Reato di Diffamazione – Articolo 595 codice penale

1. Cos’è il reato di Diffamazione.

La Diffamazione, disciplinata dall’Articolo 595 del Codice Penale, è un delitto contro l’onore e la reputazione. Il reato si configura quando una persona offende la reputazione di un altro individuo comunicando con più persone, a condizione fondamentale che la persona offesa sia assente.

L’elemento strategico cruciale risiede nella modalità della condotta: la pena è drasticamente innalzata quando l’offesa è arrecata con l’uso di mezzi di pubblicità (stampa, radio, TV, Internet o social media). La cosiddetta diffamazione online o a mezzo stampa rappresenta la forma aggravata più frequente, configurando la fattispecie più grave e complessa da gestire in sede penale.


2. Testo dell’articolo 595 codice penale: condotte punite e pene previste.

Per comprendere i confini del delitto, è fondamentale analizzare come l’Articolo 595 del Codice Penale classifica le condotte punite e le pene previste. La norma stabilisce pene che variano in base alla modalità di diffusione (es. stampa, Internet) e alla qualifica della persona offesa. L’analisi del testo è cruciale per capire quando la diffamazione è perseguibile a querela e quando, invece, scatta la procedibilità d’ufficio.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.


3. Note procedurali dell’articolo 595 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Sul piano procedurale, il reato di Diffamazione presenta un regime cautelare blando (con esclusione totale di arresto, fermo e misure cautelari), data la sua natura non violenta. La distinzione cruciale risiede nella competenza (Giudice di Pace vs. Tribunale) e nel regime di procedibilità (a querela o d’ufficio), elementi che determinano la gravità della contestazione e l’impostazione strategica della difesa.

  • Arresto e Fermo di Indiziato: Entrambe le misure non sono consentite in nessuna ipotesi. L’autorità giudiziaria non può procedere all’arresto in flagranza né al fermo, data la natura non violenta del reato.
  • Misure Cautelari e Intercettazioni: Le misure cautelari personali (come custodia o domiciliari) non sono applicabili. Allo stesso modo, le Intercettazioni di comunicazioni non sono ammesse come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.).
  • Autorità Giudiziaria Competente (Duplice Regime):
  • Giudice di Pace: Competente per l’ipotesi base (comma 1 e 2). In questo regime, le sanzioni sono solo pecuniarie o alternative (multa, permanenza domiciliare, lavoro di pubblica utilità).
  • Tribunale Monocratico: Competente per le ipotesi aggravate (terzo e quarto comma) o in presenza di aggravanti specifiche del Giudice di Pace.
  • Procedibilità (Leva Strategica): Il reato è perseguibile a querela di parte (Art. 597 e 336 c.p.p.). La querela, da presentare entro tre mesi dal fatto, è la leva essenziale per l’azione penale.
  • Giudizio e Termini: L’Udienza preliminare non è prevista (Art. 550 c.p.p.). Il termine di Prescrizione è di 6 anni. I termini custodiali sono brevi.
  • Bene Tutelato e Natura del Reato: Il reato protegge l’onore in senso oggettivo (la reputazione sociale). È un reato comune, a forma vincolata (comunicazione con più persone) e di natura istantanea, consumandosi al momento della comunicazione offensiva.
  • Tentativo: Il Tentativo non è configurabile per la diffamazione verbale (orientamento prevalente), ma può esserlo nel caso di diffamazione scritta o con condotte frazionate.
  • Benefici: La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto e la Messa alla prova sono possibili e ammesse, specialmente nei casi di competenza del Giudice di Pace.

4. Esempi di casi reali del reato di Diffamazione.

Per comprendere come si configura il reato di Diffamazione, è cruciale analizzare i casi reali che definiscono il perimetro tra l’esercizio del diritto di critica o cronaca (non punibile) e l’offesa alla reputazione (punibile). Questi esempi chiariscono gli elementi che la giurisprudenza valuta come aggravante (l’uso dei social/stampa) o come causa di esclusione del reato.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Critica politica su un blog locale. Luigi, amministratore di un blog, critica il sindaco definendo le decisioni “frutto di incompetenza e favoritismi”. L’azione non è punibile perché la critica prende spunto da una delibera pubblica (fatto vero e di interesse pubblico) e le espressioni, seppur dure, non sfociano in attacchi personali gratuiti. La difesa si basa sul diritto di critica politica.

Commento ironico su un social network. Marta, influencer, critica un servizio pubblico su Instagram con tono ironico e scherzando sul logo. L’azione non configura diffamazione poiché Marta si limita a esprimere una legittima opinione con modalità accettabili e non diffonde informazioni false o insulta direttamente i dipendenti. La difesa si basa sul diritto di opinione.

Articolo giornalistico con verifica delle fonti. Giovanni, giornalista, scrive un articolo su presunti episodi di favoritismo in un bando pubblico. L’articolo non è diffamatorio perché l’autore ha verificato le fonti e si è basato su atti ufficiali, rispettando i requisiti di veridicità, interesse pubblico e continenza formale (il diritto di cronaca).

