Reato di Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio – Articolo 600-octies codice penale

1. Cos’è il reato di Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio.

Il reato di Impiego di minori nell’accattonaggio e Organizzazione dell’accattonaggio, previsto dall’Articolo 600-octies del Codice Penale, è un delitto contro la persona e la dignità individuale. La norma sanziona chi sfrutta un minore (di età inferiore ai 18 anni) per l’accattonaggio, o chi organizza l’attività coinvolgendo altre persone, contrastando lo sfruttamento dei soggetti più vulnerabili.

Questa disposizione si articola in due fattispecie distinte: l’impiego (che punisce l’azione diretta di sfruttamento) e l’organizzazione (che punisce l’attività di gestione della mendicità forzata). Il delitto è di particolare gravità e prevede pene severe, data la lesione alla dignità del minore e la potenziale connessione con la criminalità organizzata.


2. Testo dell’articolo 600-octies codice penale: condotte punite e pene previste.

Per comprendere la struttura e la gravità del delitto, è fondamentale analizzare come l’Articolo 600-octies del Codice Penale classifica le condotte punite. La norma distingue tra l’azione di impiego diretto del minore nell’accattonaggio e l’azione di organizzazione della mendicità, stabilendo pene severe che riflettono l’intento di contrastare lo sfruttamento sistemico dei soggetti vulnerabili.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni.


3. Note procedurali dell’articolo 600-octies codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Dal punto di vista procedurale, il reato di Impiego di minori nell’accattonaggio presenta una disciplina eccezionalmente blanda in fase cautelare, data l’assenza di arresto, fermo e misure cautelari personali per il reato base. Nonostante ciò, il delitto è procedibile d’ufficio e ha termini di prescrizione lunghi, a conferma dell’interesse pubblico a contrastare lo sfruttamento dei soggetti vulnerabili.

  • Arresto, Fermo e Misure Cautelari: Per il reato base non è previsto né l’arresto in flagranza, né il fermo di indiziato di delitto. Analogamente, le misure cautelari personali (custodia, domiciliari) non sono applicabili. Questa assenza riflette un limite edittale del reato base, nonostante la grave lesione al bene tutelato.
  • Autorità Giudiziaria Competente: La competenza è del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.), con celebrazione del processo davanti a un giudice singolo.
  • Procedibilità e Giudizio: Il reato è procedibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.), sottolineando l’interesse pubblico alla tutela del minore. L’Udienza preliminare non è prevista (Art. 550 c.p.p.), e il procedimento si avvia direttamente.
  • Bene Tutelato e Tipologia del Reato: La norma protegge la personalità individuale del minore e del soggetto non imputabile contro lo sfruttamento. La fattispecie è complessa: è reato comune nella forma attiva (chi sfrutta) e reato proprio nella forma omissiva (chi ha il dovere di impedire).
  • Natura e Svolgimento del Reato: Si consuma con qualsiasi modalità esecutiva (forma libera), anche per mera omissione. La sua natura è controversa: può essere un delitto permanente (se si permette continuativamente lo sfruttamento) o istantaneo (come il favorire l’accattonaggio).
  • Elemento Psicologico e Tentativo: Per l’organizzazione dell’accattonaggio (comma 2), è richiesto il dolo specifico (volontà e consapevolezza di favorire la mendicità con un fine determinato). Il Tentativo è configurabile quando la condotta consiste nell’avvalersi direttamente di un minore, ma è non configurabile se si limita al permettere che altri lo facciano.
  • Prescrizione e Benefici: Il termine di prescrizione è di 12 anni (Art. 157, comma 6 c.p.). La Non punibilità per tenuità del fatto è astrattamente possibile (Art. 131-bis c.p.), ma può essere esclusa se si approfitta di una situazione di minorata difesa. La Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) è concedibile.

4. Esempi di casi reali del reato di Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio.

Per comprendere il rigore della legge nello sfruttamento minorile, è fondamentale analizzare casi reali che chiariscono come la giurisprudenza interpreti l’Art. 600-octies c.p. Questi esempi illustrano l’irrilevanza della motivazione culturale o della povertà come scusante e dimostrano come l’onere della responsabilità penale ricada su chi ha l’obbligo di protezione o su chi organizza lo sfruttamento.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

L’impiego del figlio nell’accattonaggio per ragioni culturali. Ahmed porta il figlio di 8 anni a chiedere l’elemosina. La sua difesa basata sulla tradizione culturale viene respinta dal giudice. Questo caso è essenziale per la strategia, in quanto stabilisce che il nostro ordinamento tutela i minori dallo sfruttamento in qualsiasi forma, e la condotta integra il reato di impiego di minore nell’accattonaggio indipendentemente dalle ragioni del genitore.

L’organizzazione dell’accattonaggio in famiglia. Francesco e Maria mandano il figlio tredicenne a chiedere l’elemosina, sostenendo che l’avesse fatto spontaneamente. Il giudice respinge la linea difensiva: pur non essendoci costrizione fisica, l’accondiscendenza o l’omessa opposizione dei genitori integra il reato, poiché un minore non è ritenuto capace di autodeterminarsi consapevolmente in una condotta di sfruttamento. Il reato si configura per l’impiego del minore.

L’accattonaggio organizzato da un senzatetto per conto terzi. Giorgio, un senzatetto, accetta di coordinare due ragazzi in cambio di alloggio. Nonostante non sia il capo dell’organizzazione, il suo ruolo attivo nello stabilire orari e luoghi per l’accattonaggio lo rende responsabile di organizzazione dell’accattonaggio. Questo esempio dimostra che il reato di organizzazione si configura anche per chi agisce come intermediario o coordinatore locale, purché il contributo sia attivo nello sfruttamento dei ragazzi.

