1. Cos’è il reato di Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
L’articolo 617 del Codice Penale disciplina il reato di cognizione e interruzione illecita di comunicazioni, inclusi l’impedimento illecito di comunicazioni telefoniche e l’interruzione illecita di conversazioni telegrafiche. Questo reato è collocato nel Libro II, Titolo XII (Delitti contro la persona), Capo III (Delitti contro la libertà individuale), Sezione V (Delitti contro l’inviolabilità dei segreti). La norma punisce chi, senza autorizzazione, prende conoscenza di comunicazioni riservate altrui o ne impedisce la trasmissione, tutelando il diritto alla riservatezza e alla libertà delle comunicazioni.
Il reato di intercettazione e interruzione può riguardare intercettazioni abusive, interruzioni volontarie di telefonate o manomissioni di sistemi di comunicazione. La condotta illecita può riguardare sia il contenuto della conversazione che il mero fatto di impedirla. Questo reato è di particolare interesse sia per chi potrebbe essere accusato di reati di comunicazioni illecite, sia per chi ritiene di aver subito una violazione della propria privacy.
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2. Testo dell’articolo 617 codice penale: condotte punite e pene previste.
L’articolo 617 del Codice Penale riguarda il reato di interruzione o impedimento illecito di comunicazioni. In questo paragrafo, vedremo in dettaglio le specifiche condotte che sono punite dalla legge e le pene che possono essere inflitte a chi commette questo reato. È importante capire come la norma tuteli la riservatezza delle comunicazioni e quali comportamenti siano considerati illeciti.
Di seguito, il testo integrale della disposizione normativa.
Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
3. Note procedurali dell’articolo 617 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Nel caso di reati come l’interruzione o l’impedimento illecito delle comunicazioni, l’articolo 617 del Codice Penale prevede una serie di procedure legali e misure cautelari che le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria possono applicare. Queste procedure si riferiscono all’arresto in flagranza, alla custodia cautelare, alle intercettazioni e alla competenza del Tribunale. È importante comprendere come vengono regolamentate le indagini, le possibili pene, e le condizioni che possono influire sul processo legale, come i termini di custodia cautelare e la procedibilità del reato.
Arresto in flagranza: È facoltativo ai sensi dell’art. 381 c.p.p., il che significa che le forze dell’ordine possono arrestare il soggetto colto nell’atto di commettere il reato, ma non sono obbligate a farlo.
Fermo di indiziato di delitto: Non è consentito, salvo quanto previsto dal comma 3, in cui il fermo può essere disposto se ricorrono particolari circostanze.
Misure cautelari personali: Sono consentite in base agli artt. 280 e 287 c.p.p., il che significa che, in presenza di esigenze cautelari, il giudice può disporre misure restrittive della libertà personale dell’indagato, come custodia cautelare o arresti domiciliari.
Intercettazioni telefoniche o telematiche: Non ammesse come mezzo di ricerca della prova ai sensi dell’art. 266 c.p.p., quindi non possono essere utilizzate dagli inquirenti per acquisire elementi probatori relativi a questo reato.
Autorità giudiziaria competente: La competenza a giudicare il reato spetta al Tribunale monocratico, come previsto dall’art. 33-ter c.p.p.
Procedibilità: A querela di parte, secondo l’art. 336 c.p.p., quindi la vittima deve presentare denuncia per avviare il procedimento penale; D’ufficio, ai sensi dell’art. 50 c.p.p., nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti previste dal terzo comma dell’art. 617 c.p.
Udienza preliminare: Sempre prevista, quindi il processo non può passare direttamente alla fase dibattimentale senza una valutazione preliminare del giudice.
Termini di custodia cautelare: Brevi, secondo l’art. 303 c.p.p.. Tuttavia, nel caso previsto dal comma 3, i termini sono medi, quindi leggermente più lunghi.
Bene giuridico tutelato: La norma protegge la libertà e la segretezza delle comunicazioni, garantendo il diritto alla riservatezza.
Tipologia del reato: Comune, quindi può essere commesso da chiunque e non richiede particolari qualifiche soggettive.
