1. Cos’è il reato di Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Il reato di detenzione e diffusione di apparecchiature per intercettazioni, previsto dall’Articolo 617-bis del Codice Penale, è un delitto contro l’inviolabilità dei segreti. La norma sanziona chiunque, senza autorizzazione, compia una delle tre condotte: detenga, diffonda o installi abusivamente dispositivi di intercettazione idonei a captare, impedire o interrompere comunicazioni.
Questo delitto è strategicamente cruciale perché punisce la fase preparatoria dell’intercettazione illecita, concentrandosi sulla mera disponibilità dello strumento (reato di pericolo astratto). L’elemento chiave è l’idoneità dell’apparecchiatura a violare i segreti, a prescindere dal fatto che l’intercettazione sia stata effettivamente tentata o compiuta. L’accusa comporta pesanti conseguenze legali data la sua rilevanza nel contrasto ai reati informatici e alle indagini private illegali.
2. Testo dell’articolo 617-bis codice penale: condotte punite e pene previste.
Per comprendere la gravità e la struttura della norma, è fondamentale analizzare come l’Articolo 617-bis del Codice Penale sanzioni la fase preparatoria dell’intercettazione illecita. La legge punisce chi detiene o installa apparecchiature idonee a violare le comunicazioni, stabilendo pene severe che riflettono la volontà di prevenire l’abuso dei poteri coercitivi e la lesione della riservatezza.
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.
3. Note procedurali dell’articolo 617-bis codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Dal punto di vista processuale, il reato di Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature (Art. 617-bis c.p.) innesca un regime cautelare e processuale che varia in base alla gravità dello strumento. È fondamentale conoscere che l’arresto è solo facoltativo e che le intercettazioni sono ammesse solo per le ipotesi aggravate. La disciplina è procedibile d’ufficio, riflettendo la natura di reato di pericolo astratto per l’inviolabilità dei segreti.
- Arresto in Flagranza e Fermo: L’arresto è facoltativo in flagranza (Art. 381 c.p.p.). Il Fermo di indiziato di delitto non è consentito in nessun caso.
- Misure Cautelari Personali e Intercettazioni: Per il comma 1 (reato base), sono ammesse solo misure non custodiali (es. obbligo di presentazione, divieto di dimora). Le Intercettazioni non sono ammesse come mezzo di prova per il reato base, ma sono consentite per le ipotesi più gravi (comma 2).
- Autorità Giudiziaria Competente: La competenza è del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.). Per le ipotesi aggravate, l’Udienza preliminare è prevista; per il reato base (comma 1), non è prevista (Art. 550 c.p.p.).
- Procedibilità: Il reato è procedibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.), a tutela dell’interesse generale e della riservatezza delle comunicazioni.
- Bene Tutelato e Natura del Reato: La norma protegge la libertà e la riservatezza delle comunicazioni. È un reato comune, a forma libera (o vincolata nelle ipotesi aggravate) e si configura come istantaneo (si consuma con la detenzione/installazione). Si tratta di un reato di pericolo astratto, che si perfeziona con la semplice detenzione, diffusione o installazione abusiva degli strumenti idonei.
- Prescrizione e Termini: Il termine di prescrizione è di 6 anni. I termini di custodia cautelare sono brevi (Art. 303 c.p.p.).
- Elemento Psicologico e Tentativo: Richiede il dolo specifico, cioè l’intenzione consapevole di detenere/installare apparecchiature per intercettare. Il Tentativo non è configurabile (orientamento prevalente).
- Benefici: La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto e la Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) sono possibili per il reato base.
4. Esempi di casi reali del reato di Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Per comprendere il rigore con cui la legge punisce la fase preparatoria dell’intercettazione illecita, è fondamentale analizzare casi reali che chiariscono come la giurisprudenza valuti la mera idoneità dello strumento (microspie, jammer o software spia). Questi esempi illustrano che il reato si configura per la disponibilità dell’apparecchio, a prescindere dal fatto che l’atto di intercettazione sia stato effettivamente compiuto.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Luca e il software spia sul telefono della ex compagna. Luca acquista e installa un software spia sul cellulare dell’ex compagna per monitorarne messaggi e posizione. Luca viene accusato di installazione abusiva di strumenti per intercettare comunicazioni. La condotta è punibile per la sola installazione del programma idoneo alla captazione, indipendentemente dal fatto che abbia poi effettivamente registrato comunicazioni riservate.
