1. Cos’è il reato di Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’articolo 74 d.P.R. 309/1990, contenuto nel Testo Unico sulle Sostanze Stupefacenti, disciplina il reato di associazione per traffico di droga, ovvero l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Si tratta di un reato associativo di particolare gravità, in quanto rientra tra i delitti contro l’ordine pubblico e contro la salute collettiva, vista l’alta pericolosità sociale delle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico. La norma prevede pene severe per chi prende parte a un’associazione di questo tipo, punendo non solo chi gestisce o organizza l’attività, ma anche chi semplicemente vi aderisce.
Affrontare un procedimento per reato di associazione per droga richiede una difesa altamente specializzata. Se sei indagato o imputato per questo reato, è fondamentale affidarti a un avvocato per reati di droga a Siracusa o Catania, esperto nella difesa per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, per valutare le migliori strategie difensive e comprendere il quadro normativo, compresa l’entità delle pene per il traffico illecito di stupefacenti.
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2. Testo dell’articolo 74 d.P.R. 309/1990: condotte punite e pene previste.
Per comprendere la portata del reato di associazione per traffico di droga, è necessario partire dall’esame del testo normativo. L’articolo 74 d.P.R. 309/1990 individua con precisione le condotte punite, distinguendo tra chi promuove, costituisce, dirige o partecipa a un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, e stabilisce le relative pene previste in base al ruolo ricoperto all’interno del gruppo criminale.
Di seguito, il testo integrale della disposizione normativa.
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80.
6. Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell’articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall’articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
3. Note procedurali dell’articolo 74 d.P.R. 309/1990.
L’articolo 74 d.P.R. 309/1990 prevede un quadro procedurale complesso, con regole specifiche su arresto, fermo, misure cautelari e prescrizione. La gravità del reato di associazione per traffico di droga influisce su termini custodiali, intercettazioni e benefici penitenziari, rendendo fondamentale conoscerne le implicazioni processuali.
Di seguito, un’analisi dettagliata delle principali questioni procedurali legate alla norma.
Arresto: È obbligatorio in flagranza ai sensi dell’articolo 380 c.p.p. ed è facoltativo in flagranza ai sensi dell’articolo 381 c.p.p., anche in relazione alle ipotesi del comma 2 dell’articolo 416 c.p. L’attenuante prevista dal comma 7 interviene quando la flagranza è già cessata.
Fermo di indiziato di delitto: Sempre ammesso ai sensi dell’articolo 384 c.p.p., tranne nei casi in cui il comma 6 richiama il comma 2 dell’articolo 416 c.p., o quando il delitto attenuato ai sensi del comma 7 si riferisce al comma 1 dell’articolo 416 c.p.
Misure cautelari personali: Sono consentite ai sensi degli articoli 280 e 287 c.p.p., eccetto quando il comma 7 richiama il comma 6 e quest’ultimo, a sua volta, richiama il comma 2 dell’articolo 416 c.p.
Intercettazioni di comunicazioni: Sempre consentite (art. 266, lett. c, c.p.p.), anche al di fuori delle condizioni richieste dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 266 c.p.p. La disciplina è estesa dall’articolo 3 D.L. 374/01 e dall’articolo 13 D.L. 152/91. Ciò include l’uso del captatore informatico, regolamentato dall’articolo 4 del D.Lgs. 216/17.
Autorità giudiziaria competente: Il procedimento è di competenza del tribunale collegiale (art. 33-bis, lett. a, c.p.p.). È esclusa la competenza della Corte d’Assise.
Procedibilità: D’ufficio, ai sensi dell’articolo 50 c.p.p.
Udienza preliminare: Prevista in conformità agli articoli 416 e 418 c.p.p.
Termini custodiali: Generalmente lunghi. Tuttavia, in caso di attenuante del comma 7, i termini variano. Per i commi da 1 a 5, il termine iniziale è lungo, mentre l’altro è medio. Per il comma 6 riferito al comma 1 dell’articolo 416 c.p., i termini sono brevi. Quando il comma 6 si riferisce al comma 2 dell’articolo 416 c.p., non sono ammesse misure custodiali.