Forma di esecuzione: Vincolata, il che significa che il reato si perfeziona solo attraverso determinate modalità di condotta. In particolare, per il comma 1, l’espressione “fraudolentemente” è considerata equivalente alla locuzione “mediante qualsiasi artificio”.
Svolgimento che perfeziona il reato: L’intercettazione abusiva è considerata un reato di azione, ossia si realizza con il semplice compimento dell’atto illecito; Anche la rivelazione di comunicazioni riservate è considerata un reato di azione, secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente; Le altre forme di reato previste dall’articolo sono reati di evento, in cui il danno o il pericolo si concretizza con un effetto tangibile.
Natura del reato: Istantaneo, il che significa che si perfeziona nel momento in cui viene commessa la condotta illecita, senza necessità di una sua protrazione nel tempo.
Prescrizione: Il termine di prescrizione è di 6 anni, ma in presenza delle circostanze aggravanti del comma 3, la prescrizione sale a 8 anni.
Elemento soggettivo: Richiede il dolo generico, quindi è sufficiente che l’autore del reato abbia agito con la consapevolezza e volontà di compiere la condotta vietata.
Tentativo: Configurabile, quindi anche chi prova a commettere il reato senza riuscirci può essere punito.
Non punibilità per particolare tenuità del fatto: Possibile, quindi se il danno arrecato è lieve e non vi sono circostanze aggravanti, il giudice può dichiarare la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
Messa alla prova: Consentita, ai sensi dell’art. 168-bis c.p., anche per la forma aggravata del reato, permettendo all’imputato di evitare la condanna attraverso un percorso di rieducazione e riparazione del danno.
4. Esempi di casi reali del reato di Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Per comprendere meglio come si applica l’articolo 617 del Codice Penale, è utile esaminare alcuni esempi concreti di reati di cognizione, interruzione o impedimento illecito delle comunicazioni. In questa sezione, vedremo casi reali in cui sono stati violati i diritti alla privacy e alla riservatezza delle comunicazioni, per aiutarti a capire meglio le conseguenze legali e le difese possibili.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Luca e l’accesso fraudolento ai dati bancari. Luca, tecnico informatico, riesce a intercettare le credenziali di accesso ai sistemi bancari di alcuni clienti tramite un software malevolo. Dopo aver ottenuto questi dati, blocca le comunicazioni tra il server e gli utenti per impedire loro di accedere ai conti, mentre effettua operazioni finanziarie illecite. La sua condotta configura un concorso tra il reato di intercettazione illecita di comunicazioni telematiche (art. 617 c.p.) e quello di frode informatica (art. 640-ter c.p.), perché ha compromesso sia la libertà delle comunicazioni che il regolare funzionamento del sistema informatico.
Marco e la radio della polizia. Marco, appassionato di elettronica, acquista un apparecchio in grado di sintonizzarsi sulle frequenze radio dei Carabinieri. Per curiosità e senza autorizzazione, ascolta le comunicazioni operative delle pattuglie in servizio, venendo a conoscenza di informazioni riservate sulle indagini in corso. La sua condotta integra il reato di cognizione illecita di comunicazioni riservate (art. 617 c.p.), perché ha violato la segretezza delle trasmissioni delle forze dell’ordine.
Giovanni e il cellulare della moglie. Giovanni, sospettando l’infedeltà della moglie, riesce a installare un software spia sul suo telefono. Il programma gli consente di intercettare in tempo reale le chiamate e i messaggi, senza che la moglie ne sia a conoscenza. Nonostante la sua intenzione sia solo quella di raccogliere prove per una futura separazione, la sua azione configura comunque il reato di intercettazione illecita di comunicazioni private (art. 617 c.p.), trattandosi di una violazione della segretezza delle conversazioni.
Esempi dal punto di vista della persona offesa.
