1. Cos’è il reato di Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
Il reato di Doping, disciplinato dall’Articolo 586-bis del Codice Penale, è un delitto complesso che tutela la salute degli atleti e la lealtà della competizione sportiva. La norma punisce chiunque procura, somministra, assume o favorisce l’utilizzo di farmaci o sostanze non giustificati da condizioni patologiche, al fine di alterare le prestazioni agonistiche o di modificare i risultati dei controlli antidoping.
La fattispecie è unica poiché sanziona sia l’azione di terzi (es. medici, allenatori) sia l’auto-somministrazione da parte dell’atleta stesso. L’elemento strategico cruciale è il dolo specifico di alterare la performance o i controlli. Il reato comporta sanzioni penali, l’interdizione dalla professione sanitaria e la confisca obbligatoria dei farmaci, riflettendo la serietà dell’offesa alla salute pubblica e all’etica sportiva.
2. Testo dell’articolo 586-bis codice penale: condotte punite e pene previste.
Per comprendere la severità e la struttura della norma, è fondamentale analizzare come l’Articolo 586-bis del Codice Penale sanzioni chi compie atti finalizzati ad alterare le prestazioni agonistiche. La legge tutela il sistema sportivo e la salute degli atleti, punendo sia l’azione di somministrazione (il reato proprio) sia l’auto-somministrazione (il reato comune). L’analisi del testo è cruciale per comprendere come la pena si innalzi drasticamente in caso di danno per la salute, se il fatto è commesso su minorenni o da un professionista sanitario.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.
La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.
Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.
3. Note procedurali dell’articolo 586-bis codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Dal punto di vista processuale, il reato di Doping (Art. 586-bis c.p.) presenta un regime cautelare e di competenza che varia in base alla condotta: il reato base (somministrazione o auto-somministrazione) ha un regime cautelare blando (con esclusione di arresto, fermo e misure custodiali), a differenza della più grave ipotesi di commercio illecito (ultimo comma), che innesca un regime procedurale più severo. È fondamentale conoscere questa distinzione per inquadrare correttamente le conseguenze legali.
- Arresto in Flagranza: L’arresto non è consentito per le ipotesi previste dal primo e successivi commi (somministrazione e auto-somministrazione). Diventa facoltativo in flagranza (Art. 381 c.p.p.) solo per il settimo comma (commercio illecito), data la pena più elevata.
- Fermo di Indiziato di Delitto: Lo strumento del fermo non è consentito in nessun caso, neppure per l’ultima e più grave figura (settimo comma, per difetto del massimo edittale).
- Misure Cautelari Personali: Per le ipotesi ordinarie (commi 1 e ss.) non sono consentite. Sono ammesse (Artt. 280, 287 c.p.p.) solo per l’ultimo comma (commercio illecito).
- Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non sono ammesse, salvo che per l’ipotesi dell’ultimo comma (commercio illecito), in base alla pena prevista.
- Autorità Giudiziaria Competente: La competenza per il giudizio spetta al Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.).
- Procedibilità e Giudizio: Il reato è perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.). L’Udienza preliminare non è prevista per i commi 1 e successivi (Art. 550 c.p.p.) ma è prevista per l’ipotesi del commercio illecito (ultimo comma).
- Bene Tutelato e Natura del Reato: La norma protegge la lealtà nello sport e la salute dell’atleta. È un reato comune, a forma di esecuzione libera. Si perfeziona con l’evento (l’avvenuta assunzione o il commercio). Ha natura istantanea, ma l’ultimo comma sembra disegnare un delitto eventualmente abituale.
- Elemento Psicologico: Richiesto dolo specifico (intenzione di alterare le prestazioni agonistiche). Attenzione: L’ultimo comma (commercio) sembra ammettere anche il dolo generico (consapevolezza dell’idoneità del prodotto, senza un fine specifico ulteriore).
- Tentativo e Prescrizione: Il Tentativo è configurabile (sebbene dubbi sussistano per la condotta di favorire l’utilizzazione). Il termine di prescrizione è di 6 anni.
- Benefici e Limiti: La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto è possibile per i commi 1 e successivi. La Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) è possibile per i commi 1 e successivi, ma non concedibile per l’ultimo comma (commercio).
4. Esempi di casi reali del reato di Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
Per comprendere come si configura il reato di Doping (Art. 586-bis c.p.), è fondamentale analizzare casi reali che illustrano il cruciale requisito del dolo specifico (l’intenzione di alterare la prestazione agonistica). Questi esempi chiariscono come la legge sanzioni sia l’auto-somministrazione dell’atleta (non necessariamente professionista) sia la somministrazione/commercio da parte di soggetti terzi, che innesca le aggravanti più severe.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Somministrazione da Parte del Sanitario (Abuso e Interdizione). Il dottor Marco R., medico sportivo, somministra a un atleta un ormone della crescita non terapeutico, senza che vi sia una condizione patologica, con l’obiettivo di migliorarne le prestazioni. Il reato è aggravato dalla qualifica di professionista sanitario (Art. 586-bis, comma 4). La difesa deve contestare il dolo specifico di alterare la prestazione e provare l’esistenza di una giustificazione patologica. In caso di condanna, l’imputato subirà automaticamente la pena accessoria dell’interdizione temporanea dall’esercizio della professione, un grave danno professionale.
