Reato di Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio – Articolo 600-octies codice penale

1. Cos’è il reato di Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio.

Il reato di impiego di minori nell’accattonaggio e organizzazione dell’accattonaggio è previsto dall’articolo 600-octies del Codice Penale e rientra nei delitti contro la persona, Libro II, Titolo XII (Delitti contro la persona), Capo III (Delitti contro la libertà individuale), Sezione I (Delitti contro la personalità individuale).

Chi sfrutta un minore per l’accattonaggio commette un reato punito con pene severe. Anche chi organizza l’accattonaggio coinvolgendo altre persone rischia una condanna pesante. Questa norma è diretta a contrastare lo sfruttamento dei soggetti più vulnerabili e le attività criminali legate alla mendicità forzata.

Se sei coinvolto in un procedimento per impiego di minori nell’accattonaggio o organizzazione dell’accattonaggio, è fondamentale una difesa legale competente. Come avvocato penalista a Siracusa e avvocato penalista a Catania, offro assistenza legale in casi di accattonaggio minorile, garantendo la migliore strategia difensiva. Se necessiti di una consulenza legale sull’articolo 600-octies, non esitare a contattarmi. Trovi tutti i riferimenti nella pagina Contatti del sito.


2. Testo dell’articolo 600-octies codice penale: condotte punite e pene previste.

L’articolo 600-octies del Codice Penale punisce chi sfrutta i minori per l’accattonaggio o chi organizza attività di mendicità forzata. Le condotte sanzionate dalla legge sono particolarmente gravi, poiché mettono in pericolo i diritti e la dignità dei minori coinvolti.

Di seguito, il testo integrale dell’articolo 600-octies del codice penale.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni.


3. Note procedurali dell’articolo 600-octies codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

L’articolo 600-octies del Codice Penale non solo prevede pene severe per chi sfrutta i minori nell’accattonaggio, ma stabilisce anche precise regole procedurali. In questa sezione, analizzeremo le principali implicazioni processuali, come le modalità di arresto, le misure cautelari e i termini di prescrizione che possono influenzare il procedimento penale.

Arresto e fermo di indiziato di delitto: per il reato di impiego di minori nell’accattonaggio e organizzazione dell’accattonaggio non è previsto né l’arresto in flagranza né il fermo di indiziato di delitto.

Misure cautelari personali: non sono applicabili misure cautelari personali, pertanto l’indagato non può essere sottoposto a custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari o altre restrizioni personali durante le indagini.

Autorità giudiziaria competente: la competenza è del Tribunale monocratico, in base all’articolo 33-ter del codice di procedura penale. Il processo, quindi, viene celebrato davanti a un giudice singolo e non a un collegio.

Procedibilità: il reato è procedibile d’ufficio ai sensi dell’articolo 50 c.p.p., quindi l’azione penale viene avviata automaticamente senza necessità di querela da parte della vittima o di altri soggetti.

Udienza preliminare: non è prevista, ai sensi dell’articolo 550 c.p.p. Il procedimento si avvia direttamente con il decreto di citazione a giudizio.

Bene giuridico tutelato: il reato è volto a proteggere la personalità individuale, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti non imputabili dallo sfruttamento nell’accattonaggio.

Tipologia del reato: Comma 1: nella forma attiva, è un reato comune (può essere commesso da chiunque); nella forma omissiva, è un reato proprio (commesso solo da chi ha un dovere di impedire il fatto). Comma 2: è un reato comune.

Forma di esecuzione del reato: il reato si consuma con qualsiasi modalità esecutiva. Per le ipotesi previste dal primo comma, può essere sufficiente anche solo un’omissione per la configurazione del delitto.

Svolgimento che lo perfeziona: il reato è a condotta vincolata ed evento. Anche nella forma omissiva, si perfeziona quando si verifica l’effetto previsto dalla norma incriminatrice.

