1. Cos’è il reato di Evasione.
Il reato di Evasione, previsto dall’Articolo 385 del Codice Penale, è un delitto che punisce chiunque si sottrae, in modo arbitrario e senza autorizzazione, alla custodia legittima in cui si trova.
Lo scopo della legge è proteggere l’autorità dello Stato e garantire l’esecuzione delle misure restrittive della libertà personale disposte dall’Autorità Giudiziaria.
Questo reato può essere commesso solo da chi si trova in una condizione legale di restrizione della libertà, sia essa in carcere o in un luogo esterno. Le categorie di soggetti attivi sono:
- Arrestati o Detenuti: Chi è in stato di arresto o detenzione in carcere per un reato;
- Arrestati Domiciliari: L’imputato che si allontana dalla propria abitazione o da altro luogo designato dove si trovava in stato di arresto domiciliare;
- Condannati in Permesso: Il condannato che è stato ammesso a lavorare fuori dal carcere, ma non rientra o si allontana dal luogo di lavoro.
La condotta punita è l’allontanamento non autorizzato dal luogo di custodia (sia esso una cella, una casa, o il luogo di lavoro esterno).
Il reato di Evasione è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena aumenta notevolmente (fino a sei anni di reclusione) se l’evasione viene commessa con modalità più insidiose o violente:
1. Massima Gravità: Se la violenza è commessa con l’uso di armi o se l’evasione è compiuta da più persone riunite (ad esempio, una rivolta o un gruppo di evasi che agiscono insieme);
2. Violenza e Minaccia: Se l’evasione avviene usando violenza o minaccia verso le persone, o mediante effrazione (ad esempio, scardinando una finestra o rompendo un muro).
2. Testo dell’articolo 385 codice penale: condotte punite e pene previste.
L’Articolo 385 del Codice Penale mira a sanzionare duramente chiunque si sottragga illegittimamente alla custodia legittima, sia essa carceraria o domiciliare, violando l’autorità dello Stato. La norma distingue chiaramente tra la semplice evasione (allontanamento non autorizzato) e le condotte aggravate, che prevedono pene fino a sei anni di reclusione. Le pene massime più alte sono riservate ai casi in cui il reato è commesso con l’uso di violenza, minaccia, effrazione o armi, elementi che accrescono il pericolo sociale e l’offensività del delitto.
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.
3. Note procedurali dell’articolo 385 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Il reato di Evasione (Art. 385 c.p.) è un delitto che colpisce il cuore dell’Autorità Statale e, per questo, prevede un regime processuale con alcune deroghe significative rispetto alle norme ordinarie. La caratteristica più rilevante è la previsione che consente l’arresto facoltativo dell’evaso anche quando non è in flagranza di reato, permettendo alle Forze dell’Ordine di ricondurre immediatamente il reo alla custodia. Le misure cautelari applicabili e i termini processuali, inclusa la previsione o meno dell’udienza preliminare, sono strettamente dipendenti dalla gravità dell’evasione (semplice, con violenza o con armi).
- Arresto in Flagranza: L’arresto è facoltativo e, fatto eccezionale, è consentito anche fuori dei casi di flagranza (grazie al D.L. n. 152/1991, oggi confluito nel Codice). Ciò significa che la Polizia Giudiziaria ha la facoltà di arrestare l’evaso non appena viene rintracciato.
- Fermo di Indiziato di Delitto: Il fermo non è consentito in nessuna ipotesi, neanche nelle forme aggravate, poiché la pena massima non raggiunge il limite edittale richiesto dal Codice di Procedura Penale.
- Misure Cautelari Personali: In Sede di Convalida (Comma 1): In seguito all’arresto per evasione semplice (Comma 1), sono consentite le misure coercitive (es. la custodia in carcere), ma sono esclusi gli arresti domiciliari qualora l’evasione sia avvenuta da un’altra misura di arresti domiciliari, per evitarne la reiterazione. Ipotesi Aggravate (Comma 2): Sono consentite tutte le misure cautelari in tutte le ipotesi aggravate (violenza, effrazione, armi).
- Autorità Giudiziaria Competente: Il reato è di competenza del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.) in tutte le sue varianti.
- Procedibilità e Udienza: È perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.). L’Udienza preliminare è non prevista (Art. 550 c.p.p.) e il reato procede per citazione diretta a giudizio, accelerando i tempi. Fanno eccezione le ipotesi in cui l’evasione è commessa con armi o da più persone riunite (pena più alta), per le quali l’Udienza Preliminare è prevista.
