Reato di Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope – Articolo 73 d.P.R. 309/1990

1. Cos’è il reato di Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’articolo 73 del d.P.R. 309/1990 disciplina il reato di spaccio di droga e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti, prevedendo severe sanzioni per la detenzione di stupefacenti destinati a un uso non terapeutico. La norma punisce chiunque coltivi, produca, fabbrichi, offra, metta in vendita, ceda, distribuisca, trasporti, importi o esporti sostanze stupefacenti, oltre a chi le detenga senza giustificazione lecita.

Questa disposizione rappresenta un pilastro nella lotta alla diffusione delle droghe, con pene che variano in base alla gravità della condotta e alla quantità e qualità della sostanza coinvolta. L’interpretazione della norma dipende da valutazioni complesse della giurisprudenza della Corte di Cassazione e dall’applicazione delle norme procedurali.

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2. Testo dell’articolo 73 d.P.R. 309/1990: le condotte punite e le pene previste.

Per comprendere meglio il reato di spaccio di droga e le sanzioni per la detenzione di stupefacenti, è fondamentale esaminare direttamente il testo dell’articolo 73 del d.P.R. 309/1990.

Questa norma elenca in dettaglio tutte le condotte punite dalla legge, distinguendo tra le diverse forme di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Le pene previste variano a seconda della gravità del fatto, della quantità e della tipologia di droga coinvolta.

Di seguito, il testo integrale della disposizione normativa.

1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-bis. […].

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.

5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.


3. Note procedurali dell’articolo 73 d.P.R. 309/1990: arresto, misure cautelari, prescrizione…

L’applicazione dell’articolo 73 del d.P.R. 309/1990 non si limita alla definizione del reato di spaccio di droga, ma coinvolge anche aspetti procedurali rilevanti per chi è accusato di detenzione di stupefacenti o traffico di sostanze illecite.

Tra questi, rientrano l’arresto in flagranza, la possibilità di applicare misure cautelari, l’uso delle intercettazioni e la competenza del giudice. Anche la prescrizione del reato e le condizioni per il riconoscimento di attenuanti o esimenti giocano un ruolo cruciale nella strategia difensiva.

Di seguito, un’analisi dettagliata delle principali questioni procedurali legate alla norma.

Arresto: Obbligatorio in flagranza di reato ai sensi dell’art. 380, lett. h, c.p.p., eccetto per le condotte rientranti nel comma 5, per le quali l’arresto è facoltativo secondo l’art. 381 c.p.p.

Fermo di indiziato di delitto: Consentito ai sensi dell’art. 384 c.p.p., tranne che per le ipotesi disciplinate dai commi 4 e 5.

Misure cautelari personali: Ammesse secondo gli articoli 280 e 287 c.p.p., salvo che il comma 7 richiami le situazioni previste dai commi 4 o 5, in cui non sono consentite.

Intercettazioni: Consentite come mezzo di ricerca della prova (art. 266, lett. c, c.p.p.) in tutti i casi. Per le ipotesi aggravate dall’art. 80, comma 2, le intercettazioni sono ammesse anche in deroga ai requisiti previsti dall’art. 266, comma 2, secondo periodo, c.p.p., incluse quelle con captatore informatico (art. 4 D.Lgs. n. 216/17).

Autorità giudiziaria competente: In assenza delle aggravanti dell’art. 80, il giudice competente è il tribunale monocratico (art. 33-ter c.p.p.).

Udienza preliminare: Prevista, ai sensi degli articoli 416 e 418 c.p.p.

Termini di custodia cautelare:

Comma 1: Termini iniziali lunghi; gli altri sono medi, ma possono essere prolungati in caso di reati gravi (art. 407, comma 2, n. 6 c.p.p.).

Comma 2: Termini lunghi, non prolungati salvo le ipotesi di cui al n. 6 dell’art. 407 c.p.p.

Comma 3: Termini determinati in base alla fattispecie richiamata.

Comma 4 e 5: Termini brevi.

Comma 6: Non incide sui termini custodiali, essendo un’aggravante a effetto semplice.

Comma 7: Rende medi i termini custodiali e determina l’immediata cessazione della misura per i commi 4 e 5.

Tipologia del reato:

Comma 1: Comune.

