Reato di Devastazione e saccheggio – Articolo 419 codice penale

1. Cos’è il reato di Devastazione e saccheggio.

L’articolo 419 del Codice Penale, inserito nel Libro II, Titolo V, Capo I, Sezione II, disciplina il reato di devastazione e saccheggio, collocato tra i reati contro l’ordine pubblico. Questa norma tutela la sicurezza collettiva e l’ordine sociale, punendo con severità chiunque, agendo in gruppo o da solo, provochi gravi danni a cose o compia atti violenti tali da mettere in pericolo la sicurezza pubblica. Questo reato comporta una pena particolarmente elevata, con conseguenze gravi per chi viene coinvolto in un’indagine.

Se ti trovi coinvolto in una situazione che potrebbe configurare il reato di devastazione e saccheggio, come indagato o come persona offesa, è fondamentale comprendere i tuoi diritti e le implicazioni legali. Inoltre, è essenziale conoscere la differenza tra devastazione e saccheggio, poiché la qualificazione del fatto può incidere sulla strategia difensiva e sulle eventuali pene applicabili. Ogni caso è unico e richiede un’analisi approfondita per garantire una difesa efficace o per ottenere la giusta tutela.

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2. Testo dell’articolo 419 codice penale: le condotte punite e le pene previste.

L’articolo 419 del Codice Penale stabilisce le condotte che costituiscono il reato di devastazione e saccheggio e definisce le pene applicabili a chi commette tali atti. La norma prevede sanzioni particolarmente severe per chi, con comportamenti violenti e distruttivi, compromette l’ordine pubblico e la sicurezza collettiva.

In questo paragrafo, analizzeremo il testo dell’articolo 419 c.p. per comprendere meglio quali azioni sono punibili e quali sono le conseguenze legali per chi si rende responsabile di tali crimini.

Di seguito, il testo integrale della disposizione normativa.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.


3. Note procedurali dell’articolo 419 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Nel trattamento del reato di devastazione e saccheggio, la legge prevede specifiche disposizioni procedurali, che vanno dalla fase dell’arresto alle misure cautelari, fino ai termini di prescrizione.

In questa sezione, esploreremo le principali fasi del processo penale relative a questo reato, offrendo una panoramica su come vengono gestiti i procedimenti legali.

Arresto: È obbligatorio in caso di flagranza, come previsto dall’articolo 380, lettera b, del codice di procedura penale (c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: Consentito ai sensi dell’articolo 384 c.p.p., in presenza di gravi indizi e pericolo di fuga.

Misure cautelari personali: Sono consentite in base agli articoli 280 e 287 c.p.p., quando ricorrono i presupposti di legge per prevenire il rischio di reiterazione del reato, fuga o inquinamento delle prove.

Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono consentite come mezzo di ricerca della prova, secondo l’articolo 266 c.p.p.

Autorità giudiziaria competente: Il reato è di competenza del tribunale collegiale, come stabilito dall’articolo 33-bis c.p.p.

Procedibilità: Il reato è procedibile d’ufficio, ai sensi dell’articolo 50 c.p.p.

Udienza preliminare: Prevista come fase del procedimento, in conformità agli articoli 416 e 418 c.p.p.

Termini custodiali: Sono classificati come medi, secondo l’articolo 303 c.p.p.

Bene giuridico tutelato: La norma protegge la sicurezza della proprietà delle cose.

Tipologia del reato: Si tratta di un reato comune, ovvero commesso da chiunque.

Forma di esecuzione: Il reato si configura con modalità libera, senza necessità di schemi predeterminati.

Svolgimento che perfeziona il reato: Richiede il verificarsi di un evento, in quanto devono essere realizzati fatti e non semplici atti preparatori.Natura del reato: È classificato come istantaneo, perfezionandosi con il compimento dell’evento.

Prescrizione: Il termine di prescrizione è di 15 anni.

Elemento psicologico: È richiesto il dolo specifico, anche se si registra un orientamento minoritario in tal senso.

Tentativo: È configurabile, poiché la legge prevede che anche gli atti diretti a commettere il reato siano punibili.

Declaratoria di non punibilità del fatto: Non è ammessa per questo reato.

