1. Cos’è il reato di Pornografia minorile.
L’articolo 600-ter del Codice Penale punisce chiunque produca, distribuisca, diffonda o pubblicizzi materiale pornografico realizzato con minori di 18 anni. Questo reato di pornografia minorile è inserito nel Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I del Codice Penale, all’interno dei delitti contro la persona e, più nello specifico, dei delitti contro la libertà personale. La norma mira a contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori, proteggendone l’integrità fisica e psicologica. Essere accusati di questo reato comporta sanzioni per pornografia minorile molto gravi, in particolare per chi si occupa della produzione di materiale pornografico con minori o della distribuzione di materiale pedopornografico. La legge sulla pornografia minorile in Italia è molto severa e prevede pene elevate sia per chi realizza che per chi diffonde tali contenuti.
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2. Testo dell’articolo 600-ter codice penale: condotte punite e pene previste.
L’articolo 600-ter del Codice Penale stabilisce quali comportamenti rientrano nel reato di pornografia minorile e le relative sanzioni. La norma prevede pene severe per chi produce, distribuisce o diffonde materiale pedopornografico, tutelando i minori da qualsiasi forma di sfruttamento.
Di seguito, il testo integrale dell’articolo 600-ter del codice penale.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
3. Note procedurali dell’articolo 600-ter codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Chi è accusato di pornografia minorile può andare incontro a conseguenze immediate, come l’arresto in flagranza o l’applicazione di misure cautelari durante il processo. Inoltre, è importante conoscere i tempi di prescrizione del reato e gli aspetti procedurali che possono influenzare la difesa. Vediamo quali sono le principali regole previste dalla legge in questi casi.
Arresto in flagranza: È obbligatorio per i reati previsti dal primo e secondo comma (art. 380, lett. d, c.p.p.), anche se il materiale pornografico rientra tra quelli di cui all’art. 600-quater.1 c.p. È facoltativo per il terzo, quarto e quinto comma (art. 381, c.p.p.), compreso il caso in cui il materiale sia quello previsto dall’art. 600-quater.1. Non è mai consentito per il sesto comma.
Fermo dell’indiziato di delitto: Consentito per i reati previsti dal primo e secondo comma (art. 384 c.p.p.). Non consentito per il terzo comma, neanche in presenza dell’aggravante prevista dal comma 5. Non consentito per il quarto e sesto comma in ogni caso.
Misure cautelari personali: Consentite per i reati dei primi tre commi (art. 280, 287 c.p.p.). Per il quarto comma, le misure non custodiali sono ammesse solo se ricorre l’aggravante del comma 5. Allontanamento dalla casa familiare possibile anche senza i limiti di pena dell’art. 280 c.p.p., se il reato è commesso contro un prossimo congiunto o convivente.
Intercettazioni telefoniche e telematiche: Consentite per i reati del primo, secondo e terzo comma, anche in riferimento al materiale di cui all’art. 600-quater.1 (art. 266, lett. f-bis, c.p.p.). Non sono consentite per i reati del quarto e sesto comma, anche se aggravati dal comma 5.
Competenza dell’Autorità Giudiziaria: Tribunale collegiale per i reati previsti dai primi tre commi (art. 33-bis, lett. c, c.p.p.). Tribunale monocratico per il quarto e sesto comma (art. 33-ter c.p.p.), salvo che il comma 5 non aggravi il reato, in tal caso è competente il collegio.
Procedibilità: D’ufficio per tutti i casi (art. 50 c.p.p.).
Udienza preliminare: Non prevista per i reati dei commi 4 e 6 (art. 550 c.p.p.). Prevista negli altri casi, compreso il comma 4 se aggravato dal comma 5 (art. 416, 418 c.p.p.).
Termini della custodia cautelare: Lunghi per i reati dei commi 1 e 2 (art. 407, lett. a, n. 7-bis, c.p.p.). Medi per i reati del comma 3, se aggravati dal comma 5. Brevi per i reati dei commi 3 e 4, salvo aggravanti. Non consentita la custodia cautelare per il comma 6.
Bene giuridico tutelato: La norma mira a proteggere lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale del minorenne.
