i proventi del reato).
- Natura e Tentativo: La forma di esecuzione è libera. È preferibile considerarlo un reato di evento, la cui natura può essere eventualmente abituale o di permanenza (se il nascondimento si protrae). La configurabilità del Tentativo è controversa: sebbene la dottrina maggioritaria lo ritenga configurabile, la giurisprudenza è orientata a negarla.
- Prescrizione: Il termine di prescrizione è di 6 anni (Art. 157 c.p.).
- Benefici: La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.) è possibile. Messa alla Prova (MAP): L’ammissibilità per l’ipotesi più grave (Favoreggiamento di delitto, pena fino a 5 anni) è controversa poiché la pena massima (5 anni) supera il limite generale (4 anni), e non rientra nel regime della citazione diretta (Art. 550 c.p.p.) in quanto è prevista l’Udienza Preliminare.
4. Esempi di casi reali del reato di Favoreggiamento reale.
Il reato di Favoreggiamento reale (Art. 379 c.p.) sanziona l’aiuto fornito all’autore di un delitto per assicurare i proventi illeciti (prodotto, profitto o prezzo). L’analisi di casi reali è indispensabile per comprendere come la giurisprudenza traccia la linea sottile che separa questa fattispecie meno grave dai delitti di Ricettazione (dove l’autore agisce per profitto proprio) e dal Concorso nel reato principale (dove l’accordo è preventivo). Gli esempi chiariscono che il Favoreggiamento reale è tipicamente un atto di mero aiuto che avviene dopo la consumazione del delitto presupposto.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Nascondere la refurtiva senza scopo di lucro (distinzione dalla Ricettazione).
Aldo ha commesso un furto di monili in una gioielleria. Subito dopo il colpo, si reca da Bruno, un amico disoccupato che vive di stenti, chiedendogli un favore urgente. Bruno, spinto da un senso di solidarietà e amicizia verso Aldo, accetta di nascondere la refurtiva (il prodotto del reato) in un vano segreto sotto il pavimento del suo garage. Bruno non chiede e non riceve nulla in cambio per questo servizio. Bruno commette Favoreggiamento reale (Art. 379 c.p.). La condotta è quella di aiutare ad “assicurare” i proventi di un delitto. L’elemento chiave che lo distingue dal reato di Ricettazione (Art. 648 c.p.) è l’assenza del dolo specifico di profitto per sé o per terzi. Bruno agisce nell’esclusivo interesse di Aldo.
Custodia di denaro mafioso (Favoreggiamento reale e reati permanenti).
Carla è una piccola imprenditrice che non fa parte di nessun clan mafioso. Suo cugino, Dario, è un membro attivo di un’associazione mafiosa (reato permanente, Art. 416-bis c.p.). Un giorno, Dario le chiede di custodire una scatola contenente 30.000 € in contanti (profitto del reato associativo) per un periodo indefinito, senza specificare la provenienza esatta. Carla accetta per paura e per evitare ritorsioni, ma senza trarre alcun vantaggio economico o partecipare alla vita del clan. Carla commette Favoreggiamento reale (Art. 379 c.p.), e non Concorso esterno in associazione mafiosa, né Riciclaggio. Il reato si configura perché la sua azione si limita ad assicurare il profitto del reato (il denaro) e manca l’elemento del profitto proprio (distinzione dal Ricettazione). Inoltre, non essendoci un suo inserimento o un contributo causale al mantenimento del sodalizio, la condotta si inquadra nel Favoreggiamento.
Offerta preventiva di smercio (esclusione del Favoreggiamento).
Enzo e Franco pianificano una rapina. Enzo, che ha già commesso rapine in passato, contatta l’amico Gino e gli dice: “Se l’affare va in porto, ci servi tu per sbarazzarci della merce, mi dai una mano a smerciarla?” Gino risponde: “Certo, nessun problema”. La rapina viene commessa. Gino, come promesso, aiuta Enzo a smerciare i beni rubati. Gino non risponde di Favoreggiamento reale (Art. 379 c.p.), ma di Concorso morale nel reato di Rapina. L’aiuto promesso (lo smercio) è stato pattuito preventivamente, prima che il reato presupposto fosse consumato. Questa promessa ha agito come incentivo o rinforzo psichico alla determinazione di Enzo a commettere la rapina. L’azione di Gino ricade quindi nel regime del concorso nel reato principale, molto più grave, in quanto non è “fuori dei casi di concorso”.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Favoreggiamento reale.
