1. Cos’è il reato di Scambio elettorale politico-mafioso.
Il reato di Scambio elettorale politico-mafioso (Articolo 416-ter del Codice Penale) è un delitto contro l’Ordine Pubblico e la trasparenza democratica. Si configura come un reato di accordo e di pericolo, in quanto punisce la stipula di un patto illecito tra un soggetto (politico o intermediario) e membri di associazioni mafiose (Art. 416-bis c.p.).
Il delitto si consuma quando l’imputato accetta la promessa di procurare voti o la promessa di voti in cambio di:
- Erogazione o promessa di denaro o altra utilità.
- Disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa.
L’elemento strategicamente cruciale è che il reato si perfeziona con la sola accettazione/promessa del patto, senza che sia necessario che i voti vengano effettivamente procurati o che il denaro sia versato. Data la sua estrema gravità, la legge stabilisce una pena base elevatissima (quella dell’Art. 416-bis c.p.) e l’automatica interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. Testo dell’articolo 416-ter codice penale: condotte punite e pene previste.
Per comprendere la struttura e la gravità di questo delitto contro la democrazia, è fondamentale analizzare come l’Articolo 416-ter del Codice Penale sanzioni il patto illecito tra il politico (o intermediario) e la mafia. La norma punisce la promessa o l’accettazione dello scambio di voti con denaro o utilità, e stabilisce una pena base elevatissima (pari a quella dell’Art. 416-bis c.p.), che viene ulteriormente aumentata in caso di elezione. L’analisi del testo è cruciale per la difesa, in quanto chiarisce le conseguenze accessorie come l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
3. Note procedurali dell’articolo 416-ter codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Dal punto di vista processuale, il reato di Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.) innesca una disciplina di massima severità, data la sua lesione al sistema democratico. È fondamentale conoscere che sono sempre ammessi il fermo e le misure cautelari custodiali e che la competenza è del Tribunale collegiale. Tali misure riflettono il rigore contro il delitto ostativo e la necessità di tutelare l’ordine pubblico e la libertà di voto.
- Arresto in Flagranza: L’arresto è facoltativo per i commi 1 e 2 (Art. 381 c.p.p.). Attenzione: Per il comma 3 (elezione avvenuta, che è un’aggravante che sposta la pena), la pena edittale imporrebbe l’arresto obbligatorio (Art. 380 c.p.p.).
- Fermo di Indiziato di Delitto: Il fermo è sempre consentito (Art. 384 c.p.p.), a causa della gravità e della potenziale connessione con la criminalità organizzata.
- Misure Cautelari Personali: Le misure restrittive sono pienamente consentite (Artt. 280 e 287 c.p.p.), inclusa la custodia cautelare in carcere.
- Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni sono consentite (Art. 266 c.p.p.), e si applica la disciplina estensiva e semplificata per l’uso del captatore informatico (trojan) per i reati gravi.
- Autorità Giudiziaria Competente: La competenza spetta al Tribunale collegiale (Art. 33-bis c.p.p.), data la serietà del reato contro l’ordine pubblico.
- Procedibilità e Giudizio: Il reato è perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.) a tutela del principio democratico. L’Udienza preliminare è prevista (Artt. 416, 418 c.p.p.).
- Bene Tutelato e Natura del Reato: La norma protegge il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni. È un reato comune, a forma vincolata (rispettando la descrizione dell’accordo). Ha natura istantanea, perfezionandosi con l’accettazione della promessa (l’evento).
- Termini Custodiali: I termini di custodia cautelare sono medi per i commi 1 e 2, ma diventano lunghi per l’ipotesi aggravata del comma 3.
- Prescrizione (Massima Durata): I termini di prescrizione sono eccezionalmente lunghi (riflettendo la pena dell’Art. 416-bis c.p.): 30 anni (ipotesi base) e 45 anni (ipotesi aggravata del comma 3). Non sono esclusi limiti all’aumento dei termini per le interruzioni (Art. 161 c.p.).
- Elemento Psicologico e Tentativo: Richiesto dolo generico (consapevolezza e volontà di stipulare il patto). Il Tentativo è configurabile (indirizzo prevalente).
- Benefici e Limiti: La Declaratoria di non punibilità del fatto e la Messa alla prova non sono ammesse (Art. 168-bis c.p.). Il reato è un delitto ostativo (Art. 4-bis L. n. 354/75).