Natura del reato: È controverso se si tratti di un delitto eventualmente abituale o permanente. Se il fatto consiste nel permettere che un terzo sfrutti un minore o un non imputabile, il delitto è considerato permanente. Per l’ipotesi del mero favorire l’accattonaggio (comma 2), possono verificarsi casi di consumazione istantanea.

Prescrizione: il reato si prescrive in 12 anni, ai sensi dell’articolo 157, comma 6 c.p. e dell’articolo 51, comma 3-bis c.p.p.

Elemento psicologico: per il comma 2, è richiesto il dolo specifico, ossia la volontà e la consapevolezza di favorire l’accattonaggio con un fine determinato.

Tentativo: È configurabile quando la condotta consiste nell’avvalersi di un minore o di un non imputabile. Non configurabile se la condotta si limita a permettere che altri si avvalga del minore o del non imputabile. Per l’organizzazione dell’accattonaggio, la configurabilità del tentativo è controversa, con tendenza ad ammetterne la punibilità.

Non punibilità per particolare tenuità del fatto: ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., la non punibilità può essere riconosciuta se non vi è abitualità, ma potrebbe essere esclusa nel caso in cui si sia approfittato di una situazione di minorata difesa della vittima.

Messa alla prova: è prevista la possibilità di accedere all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’articolo 168-bis c.p.


4. Esempi di casi reali del reato di Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio.

Per comprendere meglio come viene applicata la legge sull’impiego di minori nell’accattonaggio, è utile guardare a casi reali. In questa sezione, esploreremo alcuni esempi pratici che mostrano come i tribunali hanno trattato situazioni simili, aiutando a chiarire le conseguenze legali e le difese possibili.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

L’impiego del figlio nell’accattonaggio per ragioni culturali. Ahmed, cittadino di origine straniera, ogni giorno portava con sé il figlio di otto anni e lo faceva sedere accanto mentre chiedeva l’elemosina davanti a un supermercato. Il bambino, spesso, allungava le mani verso i passanti, seguendo le indicazioni del padre. Quando la polizia lo ha fermato, Ahmed ha cercato di giustificarsi dicendo che nella sua cultura l’accattonaggio è una pratica diffusa e accettata. Tuttavia, il giudice ha ritenuto irrilevante questa motivazione, in quanto il nostro ordinamento tutela i minori dallo sfruttamento in qualsiasi forma, indipendentemente dalle tradizioni culturali.

L’organizzazione dell’accattonaggio in famiglia. Francesco e sua moglie Maria vivevano in condizioni di estrema povertà e, per aumentare le loro possibilità di ricevere denaro, decidevano di mandare il figlio tredicenne a chiedere l’elemosina nei pressi di una stazione ferroviaria. Ogni sera il ragazzo tornava a casa e consegnava loro il denaro raccolto. Dopo una segnalazione anonima, la polizia ha avviato un’indagine e ha denunciato la coppia per impiego di minore nell’accattonaggio. Francesco e Maria hanno sostenuto di non aver costretto il figlio e che questi aveva iniziato spontaneamente. Tuttavia, il giudice ha riconosciuto che anche l’accondiscendenza dei genitori integra il reato, in quanto il minore non era in grado di autodeterminarsi consapevolmente.

L’accattonaggio organizzato da un senzatetto per conto terzi. Giorgio, un uomo senza fissa dimora, era stato avvicinato da alcuni conoscenti che gli avevano offerto un posto dove dormire in cambio di un “favore”: avrebbe dovuto convincere due ragazzi di 14 e 15 anni a chiedere la carità davanti a un centro commerciale e consegnare loro l’incasso della giornata. Giorgio accettò e iniziò a coordinare i due minori, stabilendo orari e luoghi dove posizionarsi. Dopo alcune settimane, i carabinieri intervennero e denunciarono l’uomo per organizzazione dell’accattonaggio. Il giudice riconobbe che Giorgio non era il capo dell’organizzazione, ma che aveva avuto un ruolo attivo nello sfruttamento dei ragazzi, rendendosi responsabile del reato di cui all’articolo 600-octies c.p.

