1. Cos’è il reato di Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Il reato di detenzione e diffusione di apparecchiature per intercettazioni, previsto dall’articolo 617-bis codice penale, rientra tra i delitti contro la inviolabilità dei segreti, disciplinati nel Libro II, Titolo III, Capo III. La norma punisce chi detiene, diffonde o realizza l’installazione abusiva di dispositivi di intercettazione idonei a captare, impedire o interrompere intercettazioni telefoniche illegali, telegrafiche o informatiche, senza autorizzazione. Si tratta di una fattispecie particolarmente rilevante nel contesto delle intercettazioni illecite, delle indagini private e dei reati informatici.
Chiunque venga accusato di intercettazioni abusive – sia per uso personale che per finalità commerciali – rischia pesanti conseguenze legali, che possono comprendere la reclusione. Anche chi teme di essere stato vittima di un’intercettazione abusiva ha diritto a tutela legale. Se hai bisogno di assistenza su un caso specifico relativo alla difesa per reati informatici e intercettazioni abusive, contatta un avvocato penalista a Siracusa o un avvocato penalista a Catania per una consulenza specializzata. Consulta la pagina Contatti del sito per richiedere supporto legale.
2. Testo dell’articolo 617-bis codice penale: condotte punite e pene previste.
L’articolo 617-bis del Codice Penale punisce chiunque detenga, diffonda o installi apparecchiature idonee a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni senza autorizzazione. Si tratta di un reato che tutela la riservatezza delle comunicazioni e contrasta le intercettazioni telefoniche illegali e altri abusi nel campo delle telecomunicazioni.
Di seguito, il testo integrale della disposizione normativa.
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.
3. Note procedurali dell’articolo 617-bis codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
L’articolo 617-bis del Codice Penale prevede specifiche conseguenze sul piano procedurale, come l’eventuale arresto in flagranza, l’applicazione di misure cautelari e i termini di prescrizione del reato. Conoscere questi aspetti è fondamentale per comprendere le possibili implicazioni di un’accusa e le strategie difensive attuabili. Di seguito, vediamo nel dettaglio le principali regole processuali previste dalla legge.
Arresto in flagranza: il reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature per intercettazioni prevede l’arresto facoltativo in flagranza di reato ai sensi dell’art. 381 c.p.p.. Questo significa che le forze dell’ordine possono decidere discrezionalmente se procedere o meno all’arresto nel momento in cui il reato viene commesso o immediatamente dopo.
Fermo di indiziato di delitto: non è consentito. Il fermo è una misura restrittiva applicabile solo per i reati più gravi o quando vi è il rischio concreto di fuga dell’indagato.
Misure cautelari personali: per le condotte previste dal comma 1 dell’art. 617-bis c.p., sono ammesse solo misure non custodiali (come obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria o divieto di dimora). Per le ipotesi più gravi del reato, invece, possono essere applicate anche misure più restrittive.
Intercettazioni come mezzo di ricerca della prova: Comma 1: le intercettazioni telefoniche e ambientali non sono ammesse come mezzo di prova ai sensi dell’art. 266 c.p.p.; Comma 2: nelle ipotesi più gravi, le intercettazioni sono ammesse come strumento investigativo.
Autorità giudiziaria competente: la competenza è del Tribunale monocratico, come stabilito dall’art. 33-ter c.p.p., trattandosi di un reato con pena relativamente contenuta.
Procedibilità: il reato è procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 50 c.p.p.. Non è necessaria una querela della vittima per avviare il procedimento penale, poiché si tratta di una violazione che lede un interesse generale.
Udienza preliminare: Per le ipotesi di reato previste dal comma 1, non è prevista l’udienza preliminare (art. 550 c.p.p.), quindi il processo inizia direttamente con citazione a giudizio; Per le ipotesi aggravate, l’udienza preliminare è prevista.
