Reato di Prostituzione minorile – Articolo 600-bis codice penale

1. Cos’è il reato di Prostituzione minorile.

L’articolo 600-bis del Codice Penale, inserito nel Libro II, Titolo XII, Capo III, disciplina il reato di prostituzione minorile, punendo chiunque sfrutti, induca o favorisca tale attività ai danni di un minore di 18 anni, nonché chi compia atti sessuali a pagamento con un minore. Questa norma, che rientra nei reati contro la persona, mira a garantire la tutela dei minori nel diritto penale, prevedendo sanzioni per la prostituzione minorile particolarmente severe sia per chi organizza l’attività illecita sia per i clienti. Anche chi non è consapevole dell’età della vittima può essere punito, rendendo il reato particolarmente insidioso.

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2. Testo dell’articolo 600-bis codice penale: condotte punite e pene previste.

L’articolo 600-bis del Codice Penale definisce le condotte punite in materia di prostituzione minorile, prevedendo pene severe per chi la favorisce, la sfrutta o vi partecipa. La norma stabilisce con chiarezza quali comportamenti sono vietati e quali conseguenze penali ne derivano.

Di seguito, il testo integrale dell’articolo 600-bis del codice penale.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.


3. Note procedurali dell’articolo 600 bis codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Oltre a stabilire le condotte punite e le relative sanzioni, l’articolo 600-bis del Codice Penale ha importanti implicazioni dal punto di vista procedurale. In questa sezione vedremo quali sono le conseguenze per l’indagato, se sono previste misure cautelari come l’arresto e quali sono i termini di prescrizione del reato.

Arresto in flagranza: Obbligatorio se il reato rientra nelle ipotesi del primo comma (art. 380, lett. d, c.p.p.). Facoltativo per i casi previsti dal secondo comma (art. 381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: Consentito per il primo comma (art. 384 c.p.p.). Non consentito per il secondo comma.

Misure cautelari personali: Previste (artt. 280, 287 c.p.p.). È possibile disporre l’allontanamento dalla casa familiare anche con strumenti di controllo elettronico (art. 275-bis c.p.p.). L’allontanamento può essere applicato anche oltre i limiti di pena previsti dall’art. 280 c.p.p., se il reato è commesso ai danni di un prossimo congiunto o del convivente.

Intercettazioni telefoniche e ambientali: Sempre consentite (art. 266 c.p.p.), senza le condizioni restrittive previste dal secondo periodo del comma 2 dello stesso articolo. Estensione della disciplina prevista dall’art. 9 L. n. 228/03 e dall’art. 13 D.L. n. 152/91. Possibile utilizzo del captatore informatico (trojan) secondo le norme introdotte dall’art. 4 D.Lgs. n. 216/17.

Autorità giudiziaria competente: Il processo è di competenza del Tribunale collegiale (art. 33-bis, lett. c, c.p.p.).

Procedibilità: D’ufficio (art. 50 c.p.p.), quindi l’azione penale viene avviata automaticamente senza necessità di querela.

Udienza preliminare: Prevista (artt. 416, 418 c.p.p.).

Termini di custodia cautelare: Fase iniziale: termini lunghi (art. 303, comma 1, c.p.p.), con proroghe secondo l’art. 407, lett. a, n. 7-bis, c.p.p. Fasi successive: termini medi, con possibilità di proroga. Dopo il decreto che dispone il giudizio, il termine non può essere prolungato, poiché la norma dell’art. 407, lett. a, n. 7-bis, si riferisce solo alla prima fase.

Bene giuridico tutelato: Libertà fisica e integrità fisica e psicologica del minore.

Tipologia del reato: Delitto comune, ovvero può essere commesso da chiunque.

Modalità di esecuzione: Forma libera, ovvero può realizzarsi con diversi comportamenti.

Struttura del reato: Primo comma: reato a evento, ossia la consumazione avviene con il verificarsi di un’azione o di un evento (per lo sfruttamento vi sono interpretazioni divergenti). Secondo comma: reato a condotta, perfezionato con il compimento dell’atto sessuale a pagamento.

Natura del reato: Istantaneo nei casi di reclutamento, induzione o atti sessuali (primo e secondo comma). Eventualmente abituale nelle altre ipotesi. Per la condotta di organizzazione, la natura è controversa, potendo configurarsi sia come istantanea sia come abituale.

Prescrizione: 24 anni per i reati del primo comma. 12 anni per i reati del secondo comma. I termini sono raddoppiati (art. 157, comma 6, c.p.). Se il delitto è commesso su un minore, il termine di prescrizione inizia a decorrere dagli eventi indicati nell’ultimo comma dell’art. 158 c.p..

Elemento soggettivo: Dolo generico, ovvero basta la consapevolezza e volontà della condotta illecita, senza necessità di un fine specifico.