Il reato di Favoreggiamento reale (Art. 379 c.p.) è un delitto patrimoniale con funzione prevalentemente residuale. La Corte di Cassazione ha dedicato gran parte dei suoi sforzi a tracciare i confini di questa figura criminosa rispetto ai delitti più gravi come la Ricettazione (Art. 648 c.p.) e il Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.). Le pronunce sono cruciali per stabilire che il discrimine risiede nell’elemento psicologico (il dolo) – che nel favoreggiamento è di mero aiuto e non di profitto personale – e nel momento dell’azione, che deve avvenire dopo la cessazione del reato presupposto, specialmente in presenza di reati permanenti.
Confine con il concorso nel reato principale.
Massima: «È configurabile il concorso di persone nel reato e non il favoreggiamento reale nel caso di promessa di acquistare o smerciare cose provenienti da una rapina materialmente commessa da altri, sussistendo un accordo preventivo col quale si realizza la partecipazione psichica in tale delitto sotto forma di istigazione, posto che si genera o si rafforza la determinazione dell’esecutore materiale, sicuro così di conseguire il profitto dell’illecito» (Cass. pen., n. 48276/2022).
Spiegazione: La Cassazione ribadisce la distinzione cruciale tra Favoreggiamento reale e concorso nel reato principale. Se l’accordo per assicurare i beni (es. smerciare la refurtiva) è stato preso prima che il reato presupposto (es. rapina) fosse commesso, l’azione non è più Favoreggiamento (che è un post-fatto), ma diventa concorso morale nel reato di rapina. Questo perché la promessa preventiva ha rafforzato o determinato la volontà dell’esecutore materiale.
Natura di reato di pericolo.
Massima: «Ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento reale, è sufficiente che la condotta posta in essere sia idonea a conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad assicurarsi il profitto del reato, a prescindere dall’esito di essa e cioè dall’effettivo conseguimento di tale finalità.» (Cass. pen., n. 3323/2021).
Spiegazione: Questa massima stabilisce che il Favoreggiamento reale, analogamente a quello personale, è un reato di pericolo. Non è necessario che l’autore del reato presupposto abbia effettivamente messo al sicuro i beni (es. che abbia venduto con successo la refurtiva). È sufficiente che la condotta del favoreggiatore (es. l’aver fornito un nascondiglio o un contatto per lo smercio) fosse astrattamente idonea a realizzare lo scopo del Favoreggiamento, creando un rischio per l’amministrazione della giustizia.
Confine con reati di durata o permanenti.
Massima: «Il reato di favoreggiamento, personale o reale, non è configurabile nel corso della perdurante consumazione di un reato di durata, in quanto qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere durante la condotta di quest’ultimo, si risolve – salvo che non sia diversamente previsto – in un concorso nel reato a questi ascritto, quanto meno a carattere morale» (Cass. pen., n. 364/2019).
Spiegazione: Il principio è analogo al punto 1, ma si applica specificamente ai reati permanenti (o di durata), cioè quelli la cui consumazione si protrae nel tempo (es. la detenzione illecita di armi o di stupefacenti). Se il favoreggiatore aiuta l’autore mentre il reato è ancora in corso, si configura un concorso nel reato principale, e non il Favoreggiamento. Questo perché l’aiuto contribuisce al mantenimento della situazione antigiuridica in essere.
Favoreggiamento reale in reati permanenti.
Massima: «È configurabile il delitto di favoreggiamento reale con riguardo ad un reato presupposto di carattere permanente, quale è la partecipazione ad una associazione a delinquere di stampo mafioso, produttiva di beni e proventi illeciti, allorché l’agente – che non partecipi all’associazione o concorra esternamente con essa – con la sua condotta aiuti il partecipe ad assicurare il prodotto o il profitto di tale reato» (Fattispecie relativa a condotta di occultamento di denaro di clan mafioso in mancanza di ogni finalità di profitto proprio) (Cass. pen., n. 19146/2019).