Termini di custodia cautelare: sono brevi. Questo significa che, in caso di applicazione di una misura cautelare detentiva, il tempo massimo di custodia in attesa di giudizio è ridotto rispetto ai reati più gravi.
Bene giuridico tutelato: il reato protegge la libertà e la riservatezza delle comunicazioni interpersonali, impedendo che vengano violate attraverso l’uso illecito di strumenti di intercettazione.
Tipologia di reato: il reato è comune, quindi può essere commesso da chiunque e non richiede una particolare qualifica soggettiva per l’autore.
Forma di esecuzione: è un reato a condotta libera, ovvero può essere realizzato con modalità diverse. Tuttavia, nelle ipotesi aggravate, la legge prevede condotte specifiche vincolate.
Modalità di perfezionamento: il reato si perfeziona con il verificarsi dell’evento, ovvero con la semplice detenzione, diffusione o installazione abusiva degli strumenti per intercettare comunicazioni.
Natura del reato: è un reato istantaneo, poiché si consuma nel momento in cui viene realizzata la condotta vietata.
Prescrizione: il termine di prescrizione è di 6 anni. Trascorso questo periodo senza che sia intervenuta una sentenza definitiva, il reato non può più essere perseguito penalmente.
Elemento psicologico: il reato richiede il dolo specifico, cioè l’intenzione consapevole di detenere, diffondere o installare abusivamente apparecchiature per intercettare comunicazioni.
Tentativo: secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il tentativo non è configurabile per questo reato.
Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto: è possibile, a discrezione del giudice, quando la condotta ha avuto conseguenze minime e il danno arrecato è di lieve entità.
Messa alla prova: l’art. 168-bis c.p. consente l’accesso alla messa alla prova, una misura alternativa che, se completata con esito positivo, porta all’estinzione del reato.
4. Esempi di casi reali del reato di Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Per comprendere meglio come il reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature atte a intercettare comunicazioni venga applicato, è utile guardare alcuni esempi pratici. Questi casi reali aiuteranno a illustrare le circostanze in cui tale reato può essere configurato e le conseguenze legali che ne derivano.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Luca e il software spia sul telefono della ex compagna. Luca, sospettando che la sua ex compagna lo tradisca, acquista su internet un software spia e lo installa di nascosto sul suo cellulare. Il programma gli consente di leggere i messaggi, ascoltare le telefonate e monitorare la posizione GPS della donna. Quando lei si accorge che i suoi dati personali sono stati compromessi, denuncia il fatto alla polizia. Le indagini rivelano la presenza del malware e Luca viene accusato di installazione abusiva di strumenti per intercettare comunicazioni ai sensi dell’art. 617-bis c.p.
Giovanni e il disturbatore di segnale nell’ufficio del concorrente. Giovanni è il titolare di un’azienda che teme che un concorrente possa sottrargli clienti. Per ostacolare le sue attività, installa un “jammer telefonico” nei pressi dell’ufficio dell’imprenditore rivale, in modo da bloccare le telefonate e le connessioni internet dei dipendenti. Quando il titolare dell’azienda danneggiata nota anomalie nella rete, chiama un tecnico che scopre l’apparecchio. Giovanni viene denunciato e processato per impedimento abusivo di comunicazioni.
Marco e la microcamera nascosta nel condominio. Marco è convinto che alcuni condomini parlino male di lui e voglia raccogliere prove per denunciarli. Decide quindi di installare una telecamera nascosta in una scatola di plastica fissata su un palo della luce con l’obiettivo rivolto all’ingresso dello stabile. Nonostante il dispositivo non abbia registrato alcuna conversazione, la sola installazione è sufficiente a integrare il reato, poiché finalizzata alla captazione abusiva di comunicazioni tra terzi.
Esempi dal punto di vista della persona offesa.
