1. Introduzione al reato di Percosse
Il reato di percosse, disciplinato dall’articolo 581 del Codice Penale, è inserito nel Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione II, dedicata ai delitti contro la persona e, nello specifico, ai delitti contro l’incolumità individuale. Questa norma punisce chi colpisce un’altra persona, provocandole una lesione fisica momentanea o di lieve entità, senza però causare una malattia nel corpo o nella mente. Si tratta di una fattispecie che, seppur meno grave rispetto ad altri reati contro l’incolumità, può avere conseguenze giuridiche significative sia per chi la commette che per la persona offesa.
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2. Testo dell’articolo 581 codice penale: condotte punite e pene previste
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
3. Note procedurali dell’articolo 581 codice penale
- Arresto: Non consentito. Non è prevista la possibilità di arresto in flagranza per il reato di percosse.
- Fermo di indiziato di delitto: Non consentito. Il reato non rientra tra quelli per cui è ammesso il fermo.
- Misure cautelari personali: Non consentite. Non è possibile applicare misure restrittive della libertà personale per questo reato.
- Intercettazioni: Non ammesse. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni come mezzo di ricerca della prova non sono utilizzabili.
- Autorità giudiziaria competente:
- Giudice di pace: Competente per i casi ordinari ai sensi del D.Lgs. n. 274/2000.
- Tribunale monocratico: Competente per le ipotesi aggravate previste dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 274/2000.
- Sanzioni pecuniarie nei casi di competenza del Giudice di pace: Si applica la multa da euro 258 a euro 2.582, come stabilito dall’art. 52 del D.Lgs. n. 274/2000.
- Procedibilità:
- Ordinariamente a querela di parte, come previsto dall’art. 336 c.p.p.
- Si procede d’ufficio, con pena aumentata, in caso di violenza domestica commessa da persona ammonita ai sensi della L. n. 93/2023.
- Udienza preliminare: Non prevista, secondo l’art. 550 c.p.p.
- Bene tutelato: L’incolumità personale, ossia l’integrità fisica del soggetto passivo.
- Tipologia del reato: Comune, poiché può essere commesso da chiunque.
- Forma di esecuzione del reato: Libera, in quanto il comportamento può realizzarsi con qualsiasi modalità.
- Svolgimento che lo perfeziona: Azione o evento. È dibattuto se sia necessario che la persona offesa percepisca una sensazione dolorosa.
- Natura del reato: Istantaneo, in quanto si consuma con l’azione stessa.
- Prescrizione: Il termine è di 6 anni.
- Elemento psicologico: Dolo generico, ossia la volontà di compiere l’azione senza necessità di ulteriori scopi.
- Tentativo: Configurabile, qualora l’azione non si sia conclusa ma siano evidenti atti idonei e diretti a commettere il reato.
- Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: Possibile, salvo quanto stabilito dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 274/2000.
- Messa alla prova: Consentita ai sensi dell’art. 168-bis c.p. Per i casi di competenza del Giudice di pace, valgono le disposizioni degli artt. 35 e 54 del D.Lgs. n. 274/2000.
4. Esempi pratici del reato di Percosse
Esempi pratici dalla parte del presunto autore
- Luca e la porta spinta con forza
- Luca, durante una discussione accesa con Marco, spinge con forza l’anta di una porta sapendo che Marco è dall’altro lato. L’impatto causa a Marco una forte contusione al braccio, senza però generare una malattia fisica. Questo episodio è rilevante come reato di percosse poiché Luca ha agito con dolo generico, ovvero con la consapevolezza e volontà di provocare un’azione dolorosa.
- Chiara e lo schiaffo durante un litigio
Chiara, in preda all’ira durante un litigio con un’amica, le assesta uno schiaffo sul volto. Non ci sono segni evidenti o lesioni, ma la sensazione dolorosa percepita dalla vittima è sufficiente per configurare il reato di percosse. Chiara, benché mossa da un impulso momentaneo, ha agito con coscienza della sua condotta violenta.
- Gianni e l’afferramento della maglia
Gianni, irritato con Paolo per un disaccordo lavorativo, lo afferra violentemente per la maglia, strattonandolo. Anche se Paolo non riporta dolore fisico significativo, l’azione violenta configurerebbe le percosse se causasse un minimo di sensazione dolorosa.
Esempi pratici dalla parte della persona offesa
- Sara e l’ex compagno violento
Sara subisce un’aggressione dal suo ex compagno, il quale, durante una discussione, la spinge contro un mobile. L’urto provoca a Sara un dolore momentaneo alla schiena, senza lesioni evidenti. In questo caso, il comportamento configura il reato di percosse, con un’aggravante in quanto si tratta di violenza domestica.
