1. Cos’è il reato di Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’Articolo 74 del D.P.R. 309/1990 disciplina uno dei reati più gravi in materia di stupefacenti: l’Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze. A differenza dell’Art. 73, che punisce la singola condotta di spaccio o detenzione, l’Art. 74 è un reato associativo che colpisce la struttura e la stabilità del vincolo criminale.
Data l’alta pericolosità sociale delle organizzazioni dedite al narcotraffico, questo delitto rientra tra i reati contro l’ordine pubblico e contro la salute collettiva. La norma prevede pene severe per chiunque ne prenda parte, punendo con la stessa determinazione non solo i promotori, i capi e gli organizzatori, ma anche chi semplicemente vi aderisce con un ruolo marginale, purché stabile. La complessità e la gravità di tale accusa richiedono una difesa altamente strategica e specialistica.
2. Testo dell’articolo 74 d.P.R. 309/1990: condotte punite e pene previste.
Per comprendere la portata e l’estrema gravità del reato di associazione finalizzata al traffico di droga, è fondamentale analizzare la struttura con cui l’Articolo 74 del D.P.R. 309/1990 classifica le condotte punite. La norma individua con precisione i ruoli all’interno del sodalizio criminale, stabilendo pene diverse e severe. La chiave di volta processuale è proprio la distinzione tra i ruoli – promotore, capo, organizzatore o semplice partecipante – poiché la corretta qualificazione del contributo individuale è il primo e cruciale elemento di una strategia difensiva mirata a contenere la pena.
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80.
6. Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell’articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall’articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
3. Note procedurali dell’articolo 74 d.P.R. 309/1990.
La natura stessa del reato di associazione finalizzata al traffico illecito rende il procedimento penale per l’Articolo 74 un quadro procedurale estremamente complesso. La particolare gravità dell’accusa influisce direttamente sulle regole relative all’arresto, al fermo, all’ammissibilità delle intercettazioni (inclusi i captatori informatici), e sulla severità dei termini custodiali e di prescrizione. Comprendere le implicazioni processuali di questo delitto ostativo è il primo imperativo per costruire una difesa efficace.
- Arresto in Flagranza: L’arresto è obbligatorio in flagranza ai sensi dell’Articolo 380 c.p.p., ma è facoltativo (Articolo 381 c.p.p.) in relazione alle ipotesi attenuate richiamate dal comma 2 dell’Articolo 416 c.p. Da notare che l’attenuante prevista dal comma 7 interviene solitamente quando la flagranza è già cessata.
- Fermo di Indiziato e Misure Cautelari: Il Fermo di indiziato di delitto è sempre ammesso ai sensi dell’Articolo 384 c.p.p., salvo nei casi in cui il comma 6 richiami il comma 2 dell’Articolo 416 c.p., o quando il delitto attenuato ai sensi del comma 7 si riferisce al comma 1 dell’Articolo 416 c.p. Le Misure cautelari personali sono consentite (Artt. 280 e 287 c.p.p.), eccetto quando il comma 7 richiama il comma 6 e quest’ultimo, a sua volta, richiama il comma 2 dell’Articolo 416 c.p.
- Intercettazioni e Captatore Informatico: Le Intercettazioni di comunicazioni sono sempre consentite (Art. 266, lett. c, c.p.p.), anche al di fuori delle condizioni ordinarie. La disciplina, estesa da leggi specifiche, include l’uso del captatore informatico, regolamentato dall’Articolo 4 del D.Lgs. 216/17, data la gravità del reato.
- Autorità Giudiziaria e Competenza: Il procedimento è di competenza del tribunale collegiale (Art. 33-bis, lett. a, c.p.p.), con esclusione della competenza della Corte d’Assise. La procedibilità è sempre d’ufficio (Articolo 50 c.p.p.), ed è prevista l’Udienza preliminare (Artt. 416 e 418 c.p.p.).
- Natura e Tipologia del Reato: Il reato ha Natura permanente, con richiami all’Articolo 416 c.p., poiché l’associazione si protrae nel tempo. La sua Tipologia è comune, con Forma di esecuzione libera e uno Svolgimento che si perfeziona con l’azione. L’Elemento psicologico richiesto è il dolo specifico.