Tipologia del reato: Comune.
Forma di esecuzione: Libera.
Svolgimento che lo perfeziona: Azione.
Natura: Permanente, con richiami all’articolo 416 c.p.
Prescrizione: Il termine ordinario è di 48 anni (art. 157, comma 6, c.p.p.). Per il comma 6 riferito al comma 1 dell’articolo 416 c.p., il termine è di 7 anni. Per il comma 6 riferito al comma 2 dell’articolo 416 c.p., il termine è di 6 anni. Le circostanze attenuanti del comma 7 non influenzano i termini.
Elemento psicologico: Dolo specifico.
Tentativo: Non configurabile per associazione e partecipazione. È controverso per promozione, finanziamento, organizzazione e costituzione.
Non punibilità per tenuità del fatto: Applicabile per il comma 6 che richiama il comma 2 dell’articolo 416 c.p., e per le ipotesi attenuate dal comma 7, se il minimo edittale è inferiore ai 2 anni.
Delitto ostativo: Il reato è ostativo ai benefici penitenziari (art. 4-bis L. 354/75).
4. Esempi di casi reali del reato di Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per comprendere meglio le implicazioni del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, è utile esaminare alcuni esempi di casi reali.
Questi esempi offrono una visione pratica su come si sviluppano le indagini e le difese in un procedimento per associazione per traffico di droga, evidenziando le strategie legali adottate in situazioni complesse.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Il caso di Luca e il gruppo organizzato per il traffico di stupefacenti. Luca, insieme ad altri cinque individui, organizza un’associazione criminale con lo scopo di importare grandi quantità di cocaina dall’estero. Il gruppo si struttura con ruoli ben definiti: Luca si occupa di gestire i contatti con i fornitori stranieri, mentre altri membri coordinano il trasporto e la distribuzione sul territorio nazionale. Durante un’operazione sotto copertura, le forze dell’ordine intercettano comunicazioni telefoniche che rivelano la struttura dell’associazione. L’indagine, condotta con l’ausilio di intercettazioni ambientali e informatiche, porta all’arresto di tutti i membri, configurando il reato previsto dall’art. 74 del d.P.R. 309/1990.
Marco e l’organizzazione per lo spaccio di droga. Marco è il promotore di un gruppo criminale che si dedica allo spaccio di droga in una zona periferica della città. Il suo ruolo consiste nel reclutare nuovi membri e nel distribuire compiti per gestire le attività di spaccio. Sebbene non partecipi direttamente alla vendita al dettaglio, le indagini dimostrano che è il punto di riferimento per la gestione delle finanze e il coordinamento delle attività. La posizione di Marco è ritenuta particolarmente grave, in quanto rientra tra le figure autonome previste dal comma 6 dell’art. 74, per la sua attività di promozione e direzione dell’associazione.
Federica e il supporto logistico al traffico di stupefacenti. Federica partecipa a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, occupandosi del trasporto della droga da una regione all’altra. Pur non essendo tra i promotori o organizzatori, il suo contributo è ritenuto essenziale per il funzionamento dell’associazione, dato che utilizza mezzi modificati per eludere i controlli delle forze dell’ordine. In sede di giudizio, viene contestato il reato di partecipazione all’associazione criminale ai sensi del comma 6 dell’art. 74 d.P.R. 309/1990, una figura autonoma rispetto al semplice spaccio di droga di cui all’art. 73.
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5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La giurisprudenza della Cassazione offre importanti chiarimenti sul reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le decisioni dei giudici di legittimità hanno contribuito a definire le modalità di interpretazione e applicazione dell’articolo 74 del d.P.R. 309/1990, stabilendo principi fondamentali riguardo alla partecipazione all’associazione e alla gravità delle condotte coinvolte.
