Reato di Simulazione di reato – Articolo 367 codice penale

1. Cos’è il reato di Simulazione di reato.

Il reato di Simulazione di reato, disciplinato dall’Articolo 367 del Codice Penale, è un delitto contro l’Amministrazione della Giustizia. La norma sanziona chiunque, attraverso una falsa comunicazione o alterazione di fatti, agisca per far iniziare un procedimento penale per un reato che non è mai avvenuto.

Il delitto si configura in due forme distinte:

  1. Simulazione Formale: Affermare falsamente, con denuncia, querela, richiesta o istanza all’Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità, che un reato è avvenuto.
  2. Simulazione Materiale: Simulare o alterare le tracce di un reato (ad esempio, inscenando un furto o un incidente) in modo che le indagini prendano il via.

Questo reato si configura come un reato di pericolo: l’azione è punibile per il solo fatto di aver determinato l’Autorità ad avviare un procedimento penale, sprecando tempo e risorse pubbliche. La difesa deve concentrarsi proprio sulla mancanza di idoneità della condotta a innescare l’azione penale.


2. Testo dell’articolo 367 codice penale: condotte punite e pene previste.

Per comprendere la struttura e la ratio del delitto, è fondamentale analizzare come l’Articolo 367 del Codice Penale sanzioni chiunque ponga in essere una falsa comunicazione o simuli tracce con lo scopo di far avviare un procedimento penale. La norma stabilisce pene che colpiscono il reato di pericolo contro l’amministrazione della giustizia, configurandosi in due forme distinte (simulazione formale e simulazione materiale). L’analisi del testo è cruciale per la difesa, in quanto chiarisce la soglia di idoneità necessaria per la consumazione del reato.

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.


3. Note procedurali dell’articolo 367 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Dal punto di vista processuale, il reato di Simulazione di reato (Art. 367 c.p.) presenta un regime cautelare e di indagine molto blando, dato che la pena edittale è contenuta e non prevede misure restrittive (arresto, fermo, misure cautelari). Nonostante questa blanda disciplina, il delitto è procedibile d’ufficio, a conferma del fatto che la legge tutela l’interesse dello Stato a evitare la messa in moto inutile della macchina giudiziaria.

  • Arresto, Fermo e Misure Cautelari: Nessuna di queste misure è consentita. L’arresto in flagranza, il fermo di indiziato e le misure cautelari personali sono non consentite in alcuna ipotesi, data la pena edittale contenuta.
  • Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non sono ammesse come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.).
  • Autorità Giudiziaria Competente: Il reato è di competenza del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.).
  • Procedibilità e Giudizio: Il reato è perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.), dato che lede un interesse generale (la legalità dell’Amministrazione della Giustizia). L’Udienza preliminare non è prevista (Art. 550 c.p.p.).
  • Bene Tutelato e Tipologia del Reato: La norma protegge l’Amministrazione della Giustizia, mirando a evitare la messa in moto inutile della macchina giudiziaria. È un reato comune.
  • Forma di Esecuzione (Duplice): a) Vincolata: Per la prima ipotesi (Simulazione Formale), poiché richiede denuncia, querela, richiesta o istanza: b) Libera: Per la seconda ipotesi (Simulazione Materiale), con riguardo alla simulazione di tracce.
  • Svolgimento e Natura: Il reato è di natura istantanea. La consumazione avviene per azione (con la denuncia) o per evento (con la simulazione delle tracce che innesca l’indagine).
  • Elemento Psicologico e Tentativo: Richiesto dolo generico (consapevolezza e volontà di affermare il falso o simulare le tracce per far avviare il procedimento). La configurabilità del Tentativo è controversa.
  • Prescrizione e Benefici: Il termine di prescrizione è di 6 anni. La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto e la Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) sono possibili.

4. Esempi di casi reali del reato di Simulazione di reato.

Per comprendere come si configura il reato di Simulazione di reato (Art. 367 c.p.), è fondamentale analizzare casi reali che chiariscono le due distinte modalità punibili: la Simulazione Formale (la denuncia o querela falsa) e la Simulazione Materiale (la creazione di tracce fittizie). Questi esempi illustrano il dolo richiesto, ovvero la consapevole volontà di ingannare l’Autorità Giudiziaria per innescare un’indagine penale.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Simulazione e ritrattazione tardiva (non esclusione del reato).