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5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio.

La Corte di Cassazione offre una guida fondamentale per interpretare correttamente le leggi riguardanti l’impiego di minori nell’accattonaggio. In questa sezione, esamineremo alcune delle principali sentenze della Cassazione, spiegando come i giudici abbiano applicato la legge in casi concreti e quali principi si sono stabiliti.

Massima: «In tema di impiego di minori nell’accattonaggio, non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che i minori siano sottoposti a sofferenze o mortificazioni, né assume rilevanza scriminante la connotazione culturale della pratica di chiedere l’elemosina, poiché in contrasto con i beni fondamentali riconosciuti dall’ordinamento costituzionale, quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori» (Cass. pen., Sez. I, n. 7140/2021). Spiegazione: Chi utilizza un minore per chiedere l’elemosina commette il reato di impiego di minori nell’accattonaggio, indipendentemente dal fatto che il bambino subisca sofferenze fisiche o psicologiche. Non è una giustificazione valida il richiamo a tradizioni culturali che prevedono l’accattonaggio come pratica diffusa: la legge italiana tutela sempre il minore da ogni forma di sfruttamento.

Massima: «In tema di impiego di minori nell’accattonaggio, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall’abrogato art. 671 cod. pen. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all’art. 600-octies cod. pen., contestualmente introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non essendosi verificata alcuna ‘abolitio criminis’, con la conseguenza che il fatto commesso sotto la previgente disciplina deve essere regolato dalla norma più favorevole all’imputato» (Cass. pen., Sez. I, n. 21198/2011). Spiegazione: Prima dell’introduzione dell’articolo 600-octies c.p., l’impiego di minori nell’accattonaggio era punito dall’articolo 671 c.p., che prevedeva una sanzione meno severa. Con la riforma del 2009, la fattispecie è stata trasformata in un delitto, con pene più elevate. Tuttavia, chi ha commesso il fatto prima del 2009 può beneficiare della norma più favorevole, secondo il principio del favor rei.

Massima: «In tema di impiego di minori nell’accattonaggio, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall’abrogato art. 671 c.p. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all’art. 600-octies c.p., contestualmente introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non essendosi verificata alcuna ‘abolitio criminis’ in quanto l’uno e l’altro precetto puniscono la medesima condotta» (Cass. pen., Sez. I, n. 13526/2010). Spiegazione: La riforma del 2009 non ha cancellato il reato di impiego di minori nell’accattonaggio, ma lo ha semplicemente inquadrato in una forma più grave, trasformandolo da contravvenzione a delitto. La condotta punita è rimasta la stessa, quindi non si applica il principio dell’abolitio criminis, che comporterebbe la cancellazione del reato.

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6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio.

Il reato di impiego di minori nell’accattonaggio e organizzazione dell’accattonaggio è punito severamente dalla legge italiana per tutelare i minori dallo sfruttamento. Non è necessario che il minore subisca sofferenze fisiche o psicologiche affinché il reato sia configurato, né possono essere accettate giustificazioni basate su tradizioni culturali. La normativa attuale ha reso questa condotta un delitto, aggravando le pene rispetto alla precedente disciplina, senza però eliminare la punibilità per i fatti commessi in passato.

Chi si trova coinvolto in un procedimento penale per impiego di minori nell’accattonaggio deve essere consapevole delle possibili conseguenze legali e dell’importanza di una strategia difensiva efficace. Come avvocato penalista a Siracusa e avvocato penalista a Catania, offro una difesa legale competente in reati contro la persona, inclusi i reati di accattonaggio minorile. Se hai bisogno di assistenza legale sull’articolo 600-octies, contattami per una consulenza legale. Trovi tutti i riferimenti nella pagina Contatti del sito.