Anna e il telefono che non squilla più. Anna gestisce un’attività commerciale e nota che improvvisamente il telefono del negozio smette di funzionare. Dopo alcune verifiche tecniche, scopre che il suo ex socio, per danneggiarla, ha fatto deviare tutte le chiamate verso un altro numero a sua insaputa. In questo caso, il comportamento dell’ex socio configura il reato di impedimento illecito di comunicazioni telefoniche (art. 617 c.p.), poiché ha ostacolato la libertà di comunicazione di Anna e dei suoi clienti.
Paolo e la chiamata “fantasma” in tribunale. Paolo è un avvocato impegnato in un delicato processo. Poco prima di un’importante udienza, il suo telefono sembra essere sotto controllo: alcuni messaggi e chiamate risultano “letti” o “ascoltati” senza che lui li abbia aperti. Dopo alcune indagini tecniche, emerge che un investigatore privato ingaggiato dalla controparte ha installato un dispositivo per intercettare le sue conversazioni con i clienti. Questo comportamento costituisce un grave reato di intercettazione abusiva di comunicazioni (art. 617 c.p.), con pesanti conseguenze legali.
Marta e la registrazione in aula. Marta è coinvolta in un procedimento di separazione giudiziale e, per dimostrare i maltrattamenti subiti dal marito, porta in tribunale una registrazione di una telefonata che lui aveva fatto con un’amica. La conversazione era stata intercettata fraudolentemente da un investigatore privato senza il consenso delle parti. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, l’uso di una registrazione in un procedimento civile non costituisce automaticamente reato, sebbene l’intercettazione in sé possa comunque dar luogo a responsabilità penale per chi l’ha realizzata.
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5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
In questo paragrafo, analizziamo le principali sentenze della Cassazione riguardanti il reato di cognizione, interruzione o impedimento illecito delle comunicazioni. La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti importanti su come interpretare e applicare l’articolo 617 del Codice Penale.
Se sei interessato a comprendere meglio come le decisioni giuridiche possono influenzare questo tipo di reato, prosegui con la lettura per scoprire i dettagli delle sue pronunce.
Massima: «È configurabile il concorso formale tra il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e quello di frode informatica, stante la diversità dei beni giuridici tutelati e delle condotte sanzionate, in quanto il primo tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni telematiche, mentre il secondo il regolare funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza dei dati in essi contenuti, di cui contempla l’alterazione al fine della percezione di un ingiusto profitto» (Cass. pen., Sez. V, n. 869/2020). Spiegazione: Il reato di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche può concorrere con quello di frode informatica, perché proteggono beni giuridici diversi. Il primo riguarda la segretezza delle comunicazioni, mentre il secondo tutela il corretto funzionamento dei sistemi informatici. Ad esempio, un hacker che intercetta le credenziali bancarie di una persona e poi usa quei dati per un illecito guadagno risponde di entrambi i reati.
Massima: «In tema di delitti contro l’inviolabilità dei segreti, integra il reato di cui all’art. 617 cod. pen., la condotta di presa di cognizione delle conversazioni radio tra le pattuglie dei carabinieri in servizio, utilizzando un apparecchio radiotrasmittente sintonizzato sulle frequenze dell’arma dei Carabinieri, in quanto con la norma di cui all’art. 623-bis cod. pen. la portata delle disposizioni a tutela dell’inviolabilità dei segreti è stata estesa a qualunque trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati» (Cass. pen., Sez. IV, n. 25821/2018). Spiegazione: Ascoltare abusivamente le comunicazioni radio delle forze dell’ordine tramite strumenti non autorizzati costituisce reato di cognizione illecita di comunicazioni. Questo significa che, anche se si tratta di frequenze radio e non di normali chiamate telefoniche, la protezione della segretezza delle comunicazioni si applica comunque.
Massima: «Non configura il reato di rivelazione, mediante mezzi di informazione al pubblico, del contenuto di una conversazione telefonica fraudolentemente intercettata (art. 617 c.p.) la condotta di chi produce, in un giudizio di separazione tra coniugi, la registrazione e trascrizione di detta conversazione» (Cass. pen., Sez. V, n. 11965/2018). Spiegazione: Se una conversazione telefonica è stata intercettata illecitamente, ma viene utilizzata in un processo di separazione tra coniugi senza essere divulgata pubblicamente, non si configura il reato di rivelazione di segreti. Tuttavia, la registrazione ottenuta in modo illecito potrebbe avere conseguenze legali in altri contesti.