Messa alla prova: Non è concedibile ai sensi dell’articolo 168-bis c.p.


4. Esempi di casi reali del reato di Devastazione e saccheggio.

Per comprendere meglio come il reato di devastazione e saccheggio venga applicato nella pratica, è utile analizzare alcuni esempi tratti da casi reali. In questa sezione, esploreremo situazioni concrete in cui questo reato è stato contestato, illustrando le dinamiche degli eventi e le decisioni prese dalla giurisprudenza. Questi esempi aiuteranno a chiarire come le leggi vengano interpretate e applicate nei tribunali.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Giacomo e il corteo violento. Durante una manifestazione in centro città, Giacomo, un giovane studente, si unisce a un gruppo di manifestanti che iniziano a vandalizzare negozi e automobili parcheggiate. Sebbene Giacomo non partecipi direttamente al danneggiamento, viene accusato di concorso nel reato di devastazione per aver lanciato fumogeni che hanno contribuito al caos generale.

Luca e la perdita di controllo. Luca, sotto l’effetto di alcol e in preda alla rabbia per una lite con i vicini, decide di scollegare il tubo del gas della sua cucina. L’esplosione risultante sventra il palazzo, causando gravi danni strutturali e mettendo in pericolo la sicurezza pubblica. Luca viene accusato di devastazione, nonostante il suo intento primario fosse vendicarsi dei vicini.

Roberto e l’assalto al blindato. Durante una protesta degenerata in atti di violenza, Roberto segue un gruppo di manifestanti verso un veicolo blindato dei Carabinieri, che viene successivamente incendiato. Anche se Roberto non compie materialmente l’atto, viene accusato di partecipazione consapevole al reato di devastazione.

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Il negozio di Maria distrutto. Maria, proprietaria di una boutique in centro, vede il suo negozio distrutto durante una protesta. I manifestanti rompono vetrine e rubano la merce, causando un danno economico enorme e creando un clima di insicurezza nella zona. L’azione dei vandali viene qualificata come devastazione per la vastità e la gravità dei danni.

L’esplosione nel condominio di Anna. Anna vive nel condominio dove l’esplosione causata da Luca distrugge due piani e danneggia gravemente le abitazioni circostanti. L’evento non solo colpisce il patrimonio degli abitanti, ma genera anche una grave turbativa dell’ordine pubblico. Anna si trova a dover affrontare costosi lavori di ristrutturazione e una temporanea evacuazione.

Lo stadio danneggiato di Marco. Marco è il presidente di una squadra locale e gestisce uno stadio utilizzato per eventi sportivi. Dopo una partita, un gruppo di tifosi violenti distrugge alcune strutture, rendendo inagibile l’impianto e provocando un grave disagio per la comunità sportiva. I fatti vengono qualificati come devastazione per l’entità del danno e il pericolo concreto per l’ordine pubblico.

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5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Devastazione e saccheggio.

La Corte di Cassazione ha più volte affrontato il reato di devastazione e saccheggio, chiarendo i criteri per la sua applicazione e le differenze rispetto ad altri reati contro l’ordine pubblico. Le sentenze offrono interpretazioni fondamentali su elementi come l’elemento soggettivo, la gravità delle condotte e le circostanze che determinano l’applicazione delle pene.

In questa sezione, analizziamo i principali orientamenti giurisprudenziali per comprendere come la Cassazione definisce questo reato e quali sono le implicazioni legali per gli imputati.

Massima: «In tema di reato di devastazione, per la configurabilità del dolo è necessario che l’agente, oltre a rappresentarsi e a volere la propria condotta distruttiva, agisca nonostante la percezione che questa si ponga come concausa efficiente dell’evento» (Cass. pen., n. 17494/2022). Spiegazione: Perché un soggetto possa essere considerato colpevole del reato di devastazione, è necessario che non solo abbia voluto compiere un’azione distruttiva, ma anche che fosse consapevole delle conseguenze della sua condotta. Questo significa che il dolo si configura quando l’agente accetta il rischio di causare un evento dannoso su larga scala.