- Tentativo e Non Punibilità: Il Tentativo non è configurabile per associazione e partecipazione, ma rimane controverso per le condotte di promozione, finanziamento, organizzazione e costituzione. La Non punibilità per tenuità del fatto è applicabile solo per il comma 6 che richiama il comma 2 dell’Articolo 416 c.p., e per le ipotesi attenuate dal comma 7, se il minimo edittale è inferiore ai due anni.
- Termini Custodiali e Prescrizione (Fattori Critici): I Termini custodiali sono generalmente lunghi, ma variano in base all’attenuante del comma 7. I Termini di prescrizione sono estremamente estesi, con un termine ordinario di 48 anni (Art. 157, comma 6, c.p.p.). Solo per le ipotesi attenuate del comma 6 (riferite all’Art. 416 c.p.), i termini si riducono a 7 o 6 anni. Le circostanze attenuanti del comma 7 non influenzano i termini di prescrizione.
- Delitto Ostativo: Data la gravità, il reato è ostativo ai benefici penitenziari ai sensi dell’Art. 4-bis L. 354/75.
4. Esempi di casi reali del reato di Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel contesto del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, è fondamentale comprendere che la contestazione di questo Articolo 74 sposta l’asse difensivo dalla singola condotta alla prova del vincolo stabile e organizzato. Analizzare alcuni esempi concreti è cruciale per cogliere la variazione giurisprudenziale e la complessità investigativa. Questi casi reali illustrano come si sviluppano le indagini (spesso basate su intercettazioni complesse) e come la strategia legale debba concentrarsi sulla negazione o sulla declassazione del ruolo associativo.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
L’organizzazione e la prova del ruolo di capo di Luca. Consideriamo il caso di Luca, che insieme ad altri cinque individui, organizza l’importazione di grandi quantità di cocaina dall’estero. La chiave della contestazione ex Art. 74 non è l’atto di spaccio finale, ma la struttura gerarchica e la stabilità del sodalizio. Luca, gestendo i contatti con i fornitori stranieri e coordinando trasporto e distribuzione, si configura come promotore/organizzatore. Le indagini si concentrano sulla dimostrazione di questo vincolo di scopo duraturo, provato spesso tramite intercettazioni ambientali e informatiche che rivelano la struttura del comando. La difesa, in questi casi, deve mirare a negare l’elemento strutturale o a sminuire il ruolo di vertice.
Promozione e direzione senza contatto diretto con la droga di Marco. Il caso di Marco è emblematico della gravità della promozione. Marco funge da promotore e direttore di un gruppo dedito allo spaccio periferico: recluta i membri e gestisce le finanze. Sebbene non partecipi alla vendita al dettaglio, le indagini dimostrano che è il punto di riferimento per il coordinamento delle attività. La sua posizione è considerata particolarmente grave, rientrando tra le figure autonome previste dal comma 6 dell’Art. 74, proprio per l’attività di promozione e direzione. Questo esempio sottolinea come la separazione dal contatto fisico con la droga non escluda affatto la responsabilità associativa più grave.
Supporto logistico essenziale e partecipazione di Federica. Federica partecipa all’associazione con un ruolo apparentemente logistico, occupandosi del trasporto della droga tra regioni usando mezzi modificati. Sebbene non sia promotrice, il suo contributo è ritenuto essenziale per il funzionamento del sodalizio. La sua condotta viene contestata come partecipazione all’associazione criminale ai sensi del comma 6 dell’Art. 74, configurando un reato autonomo e ben distinto dal semplice concorso nello spaccio (Art. 73). La strategia difensiva si concentra sulla dimostrazione che il suo contributo non era né stabile né essenziale per l’esistenza stessa dell’associazione.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La contestazione del reato di associazione (Art. 74) rende la giurisprudenza della Corte di Cassazione e in particolare delle Sezioni Unite l’elemento centrale di ogni strategia difensiva. Le decisioni dei giudici di legittimità sono state determinanti per definire le modalità di interpretazione e applicazione dell’Articolo 74 del D.P.R. 309/1990, stabilendo principi fondamentali che chiariscono la natura del reato come criminalità organizzata, le regole processuali e l’importanza del vincolo associativo e del ruolo individuale.