Luca danneggia la sua auto contro un palo per distrazione e, temendo l’aumento dell’assicurazione, denuncia il fatto come “Furto e Vandalismo di ignoti” (simulazione formale e materiale). Dopo 12 ore, quando la Polizia Giudiziaria ha già fatto i rilievi, Luca si presenta per ritrattare la denuncia. L’avvenuta ritrattazione è tardiva e non rientra nel medesimo contesto della denuncia. Il reato si è consumato nel momento in cui l’Autorità Giudiziaria ha iniziato l’attività di accertamento. Luca può al massimo ottenere un’attenuante, ma non l’esclusione della punibilità.

Falsità sulla qualità e quantità dei beni (reato vero con descrizione falsa).

Giovanni subisce un furto in casa (oggetti per € 5.000). Per massimizzare l’incasso assicurativo, denuncia un furto di € 20.000, includendo un orologio di valore che non possedeva. Nonostante il furto sia un reato effettivamente avvenuto, l’atto è penalmente rilevante come Simulazione di reato per aver falsamente descritto la quantità e la qualità degli oggetti sottratti. Giovanni ha ingannato l’Autorità Giudiziaria nella sua attività di accertamento (oltre a rispondere di Truffa ai danni dell’assicurazione).

Denuncia di fatto palesemente inverosimile (esclusione della punibilità).

Mario, per fare uno scherzo, denuncia ai Carabinieri il furto di un alieno o di un animale esotico chiaramente inesistente in quel contesto. I Carabinieri, valutando la denuncia, non aprono alcun fascicolo di indagine penale. La difesa deve sostenere che il reato non sussiste perché la denuncia era manifestamente inverosimile e inidonea, prima facie, a provocare l’inizio di un procedimento penale. L’Amministrazione della Giustizia non è stata turbata perché il fatto non aveva l’astratta possibilità di indurre ad accertamenti.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Simulazione di reato.

La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 367 c.p., chiarendo come il reato si configuri come delitto di pericolo che punisce l’idoneità della condotta a far avviare le indagini. Le sue pronunce sono essenziali per definire il confine con il più grave delitto di Calunnia (Art. 368 c.p.) e per stabilire i termini (brevissimi) entro cui la ritrattazione può escludere o attenuare la punibilità.

Soglia del reato di pericolo: basta l’astratta possibilità.

Massima: «Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretta all’accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all’art. 367 cod. pen., con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia “prima facie” ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell’inizio di un procedimento penale» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 17461/2019).

Spiegazione: La Simulazione di reato è un delitto di pericolo che si consuma facilmente. Non è necessario che l’Autorità Giudiziaria sia stata effettivamente ingannata o che un procedimento sia realmente iniziato. Basta che la denuncia sia astrattamente idonea a far scattare le indagini. La difesa può invocare l’esclusione solo se il fatto appare palesemente inverosimile o ridicolo.

Discrimine cruciale: Simulazione vs. Calunnia.

Massima: «La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento… diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 40021/2016).

Spiegazione: Il confine con la Calunnia (Art. 368 c.p.) è cruciale: se la falsa denuncia/simulazione (es. furto del portafoglio) individua implicitamente una persona determinata come autore del reato simulato, il delitto diventa Calunnia (più grave). Se la falsa accusa è generica (“ignoti”) o non è strettamente funzionale a incolpare un soggetto preciso, resta la Simulazione di reato.

Falsità rilevante: quantità e qualità di un reato vero.

Massima: «Il delitto di simulazione di reato è integrato, sul piano dell’elemento materiale, anche quando venga falsamente descritta la quantità e la qualità delle cose costituenti l’oggetto di un illecito effettivamente avvenuto» (Fattispecie nella quale l’agente, avendo subito il furto di un’automobile poi recuperata, aveva indicato nell’elenco dei pezzi sottratti anche componenti in realtà non asportate dalla vettura) (Cassazione penale, Sez. VI, n. 39241/2004).

Spiegazione: Il reato si configura anche se un furto è realmente avvenuto, ma il denunciante ne esagera falsamente l’entità (es. lista falsa di oggetti rubati) per frodare l’assicurazione o per altri scopi. La simulazione colpisce l’Amministrazione della Giustizia per la parte falsa del resoconto.

Il valore probatorio della falsa denuncia (corpo di reato).

