1. Cos’è il reato di Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Il reato di cognizione e interruzione illecita di comunicazioni (Art. 617 c.p.) è un delitto contro la libertà individuale e la inviolabilità dei segreti. La norma punisce chi, senza autorizzazione, compie una delle tre azioni principali su comunicazioni riservate altrui:
- Prende conoscenza (cognizione) del contenuto;
- Interrompe (temporaneamente) la comunicazione;
- Impedisce (stabilmente) la trasmissione.
Questo reato tutela la libertà e riservatezza delle comunicazioni (telefoniche, telegrafiche) e si configura come un reato di pericolo, non richiedendo un danno concreto alla vittima. La condotta illecita può riguardare sia il contenuto della conversazione (cognizione) che il mero fatto di impedirla. La corretta qualificazione della condotta è cruciale per la strategia difensiva.
2. Testo dell’articolo 617 codice penale: condotte punite e pene previste.
Per comprendere la gravità e il perimetro del reato, è fondamentale analizzare come l’Articolo 617 del Codice Penale sanzioni le tre condotte distinte contro la comunicazione riservata altrui: cognizione, interruzione e impedimento. La norma colpisce il semplice pericolo per la riservatezza delle comunicazioni (telegrafiche o telefoniche), stabilendo pene che variano in base alla specifica azione lesiva.
Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
3. Note procedurali dell’articolo 617 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Dal punto di vista processuale, il reato di Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni (Art. 617 c.p.) presenta un regime cautelare blando, con esclusione delle intercettazioni per il reato base. È fondamentale conoscere che la procedibilità è a querela di parte (nella forma base), ma diventa d’ufficio in presenza di specifiche circostanze aggravanti (terzo comma), le quali influiscono drasticamente sulla severità delle misure cautelari applicabili.
- Arresto in Flagranza e Fermo: L’arresto è facoltativo in flagranza (Art. 381 c.p.p.). Il Fermo di indiziato di delitto non è consentito per la maggior parte delle ipotesi, ma può essere disposto solo per i casi aggravati (terzo comma), in presenza di particolari circostanze.
- Misure Cautelari Personali e Intercettazioni: Le misure cautelari personali sono consentite (Artt. 280 e 287 c.p.p.), inclusa la custodia cautelare. Le Intercettazioni di comunicazioni non sono ammesse come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.).
- Autorità Giudiziaria Competente: La competenza per il giudizio è del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.).
- Procedibilità (Snodo Strategico): Il reato base è perseguibile a querela di parte (Art. 336 c.p.p.). Diventa perseguibile d’ufficio solo se ricorrono le circostanze aggravanti previste dal terzo comma dell’Art. 617 c.p.
- Giudizio e Termini: L’Udienza preliminare è sempre prevista. I termini di custodia cautelare sono brevi (Art. 303 c.p.p.), ma diventano medi nel caso previsto dal comma 3 (ipotesi aggravate).
- Bene Tutelato e Natura del Reato: La norma protegge la libertà e la segretezza delle comunicazioni. È un reato comune, a forma di esecuzione vincolata (perfezionandosi solo attraverso determinate modalità di condotta). Ha natura istantanea, consumandosi al momento dell’atto illecito.
- Modalità di Perfezionamento: La cognizione (presa di conoscenza) e la rivelazione del contenuto sono considerati reati di azione. Le altre fattispecie sono reati di evento.
- Elemento Psicologico e Tentativo: Richiede dolo generico (consapevolezza e volontà della condotta). Il Tentativo è configurabile e punibile.
- Prescrizione e Benefici: Il termine di prescrizione è di 6 anni, ma sale a 8 anni in presenza delle circostanze aggravanti del comma 3. La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto e la Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) sono possibili.
4. Esempi di casi reali del reato di Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Per comprendere come si configura il reato di Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni (Art. 617 c.p.), è fondamentale analizzare casi reali che chiariscono il cruciale requisito dell’abusività e come si distinguano le tre condotte punite dalla norma. Questi esempi illustrano l’interazione del reato con la frode informatica e l’importanza della querela in sede processuale.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Luca e l’accesso fraudolento ai dati bancari. Luca, tecnico informatico, intercetta le credenziali dei clienti bancari e blocca le comunicazioni tra il server e gli utenti (impedimento). La sua condotta configura un concorso tra il reato di intercettazione illecita (Art. 617 c.p.) e quello di frode informatica (Art. 640-ter c.p.). Questo caso dimostra che un’unica azione può ledere diversi beni giuridici.