Comma 2: Proprio.

Comma 3: Proprio.

Comma 4 e 5: In conformità al caso specifico.

Forma di esecuzione: Libera, con diverse condotte previste per i vari commi, inclusa la condotta del comma 5. La norma mira più a definire gli elementi utili per qualificare il reato che a descrivere modalità specifiche.

Svolgimento che perfeziona il reato: Può essere un’azione o un evento, a seconda della condotta specifica.

Natura del reato: Generalmente istantaneo, ma può essere permanente (es. coltivazione) o eventualmente abituale (es. fabbricazione). Nei casi di reati scollegati sotto il profilo spazio-temporale, può applicarsi l’art. 81, comma 2, c.p.

Prescrizione:

Comma 1: 20 anni.

Comma 2: 22 anni.

Comma 4 e 5: 6 anni.

Comma 7: Essendo una circostanza attenuante, non influisce sulla prescrizione.

Tentativo: Configurabile in generale, ma non per l’offerta o la messa in vendita (il reato si perfeziona già con l’azione). Per la coltivazione e la messa in commercio (comma 2), sussistono dubbi interpretativi, anche se si tende ad ammettere il tentativo.

Non punibilità per tenuità del fatto: Possibile per le condotte del comma 5, purché non vi sia abitualità.

Messa alla prova: Non ammessa ai sensi dell’art. 168-bis c.p., ma il d.P.R. 309/90 prevede benefici specifici sia in fase di giudizio che di esecuzione della pena.

Delitto ostativo: È ostativo se aggravato ai sensi dell’art. 80 (art. 4-bis L. 354/75).


4. Esempi di casi reali del reato di Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel contesto del reato di spaccio di droga e delle violazioni dell’articolo 73 del d.P.R. 309/1990, le conseguenze possono variare notevolmente a seconda delle circostanze specifiche del caso.

In questo paragrafo, esploreremo alcuni esempi di casi reali, utili per comprendere meglio come le autorità giudiziarie applicano la legge nei casi di detenzione di stupefacenti e sanzioni.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Cessione a minorenni e lieve entità: Luca, 19 anni, viene fermato dopo aver ceduto una piccola quantità di marijuana a un coetaneo e al fratello minore di questi, di 16 anni. Durante il processo, il difensore sostiene la lieve entità del fatto, ma il tribunale applica l’aggravante prevista per la cessione a minorenni, compatibile anche con la fattispecie di lieve entità.

Coltivazione domestica per uso personale: Giulia, una giovane universitaria, viene trovata in possesso di una pianta di cannabis coltivata sul balcone di casa con mezzi rudimentali. Il giudice accerta che la coltivazione era destinata esclusivamente al consumo personale e che la quantità di principio attivo era minima, escludendo così la configurazione del reato.

Concorso di persone nel reato di cessione: Marco e Anna vengono arrestati per aver venduto insieme una dose di cocaina. Durante il processo, il giudice distingue i loro ruoli: Marco, che ha gestito il denaro e organizzato l’incontro, viene inquadrato nel comma 1 dell’art. 73, mentre Anna, che ha avuto un ruolo marginale, rientra nel comma 5 per la lieve entità del suo contributo.

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5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di accuse per reato di spaccio di droga o detenzione illecita di stupefacenti in violazione dell’articolo 73 DPR 309/90, la giurisprudenza della Corte di Cassazione gioca un ruolo fondamentale nel chiarire l’applicazione della legge.

In questo paragrafo, esamineremo alcune delle principali massime della Cassazione, fornendo una breve spiegazione di come la Corte interpreta le disposizioni relative a produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Comprendere queste interpretazioni è essenziale per una corretta strategia difensiva e per affrontare le conseguenze della detenzione di stupefacenti.

Massima: «L’aggravante prevista dall’art. 80, lett. a), è compatibile con l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.» (Cass., SS. UU, n. 35737/2010)». Spiegazione: anche quando un fatto rientra nella categoria di lieve entità prevista dal comma 5 dell’articolo 73, l’aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a minorenni può essere applicata. Ciò significa che la gravità del reato aumenta se la droga è ceduta a chi ha meno di 18 anni, anche se la quantità è minima o le circostanze appaiono meno gravi.