Tentativo: In linea di principio configurabile. Tuttavia, per le fattispecie di gestione e controllo, i fatti pregressi potrebbero essere già sufficienti a integrare il reato, rendendo poco plausibile l’ipotesi tentata.

Causa di non punibilità: Non ammessa.

Messa alla prova (art. 168-bis c.p.): Non concedibile.

Reato ostativo: Previsto per i commi 1, 2 e 3 ai sensi dell’art. 4-bis L. n. 354/75, quindi sono limitate le possibilità di accesso ai benefici penitenziari.


4. Esempi di casi reali del reato di Prostituzione minorile.

Per comprendere meglio come viene applicata la legge sulla prostituzione minorile, è utile analizzare alcuni casi concreti. Di seguito vengono presentati esempi basati su decisioni della Cassazione, che aiutano a capire quali condotte possono portare a un’accusa e quali sono le conseguenze legali.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Il mediatore inconsapevole. Giovanni, proprietario di un locale notturno, viene avvicinato da un conoscente che gli chiede di metterlo in contatto con una giovane ragazza disponibile a incontri a pagamento. Giovanni segnala una ragazza di 17 anni, credendo che fosse maggiorenne. In seguito, la polizia scopre lo scambio di messaggi e le trattative economiche. Nonostante Giovanni non fosse il diretto organizzatore, il suo ruolo di intermediario viene considerato favoreggiamento della prostituzione minorile ai sensi dell’art. 600-bis c.p..

Il falso tutore. Andrea convive con Sara, una ragazza di 16 anni che ha lasciato la famiglia. Fingendosi suo protettore, le offre ospitalità e le consiglia di incontrare uomini disposti a pagarla per compagnia. Andrea gestisce il telefono di Sara e trattiene parte del denaro per le spese della casa. In un’indagine, emerge che Andrea aveva un controllo costante su di lei, configurando il reato di sfruttamento della prostituzione minorile, anche se dichiarava di usare i soldi per la vita quotidiana.

Il cliente consapevole. Luca, 42 anni, conosce online una ragazza che si presenta come 18enne. Dopo vari messaggi, accetta di incontrarla in cambio di una somma di denaro. Durante un controllo della polizia, emerge che la ragazza ha solo 16 anni. Anche se Luca sostiene di non essere certo della sua età, i messaggi dimostrano che accettava il rischio della minore età, rientrando nel dolo eventuale previsto dalla legge.

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

La falsa promessa di lavoro. Marta, 17 anni, riceve un’offerta di lavoro da un uomo più grande, Filippo, che le propone di lavorare come hostess per eventi esclusivi. Dopo alcuni incontri, Filippo la convince a intrattenere clienti più facoltosi dietro compenso. Quando Marta cerca di sottrarsi, Filippo la minaccia di rivelare tutto ai suoi genitori. Una denuncia porta alla luce un sistema organizzato di induzione alla prostituzione minorile, in cui Filippo sfruttava giovani con il pretesto di un’occupazione.

Il ricatto sentimentale. Chiara, 16 anni, conosce Stefano, un uomo di 30 anni che si presenta come il suo fidanzato ideale. Dopo un periodo di frequentazione, Stefano inizia a chiederle di incontrare altri uomini in cambio di denaro, convincendola che serviva per costruire il loro futuro insieme. Chiara, pur riluttante, accetta per non perderlo. Dopo alcune settimane, capisce di essere manipolata e denuncia tutto. L’analisi dei messaggi dimostra che Stefano ha agito con induzione alla prostituzione minorile, punibile ai sensi dell’art. 600-bis c.p..

La minaccia online. Francesco, 17 anni, inizia a chattare con un uomo sui social. Dopo avergli inviato alcune foto intime, l’uomo lo minaccia di diffonderle se non accetta di incontrare delle persone disposte a pagarlo. Francesco, spaventato, cede alla pressione, ma alla prima occasione si confida con un amico, che lo convince a denunciare. La polizia ricostruisce i fatti e l’uomo viene incriminato per sfruttamento della prostituzione minorile e estorsione.

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5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Prostituzione minorile.

La Cassazione si è più volte pronunciata sul reato di prostituzione minorile, chiarendo come deve essere interpretata la norma e quali elementi sono necessari per configurare il reato. In questa sezione vedremo alcune delle decisioni più significative, con una spiegazione per capire meglio il loro impatto.

Massima: «In tema di prostituzione minorile, il consapevole compimento, da parte dell’agente, di atti di concreta offerta del minore di anni diciotto a potenziali clienti dietro corrispettivo integra già la consumazione del reato di cui all’art. 600-bis, primo comma, n. 2), cod. pen., quanto meno sotto il profilo del favoreggiamento, per il quale rileva ogni forma di interposizione agevolativa idonea a procurare più facili condizioni di esercizio del meretricio con la consapevolezza di facilitare l’attività prostitutiva del minore, a prescindere dal movente o dal fine della condotta» (Cass. pen., Sez. III, n. 3259/2020). Spiegazione: Chi mette in contatto un minore con potenziali clienti per la prostituzione, anche solo facilitando l’incontro, commette reato. Non importa se l’intento non è economico o se l’agente non trae un vantaggio diretto: è sufficiente la consapevolezza di agevolare la prostituzione minorile.