4. Esempi di casi reali del reato di Scambio elettorale politico-mafioso.
Per comprendere come si configura il reato di Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.), è fondamentale analizzare casi reali che chiariscono la natura del patto illecito (l’accordo). Questi esempi, tratti dalla giurisprudenza, illustrano come la prova si concentri sull’accettazione della promessa di voti in cambio di denaro o, crucialmente, della disponibilità a soddisfare gli interessi del sodalizio criminale, anche quando lo scambio non è palese.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Il politico che accetta fondi (controprestazione economica). Luca, candidato comunale, incontra un esponente di spicco di un clan. Luca accetta la promessa di un finanziamento di € 50.000,00 in contanti per la sua campagna elettorale, sapendo che il clan, in cambio, esigerà futuri favori nell’assegnazione di appalti pubblici. Il reato si consuma nel momento dell’accettazione della promessa di denaro, in cambio della promessa di voti e della futura disponibilità a soddisfare gli interessi mafiosi. Non è necessario che Luca vinca l’elezione (l’aggravante), ma la sua condotta di accettazione del patto lo rende immediatamente punibile con la pena elevata dell’Art. 416-bis c.p.
L’accordo per l’omertà (soddisfare gli interessi del clan). Giovanni, candidato regionale, si accorda con i vertici di una cosca, impegnandosi a non ostacolare le loro attività di usura sul territorio e a fornire informazioni riservate sui controlli fiscali. In cambio, il clan assicura un pacchetto di preferenze elettorali. Lo scambio non è denaro, ma la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa (non ostacolare l’attività illecita). Questo è un elemento esplicitamente punito dall’Art. 416-ter c.p. La prova si concentra sulla serietà e concretezza degli impegni assunti dal politico.
L’intermediario che promette i voti (punibilità del procacciatore). Marco, affiliato, agisce su mandato del boss promettendo a un candidato (Rossi) che il clan gli procurerà un blocco di voti in un quartiere controllato. La controprestazione concordata è l’assunzione di due persone indicate dal clan in un ente pubblico. Marco è punibile per promessa di procurare voti (Art. 416-ter, comma 2), anche se non è il politico. La controprestazione (l’assunzione, considerata altra utilità) è finalizzata a soddisfare gli interessi del sodalizio. Questo caso dimostra che la legge colpisce tutti i soggetti che partecipano al patto, indipendentemente dal loro ruolo (politico o affiliato).
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Scambio elettorale politico-mafioso.
La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 416-ter c.p., chiarendo come il reato si configuri come delitto di accordo che sanziona la promessa di voti in cambio di denaro o utilità, e non l’effettivo scambio. Le sue pronunce sono essenziali per definire i criteri per la prova indiziaria del patto illecito, per applicare il divieto di bilanciamento delle attenuanti e per giustificare le severe presunzioni di pericolosità sociale in sede cautelare.
Massima: «Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, pur essendo intraneo ad una consorteria mafiosa, operi “uti singulus”, è necessaria la prova che l’accordo contempli l’attuazione, o la programmazione, di un’attività di procacciamento di voti con metodo mafioso» (Cass. pen., Sez. VI, n. 15425/2022). Spiegazione: La Cassazione stabilisce che se l’affiliato agisce da singolo (“uti singulus”), non basta la sua appartenenza al clan. L’accusa deve provare che l’accordo stipulato con il politico includesse esplicitamente l’uso del metodo mafioso (intimidazione, assoggettamento) per raccogliere i voti. È cruciale per la difesa contestare che il patto prevedesse la modalità mafiosa.
Massima: «Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso è sufficiente un accordo elettorale tra l’uomo politico e l’associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l’uomo politico ad operare in favore dell’associazione in caso di vittoria elettorale…» (Cass. pen., Sez. I, n. 19092/2021). Spiegazione: Il delitto è un reato di accordo che si perfeziona con la sola promessa e accettazione dello scambio. Non è necessario che i voti siano effettivamente procurati o che l’utilità promessa sia stata versata. La difesa deve agire subito sulla prova dell’accordo, poiché il reato si consuma in quella fase iniziale.
Massima: «…nell’ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere a sostegno degli interessi dell’associazione assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all’associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all’art. 416-bis cod. pen.» (Cass. pen., Sez. I, n. 19092/2021). Spiegazione: La Cassazione chiarisce che lo Scambio elettorale è un reato che può concorrere con il più grave reato di Partecipazione ad associazione mafiosa (Art. 416-bis c.p.) o Concorso Esterno. Se il politico, dopo l’elezione, opera stabilmente o continuativamente a favore del clan, si configura il concorso di reati, con un drastico aumento delle pene.