Giovanni e il disturbatore di segnale nell’ufficio del concorrente. Giovanni installa un jammer telefonico nei pressi dell’ufficio di un concorrente per bloccare le telefonate e le connessioni internet. Giovanni è denunciato e processato per impedimento abusivo di comunicazioni (anche se la condotta è più specificamente punita dall’Art. 617 c.p., l’installazione del mezzo rientra nel 617-bis c.p. come atto strumentale). La sua azione è punita perché l’apparecchio installato è oggettivamente idoneo a violare o impedire le comunicazioni altrui.
Marco e la microcamera nascosta nel condominio. Marco installa una telecamera nascosta per captare le conversazioni dei condomini. Nonostante il dispositivo non abbia registrato alcuna conversazione, la sola installazione della microcamera, finalizzata alla captazione abusiva, è sufficiente a integrare il reato di detenzione e installazione abusiva di strumenti per intercettare comunicazioni.
Esempi dal punto di vista della persona offesa.
Sara e il cellulare violato dal marito geloso. Sara scopre la presenza di un programma di intercettazione installato sul suo cellulare dal suo ex marito Fabio. Fabio viene denunciato per violazione della privacy e installazione abusiva di strumenti di intercettazione. La tua assistenza è cruciale per la vittima per ottenere la rimozione del malware e l’azione penale contro l’ex coniuge.
Andrea e l’auto controllata da un dispositivo di ascolto. Andrea, avvocato, scopre una microspia installata nella sua auto. L’investigatore privato (o chi per lui) viene perseguito per installazione abusiva di strumenti atti a intercettare comunicazioni. La Cassazione ha più volte ribadito che l’abitacolo dell’auto è considerato un luogo di privata dimora o di attività lavorativa riservata, protetto da intercettazioni illecite.
Il commerciante e il disturbatore di segnale nel negozio. Franco, commerciante, scopre che un concorrente ha nascosto un dispositivo di disturbo del segnale nel suo negozio. Franco denuncia l’accaduto. Il responsabile è perseguito per impedimento illecito di comunicazioni, poiché l’apparecchio ha ostacolato la libertà di comunicazione dei clienti e i pagamenti tramite POS (concorso con frode informatica). Questo evidenzia l’uso di strumenti di intercettazione in contesti di competizione sleale.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 617-bis c.p., chiarendo come il reato si configuri come delitto di pericolo astratto che sanziona la fase preparatoria dell’intercettazione illecita. Le sue pronunce sono essenziali per definire il perimetro del dolo specifico (l’intenzione di intercettare) e per valutare l’idoneità dell’apparecchiatura a ledere la riservatezza delle comunicazioni.
Massima: «Integra il delitto previsto dall’art. 617-bis cod. pen. l’installazione di apparati o strumenti o parti di essi funzionali ad intercettare o ad impedire comunicazioni, conversazioni, ovvero qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati, anche se gli stessi, al di fuori dell’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati» (Cass. pen., Sez. V, n. 1834/2021). Spiegazione: Perché si configuri il reato di cui all’art. 617-bis c.p., è sufficiente l’installazione abusiva di strumenti idonei a intercettare comunicazioni altrui, anche se tali apparecchi non vengono mai attivati o non funzionano. Non è necessario che vi sia un’effettiva captazione delle conversazioni, ma basta la sola predisposizione dell’apparecchiatura.
Massima: «I programmi informatici denominati ‘spy-software’ che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un ‘tablet’ o un PC, consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo, rientrano tra gli ‘apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti’ diretti all’intercettazione o all’impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all’art. 617-bis, comma primo, cod. pen., in quanto tale norma delinea una categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge» (Cass. pen., Sez. V, n. 15071/2019). Spiegazione: L’uso di software spia installati senza il consenso del proprietario su telefoni, tablet o computer integra il reato di intercettazione abusiva. La legge considera questi strumenti alla pari di dispositivi fisici, punendone l’uso illecito per il monitoraggio delle comunicazioni di altri soggetti.