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Diffamazione su una pagina Facebook. Alessandro, insegnante, è accusato da un genitore su Facebook di trattare male gli studenti. L’accusa, basata su supposizioni personali e non provate, travalica il limite della critica e danneggia la reputazione del docente. La diffusione sul social network configura la diffamazione aggravata (uso di mezzo di pubblicità) e rende l’azione penale (querela) urgente.

Video diffamatorio su YouTube. Claudia, commerciante, subisce un danno d’immagine a causa di un video su YouTube in cui un cliente insoddisfatto le attribuisce episodi falsi (truffe sui prezzi). Il video, visibile da chiunque, costituisce diffamazione aggravata tramite mezzo pubblico. La tua assistenza è essenziale per la tempestiva querela e l’azione risarcitoria (costituzione di parte civile).

Articolo falso su un blog. Un articolo anonimo accusa Maria, dirigente scolastica, di gestione irregolare di fondi senza alcun riscontro oggettivo. La mancanza di fonti attendibili e la falsità delle accuse violano il requisito della verità (o continenza). Questo si qualifica come grave lesione alla reputazione, e la querela per diffamazione è pienamente configurabile.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Diffamazione.

La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 595 c.p., chiarendo come si definisce il confine tra l’esercizio del diritto di critica/cronaca e l’offesa alla reputazione. Le sue pronunce sono essenziali per valutare la veridicità e la continenza delle affermazioni (elementi che escludono il reato) e l’impatto dell’uso dei mezzi di pubblicità (stampa, web) sull’aggravante.

Massima: «In tema di diffamazione, ricorre l’esimente dell’esercizio dei diritti di critica e di satira politica nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale» (Cass. pen., n. 9953/2022). Spiegazione: L’esercizio della critica politica o della satira è consentito purché non sfoci in un attacco personale gratuito. Espressioni scherzose o ironiche, se collegate a fatti specifici e di pubblico interesse, non configurano reato.

Massima: «In tema di delitti contro l’onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale» (Cass. pen., n. 4530/2022). Spiegazione: Criticare un amministratore pubblico è legittimo se la critica si basa su fatti veri e di interesse generale. Tuttavia, non è ammesso un attacco diretto alla persona privo di collegamento con i fatti.

Massima: «In tema di diffamazione, il contenuto allusivo e insinuante di uno scritto o di una frase pronunciata non assume rilevanza penale nel caso in cui non sia immediatamente e inequivocabilmente percepibile secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell’uomo medio» (Cass. pen., n. 1365/2022). Spiegazione: Un’affermazione ambigua o insinuante non costituisce diffamazione se non può essere chiaramente interpretata come offensiva secondo il senso comune.

Massima: «Il delitto di diffamazione tramite inserimento di un video nel canale “You Tube” ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l’immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l’inserimento nel “web”, con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato» (Cass. pen., n. 24585/2022). Spiegazione: La diffamazione online si consuma nel momento in cui il contenuto lesivo viene pubblicato e reso accessibile. Da quel momento decorrono i termini di prescrizione del reato.

Massima: «Non osta all’integrazione del reato di diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta» (Cass. pen., n. 2598/2021). Spiegazione: Anche se una persona non viene nominata direttamente, può essere diffamata se è riconoscibile attraverso i dettagli forniti nel contesto dell’offesa.

Massima: «In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista che effettua un’intervista può beneficiare dell’esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine» (Cass. pen., n. 41013/2021). Spiegazione: Il giornalista è protetto dal diritto di cronaca se riporta fedelmente le dichiarazioni diffamatorie di terzi senza aggiungere giudizi personali o manipolazioni.

Massima: «In tema di diffamazione tramite “internet”, ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l’immagine lesiva sono immesse sul “web”» (Cass. pen., n. 22878/2021). Spiegazione: Nei casi di diffamazione online, il termine per proporre querela decorre dalla data in cui il contenuto lesivo viene pubblicato, salvo prova contraria.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Diffamazione.

La Diffamazione (Art. 595 c.p.) si verifica quando l’offesa alla reputazione è comunicata a più persone in assenza della vittima. La chiave di volta è il bilanciamento tra il diritto di critica/cronaca (non punibile, se veritiero e continente) e la lesione all’onore. La Cassazione evidenzia che espressioni offensive, se non supportate da fatti veri o di interesse pubblico, configurano il reato.

Dato che la fattispecie di base è procedibile a querela di parte, la strategia difensiva si concentra sulla sua gestione (remissione o opposizione), mentre la difesa della vittima deve agire tempestivamente (entro 3 mesi). Il nostro studio è specializzato nell’analisi di questo delicato confine e nella tutela del tuo onore. Per una consulenza legale mirata a Siracusa o Catania, visita la pagina Contatti del nostro sito per fissare un appuntamento.