- Intercettazioni: Sono ammesse come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.) solo nei casi più gravi di evasione (violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite), dove la pena massima lo consente.
- Termini Custodiali: I termini massimi di durata della custodia cautelare sono stabiliti come brevi (Art. 303 c.p.p.).
- Bene Tutelato e Tipologia: Il bene tutelato è l’effettivo assoggettamento alla potestà statale . È un reato comune (anche se richiede una precondizione, lo stato di custodia) e istantaneo (si consuma nel momento in cui ci si allontana).
- Elemento Psicologico e Tentativo: È richiesto il dolo generico (la volontà di allontanarsi). Il Tentativo è configurabile (ad esempio, se l’evaso viene fermato prima di superare il muro di cinta).
- Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: ($\text{Art. 131-bis c.p.}$) è possibile.
- Messa alla Prova (MAP): ($\text{Art. 168-bis c.p.p.}$) è possibile per le ipotesi meno gravi. È esclusa solo per le ipotesi più gravi, in cui sono state usate armi o hanno agito più persone riunite (Comma 2, seconda parte), a causa della pena massima elevata.
4. Esempi di casi reali del reato di Evasione.
Il reato di Evasione (Art. 385 c.p.) è un delitto che si configura ogni volta che un soggetto violenta il vincolo di custodia legittima (carcere, arresti domiciliari, lavoro esterno). È fondamentale comprendere, grazie alla giurisprudenza della Cassazione, che il reato scatta anche per allontanamenti brevissimi o quando l’evaso non rientra in tempo, essendo irrilevante il motivo. Al contrario, la violazione di misure meno restrittive, come l’obbligo di dimora, non costituisce Evasione, ma un reato differente. Questi esempi pratici illustrano i confini sottili che delimitano la responsabilità penale.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
L’allontanamento breve dagli arresti domiciliari (condotta punibile).
Tizio si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa di giudizio. Una sera, decide di uscire per soli dieci minuti per comprare delle sigarette nel negozio all’angolo, pur sapendo di non avere l’autorizzazione del Giudice. Viene intercettato da una pattuglia proprio mentre sta rientrando a casa. Tizio ha commesso il reato di Evasione (Art. 385 c.p.). La breve durata dell’allontanamento e il suo rientro spontaneo non eliminano il reato, poiché il dolo generico (la volontà di allontanarsi) è sufficiente, ed è irrilevante il motivo. Tuttavia, data l’offensività minima del fatto (allontanamento brevissimo, rientro quasi immediato), Tizio potrebbe chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto.
L’inosservanza dell’obbligo di dimora (condotta non punibile come Evasione).
Caio è sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Siracusa. Il provvedimento prevede anche il divieto di uscire dalla sua abitazione dalle 22:00 alle 06:00. Una notte, Caio viene fermato dalla Polizia Stradale in un comune vicino alle 03:00 del mattino, violando sia l’obbligo di dimora comunale che l’orario notturno. Caio non commette il reato di Evasione (Art. 385 c.p.). La Cassazione stabilisce che l’evasione si applica solo a chi è sottoposto a una misura custodiale (come il carcere o gli arresti domiciliari). L’obbligo di dimora non è una misura custodiale, anche se prevede restrizioni orarie. Caio risponderà di inosservanza di misure cautelari (Art. 389 c.p.) e il suo caso verrà segnalato al Giudice per un eventuale aggravamento della misura cautelare.
Il mancato rientro dopo un permesso (condotta punibile e aggravata).
Sempronio è un condannato ammesso al lavoro esterno. Dopo la fine del turno di lavoro in una falegnameria, invece di prendere l’autobus per rientrare nella Casa di Reclusione entro l’orario stabilito, decide di non presentarsi e si nasconde a casa di un parente, restando latitante per tre giorni. Sempronio ha commesso il reato di Evasione. Il reato si configura sia con l’allontanamento da un luogo di detenzione (carcere o arresti domiciliari) che con il mancato rientro dal lavoro esterno. Il mancato rientro costituisce una elusione della sorveglianza e fa partire lo stato di permanenza del reato, che cessa solo con la sua cattura o costituzione. In questo caso, data la latitanza di tre giorni, si applica la pena base senza possibilità di ottenere lo sconto per costituzione spontanea, in quanto il rientro non è avvenuto prima della cattura e non era una costituzione formale in carcere.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Evasione.