Massima: «In tema di prostituzione minorile, le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento possono concorrere tra loro, in quanto l’art. 600-bis, comma primo, cod. pen., anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172, è norma a più fattispecie, tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento» (Cass. pen., Sez. III, n. 27598/2020). Spiegazione: La legge distingue tra induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile, e chi commette più di una di queste condotte può essere punito per tutti i reati in concorso. Ad esempio, chi induce un minore alla prostituzione e al tempo stesso lo sfrutta economicamente, risponde di due reati distinti.

Massima: «Il reato di prostituzione minorile, che punisce le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto, concorre con quello di atti sessuali con minorenne, compiuti nell’ambito delle attività di prostituzione di quest’ultimo, sia per la differente oggettività giuridica che per la diversità degli elementi costitutivi» (Cass. pen., Sez. III, n. 40383/2019). Spiegazione: Chi sfrutta o favorisce la prostituzione minorile può essere accusato anche di atti sessuali con un minorenne se ha rapporti con la vittima. I due reati non si escludono a vicenda perché tutelano beni giuridici diversi: la prostituzione minorile mira a proteggere il minore dallo sfruttamento sessuale, mentre gli atti sessuali con minorenne tutelano l’integrità fisica e psicologica del giovane.

Massima: «Il reato di prostituzione minorile di cui all’art. 600-bis, comma secondo, cod. pen., che punisce i rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di corrispettivo in denaro o di altra utilità, anche solo promessi, presenta come elemento costitutivo il consenso del minore» (Cass. pen., Sez. III, n. 40446/2018). Spiegazione: Per il comma secondo dell’art. 600-bis c.p., il reato si configura quando una persona compie atti sessuali con un minore tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro o altre utilità. Anche se il minore ha dato il consenso, la legge tutela il giovane da situazioni di sfruttamento, punendo chiunque accetti prestazioni sessuali dietro compenso.

Massima: «Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile di cui all’art. 600 bis, comma primo, c.p., la condotta di chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenersi anche con un solo soggetto, purché diverso dall’induttore» (Cass. pen., Sez. III, n. 5927/2015). Spiegazione: La semplice persuasione o convincimento di un minore a prostituirsi, anche se con un solo cliente e anche se il responsabile non partecipa all’incontro, è sufficiente per integrare il reato. Non serve un vero e proprio sfruttamento economico: basta aver indotto il minore a prostituirsi.

Massima: «L’elemento soggettivo del reato di prostituzione minorile è il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, sicché, ai fini della sua concreta sussistenza, è sufficiente che l’autore del reato accetti anche solo il rischio di favorire o sfruttare la prostituzione di ragazze minori degli anni diciotto» (Cass. pen., Sez. III, n. 35147/2011). Spiegazione: Il reato di prostituzione minorile richiede solo la volontarietà dell’azione (dolo generico). Anche se l’autore non era certo dell’età della vittima, è punibile se ha accettato il rischio che il minore fosse sotto i 18 anni (dolo eventuale).

Massima: «È configurabile il tentativo di induzione alla prostituzione (art. 600 bis, c.p.), nella condotta di chi, dopo aver intrattenuto telematicamente plurime conversazioni con soggetti minorenni aventi ad oggetto prestazioni sessuali dietro corrispettivo in denaro, pianifichi i successivi incontri, poi non avvenuti» (Cass. pen., Sez. III, n. 4967/2011). Spiegazione: Anche solo tentare di indurre un minore alla prostituzione, ad esempio contattandolo online e pianificando incontri, è reato, anche se l’incontro non avviene. Il semplice fatto di aver programmato e organizzato la condotta dimostra la volontà di delinquere.

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6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Prostituzione minorile.

Il reato di prostituzione minorile è punito severamente dal nostro ordinamento e rientra tra i reati contro la persona, disciplinato dall’articolo 600-bis del Codice Penale. Comprende diverse condotte, tra cui induzione, favoreggiamento, sfruttamento e atti sessuali a pagamento con un minore. La legge garantisce la tutela dei minori nel diritto penale, anche quando questi acconsentono alla prestazione sessuale in cambio di denaro o altri benefici.

La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario un guadagno economico diretto per essere ritenuti responsabili: basta agevolare o promuovere l’attività prostitutiva di un minorenne per integrare il reato. Inoltre, l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il che significa che si può essere condannati anche solo accettando il rischio che la vittima abbia meno di 18 anni.

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