Sara e il cellulare violato dal marito geloso. Sara nota che il suo ex marito, Fabio, sembra conoscere dettagli delle sue conversazioni telefoniche e dei suoi spostamenti. Insospettita, porta il cellulare da un tecnico, che scopre la presenza di un programma di intercettazione installato senza il suo consenso. Fabio, che aveva accesso al telefono della donna prima della separazione, viene denunciato per violazione della privacy e installazione abusiva di strumenti di intercettazione.
Andrea e l’auto controllata da un dispositivo di ascolto. Andrea è un avvocato e si accorge che informazioni riservate sulle sue pratiche legali sono trapelate. Porta la sua auto da un tecnico per un controllo e scopre che sotto il cruscotto è stata installata una microspia che registra tutte le conversazioni a bordo. Le indagini rivelano che il dispositivo è stato piazzato da un investigatore privato assunto da un cliente avversario in una causa. Il detective viene denunciato e perseguito per intercettazione abusiva di comunicazioni.
Il commerciante e il disturbatore di segnale nel negozio. Franco, titolare di un negozio di elettronica, si accorge che i suoi clienti si lamentano di problemi con il segnale telefonico e con i pagamenti tramite POS. Dopo vari controlli, scopre che un suo concorrente ha nascosto un dispositivo di disturbo del segnale per danneggiare le vendite. Franco denuncia l’accaduto e il responsabile viene perseguito per impedimento illecito di comunicazioni, reato punito dall’art. 617-bis c.p.
Le violazioni della privacy e della riservatezza delle comunicazioni possono avere gravi conseguenze legali. Se hai dubbi su un caso specifico o hai bisogno di assistenza, visita la pagina Contatti per richiedere una consulenza legale.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
La Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sul reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature per intercettare o interrompere comunicazioni. In questo paragrafo, esploreremo alcune delle sue sentenze più rilevanti, con una spiegazione semplice su come la Corte ha interpretato e applicato la legge in casi specifici. Questo aiuterà a comprendere meglio le implicazioni legali di questo reato e le possibili difese.
Massima: «Integra il delitto previsto dall’art. 617-bis cod. pen. l’installazione di apparati o strumenti o parti di essi funzionali ad intercettare o ad impedire comunicazioni, conversazioni, ovvero qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati, anche se gli stessi, al di fuori dell’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati» (Cass. pen., Sez. V, n. 1834/2021). Spiegazione: Perché si configuri il reato di cui all’art. 617-bis c.p., è sufficiente l’installazione abusiva di strumenti idonei a intercettare comunicazioni altrui, anche se tali apparecchi non vengono mai attivati o non funzionano. Non è necessario che vi sia un’effettiva captazione delle conversazioni, ma basta la sola predisposizione dell’apparecchiatura.
Massima: «I programmi informatici denominati ‘spy-software’ che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un ‘tablet’ o un PC, consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo, rientrano tra gli ‘apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti’ diretti all’intercettazione o all’impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all’art. 617-bis, comma primo, cod. pen., in quanto tale norma delinea una categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge» (Cass. pen., Sez. V, n. 15071/2019). Spiegazione: L’uso di software spia installati senza il consenso del proprietario su telefoni, tablet o computer integra il reato di intercettazione abusiva. La legge considera questi strumenti alla pari di dispositivi fisici, punendone l’uso illecito per il monitoraggio delle comunicazioni di altri soggetti.
Massima: «Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, previsto dall’art. 617-bis cod. pen., si configura solo se l’installazione è finalizzata ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall’agente, per cui il delitto non ricorre nell’ipotesi in cui si utilizzi un ‘jammer telefonico’, ossia un disturbatore telefonico, al fine di impedire l’intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l’apparecchio» (Cass. pen., Sez. VI, n. 39279/2018). Spiegazione: Il reato non si configura se una persona utilizza strumenti per proteggere le proprie comunicazioni, come nel caso di un disturbatore di segnale (jammer) installato per evitare di essere intercettati. Il reato sussiste solo quando l’obiettivo è captare o impedire comunicazioni tra terzi.