Il reato di Evasione (Art. 385 c.p.) è un delitto che la giurisprudenza ha dovuto definire con estrema precisione, specialmente con l’aumento delle misure alternative alla detenzione, come gli arresti domiciliari. La Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire aspetti cruciali, stabilendo che il reato ha natura permanente (dura fino alla cattura) e che il concetto di “evasione” è ampio, includendo anche il mancato rientro o il mancato raggiungimento della sede di custodia. Le sentenze sono fondamentali anche per definire l’irrilevanza dei motivi dell’evasione e le precise condizioni per ottenere la riduzione di pena in caso di costituzione spontanea.
Mancato raggiungimento del luogo di detenzione.
Massima: «Integra il delitto di evasione il mancato raggiungimento del luogo di detenzione da parte della persona sottoposta alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, in quanto il concetto di evasione non postula necessariamente la fuga da un istituto carcerario o l’allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, ma l’elusione completa della sorveglianza in atto o potenziale da parte delle persone incaricate» (Cass. pen., n. 47156/2022).
Spiegazione: La Cassazione estende il concetto di Evasione oltre la semplice “fuga”. Il reato si configura non solo quando si scappa da un luogo di custodia già raggiunto, ma anche quando l’imputato non rispetta l’ordine iniziale di raggiungere tale luogo. Ad esempio, se Tizio viene dimesso dall’ospedale con l’obbligo di andare immediatamente agli arresti domiciliari presso la sua casa, ma si dirige altrove, commette Evasione. La chiave è l’elusione della sorveglianza in atto o potenziale da parte delle autorità, indipendentemente dal fatto che l’evaso sia “scappato” attivamente o abbia semplicemente disobbedito a un ordine di trasferimento.
Applicabilità della tenuità del fatto.
Massima: «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima» (Cass. pen., n. 35195/2022).
Spiegazione: La Cassazione conferma che, anche per il reato di Evasione (punito con pena non superiore a quattro anni), è possibile applicare la non punibilità per tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.) . Questo è fondamentale: se l’allontanamento è stato brevissimo, non ha causato turbamento, non è stato reiterato e l’offensività è minima (ad esempio, uscire per pochi minuti per comprare medicine urgenti e non rientrare subito), il giudice può decidere di non applicare la pena. La valutazione dipende dalla situazione concreta (modalità della condotta, entità del danno e grado di colpevolezza).
Natura permanente del reato.
Massima: «Il reato di evasione è delitto di danno, a carattere commissivo e permanente, sicché il momento consumativo coincide con l’allontanamento dal luogo di detenzione, mentre lo stato di consumazione perdura fin quando non viene meno la condizione di evaso» (Cass. pen., n. 38864/2021).
Spiegazione: Questo è un aspetto cruciale per la prescrizione e per l’arresto. Il reato di Evasione è un reato permanente . Ciò significa che:
Permanenza: Lo stato antigiuridico continua finché il soggetto non viene catturato o non si costituisce. Il termine di prescrizione del reato non inizia a decorrere dal momento della fuga, ma solo dal momento in cui cessa la permanenza (cattura o costituzione).
Consumazione: Il reato si consuma (si perfeziona) nel momento in cui l’evaso si allontana dal luogo di custodia (carcere, casa, ecc.).
Presupposto: sottoposizione a misura custodiale.
Massima: «Non è configurabile il delitto di evasione in caso di violazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora, ancorché sia consistita nella inosservanza del divieto di uscita in orario notturno, in quanto il reato di cui all’art.385 cod.proc.pen. presuppone necessariamente la sottoposizione ad una misura custodiale» (Cass. pen., n. 35800/2020).
Spiegazione: Il reato di Evasione (Art. 385 c.p.) può essere commesso solo da chi è sottoposto a una misura cautelare custodiale (come l’arresto, la detenzione, o gli arresti domiciliari). La violazione di una misura non custodiale, come l’obbligo di dimora (che impone di non allontanarsi dal territorio comunale e, talvolta, di non uscire in orari specifici), non integra il reato di Evasione. Se si viola l’obbligo di dimora, si commette un altro reato (Art. 389 c.p. – Inosservanza di pene accessorie, misure di sicurezza o misure cautelari), o si può incorrere nell’aggravamento della misura stessa).
Pluralità di reati negli arresti domiciliari.