Massima: «Il rinvio ai commi 1 e 2 dell’art. 416 c.p., previsto dal comma 6, va interpretato in senso globale e generale e non limitato al solo aspetto relativo alla pena (quoad poenam)» (Cass., SS.UU., n. 34475/2011). Spiegazione: Questa massima chiarisce che il richiamo ai commi 1 e 2 dell’articolo 416 del codice penale, presente nel comma 6 dell’articolo 74 DPR 309/1990, si estende all’intero quadro normativo che regola l’associazione per delinquere. Non si limita solo alla determinazione della pena, ma abbraccia tutti gli aspetti giuridici relativi al reato.
Massima: «Il comma 6 costituisce una figura autonoma di reato, distinta dalle ipotesi previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 416 c.p.» (Cass., SS.UU., n. 34475/2011). Spiegazione: Il comma 6 introduce un reato specifico e indipendente rispetto alle altre ipotesi di associazione per delinquere previste dall’articolo 416. Ciò significa che le condotte descritte nel comma 6 sono disciplinate in modo autonomo e non possono essere ricondotte genericamente ai commi 1 e 2.
Massima: «Per il reato di cui all’art. 416 c.p., non si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dall’art. 2, comma 2, della legge n. 742/1969» (Cass., SS. UU., n. 17706/2005). Spiegazione: I procedimenti relativi al reato di associazione per delinquere non beneficiano della sospensione dei termini durante i periodi feriali. Questa regola è stata stabilita per garantire una gestione più rapida dei processi legati alla criminalità organizzata, dato il loro impatto sulla sicurezza pubblica.
Massima: «Il comma 6 dell’art. 416 c.p. descrive due figure autonome di reato». Spiegazione: Le due ipotesi previste dal comma 6 sono considerate reati separati e non rientrano nelle fattispecie descritte dai commi precedenti dell’articolo 416. Questa autonomia ha conseguenze sia sul piano processuale sia su quello sanzionatorio.
Massima: «La non applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale rafforza il legame con la nozione di criminalità organizzata». Spiegazione: Questo principio sottolinea come i reati legati alla criminalità organizzata, inclusi quelli previsti dall’articolo 74 DPR 309/1990, richiedano strumenti processuali più incisivi per contrastare fenomeni particolarmente complessi e pericolosi.
Massima: «L’applicabilità delle intercettazioni è una conseguenza diretta della qualificazione del reato come criminalità organizzata». Spiegazione: I reati previsti dall’articolo 74 consentono l’utilizzo di intercettazioni telefoniche e informatiche come strumenti investigativi fondamentali. Questo è legato al loro inserimento nel quadro dei reati di criminalità organizzata.
Massima: «Ogni figura descritta nel comma 6 rappresenta un’ipotesi autonoma rispetto ai commi 1 e 2 dell’art. 416 c.p.». Spiegazione: Le condotte previste dal comma 6 sono specifiche e non sovrapponibili a quelle degli altri commi dell’articolo 416. Ciò implica una disciplina particolareggiata per ciascuna figura autonoma di reato.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il reato di Associazione finalizzata al traffico illecito (Articolo 74) si distingue nettamente per la sua gravità estrema e per l’impatto sul trattamento processuale. Come chiarito dalle Sezioni Unite, questa fattispecie è autonoma e specifica, incide sull’uso massivo delle intercettazioni e sul rigoroso trattamento dei termini processuali (assenza di sospensione feriale).
Affrontare un’accusa di questo calibro non richiede una semplice difesa, ma una profonda conoscenza delle dinamiche della criminalità organizzata e un’analisi meticolosa delle prove (spesso indiziarie). Per la nostra clientela che affronta procedimenti così rilevanti nelle province di Siracusa e Catania, l’obiettivo primario è smontare la prova del vincolo associativo stabile e garantire la massima riservatezza.
La Tua Difesa Inizia con l’Analisi del Caso. Se sei coinvolto in un procedimento per associazione per traffico illecito, è essenziale agire con la massima professionalità. Per discutere la tua situazione legale e delineare la strategia di difesa più efficace, richiedi una consulenza personalizzata con il nostro studio visitando la pagina Contatti del sito.