Massima: «Integra il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-bis e 623-bis c.p.), la condotta di colui che installi una telecamera – occultandola all’interno di una scatola di plastica, fissandola a un palo della luce e posizionandola ad alcuni metri dal suolo – con l’obiettivo rivolto all’ingresso di uno stabile, al fine di captare illecitamente immagini, ovvero comunicazioni e conversazioni di terzi» (Cass. pen., Sez. V, n. 3061/2011). Spiegazione: Installare telecamere nascoste per spiare e ascoltare conversazioni altrui è un comportamento illecito punito dall’art. 617-bis c.p.. La semplice installazione è sufficiente per il reato, anche se l’apparecchio non è stato attivato o non ha registrato nulla.
Massima: «Integra gli estremi del reato previsto dall’art. 617 bis c.p., e non quello di cui all’art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923, l’installazione di una apparecchio radioricevente idoneo ad intercettare le trasmissioni delle forze di polizia» (Cass. pen., Sez. VI, n. 13745/2008). Spiegazione: L’uso di apparecchi per ascoltare le comunicazioni delle forze di polizia senza autorizzazione è considerato reato penale. La legge vieta qualsiasi forma di intercettazione abusiva, anche se riguarda comunicazioni di enti pubblici.
Massima: «È configurabile il reato previsto dall’art. 617 bis c.p. a carico del coniuge che installa nella propria abitazione un apparecchio di registrazione delle comunicazioni telefoniche dell’altro coniuge con terzi, nella situazione conflittuale indotta dalla separazione già in atto» (Cass. pen., Sez. V, n. 12698/2003). Spiegazione: Anche nel contesto familiare, registrare le telefonate del coniuge a sua insaputa costituisce reato di intercettazione abusiva. Questo vale anche nei casi di separazione o conflitti matrimoniali.
Massima: «Non sussistono gli estremi del reato di cui all’art. 617 bis c.p. qualora all’interno dell’abitacolo di una vettura sia collocata una microspia idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo dell’auto, in quanto perché possa parlarsi di intercettazione in senso tecnico, è necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale è escluso il non comunicante con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori» (Cass. pen., Sez. V, n. 4264/2006). Spiegazione: Se una microspia viene installata in un’auto e registra solo le conversazioni dei presenti, non si configura il reato di intercettazione abusiva. Affinché vi sia reato, è necessario che il dispositivo permetta di captare comunicazioni tra terzi senza che il soggetto intercettato ne sia consapevole.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Il reato di detenzione e diffusione di apparecchiature per intercettazioni è regolato dall’articolo 617-bis codice penale, che tutela la riservatezza delle comunicazioni interpersonali. Questo reato si applica a diverse fattispecie, come l’uso di software spia su telefoni e computer, l’installazione abusiva di dispositivi di intercettazione (come microspie e telecamere nascoste) e l’intercettazione telefoniche illegali. La Cassazione ha ribadito che la norma punisce non solo chi compie l’intercettazione illecita, ma anche chi detiene o diffonde apparecchiature idonee a intercettare comunicazioni, anche se queste non vengono attivate o utilizzate.
Le conseguenze legali per chi viene accusato di questo reato di intercettazioni abusive possono essere gravi, con pene severe che includono la reclusione e potenziali limitazioni della libertà personale. Chi ritiene di essere vittima di intercettazioni illecite, inoltre, ha diritto a difendersi, potendo richiedere assistenza legale per far valere la propria privacy e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni.
Se ti trovi coinvolto in un caso di reato di detenzione e diffusione di apparecchiature per intercettazioni, o in una situazione di intercettazioni telefoniche illegali, è fondamentale avere il supporto di un esperto. Contatta un avvocato penalista a Siracusa o a Catania specializzato in difesa per reati informatici e intercettazioni abusive. Visita la pagina Contatti del nostro sito per una consulenza professionale.