Marco e la radio della polizia. Marco acquista un apparecchio e ascolta le comunicazioni operative riservate dei Carabinieri. La sua condotta integra il reato di cognizione illecita di comunicazioni riservate (Art. 617 c.p.). L’intenzione di Marco era solo la curiosità, ma l’azione è punita per il dolo generico (consapevolezza di violare la segretezza delle trasmissioni) e la natura riservata delle comunicazioni.
Giovanni e il cellulare della moglie. Giovanni installa un software spia sul telefono della moglie per intercettare chiamate e messaggi. Questa azione configura il reato di intercettazione illecita di comunicazioni private (Art. 617 c.p.). Nonostante l’intenzione fosse solo raccogliere prove per la separazione, l’atto è penalmente rilevante in quanto lede la riservatezza, indipendentemente dal fine ultimo.
Esempi dal punto di vista della persona offesa.
Anna e il telefono che non squilla più. Anna, gestore di un’attività commerciale, subisce la deviazione delle chiamate del negozio verso un altro numero, a sua insaputa, operata dal suo ex socio. Questo comportamento configura il reato di impedimento illecito di comunicazioni telefoniche (Art. 617 c.p.), poiché l’ex socio ha ostacolato la libertà di comunicazione di Anna per danneggiare l’attività.
Paolo e la chiamata “fantasma” in tribunale. Paolo, avvocato, scopre che un investigatore privato ha installato un dispositivo per intercettare le sue conversazioni. Questo costituisce un grave reato di intercettazione abusiva di comunicazioni (Art. 617 c.p.). La tua assistenza è fondamentale per Paolo per contestare l’uso della prova ottenuta illecitamente e per far valere le pesanti conseguenze legali sull’investigatore.
Marta e la registrazione in aula. Marta usa in tribunale una registrazione telefonica intercettata fraudolentemente dal marito. Attenzione strategica: L’uso di una registrazione ottenuta illegalmente (violazione di corrispondenza) in un procedimento civile, pur non costituendo ex se il reato di ricettazione o un concorso nel reato, può comunque essere inutilizzabile come prova nel procedimento penale, e l’investigatore che l’ha realizzata risponde dell’Art. 617 c.p. La tua assistenza è cruciale per la vittima (l’intercettato) per agire penalmente contro chi ha realizzato la registrazione.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 617 c.p., chiarendo come il reato tuteli l’inviolabilità del segreto delle comunicazioni e la sua natura di reato di pericolo. Le sue pronunce sono essenziali per definire il perimetro del reato (distinguendo tra cognizione, interruzione e impedimento) e per valutare l’applicabilità delle circostanze aggravanti, che innescano la procedibilità d’ufficio.
Massima: «È configurabile il concorso formale tra il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e quello di frode informatica, stante la diversità dei beni giuridici tutelati e delle condotte sanzionate, in quanto il primo tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni telematiche, mentre il secondo il regolare funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza dei dati in essi contenuti, di cui contempla l’alterazione al fine della percezione di un ingiusto profitto» (Cass. pen., Sez. V, n. 869/2020). Spiegazione: Il reato di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche può concorrere con quello di frode informatica, perché proteggono beni giuridici diversi. Il primo riguarda la segretezza delle comunicazioni, mentre il secondo tutela il corretto funzionamento dei sistemi informatici. Ad esempio, un hacker che intercetta le credenziali bancarie di una persona e poi usa quei dati per un illecito guadagno risponde di entrambi i reati.
Massima: «In tema di delitti contro l’inviolabilità dei segreti, integra il reato di cui all’art. 617 cod. pen., la condotta di presa di cognizione delle conversazioni radio tra le pattuglie dei carabinieri in servizio, utilizzando un apparecchio radiotrasmittente sintonizzato sulle frequenze dell’arma dei Carabinieri, in quanto con la norma di cui all’art. 623-bis cod. pen. la portata delle disposizioni a tutela dell’inviolabilità dei segreti è stata estesa a qualunque trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati» (Cass. pen., Sez. IV, n. 25821/2018). Spiegazione: Ascoltare abusivamente le comunicazioni radio delle forze dell’ordine tramite strumenti non autorizzati costituisce reato di cognizione illecita di comunicazioni. Questo significa che, anche se si tratta di frequenze radio e non di normali chiamate telefoniche, la protezione della segretezza delle comunicazioni si applica comunque.
