1. Cos’è il reato di Rissa.
Il reato di rissa è disciplinato dall’art. 588 del Codice Penale, collocato nel Libro II, Titolo XII (“Dei delitti contro la persona“), Capo I (“Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale”), senza ulteriori suddivisioni in sezioni. La norma si applica a situazioni in cui almeno tre persone partecipano a una contesa violenta, mettendo a rischio l’incolumità fisica dei partecipanti e dei presenti. Si tratta di un reato che può coinvolgere tanto chi agisce con violenza quanto chi subisce le conseguenze, ed è punito con pene significative che possono includere la reclusione, specie se dalla rissa derivano lesioni personali o, nei casi più gravi, la morte.
Se ti trovi coinvolto in un procedimento penale per il reato di rissa, sia come persona accusata che come parte offesa, è essenziale comprendere i tuoi diritti e le possibili conseguenze. La consulenza legale tempestiva è fondamentale per analizzare i fatti, valutare eventuali attenuanti o aggravanti e definire la migliore strategia di difesa o tutela.
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2. Testo dell’articolo 588 codice penale: condotte punite e pene previste.
Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000.
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
3. Note procedurali dell’articolo 588 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
- Arresto: Non consentito per i fatti del primo comma; è invece facoltativo in flagranza per i fatti del secondo comma, in base all’art. 381 del codice di procedura penale.
- Fermo di indiziato di delitto: Non è consentito in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 588 del codice penale.
- Misure cautelari personali: Non previste per i fatti descritti al primo comma; consentite per quelli previsti al secondo comma, come indicato dagli artt. 280 e 287 del codice di procedura penale.
- Autorità giudiziaria competente: La competenza è del tribunale monocratico, secondo quanto stabilito dall’art. 33-ter del codice di procedura penale.
- Procedibilità: Il reato è perseguibile d’ufficio, ai sensi dell’art. 50 del codice di procedura penale.
- Udienza preliminare: Non prevista per il reato di rissa, salvo che si verifichino morte o lesioni gravissime, in conformità all’art. 550 del codice di procedura penale.
- Termini custodiali: Sono previsti termini brevi, come indicato dal comma 2 dell’art. 303 del codice di procedura penale.
- Tipologia del reato: È classificato come reato comune.
- Bene tutelato: Il reato tutela l’incolumità delle persone e l’ordine pubblico.
- Forma di esecuzione: È un reato a forma libera, ovvero può essere commesso con qualsiasi modalità che rientri nella fattispecie prevista.
- Svolgimento che lo perfeziona: Si perfeziona con un’azione; il secondo comma viene considerato come una circostanza aggravante, secondo l’interpretazione prevalente.
- Natura del reato: È un reato istantaneo, ma la flagranza si protrae per tutto il tempo in cui il soggetto contribuisce causalmente alla permanenza della rissa.
- Prescrizione: Il termine per la prescrizione del reato è di 6 anni.
- Elemento psicologico: È richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di partecipare alla rissa.
- Tentativo: Non configurabile, secondo l’orientamento prevalente.
- Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: Possibile, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, purché non siano derivate morte o lesioni gravissime.
- Messa alla prova: Pare possibile esclusivamente nei casi previsti dalla lettera e) dell’art. 550 del codice di procedura penale. Tuttavia, poiché ogni fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 588 è un’aggravante ininfluente sulla pena massima, il beneficio sembra compatibile con tutte le ipotesi.
4. Esempi di casi reali del reato di Rissa.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Partecipazione a una rissa in una piazza pubblica. Un giovane partecipa a una colluttazione tra più persone in una piazza durante una serata movimentata. Nonostante non abbia colpito direttamente nessuno, viene identificato dalla polizia come partecipe alla rissa. La sua semplice presenza attiva nel gruppo che ha generato disordine pubblico lo rende imputabile ai sensi dell’art. 588 del codice penale.
Rissa aggravata con lesioni personali. In seguito a una lite scoppiata all’interno di un locale notturno, tre individui si affrontano fisicamente, causando lesioni personali a uno dei partecipanti. Anche se non è stato l’autore materiale del colpo che ha provocato le ferite, uno dei coinvolti viene accusato di rissa aggravata per il solo fatto di aver partecipato alla colluttazione.
Evento sportivo degenerato in rissa. Durante una partita amatoriale di calcio, alcuni giocatori e spettatori iniziano a litigare, trasformando la discussione in una rissa che coinvolge più di tre persone. Uno degli imputati ammette di aver lanciato pugni, ma si difende sostenendo di essere stato provocato. Viene comunque accusato del reato di rissa aggravata poiché l’evento ha causato lesioni a un partecipante.
Esempi dal punto di vista della persona offesa.
Aggressione durante una lite familiare. Un uomo viene coinvolto in una disputa familiare che degenera in rissa con l’intervento di terze persone. Pur avendo cercato di allontanarsi, subisce lesioni e decide di sporgere denuncia. In questo caso, oltre al risarcimento civile, la sua posizione è rilevante per definire la responsabilità penale degli aggressori.
Vittima in un locale pubblico. Un cliente di un bar viene colpito accidentalmente durante una rissa scoppiata tra altri avventori. Sebbene non abbia partecipato direttamente alla violenza, riporta lesioni gravi. La vittima agisce legalmente per ottenere il risarcimento e per individuare i responsabili del reato.
