Reato di Rissa – Articolo 588 codice penale

1. Cos’è il reato di Rissa.

Il reato di Rissa, disciplinato dall’Articolo 588 del Codice Penale, è un delitto contro l’incolumità individuale che si configura come un reato di pericolo per la sicurezza pubblica, non richiedendo necessariamente che si verifichino lesioni. La norma punisce chiunque partecipi a una contesa violenta che coinvolge almeno tre persone, mettendo a rischio l’incolumità fisica dei partecipanti e dei presenti.

La Rissa è un reato a partecipazione necessaria e a condotte reciproche. L’elemento strategicamente cruciale è la sua aggravante per l’evento (se dalla rissa deriva lesione personale o morte), che innalza drasticamente la pena. La difesa si concentra sull’assenza di reciprocità (se la condotta è solo difensiva) o sulla corretta qualificazione delle conseguenze.


2. Testo dell’articolo 588 codice penale: condotte punite e pene previste.

Per comprendere la gravità e i confini del delitto, è fondamentale analizzare come l’Articolo 588 del Codice Penale sanziona la partecipazione a una contesa violenta. La norma stabilisce pene che si applicano per il solo fatto di aver creato un pericolo per l’incolumità pubblica. La chiave di lettura risiede nella distinzione tra la pena base e le conseguenze drastiche che si verificano quando dalla rissa deriva una lesione personale o, nei casi più gravi, la morte.

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000.

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.


3. Note procedurali dell’articolo 588 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Dal punto di vista procedurale, il reato di Rissa presenta un regime cautelare che muta drasticamente: sebbene il reato base sia di pericolo e non preveda l’arresto, la disciplina diventa rigorosa (arresto facoltativo e misure cautelari ammesse) quando dalla contesa deriva un evento lesivo (lesioni o morte). È cruciale conoscere queste differenze, poiché le conseguenze dipendono interamente dall’esito finale della violenza.

  • Arresto in Flagranza: L’arresto è non consentito per la rissa semplice (primo comma). Diventa facoltativo (Art. 381 c.p.p.) solo per i fatti previsti dal secondo comma (quando derivano lesioni o morte), mutando il regime cautelare in base all’esito.
  • Fermo di Indiziato di Delitto: Lo strumento del fermo non è consentito in nessuna delle ipotesi previste dall’Art. 588 c.p.
  • Misure Cautelari Personali: Le misure cautelari non sono previste per il reato base (primo comma). Sono consentite solo per i fatti previsti dal secondo comma (Artt. 280 e 287 c.p.p.), dato il maggiore allarme sociale causato dall’evento.
  • Autorità Giudiziaria Competente: La competenza è del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.).
  • Procedibilità: Il reato è sempre perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.), data la lesione all’incolumità pubblica.
  • Udienza Preliminare: L’Udienza preliminare non è prevista (Art. 550 c.p.p.), salvo che si verifichino morte o lesioni gravissime, nel qual caso si segue il rito ordinario.
  • Natura e Struttura del Reato: Il reato tutela l’incolumità delle persone e l’ordine pubblico. È un reato comune, a forma libera e di pericolo. La condotta si perfeziona con l’azione e ha natura istantanea, sebbene la flagranza si protragga finché il soggetto partecipa alla rissa.
  • Elemento Psicologico e Tentativo: Richiede il dolo generico (consapevolezza e volontà di partecipare alla contesa). Il Tentativo non è configurabile.
  • Prescrizione e Termini: Il termine di prescrizione è di 6 anni. I termini di custodia cautelare sono brevi (Art. 303 c.p.p.).
  • Benefici: La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto è possibile (Art. 131-bis c.p.), purché non siano derivate morte o lesioni gravissime. La Messa alla prova è compatibile con tutte le ipotesi (anche aggravate), data la natura delle sanzioni applicabili.

4. Esempi di casi reali del reato di Rissa.

Per comprendere come il reato di Rissa si configuri, è fondamentale analizzare i casi in cui l’accusa valuta la partecipazione attiva e le conseguenze dell’evento lesivo, che mutano radicalmente la pena.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Partecipazione a una rissa in una piazza pubblica. Un giovane partecipa a una colluttazione tra più di due persone in una piazza. Nonostante non abbia colpito direttamente nessuno, la sua semplice presenza attiva nel gruppo che ha generato disordine pubblico lo rende imputabile per il reato di Rissa. Questo caso dimostra che l’Art. 588 c.p. è un reato di pericolo che si configura per la sola partecipazione alla contesa violenta.

Rissa aggravata con lesioni personali. In seguito a una lite tra tre individui, uno dei partecipanti subisce lesioni personali. Anche se un coinvolto non è l’autore materiale del colpo che ha provocato le ferite, viene accusato di rissa aggravata (comma 2). La sua responsabilità è collettiva, derivando dal solo fatto di aver partecipato attivamente a una contesa da cui è derivato un evento lesivo.

Evento sportivo degenerato in rissa. Durante una partita, giocatori e spettatori trasformano la lite in una rissa che causa lesioni. L’imputato si difende sostenendo di essere stato provocato. La provocazione non esclude la punibilità per il reato di Rissa, che sanziona la contesa reciproca e il pericolo generato, confermando che la responsabilità penale si basa sulla partecipazione.

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Aggressione durante una lite familiare. Un uomo viene coinvolto in una disputa familiare che degenera in rissa. Pur avendo cercato di allontanarsi, subisce lesioni. La sua strategia legale mira a dimostrare la sua dissociazione attiva e l’assenza di reciprocità nella violenza, per non essere imputato di Rissa e agire legalmente come vittima delle lesioni subite.