Tipologia del reato: Comune, salvo che per il comma 2, che è proprio (richiede l’abitualità dell’azione da parte di un commerciante, anche abusivo).
Modalità di esecuzione del reato: Libera o vincolata, a seconda della condotta specifica descritta dalla norma.
Natura del reato: Controverso per il comma 1 (prevalentemente considerato istantaneo, tranne che per la produzione del materiale). Abituale per il comma 2 (se il commercio è tradizionale). Istantaneo per i reati dei commi 3, 4 e 6, con flagranza prolungata nel caso del comma 6.
Prescrizione: 24 anni per i reati del comma 1 e 2. 12 anni per i reati del comma 3, 4 e 6. 16 anni e 8 mesi per il comma 3 se aggravato dal comma 5. Se il reato è commesso contro un minorenne, la prescrizione decorre dai termini indicati dall’ultimo comma dell’art. 158 c.p..
Elemento soggettivo: Dolo generico.
Tentativo: Configurabile per il comma 1, 3 e 6. Dubbio per il comma 2. Non configurabile per la condotta di offerta prevista dal comma 4.
Non punibilità per particolare tenuità del fatto: Possibile per i reati dei commi 3, 4 e 6, oltre che per il comma 5 in quanto richiama il comma 4. Tuttavia, la non punibilità può essere esclusa se l’autore ha approfittato della minorata difesa della vittima.
Messa alla prova (art. 168-bis c.p.): Possibile per i reati autonomi previsti dai commi 4 e 6. Possibile per il comma 5, nella parte in cui richiama il comma 4.
Delitto ostativo: Il reato è ostativo per i commi 1, 2 e 3 ai sensi dell’art. 4-bis L. 354/75.
4. Esempi di casi reali del reato di Pornografia minorile.
Per capire meglio come viene applicata la legge sul reato di pornografia minorile, è utile esaminare alcuni esempi pratici basati su casi reali. Questi episodi aiutano a comprendere quali comportamenti possono portare a un’accusa e quali sono le conseguenze per gli indagati e le vittime.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Condivisione di materiale pedopornografico in una chat di gruppo. Luca, 34 anni, è membro di un gruppo su una piattaforma di messaggistica in cui vengono condivisi contenuti di vario genere. Un giorno, riceve un video con contenuti pedopornografici e, senza pensarci troppo, lo inoltra a tutti i membri del gruppo, pur non conoscendoli personalmente. Dopo alcuni giorni, la polizia scopre l’attività del gruppo nell’ambito di un’indagine sulla pornografia minorile online. Nonostante non sia il produttore del materiale, Luca viene accusato di divulgazione di materiale pedopornografico (art. 600-ter, comma 3 c.p.), in quanto la diffusione a una pluralità di persone configura il reato.
Creazione e archiviazione di materiale pedopornografico. Davide, 28 anni, ha una relazione con una ragazza di 16 anni. Convinto che si tratti di un rapporto consensuale, la persuade a inviargli delle foto intime, che poi conserva in un archivio privato sul proprio computer. Quando il padre della minore scopre la relazione e la denuncia, la polizia effettua una perquisizione e trova il materiale. Nonostante Davide dichiari di non aver mai diffuso le immagini, viene accusato di produzione di materiale pedopornografico (art. 600-ter, comma 1 c.p.), poiché la sola creazione e detenzione del contenuto è sufficiente a integrare il reato.
Scambio di materiale pedopornografico con finalità non economica. Antonio, 45 anni, è iscritto a forum online in cui gli utenti scambiano materiale pedopornografico. Per ottenere nuovi contenuti, invia ad altri membri video e immagini già in suo possesso. Il suo comportamento viene scoperto dalla polizia postale e Antonio viene arrestato per commercio di materiale pedopornografico (art. 600-ter, comma 2 c.p.), anche se non ha ottenuto denaro in cambio. La Cassazione ha chiarito che lo scambio di materiale per ottenere nuovi contenuti integra la finalità lucrativa del reato.
Esempi dal punto di vista della persona offesa.