Massima: «In tema di evasione dagli arresti domiciliari, a fronte di plurimi accertamenti dell’allontanamento dal luogo di detenzione, sussiste pluralità di reati solo ove sia provato che l’imputato, dopo ogni singolo allontanamento, abbia fatto stabilmente rientro nel luogo in cui la misura cautelare era in esecuzione» (Cass. pen., n. 14401/2020).
Spiegazione: Se un soggetto in arresti domiciliari si allontana più volte, questo può configurare un unico reato continuato o una pluralità di reati distinti. La Cassazione chiarisce che si ha un nuovo reato di Evasione ogni volta che l’evaso si allontana, a condizione che abbia precedentemente e stabilmente ristabilito la propria condizione di custodia (rientro a casa). Se invece l’evaso si allontana, viene rintracciato in diverse aree, ma non è mai rientrato a casa, si configura un unico reato permanente che cessa solo con la cattura finale.
Irrilevanza del motivo dell’evasione.
Massima: «Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, risultando irrilevanti i motivi di tale condotta» (Cass. pen., n. 36518/2020).
Spiegazione: Il reato di Evasione richiede il dolo generico, cioè la semplice coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo di custodia, senza bisogno di un fine specifico (come scappare definitivamente). Anche se l’evaso ha un motivo lodevole o processualmente utile (ad esempio, si presenta dai Carabinieri per chiedere di tornare in carcere perché non sopporta più gli arresti domiciliari o per autodenunciarsi), il reato di Evasione è comunque configurato. L’atto di allontanamento non autorizzato è, di per sé, la violazione dell’autorità dello Stato e del vincolo di custodia.
Condizioni per la diminuzione di pena.
Massima: «Non è configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere» (Cass. pen., n. 1560/2020).
Spiegazione: La legge prevede una diminuzione di pena se l’evaso si costituisce prima della condanna (Art. 385, comma 4, c.p.). La Cassazione interpreta restrittivamente questo beneficio:
È Necessario Costituirsi Formalmente: Per ottenere lo sconto di pena, l’evaso deve consegnarsi formalmente a un’Autorità che abbia la competenza per ripristinare pienamente lo stato di detenzione (come il Carcere o un Comando di Polizia con l’obbligo di traduzione in carcere).
Non Basta Rientrare a Casa: Se si è evasi dagli arresti domiciliari, non è sufficiente rientrare spontaneamente in casa. Rientrare nel luogo di esecuzione della misura non configura la “costituzione in carcere”.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Evasione.
Il reato di Evasione (Art. 385 c.p.) è un delitto che l’ordinamento sanziona con particolare rigore, prevedendo pene detentive che vanno da uno a sei anni. Data la sua natura di reato permanente , che si consuma fino alla cattura, l’intervento legale immediato è cruciale per contenere le conseguenze.
L’azione difensiva, che deve essere intrapresa il prima possibile, si concentra su tre aree principali:
- Valutazione della Custodia Legittima: La difesa deve accertare che l’allontanamento sia avvenuto effettivamente da una misura cautelare custodiale (carcere, domiciliari). Se il cliente ha violato una misura non custodiale (es. obbligo di dimora, come stabilito dalla Cassazione n. 35800/2020), il reato di Evasione non è configurabile;
- Possibilità della Tenuità del Fatto (Art. 131-bis c.p.): Se l’evasione è stata di breve durata e non ha causato un grave turbamento all’ordine pubblico, è fondamentale dimostrare che il fatto è di particolare tenuità. L’obiettivo è ottenere una sentenza di non punibilità, evitandola condanna;
- Costituzione Spontanea (Riduzione di Pena): Se l’evaso non è stato ancora catturato, la costituzione immediata in un istituto carcerario o presso un’Autorità competente (che non è il semplice rientro a casa) è l’unica via per accedere alla diminuzione di pena prevista dal comma 4 dell’Art. 385 c.p. (Cassazione n. 1560/2020);
- Messa alla Prova (MAP): Per le ipotesi meno gravi (evasione semplice o con minime aggravanti), il percorso della Messa alla Prova (Art. 168-bis c.p.p.) può portare all’estinzione del reato, se il programma rieducativo è accolto.
Se sei coinvolto in un’accusa di evasione, la tempestività nel contattare un professionista esperto in diritto penale è essenziale per gestire correttamente la situazione processuale. Contattami per una consulenza riservata a Siracusa o Catania visitando la pagina Contatti del sito.