- Francesco e il collega aggressivo
Durante una lite in ufficio, un collega di Francesco lo colpisce con il gomito allo stomaco nel tentativo di allontanarlo. Francesco avverte un dolore acuto, ma nessuna lesione. Questo atto di violenza fisica rientra nella fattispecie delle percosse, essendo un’azione idonea a generare dolore momentaneo.
- Roberta e la lite condominiale
Nel corso di una discussione per motivi condominiali, un vicino di casa di Roberta la colpisce con un bastone leggero alla spalla. Sebbene l’impatto non provochi ferite, il dolore causato dal contatto fisico consente di qualificare il fatto come reato di percosse.
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5. Massime della Cassazione, con spiegazione, sul reato di Percosse
Massima:
“Il delitto di percosse richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di tenere una condotta violenta, tale da cagionare una sensazione dolorosa al soggetto passivo, mentre sono irrilevanti gli antecedenti psichici della condotta, ossia il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale.”
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37068 del 24 maggio 2022)
Spiegazione:
Perché si configuri il reato di percosse, è sufficiente che la persona agisca volontariamente con l’intento di compiere un atto violento. Non ha rilevanza il motivo che ha spinto l’agente a compiere l’azione, ma è necessario che questa provochi dolore, anche momentaneo, alla vittima.
Massima:
“Ai fini della configurabilità del reato di percosse, la condotta di violenta manomissione dell’altrui persona richiede un contatto fisico tra l’agente e la vittima, ancorché mediato dall’uso di un oggetto contundente.”
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 31665 del 6 maggio 2021)
Spiegazione:
Il contatto fisico diretto o indiretto, ad esempio utilizzando un oggetto, è sufficiente per integrare il reato di percosse. Anche un’azione come aprire violentemente una porta contro qualcuno può configurare il reato, purché la condotta sia intenzionale e causi una sensazione dolorosa.
Massima:
“Il delitto di danneggiamento con violenza alla persona, come riformulato dall’art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, assorbe quello di cui all’art. 581 cod. pen., in quanto le percosse, consistendo in atti di violenza che non determinano effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche, integrano un elemento costitutivo del primo delitto, rilevando come modalità della condotta tipica.”
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 28847 del 2 luglio 2019)
Spiegazione:
Quando l’atto violento integra un altro reato, come il danneggiamento, il reato di percosse può essere “assorbito”. Questo significa che le percosse diventano un elemento della condotta complessiva, non configurandosi come reato autonomo.
Massima:
“I reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l’elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse.”
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 22534 del 21 febbraio 2019)
Spiegazione:
Percosse e lesioni volontarie si distinguono per l’effetto causato sulla vittima. Le percosse causano solo dolore temporaneo, mentre le lesioni comportano alterazioni fisiche che richiedono cure mediche.
Massima:
“Ai fini della configurabilità del reato di percosse è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l’idoneità della condotta di violenta manomissione dell’altrui persona fisica a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica.”
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38392 del 1 agosto 2017)
Spiegazione:
Non è necessario che la vittima provi effettivamente dolore. Basta che l’azione sia idonea a provocarlo e sia stata compiuta con la volontà di arrecare danno fisico.
Massima:
“Il reato di percosse non è assorbito in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 392 c.p., con la conseguenza che l’assoluzione dal primo reato non può comportare automaticamente l’insussistenza anche di quest’ultimo.”
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35843 del 18 settembre 2008)
Spiegazione:
Le percosse rimangono un reato autonomo, anche se compiute nel contesto di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Questo sottolinea l’importanza di distinguere tra i due comportamenti.
Massima:
“Il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento.”
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 33091 del 5 agosto 2003)
Spiegazione:
Quando le percosse avvengono in un contesto di maltrattamenti continuativi in famiglia, esse diventano parte integrante del reato di maltrattamenti, non configurandosi come reato autonomo.
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6. Conclusioni sul reato di Percosse
Il reato di percosse, disciplinato dall’art. 581 del Codice Penale, si configura in presenza di una condotta violenta che provoca una sensazione dolorosa, anche momentanea, senza causare lesioni fisiche o psicologiche durature. Si tratta di un reato che può assumere diverse forme e implicazioni a seconda del contesto, come dimostrano le massime della Cassazione. È importante sapere che, per la legge, non conta il motivo che spinge una persona a compiere un atto violento, ma solo la volontà di arrecare un danno fisico.
Le situazioni che possono dar luogo a percosse sono molteplici, dai conflitti personali agli episodi di violenza domestica o condominiale. Ogni caso presenta peculiarità che richiedono un’attenta analisi giuridica per determinare eventuali responsabilità o modalità di difesa.
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