Divulgazione di foto intime da parte di un conoscente. Chiara, 15 anni, conosce sui social un ragazzo di 17 anni, Marco, con cui inizia a scambiarsi messaggi e foto intime. Un giorno, Marco, per vantarsi con gli amici, inoltra le immagini in una chat con altre persone. Uno dei partecipanti decide di segnalare il contenuto alla polizia, che avvia un’indagine. Sebbene Marco non abbia ricevuto nulla in cambio, il suo comportamento integra il reato di divulgazione di materiale pedopornografico (art. 600-ter, comma 3 c.p.), perché ha diffuso immagini sessualmente esplicite di una minorenne.
Coercizione psicologica per ottenere immagini intime. Sara, 14 anni, viene avvicinata sui social da un uomo che si finge un suo coetaneo. Dopo aver instaurato un rapporto di fiducia, l’uomo inizia a chiederle foto intime, minacciando di diffondere alcune immagini che aveva modificato digitalmente per farla apparire in pose compromettenti. Spaventata, Sara cede alle richieste. Quando racconta l’accaduto a un’amica, la vicenda viene denunciata. L’uomo viene arrestato e accusato di produzione di materiale pedopornografico (art. 600-ter, comma 1 c.p.), aggravato dall’uso di coercizione psicologica.
Diffusione di materiale pedopornografico in ambito familiare. Martina, 13 anni, scopre che il suo patrigno ha inviato foto intime di lei a un gruppo ristretto di persone tramite un’app di messaggistica. La madre, insospettita dal comportamento dell’uomo, controlla il suo telefono e trova le immagini. Dopo la denuncia, le indagini accertano la responsabilità del patrigno, che viene accusato di divulgazione e distribuzione di materiale pedopornografico (art. 600-ter, comma 3 c.p.), indipendentemente dal numero limitato di destinatari. La Cassazione ha infatti chiarito che il reato sussiste anche se la diffusione avviene in un contesto ristretto.
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5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Pornografia minorile.
La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sul reato di pornografia minorile, chiarendo alcuni aspetti fondamentali dell’interpretazione della legge. Le sue decisioni aiutano a comprendere meglio quali condotte sono punibili e come vengono applicate le norme nei tribunali. Di seguito, alcune sentenze significative con una spiegazione semplificata.
Massima: «Ai fini dell’integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, di cui all’art. 600-ter, comma 1, cod. pen., non è richiesto l’accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale» (Cass. pen., SS.UU., n. 51815/2018). Spiegazione: La Cassazione ha chiarito che il reato di produzione di materiale pedopornografico si configura indipendentemente dalla possibilità che il materiale venga diffuso. Anche se le immagini o i video non vengono condivisi, la sola creazione di contenuti illeciti è sufficiente per l’incriminazione.
Massima: «In tema di pornografia minorile, integra il reato di divulgazione di materiale pedopornografico, di cui all’art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., e non quello di cessione dello stesso con il mezzo telematico, di cui all’art. 600-ter, comma quarto, cod. pen., la condotta di chi propaghi tale materiale su una ‘chat’ alla quale partecipi un apprezzabile numero di persone, che abbiano, a loro volta, la possibilità di effettuare ulteriori smistamenti» (Cass. pen., Sez. III, n. 48377/2022). Spiegazione: La diffusione di materiale pedopornografico in una chat con più partecipanti è considerata divulgazione, anche se non c’è un pagamento o un accordo esplicito. Il reato si configura perché il contenuto diventa accessibile a più persone, che possono a loro volta diffonderlo ulteriormente.
Massima: «In tema di pornografia minorile, la nozione di commercio di materiale pedopornografico postula: a) lo svolgimento dell’attività in maniera organizzata, ancorché non abituale; b) l’esistenza di una struttura funzionale all’offerta e alla distribuzione di tale materiale a un numero mutevole e non predeterminato di fruitori; c) la ricorrenza di una finalità lucrativa, di natura non necessariamente patrimoniale, che può consistere anche nell’acquisizione della disponibilità di ulteriore materiale pedopornografico, procurato dai cessionari» (Cass. pen., Sez. III, n. 26969/2022). Spiegazione: Il reato di commercio di materiale pedopornografico non implica necessariamente un guadagno economico. Anche lo scambio di materiale in cambio di altri contenuti illeciti è considerato attività commerciale e punito come tale.