Massima: «In tema di scambio elettorale politico-mafioso, l’esistenza dell’intesa per il procacciamento di voti con modalità mafiose può desumersi, in via indiziaria, da indicatori sintomatici quali la fama criminale del procacciatore, la forza intimidatrice promanante dagli affiliati… e la valutazione di utilità del loro apporto… risultando, per converso, irrilevante il “post factum” costituito dal mancato incremento delle preferenze» (Cass. pen., Sez. V, n. 26426/2019). Spiegazione: L’accusa può provare il patto illecito anche solo con indizi. La prova non è facile, ma la Cassazione accetta come indizio la notorietà del procacciatore e l’utilità del suo apporto in quella specifica zona. Il fallimento del politico nelle urne è irrilevante ai fini della configurazione del reato.
Massima: «Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, anche nella nuova formulazione di cui all’art. 416-ter cod. pen… rientra nel novero dei reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed è, quindi, incluso fra le ipotesi contemplate dall’art. 407, comma 2, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., per le quali il termine di fase della custodia cautelare… è quello annuale previsto dall’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.» (Cass. pen., Sez. V, n. 42227/2021). Spiegazione: La Cassazione sancisce un legame procedurale diretto tra l’Art. 416-ter c.p. e i reati di mafia: questo implica l’applicazione delle regole processuali più severe previste per la criminalità organizzata (termini custodiali lunghi, presunzione di pericolosità).
Massima: «Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell’ipotesi del “patto di scambio politico-mafioso”, in forza del quale un uomo politico, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo dell’associazione, si impegna… a favorire gli interessi del gruppo…» (Cass. pen., Sez. II, n. 45402/2018). Spiegazione: Questa massima chiarisce che il politico può essere punito per concorso esterno (Art. 416-bis c.p.) se il patto ha l’effetto di rafforzare le capacità operative del clan, anche se non ne fa parte stabilmente. Il patto di scambio è la prova del contributo causale richiesto dal concorso esterno.
Massima: «In tema di pene detentive brevi, il divieto di sostituzione della pena nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354… opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis, c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati» (Cass. pen., Sez. I, n. 19741/2024). Spiegazione: L’aggravante mafiosa (Art. 416-bis.1 c.p.) preclude l’accesso a benefici e sanzioni sostitutive (come l’affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare) anche per le pene brevi, confermando l’assoluto rigore del regime ostativo.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Scambio elettorale politico-mafioso.
Il reato di Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.) è uno dei delitti più gravi contro la pubblica amministrazione e l’ordine democratico, equiparato per severità all’Associazione mafiosa. La difesa deve essere immediata, poiché il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa illecita, non richiedendo l’effettiva vittoria o l’erogazione del compenso.
Attaccare la prova del patto illecito.
La strategia difensiva fondamentale è contestare che sia stato stipulato un accordo serio e concreto finalizzato allo scambio. Poiché la Cassazione ammette la prova indiziaria (basata sulla fama criminale e sull’utilità dell’apporto), la difesa deve smontare l’impianto accusatorio dimostrando:
- Assenza del Metodo Mafioso: Se l’affiliato ha agito uti singulus (da singolo), dimostrare che l’accordo non prevedeva l’utilizzo della forza intimidatrice tipica del clan.
- Mancanza di Serietà: Contestare la serietà o la concretezza dell’impegno assunto dal politico o dall’intermediario a soddisfare gli interessi mafiosi.
Gestire il rischio di concorso (Art. 416-bis codice penale).
Per l’imputato, il rischio maggiore è che la condotta venga inquadrata come concorso esterno o partecipazione all’associazione mafiosa (Art. 416-bis c.p.) se l’attività a favore del clan diventa stabile o continuativa. Il difensore deve delimitare l’azione al solo patto di scambio, evitando l’accusa di aver rafforzato l’intera organizzazione criminale con il suo operato.
Mitigare le conseguenze accessorie.
In caso di condanna, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici è una conseguenza automatica e drammatica. È prioritario lottare per l’assoluzione, ma in caso di accertamento del fatto, occorre esplorare ogni possibilità per ottenere il massimo beneficio dalla Dissociazione (Art. 416-bis.1 c.p.).
Data la complessità del reato, la sua connessione con il regime ostativo e l’elevata pena, l’assistenza di un penalista specializzato in reati di criminalità organizzata è indispensabile fin dalle prime fasi.
Se tu o un tuo congiunto siete coinvolti in un procedimento per Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.) a Siracusa o Catania, contattami immediatamente per una consulenza strategica riservata. Visita la pagina Contatti del sito.