Vittima in un locale pubblico. Un cliente di un bar viene colpito accidentalmente durante una rissa scoppiata tra altri avventori, riportando lesioni gravi. La vittima, che non ha partecipato alla violenza, agisce legalmente per il risarcimento e per individuare i responsabili del reato di Rissa aggravata (poiché l’evento lesivo è derivato dalla rissa).

Colpo ricevuto durante una rissa in strada. Un passante viene ferito durante una rissa scoppiata tra gruppi contrapposti in strada. La vittima denuncia i partecipanti identificati. La tua assistenza è cruciale per la costituzione di parte civile, chiedendo il risarcimento del danno a tutti i partecipanti, poiché tutti sono responsabili della creazione del pericolo collettivo che ha portato alle lesioni.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Rissa.

La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 588 c.p., chiarendo come il reato si configuri come delitto di pericolo che punisce la mera partecipazione alla contesa. Le sue pronunce sono essenziali per definire il concorso nel reato (chi risponde delle lesioni o della morte causata da altri partecipanti) e per distinguere la partecipazione attiva dalla semplice difesa personale.

Massima: «Sussiste l’interesse della parte civile a impugnare la riqualificazione giuridica del delitto di omicidio preterintenzionale in quello di rissa aggravata dalle lesioni del soggetto coinvolto, successivamente deceduto senza che la morte sia stata riconosciuta come collegata causalmente alla condotta di reato, in quanto, anche in assenza di una qualsiasi allegazione formale e specifica della parte civile dell’interesse concreto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, quest’ultima determina inevitabili effetti sulla quantificazione del danno morale o del danno biologico già riconosciuti» (Cass. pen., Sez. V, n. 21869/2023). Spiegazione: La parte civile può impugnare una decisione che modifica il reato originariamente contestato, poiché questa modifica può influire sul calcolo del danno da risarcire, sia morale che biologico. Questo significa che la qualificazione giuridica del fatto ha un impatto diretto sugli interessi risarcitori della vittima.

Massima: «Non è integra il delitto di rissa la condotta di colui che, aggredito da altre persone, reagisca difendendosi» (In motivazione, la Corte ha precisato che in tal caso l’aggredito non è punibile ai sensi dell’art. 52 cod. pen., mentre gli aggressori, non trovandosi al cospetto di un corrissante, non rispondono del delitto di rissa, ma delle conseguenze penali previste per gli atti di violenza posti in essere) (Cass. pen., Sez. V, n. 22587/2022). Spiegazione: Chi reagisce unicamente per difendersi da un’aggressione non può essere accusato di partecipare a una rissa. Tuttavia, gli aggressori restano responsabili per gli atti di violenza commessi. Questo principio tutela chi si limita a difendersi senza contribuire all’escalation del conflitto.

Massima: «In tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l’intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente» (nella specie, tentando di sferrare calci e pugni agli oppositori) (Cass. pen., Sez. V, n. 33112/2020). Spiegazione: La legittima difesa è riconosciuta solo se la persona si limita a proteggersi senza agire con violenza attiva. Questo significa che per essere considerati innocenti, non bisogna rispondere con atti aggressivi.

Massima: «Il reato di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive concorre con quello di rissa commesso nello stesso contesto spaziale e temporale, in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati» (Cass. pen., Sez. III, n. 40573/2021). Spiegazione: Anche se reati come il lancio di oggetti pericolosi avvengono durante una rissa, essi sono considerati separati perché tutelano beni giuridici diversi. Questa distinzione consente di perseguire i responsabili per ogni singolo atto illecito commesso.

Massima: «La configurabilità per il reato di rissa aggravata da lesioni o morte non esclude, a carico dei corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell’omicidio, la concorrente responsabilità, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. per questi ulteriori delitti, a condizione che le caratteristiche della contesa consentissero di prevedere tali sviluppi» (Cass. pen., Sez. V, n. 45356/2019). Spiegazione: Anche chi non ha materialmente causato lesioni o morte durante una rissa può essere ritenuto responsabile, se la gravità degli eventi era prevedibile. Questo principio responsabilizza tutti i partecipanti di una contesa violenta.

Massima: «Con l’ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell’art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa» (Cass. pen., Sez. I, n. 30215/2016). Spiegazione: L’aggravante per lesioni o omicidio non esclude che chi ha commesso tali atti durante la rissa venga accusato separatamente per questi reati. In altre parole, ogni azione violenta ha conseguenze penali autonome.

Massima: «Il reato di rissa (art. 588 c.p.) è configurabile anche nel caso in cui i partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente nella colluttazione e l’azione si sia sviluppata in varie fasi e si sia frazionata in distinti episodi» (Cass. pen., Sez. V, n. 7013/2011). Spiegazione: Una rissa può essere contestata anche se i partecipanti non sono stati coinvolti nello stesso momento e gli episodi di violenza si sono verificati in tempi diversi ma collegati. Questo principio amplia la possibilità di perseguire penalmente chi contribuisce alla sequenza degli eventi.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Rissa.

Il reato di Rissa (Art. 588 c.p.) è una fattispecie complessa che si configura per il solo fatto di partecipare alla contesa, coinvolgendo una responsabilità collettiva per le lesioni o la morte che ne derivano. La Cassazione ha chiarito che l’imputato risponde delle conseguenze anche se non ne è l’autore materiale.

La chiave strategica di difesa si concentra sulla dissociazione attiva o sulla prova della legittima difesa (ammessa solo in situazioni passive), sfidando la presunzione di violenza reciproca. Per ricevere assistenza legale competente e costruire la migliore strategia di difesa o tutela a Siracusa o Catania, visita la pagina Contatti del nostro sito.