Spiegazione: La Cassazione ammette la configurabilità del Favoreggiamento reale anche se il reato presupposto è permanente (es. associazione mafiosa). Il discrimine rispetto al concorso o al concorso esterno (più gravi) è l’assenza di un inserimento organico o di un contributo causale al mantenimento del sodalizio. Se l’agente si limita ad aiutare un membro del clan a nascondere denaro dopo che questo è stato ottenuto, senza trarre profitto proprio e senza contribuire alla vita dell’associazione, si configura il Favoreggiamento reale.
Rapporto sussidiario con il riciclaggio.
Massima: «Il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all’art. 648 bis. cod. pen. Ne consegue che, qualora sussistano gli estremi di questa seconda ipotesi delittuosa, deve essere esclusa la prima» (Cass. pen., n. 16819/2018).
Spiegazione: Questa massima è cruciale per la qualificazione del Favoreggiamento reale come reato residuale. Se la condotta dell’agente integra gli estremi del Riciclaggio (es. trasferimento o ostacolo all’identificazione dei proventi, con dolo specifico), il Favoreggiamento reale è assorbito dal Riciclaggio e non si applica. Il Favoreggiamento reale serve quindi a punire quelle condotte di semplice occultamento o custodia che non raggiungono la complessità e il dolo aggravato del Riciclaggio.
Distinzione tra favoreggiamento reale e ricettazione.
Massima: «La distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell’interesse esclusivo dell’autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice» (Cass. pen., n. 10980/2018).
Spiegazione: La Cassazione ribadisce che il discrimine fondamentale tra i due reati è l’elemento psicologico (il dolo). Ricettazione: L’agente agisce con dolo specifico di profitto, cioè l’intenzione di guadagnare per sé o per altri dall’affare illecito. Favoreggiamento Reale: L’agente ha il dolo generico di aiutare il criminale (scopo altruistico o di mera solidarietà).
Favoreggiamento escluso in costanza di reato permanente.
Massima: «Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve – salvo che non sia diversamente previsto – in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale…» (Cass. pen., n. 2668/2016).
Spiegazione: Questa massima applica il principio di cui al punto 3 a un caso specifico: la detenzione di droga (reato permanente). Se un soggetto aiuta il detentore a nascondere, spostare o recuperare la droga mentre questa è ancora detenuta (cioè prima che il reato cessi), l’aiuto si configura come concorso nel reato di detenzione di stupefacenti (Art. 73, D.P.R. 309/90), e non come Favoreggiamento. Il Favoreggiamento richiederebbe che l’aiuto sia dato dopo che la detenzione è terminata.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Favoreggiamento reale.
Il reato di Favoreggiamento reale (Art. 379 c.p.) è un delitto che punisce l’aiuto fornito per assicurare i proventi illeciti. La pena base (fino a cinque anni) lo rende grave, ma la sua natura residuale offre diverse opportunità difensive cruciali.
L’intervento difensivo deve concentrarsi sui seguenti aspetti, al fine di escludere il reato o riqualificare il fatto in una fattispecie meno grave:
- Esclusione della Ricettazione/Riciclaggio: La strategia difensiva fondamentale è dimostrare l’assenza del dolo specifico di profitto. Occorre provare che l’azione era motivata unicamente dall’aiuto o dalla solidarietà verso l’autore del reato presupposto, e non dalla volontà di trarre per sé o per terzi un guadagno illecito dal bene;
- Esclusione del Concorso nel Reato Principale: È vitale dimostrare che non vi è stato alcun accordo preventivo con l’autore del reato e che l’aiuto è stato fornito dopo la sua consumazione. In caso contrario, si risponderebbe del reato principale in concorso.
- Benefici Processuali: Data la possibilità di riqualificazione in ipotesi meno gravi (es. Favoreggiamento di contravvenzione, punito con la sola multa) e la pena edittale del delitto, il Favoreggiamento reale ammette la Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto (Art. 131 bis c.p.). L’accesso alla Messa alla prova è controverso, ma la possibilità deve essere sempre verificata in fase di strategia difensiva;
- Accertamento della Natura del Bene: In caso di reato presupposto di natura permanente (es. associazione mafiosa), dimostrare che l’aiuto si è limitato al mero occultamento dei beni e non ha implicato un inserimento o un contributo alla vita dell’associazione (che integrerebbe reati ben più gravi).
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