Massima: «Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 600-ter, comma primo, cod. pen., si ha ‘utilizzazione’ del minore allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all’integrità psico-fisica dello stesso» (Cass. pen., SS.UU., n. 4616/2021). Spiegazione: L’utilizzo di un minore nella produzione di materiale pedopornografico non richiede necessariamente la coercizione fisica. Anche forme di manipolazione psicologica, pressione o dipendenza emotiva possono essere sufficienti per configurare il reato.
Massima: «Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 600-ter, comma primo, cod. pen., il consenso prestato dalla vittima, anche se prossima al raggiungimento della maggiore età, non assume valore esimente, in quanto il concetto di ‘utilizzazione’ si deve intendere come vera e propria degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni» (Cass. pen., Sez. III, n. 34162/2018). Spiegazione: Anche se un minore è consenziente e vicino alla maggiore età, il reato sussiste comunque. Il consenso della vittima non ha rilevanza in ambito penale, perché la legge tutela la dignità e l’integrità del minore da qualsiasi forma di sfruttamento.
Massima: «È configurabile il dolo generico del reato di divulgazione e diffusione di materiale pedopornografico, e non semplicemente della condotta di procacciamento e detenzione, nel fatto del navigatore in ‘internet’ che non si limiti alla ricerca e raccolta di immagini e filmati di pornografia minorile, tramite programmi di ‘file-sharing’ (nella specie ‘Gigatribe’) o di condivisione automatica, ma operi anche una selezione del materiale scaricato, inserendo i prodotti multimediali in apposite cartelle di condivisione distinte per oggetto» (Cass. pen., Sez. III, n. 40437/2018). Spiegazione: Chi scarica e archivia materiale pedopornografico tramite software di file-sharing e organizza i file in cartelle accessibili ad altri utenti non si limita alla detenzione, ma commette un reato di divulgazione. La semplice messa a disposizione del materiale configura il reato.
Massima: «Sussiste il reato di pornografia minorile anche nel caso in cui la divulgazione del materiale pedopornografico abbia dimensione familiare, sanzionando detto reato una condotta che prescinde sia dall’identità del destinatario, sia dall’utilità che si intende conseguire e che può essere anche di natura non economica» (Cass. pen., Sez. III, n. 39685/2018). Spiegazione: Il reato di pornografia minorile si configura anche se la diffusione avviene in un contesto ristretto, come all’interno di un nucleo familiare. Non è necessario che vi sia un guadagno economico o una platea ampia di destinatari per configurare il reato.
Comprendere le implicazioni legali di queste condotte è fondamentale per chiunque sia coinvolto in procedimenti relativi alla pornografia minorile, sia come accusato sia come vittima. Se hai bisogno di assistenza legale, visita la pagina Contatti del nostro sito per una consulenza riservata.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Pornografia minorile.
Il reato di pornografia minorile, disciplinato dall’articolo 600-ter del Codice Penale, comprende diverse condotte illecite, tra cui la produzione di materiale pornografico con minori, la distribuzione di materiale pedopornografico e il suo commercio. La Cassazione ha chiarito che, per integrare il reato, non è necessario il pericolo di diffusione né un profitto economico: anche lo scambio di contenuti o la loro archiviazione in cartelle condivise online può costituire un comportamento penalmente rilevante.
Inoltre, il consenso del minore non esclude la responsabilità penale, così come la diffusione limitata a un gruppo ristretto di persone, anche in ambito familiare, è sufficiente per configurare il reato. La legge sulla pornografia minorile in Italia viene interpretata in modo rigoroso dalle autorità giudiziarie per tutelare i minori da ogni forma di sfruttamento e abuso, punendo anche condotte che potrebbero sembrare marginali o non finalizzate a un guadagno.
Chiunque sia coinvolto in un’indagine per reati sessuali su minori, sia come accusato sia come vittima, deve affrontare una materia complessa con gravi conseguenze legali. Le sanzioni per pornografia minorile sono severe, e una consulenza immediata con un avvocato penalista a Siracusa o un avvocato penalista a Catania è fondamentale per comprendere i propri diritti e costruire una strategia di difesa adeguata.
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