Auto-somministrazione a livello amatoriale (irrilevanza del livello agonistico). Luca, ciclista amatoriale, acquista sostanze dopanti (anabolizzanti) e le assume prima di una competizione locale non professionistica, al fine di vincere. L’accusa si configura perché non è richiesto che l’attività sportiva sia svolta a livello professionistico, basta la finalità di alterare la prestazione agonistica. La difesa deve concentrarsi sulla contestazione del dolo specifico o sulla prova che la sostanza non fosse idonea a alterare le prestazioni.
Commercio illecito (reato autonomo e pena elevata). Giovanni, ex farmacista, vende sistematicamente farmaci (eritropoietina, EPO) idonei al doping tramite un canale online non autorizzato (illegale, fuori dal circuito farmaceutico). Questo configura il reato autonomo di commercio illecito (Art. 586-bis, comma 7), che prevede una pena più severa (reclusione da 2 a 6 anni) e la procedibilità d’ufficio. La difesa deve contestare l’idoneità del farmaco ad alterare le prestazioni o la prova del commercio “fuori dai circuiti legali”.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 586-bis c.p., chiarendo il duplice bene giuridico tutelato: la salute degli atleti e la lealtà della competizione sportiva. Le sue pronunce sono essenziali per definire i confini del reato, stabilendo l’irrilevanza del livello agonistico dell’atleta e affrontando il dibattito sul dolo specifico richiesto per la configurazione del delitto.
Competenza territoriale: l’importanza del luogo di assunzione.
Massima: «La competenza territoriale per il reato di assunzione di sostanze dopanti di cui all’art. 586-bis cod. pen. si determina in relazione al luogo in cui è avvenuta l’assunzione, da accertarsi sulla base di elementi oggettivi, e, ove tale accertamento risulti impossibile, secondo i criteri suppletivi indicati dall’art. 9 cod. proc. pen.» (Cassazione penale, Sez. III, n. 24884/2021).
Spiegazione: Questa pronuncia è fondamentale per la difesa tecnica. La Cassazione stabilisce che il reato di assunzione di sostanze dopanti si consuma nel luogo fisico in cui la sostanza viene introdotta nell’organismo. Poiché l’accertamento di tale luogo è spesso complesso (l’assunzione può avvenire in contesti privati o in trasferta), la difesa può contestare il luogo di assunzione indicato dall’accusa per spostare la competenza territoriale del processo. Solo in caso di impossibilità oggettiva di determinazione, si ricorre ai criteri sussidiari (Art. 9 c.p.p.).
Doping: irrilevanza del livello agonistico.
Massima: «Per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti), previsto dall’art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di lotta contro il “doping” (fattispecie ora inserita nell’art. 586-bis cod. pen.), non è richiesto che l’attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico» (Cassazione penale, Sez. III, n. 16437/2020).
Spiegazione: Questa sentenza estende in modo cruciale l’applicazione del reato. L’aggravante del Doping non si applica solo agli atleti professionisti o a chi compete a livello agonistico riconosciuto. La tutela del Codice Penale si estende anche a chi pratica sport a livello amatoriale o non agonistico, purché l’obiettivo sia comunque alterare la prestazione agonistica. Questo amplia enormemente il potenziale bacino di soggetti che possono commettere il reato di somministrazione o detenzione.
La questione di legittimità costituzionale del dolo specifico nel commercio.
Massima: «In tema di reati antidoping, è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 586-bis, comma 7, c.p. [omissis], nella parte in cui prevede il “fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti“» (Cassazione penale, Sez. III, Ordinanza n. 26326/2020).
Spiegazione: Questa ordinanza (che solleva una questione al Giudice delle Leggi) riguarda il reato di commercio illecito (il comma 7, punito con 2-6 anni). Il dubbio è se questo comma richieda il dolo specifico (il fine di alterare le prestazioni) o se sia sufficiente il dolo generico (la consapevolezza dell’idoneità del prodotto). Se fosse richiesto il dolo specifico, il reato sarebbe difficilissimo da provare. Se invece fosse sufficiente il dolo generico (come indicato nell’analisi procedurale del Par. 3), il reato sarebbe più facile da contestare. Il tuo ruolo è seguire l’evoluzione giurisprudenziale per capire quale tipo di dolo è richiesto per l’accusa di commercio illecito.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
Il reato di Doping (Art. 586-bis c.p.) è un delitto che tutela la salute pubblica e la lealtà della competizione sportiva. Le conseguenze legali sono severe e variabili: il reato base (somministrazione/auto-somministrazione) è punito con la reclusione, mentre il commercio illecito (ultimo comma) comporta pene più elevate e un regime cautelare più rigoroso.
La difesa strategica si concentra su due fronti cruciali:
- Contestazione del Dolo Specifico: Dimostrare che l’azione non era finalizzata ad alterare le prestazioni agonistiche (ad esempio, se l’uso è giustificato da una condizione patologica reale).
- Difesa Tecnica del Sanitario: Per i professionisti della salute, in caso di condanna, è fondamentale gestire la pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione.
Dato che la legge punisce sia l’atleta che il fornitore/commerciante, l’assistenza di un penalista esperto è indispensabile. Per un’analisi immediata, riservata e per costruire una strategia di difesa solida contro questa accusa a Siracusa o Catania, contattami per una consulenza riservata visitando la pagina Contatti del sito.