Massima: «In tema di simulazione di reato… la denuncia all’Autorità in cui si affermi falsamente un delitto mai avvenuto costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposto a sequestro ed acquisito agli atti del procedimento, con conseguente piena utilizzabilità delle affermazioni ivi contenute ai fini della prova degli elementi costitutivi del reato stesso…» (Cassazione penale, Sez. I, n. 27902/2022).

Spiegazione: La falsa denuncia è trattata come un oggetto del reato (corpo di reato). Ciò significa che la denuncia stessa è la prova principale per la condanna del simulatore. Il denunciante non può invocare il diritto a non autoincriminarsi (Art. 63 c.p.p.) perché non era indagato per la simulazione al momento della denuncia.

Ritrattazione veloce: quando esclude la punibilità.

Massima: «Il delitto di simulazione di reato può essere scriminato dalla ritrattazione solo se questa si verifica nel medesimo contesto (inteso in termini di continuità e di durata) della denuncia, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari…» (Cassazione penale, Sez. VI, n. 45067/2014).

Spiegazione: La ritrattazione (ritirare la denuncia) può escludere la punibilità (scriminante), ma solo se è immediata e contestuale. Se le indagini sono state anche solo avviate (es. dopo due ore dalla denuncia), il turbamento all’Amministrazione della Giustizia si è già realizzato, e la ritrattazione è tardiva.

Ritrattazione tardiva: ravvedimento operoso.

Massima: «La ritrattazione successiva all’avvio delle investigazioni dà luogo al ravvedimento operoso nel delitto di simulazione di reato… solo se elida o attenui efficacemente le conseguenze del fatto e non quando avvenga a tale distanza dalla falsa denuncia da non arrecare alcun efficace contributo alle indagini, avendo già l’autorità investigativa ricostruito autonomamente la consistenza dei fatti» (Cassazione penale, Sez. IV, n. 32221/2018).

Spiegazione: Se la ritrattazione è tardiva e non esclude la punibilità (vedi punto 5), può essere considerata una semplice circostanza attenuante (ravvedimento operoso, Art. 62, n. 6 c.p.). Tuttavia, anche in questo caso, l’attenuante non è automatica: il simulatore deve dimostrare di aver fornito un contributo efficace alle indagini e non di aver ritrattato solo quando è stato scoperto.

Portata della “denuncia”: non solo l’iniziativa spontanea.

Massima: «La falsa denuncia che integra l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 367 cod. pen. può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni, anche in assenza di una iniziativa spontanea del denunciante» (Fattispecie in cui… aveva falsamente dichiarato alla P.G., che lo escuteva nel corso di un’indagine già avviata, di aver smarrito una carta “post-pay”, per la quale era stata presentata denuncia di smarrimento…) (Cassazione penale, Sez. VI, n. 16277/2015).

Spiegazione: La “denuncia” non è limitata all’iniziativa spontanea. Il reato si configura anche quando un soggetto, già interrogato dalla Polizia Giudiziaria, fornisce un falso resoconto per simulare tracce di reato (es. mentire sulla provenienza di un assegno o su uno smarrimento), in quanto questa dichiarazione è idonea a provocare l’ulteriore attività investigativa.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Simulazione di reato.

Il reato di Simulazione di reato (Art. 367 c.p.) è un delitto contro l’Amministrazione della Giustizia che si configura per la falsa affermazione (denuncia, querela) o la simulazione di tracce, con l’obiettivo di far iniziare un procedimento penale. Anche se la pena è contenuta, il reato è procedibile d’ufficio (non si estingue con la remissione di querela) e comporta l’iscrizione nel casellario giudiziale.

La chiave di volta della difesa risiede nel dimostrare:

  1. Inidoneità: Che la denuncia o la simulazione fossero palesemente inverosimili e non idonee a innescare l’indagine (escludendo il reato di pericolo).
  2. Ritrattazione Tempestiva: Agire con la massima urgenza per ritrattare la falsa denuncia nel medesimo contesto, potendo così escludere la punibilità o ottenere l’attenuante del ravvedimento operoso.
  3. Dolo: L’assenza di dolo generico (la consapevolezza di ingannare l’Autorità Giudiziaria).

Per un’analisi immediata, riservata e per valutare l’applicabilità della ritrattazione e delle condizioni di non punibilità a Siracusa o Catania, contattami per una consulenza riservata visitando la pagina Contatti del sito.