Massima: «Dopo le modifiche della legge n. 49/2006, non sono penalmente punibili l’acquisto e la detenzione di stupefacenti destinati all’uso personale anche per conto di terzi, purché: l’identità dei soggetti coinvolti sia certa; sia manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze per il proprio consumo; l’acquirente sia uno degli assuntori e l’acquisto avvenga sin dall’inizio per il gruppo» (Cass., SS.UU., n. 25401/2013). Spiegazione: L’acquisto e la detenzione di stupefacenti per uso personale, anche se effettuati per conto di un gruppo di consumatori, non costituiscono reato, a patto che tutti i partecipanti siano identificabili e che il compratore agisca esclusivamente per il consumo condiviso all’interno del gruppo.

Massima: «La diversità delle sostanze detenute non esclude la configurabilità del reato di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5. È necessaria una valutazione complessiva degli elementi del caso concreto. La detenzione di sostanze eterogenee, qualificabile nel complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato» (Cass., SS. UU., n. 51063/2018). Spiegazione: Anche se una persona detiene diverse tipologie di sostanze stupefacenti, il giudice deve valutare il caso nel suo complesso. Se le circostanze indicano che il fatto è di lieve entità, il reato può essere considerato come unico e meno grave, portando a pene ridotte.

Massima: «La cessione, vendita e commercializzazione di derivati della cannabis sativa L non rientrano nell’ambito della legge n. 242/2016 e integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, salvo che tali derivati siano privi di efficacia drogante o psicotropa» (Cass., SS. UU., n. 30475/2019). Spiegazione: La legge consente la vendita di derivati della cannabis sativa L solo se privi di effetti droganti o psicotropi. Qualsiasi prodotto che superi i limiti consentiti dalla normativa è soggetto alle sanzioni previste per il reato di produzione e traffico di stupefacenti.

Massima: «Configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo. Non integra il reato la coltivazione domestica di minime dimensioni con tecniche rudimentali, destinata esclusivamente all’uso personale» (Cass., SS. UU., ud. 19.12.2019). Spiegazione: Il reato di coltivazione di stupefacenti si configura anche senza considerare la quantità di principio attivo prodotto, salvo il caso in cui la coltivazione sia di dimensioni ridotte, effettuata con mezzi rudimentali e destinata esclusivamente al consumo personale.

Massima: «Rimangono validi i criteri per individuare la soglia della quantità ingente. Per le droghe leggere, la soglia è fissata in 2 kg di principio attivo» (Cass., SS. UU., ud. 30.01.2020). Spiegazione: La quantità ingente, che costituisce un’aggravante per i reati relativi agli stupefacenti, è definita dalla legge. Per le droghe leggere, il limite è di 2 kg di principio attivo. Superare questa soglia comporta pene più severe.

Massima: «In tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto: a un concorrente, ai sensi del comma 1, dell’art. 73; a un altro concorrente, ai sensi del comma 5, del medesimo articolo» (Cass., SS. UU., n. 27140/2020). Spiegazione: In un reato che coinvolge più persone, i ruoli e le responsabilità dei partecipanti possono essere diversi. Alcuni possono rispondere per una condotta più grave (comma 1), mentre altri, per ruoli minori, possono essere giudicati secondo il comma 5, che prevede pene più leggere.

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6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il reato disciplinato dall’articolo 73 del d.P.R. 309/1990 presenta molteplici sfaccettature, che variano in base alla condotta specifica, alla quantità e al tipo di sostanza stupefacente coinvolta, e alle circostanze in cui il fatto è stato commesso. Le massime della Corte di Cassazione evidenziano come sia essenziale valutare ogni caso nel suo insieme, considerando elementi come la lieve entità del fatto, la presenza di aggravanti, o la natura personale della condotta.

Le decisioni giudiziarie dimostrano che anche dettagli apparentemente minori, come la quantità di principio attivo o la destinazione esclusiva all’uso personale, possono fare la differenza tra un’assoluzione, una pena ridotta o una condanna più severa. Per questo motivo, affidarsi a un avvocato esperto in diritto penale è fondamentale per orientarsi in un ambito normativo complesso e per tutelare i propri diritti, sia come accusato che come persona offesa.

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