Massima: «L’elemento oggettivo del delitto di devastazione consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento – comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo – di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, ma anche l’offesa e il pericolo concreti dell’ordine pubblico» (Cass. pen., n. 6961/2022). Spiegazione: Questo principio chiarisce che il reato di devastazione non si limita a piccoli danneggiamenti, ma si riferisce a distruzioni estese e indiscriminate che compromettono sia il patrimonio privato sia l’ordine pubblico, generando un senso di insicurezza nella comunità.

Massima: «Il delitto di devastazione di cui all’art. 419 cod. pen. non ha natura necessariamente plurisoggettiva, cosicché può essere realizzato anche da un singolo agente, la cui condotta abbia prodotto un effetto distruttivo su larga scala» (Cass. pen., n. 9520/2019). Spiegazione: Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il reato di devastazione può essere commesso anche da una sola persona, purché la sua azione provochi danni significativi e diffusi, sufficienti a compromettere l’ordine pubblico.

Massima: «Ai fini della configurabilità del delitto di devastazione e saccheggio, trattandosi di reato contro l’ordine pubblico, è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l’ordine pubblico» (Cass. pen., n. 11912/2019). Spiegazione: La Cassazione sottolinea che il reato si configura anche se i danni materiali non sono ingenti, a patto che l’azione abbia compromesso l’ordine pubblico. L’attenzione è quindi posta sull’impatto sociale e sulla sicurezza collettiva.

Massima: «In tema di concorso nel reato di devastazione, la mera condotta di agevolazione di uno specifico atto di danneggiamento non può, di per sé sola, essere sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell’agente di contribuire all’evento di devastazione complessivamente inteso» (Cass. pen., n. 45646/2015). Spiegazione: Questo principio chiarisce che, per essere considerati responsabili di concorso nel reato, non basta partecipare passivamente a un’azione violenta; è necessario dimostrare che l’agente fosse consapevole di contribuire a un danno esteso e generalizzato.

Massima: «Il delitto di devastazione di cui all’art. 419 c.p. assorbe quello di danneggiamento perché l’elemento oggettivo consiste in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo» (Cass. pen., n. 946/2012). Spiegazione: Il reato di devastazione, per la sua gravità, include in sé anche il danneggiamento. Questo significa che se un’azione causa distruzioni estese, si applica il reato più grave di devastazione, anche se singoli danni rientrerebbero altrimenti nel reato di danneggiamento.

Massima: «Il reato di devastazione costituisce un delitto di pericolo contro l’ordine pubblico. Il pericolo deve, per le modalità del fatto, essere concreto, e non meramente ipotetico ed è ravvisabile solo in situazioni di effettiva minaccia per la vita collettiva» (Cass. pen., n. 5166/1990). Spiegazione: La Corte chiarisce che per configurare il reato di devastazione è necessario che il pericolo per l’ordine pubblico sia reale e tangibile. Non basta un rischio ipotetico: i fatti devono dimostrare un impatto concreto sulla vita sociale.

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6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Devastazione e saccheggio.

Il reato di devastazione e saccheggio, disciplinato dall’articolo 419 codice penale, è uno dei più gravi reati contro l’ordine pubblico, poiché mette a rischio la sicurezza collettiva e l’incolumità delle persone. La Cassazione ha chiarito che questo reato non si configura solo in caso di danni materiali su larga scala, ma anche quando le condotte compromettono la tranquillità e l’ordine della comunità.

Un aspetto fondamentale è la differenza tra devastazione e saccheggio: mentre la devastazione riguarda la distruzione indiscriminata di beni, il saccheggio implica l’appropriazione illecita durante i disordini. Inoltre, la giurisprudenza evidenzia che non è necessario compiere personalmente atti distruttivi per essere imputati: anche la partecipazione consapevole a violenze collettive può comportare responsabilità penale.

La pena per il reato di devastazione e saccheggio è particolarmente severa, con condanne che variano in base alla gravità dei fatti. Ogni caso va valutato nel contesto specifico, considerando sia i danni materiali che l’impatto sull’ordine pubblico. Se sei coinvolto in un’indagine per reato di devastazione e saccheggio, è fondamentale affidarsi a un avvocato penalista Siracusa o un avvocato penalista Catania, esperto nella difesa di reati di questa portata. Per ricevere assistenza legale immediata, visita la pagina Contatti del sito e scopri come possiamo aiutarti.