Massima: «Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, previsto dall’art. 617-bis cod. pen., si configura solo se l’installazione è finalizzata ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall’agente, per cui il delitto non ricorre nell’ipotesi in cui si utilizzi un ‘jammer telefonico’, ossia un disturbatore telefonico, al fine di impedire l’intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l’apparecchio» (Cass. pen., Sez. VI, n. 39279/2018). Spiegazione: Il reato non si configura se una persona utilizza strumenti per proteggere le proprie comunicazioni, come nel caso di un disturbatore di segnale (jammer) installato per evitare di essere intercettati. Il reato sussiste solo quando l’obiettivo è captare o impedire comunicazioni tra terzi.
Massima: «Integra il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-bis e 623-bis c.p.), la condotta di colui che installi una telecamera – occultandola all’interno di una scatola di plastica, fissandola a un palo della luce e posizionandola ad alcuni metri dal suolo – con l’obiettivo rivolto all’ingresso di uno stabile, al fine di captare illecitamente immagini, ovvero comunicazioni e conversazioni di terzi» (Cass. pen., Sez. V, n. 3061/2011). Spiegazione: Installare telecamere nascoste per spiare e ascoltare conversazioni altrui è un comportamento illecito punito dall’art. 617-bis c.p.. La semplice installazione è sufficiente per il reato, anche se l’apparecchio non è stato attivato o non ha registrato nulla.
Massima: «Integra gli estremi del reato previsto dall’art. 617 bis c.p., e non quello di cui all’art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923, l’installazione di una apparecchio radioricevente idoneo ad intercettare le trasmissioni delle forze di polizia» (Cass. pen., Sez. VI, n. 13745/2008). Spiegazione: L’uso di apparecchi per ascoltare le comunicazioni delle forze di polizia senza autorizzazione è considerato reato penale. La legge vieta qualsiasi forma di intercettazione abusiva, anche se riguarda comunicazioni di enti pubblici.
Massima: «È configurabile il reato previsto dall’art. 617 bis c.p. a carico del coniuge che installa nella propria abitazione un apparecchio di registrazione delle comunicazioni telefoniche dell’altro coniuge con terzi, nella situazione conflittuale indotta dalla separazione già in atto» (Cass. pen., Sez. V, n. 12698/2003). Spiegazione: Anche nel contesto familiare, registrare le telefonate del coniuge a sua insaputa costituisce reato di intercettazione abusiva. Questo vale anche nei casi di separazione o conflitti matrimoniali.
Massima: «Non sussistono gli estremi del reato di cui all’art. 617 bis c.p. qualora all’interno dell’abitacolo di una vettura sia collocata una microspia idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo dell’auto, in quanto perché possa parlarsi di intercettazione in senso tecnico, è necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale è escluso il non comunicante con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori» (Cass. pen., Sez. V, n. 4264/2006). Spiegazione: Se una microspia viene installata in un’auto e registra solo le conversazioni dei presenti, non si configura il reato di intercettazione abusiva. Affinché vi sia reato, è necessario che il dispositivo permetta di captare comunicazioni tra terzi senza che il soggetto intercettato ne sia consapevole.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Il reato di Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature (Art. 617-bis c.p.) tutela la riservatezza delle comunicazioni e si configura come un delitto di pericolo astratto. La Cassazione ha ribadito che la norma punisce non solo l’atto di intercettazione, ma anche la mera detenzione o installazione di apparecchiature idonee (come software spia o microspie), anche se queste non vengono attivate.
La pena per questo reato è severa e, crucialmente, il reato è procedibile d’ufficio, il che rende inevitabile l’azione penale. La difesa strategica si concentra sul dolo specifico dell’agente (l’intenzione consapevole di violare la riservatezza) e sull’idoneità dello strumento.
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