Colpo ricevuto durante una rissa in strada. Un passante viene ferito durante una rissa scoppiata tra gruppi contrapposti in strada. La vittima denuncia i partecipanti identificati dalla polizia, chiedendo giustizia per il danno subito e il riconoscimento del reato ai sensi dell’art. 588 c.p. per i responsabili.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Rissa.
Massima: «Sussiste l’interesse della parte civile a impugnare la riqualificazione giuridica del delitto di omicidio preterintenzionale in quello di rissa aggravata dalle lesioni del soggetto coinvolto, successivamente deceduto senza che la morte sia stata riconosciuta come collegata causalmente alla condotta di reato, in quanto, anche in assenza di una qualsiasi allegazione formale e specifica della parte civile dell’interesse concreto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, quest’ultima determina inevitabili effetti sulla quantificazione del danno morale o del danno biologico già riconosciuti» (Cass. pen., Sez. V, n. 21869/2023). Spiegazione: La parte civile può impugnare una decisione che modifica il reato originariamente contestato, poiché questa modifica può influire sul calcolo del danno da risarcire, sia morale che biologico. Questo significa che la qualificazione giuridica del fatto ha un impatto diretto sugli interessi risarcitori della vittima.
Massima: «Non è integra il delitto di rissa la condotta di colui che, aggredito da altre persone, reagisca difendendosi» (In motivazione, la Corte ha precisato che in tal caso l’aggredito non è punibile ai sensi dell’art. 52 cod. pen., mentre gli aggressori, non trovandosi al cospetto di un corrissante, non rispondono del delitto di rissa, ma delle conseguenze penali previste per gli atti di violenza posti in essere) (Cass. pen., Sez. V, n. 22587/2022). Spiegazione: Chi reagisce unicamente per difendersi da un’aggressione non può essere accusato di partecipare a una rissa. Tuttavia, gli aggressori restano responsabili per gli atti di violenza commessi. Questo principio tutela chi si limita a difendersi senza contribuire all’escalation del conflitto.
Massima: «In tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l’intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente» (nella specie, tentando di sferrare calci e pugni agli oppositori) (Cass. pen., Sez. V, n. 33112/2020). Spiegazione: La legittima difesa è riconosciuta solo se la persona si limita a proteggersi senza agire con violenza attiva. Questo significa che per essere considerati innocenti, non bisogna rispondere con atti aggressivi.
Massima: «Il reato di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive concorre con quello di rissa commesso nello stesso contesto spaziale e temporale, in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati» (Cass. pen., Sez. III, n. 40573/2021). Spiegazione: Anche se reati come il lancio di oggetti pericolosi avvengono durante una rissa, essi sono considerati separati perché tutelano beni giuridici diversi. Questa distinzione consente di perseguire i responsabili per ogni singolo atto illecito commesso.
Massima: «La configurabilità per il reato di rissa aggravata da lesioni o morte non esclude, a carico dei corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell’omicidio, la concorrente responsabilità, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. per questi ulteriori delitti, a condizione che le caratteristiche della contesa consentissero di prevedere tali sviluppi» (Cass. pen., Sez. V, n. 45356/2019). Spiegazione: Anche chi non ha materialmente causato lesioni o morte durante una rissa può essere ritenuto responsabile, se la gravità degli eventi era prevedibile. Questo principio responsabilizza tutti i partecipanti di una contesa violenta.
Massima: «Con l’ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell’art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa» (Cass. pen., Sez. I, n. 30215/2016). Spiegazione: L’aggravante per lesioni o omicidio non esclude che chi ha commesso tali atti durante la rissa venga accusato separatamente per questi reati. In altre parole, ogni azione violenta ha conseguenze penali autonome.
Massima: «Il reato di rissa (art. 588 c.p.) è configurabile anche nel caso in cui i partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente nella colluttazione e l’azione si sia sviluppata in varie fasi e si sia frazionata in distinti episodi» (Cass. pen., Sez. V, n. 7013/2011). Spiegazione: Una rissa può essere contestata anche se i partecipanti non sono stati coinvolti nello stesso momento e gli episodi di violenza si sono verificati in tempi diversi ma collegati. Questo principio amplia la possibilità di perseguire penalmente chi contribuisce alla sequenza degli eventi.
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6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Rissa.
Il reato di rissa, disciplinato dall’art. 588 c.p., è una fattispecie complessa che coinvolge più partecipanti e può comportare gravi conseguenze legali, specialmente nei casi di lesioni personali o morte. Le massime della Cassazione hanno chiarito aspetti fondamentali: la legittima difesa è ammessa solo in situazioni passive; chi partecipa a una rissa può essere ritenuto responsabile anche se non causa direttamente lesioni o decessi; e persino eventi collegati, come episodi frazionati o concomitanti, possono configurare il reato.
È essenziale comprendere che ogni situazione necessita di un’analisi specifica, valutando le circostanze concrete e gli eventuali elementi di difesa. In questi casi, una consulenza legale personalizzata è indispensabile per tutelare i propri diritti e definire una strategia efficace.
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