Massima: «Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.) e non la fattispecie prevista dall’art. 617, comma primo, cod. pen., la condotta di colui che prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto, conservata nell’archivio di posta elettronica della prima» (Cass. pen., Sez. V, n. 12603/2017). Spiegazione: Accedere senza autorizzazione alla posta elettronica di un ex partner non rientra nel reato di intercettazione abusiva di comunicazioni, ma può costituire violazione della corrispondenza. Ciò significa che leggere messaggi privati salvati nella casella email di un’altra persona è punibile, ma con una qualificazione giuridica diversa.
Massima: «Non presenta rilevanza penale ai sensi dell’art. 617 c.p., per difetto di dolo, la condotta dell’operatore di polizia il quale, avuta la disponibilità di un telefono cellulare ritenuto utilizzato per la consumazione del reato, risponda, nell’esercizio della attività di indagine, alle telefonate che pervengono all’apparecchio ed utilizzi le notizie ai sensi dell’art. 351 c.p.p., posto che il reato citato si configura solo a carico di colui che «fraudolentemente» prende cognizione di una comunicazione a lui non diretta» (Cass. pen., Sez. II, n. 39192/2004). Spiegazione: Se un agente di polizia risponde a chiamate ricevute su un telefono sequestrato durante un’indagine, non commette il reato di intercettazione abusiva, perché manca il dolo, ovvero la volontà di violare la segretezza della comunicazione. L’uso di tali informazioni può essere lecito se rientra nell’attività investigativa.
Massima: «L’installazione di un radiotelefono contenente una microspia realizza la previsione delittuosa dell’art. 617 c.p. e non quella di cui all’art. 615 bis stesso codice, poiché tale attività è finalizzata all’intercettazione telefonica e non è «uno strumento di ripresa sonora» (quale può essere un miniregistratore) diretto a procacciare indebitamente notizie attinenti alla vita privata» (Cass. pen., Sez. II, n. 7091/1988). Spiegazione: Piazzare una microspia all’interno di un telefono è un reato di intercettazione abusiva, perché il suo scopo è captare comunicazioni private. Non è equiparabile a strumenti di registrazione ambientale, come un semplice registratore vocale, che invece rientrano in altre fattispecie di reato.
Massima: «L’intercettazione delle comunicazioni radio tra centrali operative e cosiddette radiomobili dei corpi di polizia, e l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare tali comunicazioni non rientrano nelle ipotesi previste dagli artt. 617 e 617 bis c.p., che tutelano la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche e la cui applicazione è estesa dall’art. 623 bis c.p. a qualunque altra trasmissione di suoni, od immagini od altri dati» (Cass. pen., Sez. V, n. 8601/1980). Spiegazione: Intercettare comunicazioni radio delle forze dell’ordine con strumenti sofisticati non rientra tra i reati previsti dall’art. 617 c.p., ma è comunque vietato da altre normative specifiche. Ciò significa che, pur non essendo qualificato come intercettazione abusiva, resta comunque un illecito sanzionato dalla legge.
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6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Il reato di cognizione, interruzione o impedimento illecito di comunicazioni, previsto dall’art. 617 codice penale, tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, sia telefoniche che telegrafiche. La Corte di Cassazione ha chiarito che questa norma si applica a vari casi, tra cui l’intercettazione abusiva di telefonate, il blocco o la deviazione illecita delle comunicazioni, e l’ascolto non autorizzato di frequenze riservate.
Le sentenze della Cassazione evidenziano come il reato di intercettazione e interruzione possa concorrere con altri reati, come la frode informatica o la violazione della corrispondenza, a seconda delle modalità con cui è stato commesso. In alcuni casi, è stata esclusa la punibilità per mancanza di dolo, mentre in altri è stato riconosciuto un concorso tra più reati.
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