Massima: «Non configura il reato di rivelazione, mediante mezzi di informazione al pubblico, del contenuto di una conversazione telefonica fraudolentemente intercettata (art. 617 c.p.) la condotta di chi produce, in un giudizio di separazione tra coniugi, la registrazione e trascrizione di detta conversazione» (Cass. pen., Sez. V, n. 11965/2018). Spiegazione: Se una conversazione telefonica è stata intercettata illecitamente, ma viene utilizzata in un processo di separazione tra coniugi senza essere divulgata pubblicamente, non si configura il reato di rivelazione di segreti. Tuttavia, la registrazione ottenuta in modo illecito potrebbe avere conseguenze legali in altri contesti.
Massima: «Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.) e non la fattispecie prevista dall’art. 617, comma primo, cod. pen., la condotta di colui che prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto, conservata nell’archivio di posta elettronica della prima» (Cass. pen., Sez. V, n. 12603/2017). Spiegazione: Accedere senza autorizzazione alla posta elettronica di un ex partner non rientra nel reato di intercettazione abusiva di comunicazioni, ma può costituire violazione della corrispondenza. Ciò significa che leggere messaggi privati salvati nella casella email di un’altra persona è punibile, ma con una qualificazione giuridica diversa.
Massima: «Non presenta rilevanza penale ai sensi dell’art. 617 c.p., per difetto di dolo, la condotta dell’operatore di polizia il quale, avuta la disponibilità di un telefono cellulare ritenuto utilizzato per la consumazione del reato, risponda, nell’esercizio della attività di indagine, alle telefonate che pervengono all’apparecchio ed utilizzi le notizie ai sensi dell’art. 351 c.p.p., posto che il reato citato si configura solo a carico di colui che «fraudolentemente» prende cognizione di una comunicazione a lui non diretta» (Cass. pen., Sez. II, n. 39192/2004). Spiegazione: Se un agente di polizia risponde a chiamate ricevute su un telefono sequestrato durante un’indagine, non commette il reato di intercettazione abusiva, perché manca il dolo, ovvero la volontà di violare la segretezza della comunicazione. L’uso di tali informazioni può essere lecito se rientra nell’attività investigativa.
Massima: «L’installazione di un radiotelefono contenente una microspia realizza la previsione delittuosa dell’art. 617 c.p. e non quella di cui all’art. 615 bis stesso codice, poiché tale attività è finalizzata all’intercettazione telefonica e non è «uno strumento di ripresa sonora» (quale può essere un miniregistratore) diretto a procacciare indebitamente notizie attinenti alla vita privata» (Cass. pen., Sez. II, n. 7091/1988). Spiegazione: Piazzare una microspia all’interno di un telefono è un reato di intercettazione abusiva, perché il suo scopo è captare comunicazioni private. Non è equiparabile a strumenti di registrazione ambientale, come un semplice registratore vocale, che invece rientrano in altre fattispecie di reato.
Massima: «L’intercettazione delle comunicazioni radio tra centrali operative e cosiddette radiomobili dei corpi di polizia, e l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare tali comunicazioni non rientrano nelle ipotesi previste dagli artt. 617 e 617 bis c.p., che tutelano la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche e la cui applicazione è estesa dall’art. 623 bis c.p. a qualunque altra trasmissione di suoni, od immagini od altri dati» (Cass. pen., Sez. V, n. 8601/1980). Spiegazione: Intercettare comunicazioni radio delle forze dell’ordine con strumenti sofisticati non rientra tra i reati previsti dall’art. 617 c.p., ma è comunque vietato da altre normative specifiche. Ciò significa che, pur non essendo qualificato come intercettazione abusiva, resta comunque un illecito sanzionato dalla legge.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Il reato di cognizione, interruzione o impedimento illecito di comunicazioni (Art. 617 codice penale) tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, che siano telefoniche, telegrafiche o equivalenti. La Cassazione ha chiarito che il reato si configura con una triplice condotta (cognizione, interruzione, impedimento) e che la sua natura di reato di pericolo lo rende punibile anche senza un danno concreto.
La strategia difensiva è cruciale data la procedibilità variabile (a querela o d’ufficio, a seconda delle aggravanti) e la possibilità di concorso con reati informatici (es. frode informatica). È fondamentale analizzare il dolo e la finalità dell’agente.
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