In questo paragrafo, esaminiamo le principali sentenze e le linee guida stabilite dalla Cassazione, con una spiegazione delle loro implicazioni legali.
Massima: «Il rinvio ai commi 1 e 2 dell’art. 416 c.p., previsto dal comma 6, va interpretato in senso globale e generale e non limitato al solo aspetto relativo alla pena (quoad poenam)» (Cass., SS.UU., n. 34475/2011). Spiegazione: Questa massima chiarisce che il richiamo ai commi 1 e 2 dell’articolo 416 del codice penale, presente nel comma 6 dell’articolo 74 DPR 309/1990, si estende all’intero quadro normativo che regola l’associazione per delinquere. Non si limita solo alla determinazione della pena, ma abbraccia tutti gli aspetti giuridici relativi al reato.
Massima: «Il comma 6 costituisce una figura autonoma di reato, distinta dalle ipotesi previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 416 c.p.» (Cass., SS.UU., n. 34475/2011). Spiegazione: Il comma 6 introduce un reato specifico e indipendente rispetto alle altre ipotesi di associazione per delinquere previste dall’articolo 416. Ciò significa che le condotte descritte nel comma 6 sono disciplinate in modo autonomo e non possono essere ricondotte genericamente ai commi 1 e 2.
Massima: «Per il reato di cui all’art. 416 c.p., non si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dall’art. 2, comma 2, della legge n. 742/1969» (Cass., SS. UU., n. 17706/2005). Spiegazione: I procedimenti relativi al reato di associazione per delinquere non beneficiano della sospensione dei termini durante i periodi feriali. Questa regola è stata stabilita per garantire una gestione più rapida dei processi legati alla criminalità organizzata, dato il loro impatto sulla sicurezza pubblica.
Massima: «Il comma 6 dell’art. 416 c.p. descrive due figure autonome di reato». Spiegazione: Le due ipotesi previste dal comma 6 sono considerate reati separati e non rientrano nelle fattispecie descritte dai commi precedenti dell’articolo 416. Questa autonomia ha conseguenze sia sul piano processuale sia su quello sanzionatorio.
Massima: «La non applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale rafforza il legame con la nozione di criminalità organizzata». Spiegazione: Questo principio sottolinea come i reati legati alla criminalità organizzata, inclusi quelli previsti dall’articolo 74 DPR 309/1990, richiedano strumenti processuali più incisivi per contrastare fenomeni particolarmente complessi e pericolosi.
Massima: «L’applicabilità delle intercettazioni è una conseguenza diretta della qualificazione del reato come criminalità organizzata». Spiegazione: I reati previsti dall’articolo 74 consentono l’utilizzo di intercettazioni telefoniche e informatiche come strumenti investigativi fondamentali. Questo è legato al loro inserimento nel quadro dei reati di criminalità organizzata.
Massima: «Ogni figura descritta nel comma 6 rappresenta un’ipotesi autonoma rispetto ai commi 1 e 2 dell’art. 416 c.p.». Spiegazione: Le condotte previste dal comma 6 sono specifiche e non sovrapponibili a quelle degli altri commi dell’articolo 416. Ciò implica una disciplina particolareggiata per ciascuna figura autonoma di reato.
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6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, disciplinato dall’articolo 74 del d.P.R. 309/1990, si distingue per la sua gravità e per l’impatto sulla sicurezza pubblica. Le massime della Cassazione chiariscono che questa fattispecie di reato, anche quando richiama le norme sull’associazione per delinquere prevista dall’articolo 416 del codice penale, ha caratteristiche autonome e specifiche. Ciò incide sia sulle modalità di indagine, come l’utilizzo delle intercettazioni, sia sul trattamento processuale, ad esempio l’esclusione della sospensione dei termini nel periodo feriale.
Affrontare accuse relative a questo reato richiede una profonda conoscenza delle norme e dei principi giuridici applicabili. Rivolgersi a un avvocato penalista esperto è essenziale per tutelare i propri diritti e individuare la migliore strategia difensiva.
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