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Lo sfruttamento di un minore da parte di un “capo“. Mina, 15 anni, è stata reclutata da un gruppo criminale che le ha promesso protezione. Ogni giorno, un uomo la preleva e la lascia in un incrocio trafficato con l’ordine di rimanere ferma a chiedere l’elemosina per otto ore. Mina è costretta a consegnare l’intero incasso serale, ricevendo in cambio solo un pasto scarso e un posto letto. Se non raggiunge una “quota” minima imposta, subisce minacce o privazioni. L’indagine dimostra l’esistenza di una vera e propria organizzazione della mendicità, di cui Mina è vittima asservita.

L’abuso di dipenenza. Drin, 17 anni, è un minore straniero non accompagnato arrivato in Italia. Viene accolto da una famiglia o da un gruppo che gli offre vitto e alloggio. Poiché Drin non parla la lingua e non conosce i suoi diritti, il capofamiglia gli impone di uscire a chiedere l’elemosina, facendolo sentire in debito e minacciandolo di abbandonarlo o denunciarlo se si rifiuta. In questo caso, il reato si configura attraverso l’impiego del minore (Art. 600-octies, comma 1), sfruttando la sua minorata difesa e la sua totale dipendenza.

L’impiego di un soggetto incapace. Giacomo, 35 anni, è un uomo non imputabile a causa di gravi deficit cognitivi. Un conoscente, Pietro, lo preleva ogni mattina e lo costringe a sedersi in una piazza, vestito con abiti laceri, per impietosire i passanti. Pietro lo controlla a distanza e ritira l’elemosina raccolta, trattenendo la maggior parte del denaro e lasciando a Giacomo solo una piccola somma per i vizi. Sebbene Giacomo sia maggiorenne, la sua condizione di infermo di mente o persona incapace di provvedere a sé stesso (prevista dal comma 2 dell’Art. 600-octies) rende il fatto equiparabile all’impiego del minore, configurando pienamente il reato di sfruttamento nell’accattonaggio.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio.

La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 600-octies c.p., chiarendo il rigore con cui la legge punisce lo sfruttamento dei soggetti vulnerabili. Le sue pronunce sono essenziali per definire il dolo di sfruttamento (anche in assenza di costrizione fisica), e per stabilire che la povertà o la motivazione culturale non possono essere considerate cause di giustificazione per l’impiego del minore nell’accattonaggio.

Massima: «In tema di impiego di minori nell’accattonaggio, non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che i minori siano sottoposti a sofferenze o mortificazioni, né assume rilevanza scriminante la connotazione culturale della pratica di chiedere l’elemosina, poiché in contrasto con i beni fondamentali riconosciuti dall’ordinamento costituzionale, quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori» (Cass. pen., Sez. I, n. 7140/2021). Spiegazione: Chi utilizza un minore per chiedere l’elemosina commette il reato di impiego di minori nell’accattonaggio, indipendentemente dal fatto che il bambino subisca sofferenze fisiche o psicologiche. Non è una giustificazione valida il richiamo a tradizioni culturali che prevedono l’accattonaggio come pratica diffusa: la legge italiana tutela sempre il minore da ogni forma di sfruttamento.

Massima: «In tema di impiego di minori nell’accattonaggio, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall’abrogato art. 671 cod. pen. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all’art. 600-octies cod. pen., contestualmente introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non essendosi verificata alcuna ‘abolitio criminis’, con la conseguenza che il fatto commesso sotto la previgente disciplina deve essere regolato dalla norma più favorevole all’imputato» (Cass. pen., Sez. I, n. 21198/2011). Spiegazione: Prima dell’introduzione dell’articolo 600-octies c.p., l’impiego di minori nell’accattonaggio era punito dall’articolo 671 c.p., che prevedeva una sanzione meno severa. Con la riforma del 2009, la fattispecie è stata trasformata in un delitto, con pene più elevate. Tuttavia, chi ha commesso il fatto prima del 2009 può beneficiare della norma più favorevole, secondo il principio del favor rei.

Massima: «In tema di impiego di minori nell’accattonaggio, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall’abrogato art. 671 c.p. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all’art. 600-octies c.p., contestualmente introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non essendosi verificata alcuna ‘abolitio criminis’ in quanto l’uno e l’altro precetto puniscono la medesima condotta» (Cass. pen., Sez. I, n. 13526/2010). Spiegazione: La riforma del 2009 non ha cancellato il reato di impiego di minori nell’accattonaggio, ma lo ha semplicemente inquadrato in una forma più grave, trasformandolo da contravvenzione a delitto. La condotta punita è rimasta la stessa, quindi non si applica il principio dell’abolitio criminis, che comporterebbe la cancellazione del reato.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio.

Il reato di Impiego di minori nell’accattonaggio (Art. 600-octies c.p.) è un delitto severamente punito dalla legge italiana per tutelare i minori dallo sfruttamento. Non è necessario che il minore subisca sofferenze fisiche o psicologiche; il reato si configura per il solo fatto di sfruttare la sua vulnerabilità. La Cassazione ha ribadito che le giustificazioni basate sulla povertà o tradizioni culturali non sono accettate dal nostro ordinamento.

Dato che il reato è procedibile d’ufficio e la pena è elevata, è fondamentale una difesa che contesti il dolo specifico di sfruttamento o la partecipazione all’organizzazione. Il nostro studio offre assistenza legale competente in reati contro la persona e i minori. Per ricevere una consulenza immediata e definire la migliore strategia difensiva a Siracusa o Catania, visita la pagina Contatti del sito e richiedi un appuntamento.