1. Cos’è il reato di Percosse.
Il reato di Percosse, disciplinato dall’Articolo 581 del Codice Penale, punisce chi colpisce un’altra persona, provocandole una lesione fisica momentanea o di lieve entità, con la caratteristica fondamentale di non causare una malattia nel corpo o nella mente.
Si tratta di una fattispecie che si definisce proprio in negativo: l’assenza di malattia (il periodo di inabilità a svolgere le normali funzioni) è l’elemento che la distingue nettamente dal reato più grave di Lesioni Personali (Art. 582 c.p.). La corretta qualificazione medico-legale della condotta è dunque il primo e cruciale snodo strategico per la difesa penale, poiché la pena per le Percosse è significativamente più lieve.
2. Testo dell’articolo 581 codice penale: condotte punite e pene previste.
Per comprendere la configurazione del delitto, è fondamentale analizzare come l’Articolo 581 del Codice Penale descrive le condotte punite e le pene previste. La norma sanziona chi colpisce un altro individuo, ma la chiave di lettura risiede nel discrimine medico-legale: l’azione è punibile come percosse solo se non causa una malattia nel corpo o nella mente della vittima, elemento che muta radicalmente l’accusa nel reato di Lesioni Personali.
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
3. Note procedurali dell’articolo 581 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Sul piano procedurale, il reato di Percosse è soggetto a una disciplina cautelare blanda, data la sua minore offensività (assenza di “malattia”). È fondamentale conoscere che non è previsto l’arresto né il fermo e che la competenza è ordinariamente del Giudice di Pace. Questo regime, unito alla procedibilità a querela nella forma base, è essenziale per la strategia difensiva o per la tutela della persona offesa.
- Arresto e Fermo di Indiziato: Entrambe le misure non sono consentite. Non è prevista la possibilità di arresto in flagranza né il fermo, dato il basso allarme sociale cautelare del reato base.
- Misure Cautelari e Intercettazioni: Le misure cautelari personali (come custodia cautelare o arresti domiciliari) non sono consentite. Allo stesso modo, le Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non sono ammesse come mezzo di ricerca della prova.
- Autorità Giudiziaria Competente: La competenza per i casi ordinari è del Giudice di Pace (D.Lgs. n. 274/2000), con l’applicazione della sola multa come sanzione pecuniaria. La competenza passa al Tribunale monocratico solo per le ipotesi aggravate.
- Procedibilità (Snodo Strategico): Il reato è ordinariamente perseguibile a querela di parte (Art. 336 c.p.p.), il che lo rende strategicamente gestibile. Tuttavia, si procede d’ufficio (con pena aumentata) in caso di violenza domestica commessa da persona ammonita (L. n. 93/2023).
- Natura e Perfezionamento del Reato: Il reato tutela l’incolumità personale (integrità fisica). È un reato comune, a forma di esecuzione libera e di natura istantanea. È dibattuto se la percezione di una sensazione dolorosa da parte della vittima sia essenziale per il suo perfezionamento.
- Elemento Psicologico e Tentativo: Richiede dolo generico (la volontà di compiere l’azione senza necessità di ulteriori scopi). Il Tentativo è configurabile, qualora l’azione non si sia conclusa ma siano evidenti atti idonei.
- Prescrizione e Benefici: Il termine di prescrizione è di 6 anni. La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto e la Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) sono entrambe possibili, seppur con le limitazioni previste per la competenza del Giudice di Pace.
4. Esempi di casi reali del reato di Percosse.
Per comprendere come si configura il reato di Percosse, è fondamentale analizzare alcuni casi reali che chiariscono il requisito del dolore momentaneo e il discrimine medico-legale – ovvero la rigorosa assenza di una “malattia” che farebbe configurare il reato più grave di lesioni personali. Questi esempi mostrano la soglia di rilevanza penale per la violenza fisica e la prova del dolo generico.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Luca e la porta spinta con forza. Luca, durante una discussione, spinge con forza l’anta di una porta, causando a Marco una forte contusione al braccio, senza però generare una malattia fisica. Questo episodio configura il reato di percosse, poiché Luca ha agito con dolo generico (consapevolezza e volontà di provocare un’azione dolorosa/violenta). La difesa deve garantire che il trauma non si traduca in una diagnosi di malattia (Art. 582 c.p.).
Chiara e lo schiaffo durante un litigio. Chiara, in preda all’ira, assesta uno schiaffo sul volto di un’amica. Non ci sono lesioni evidenti, ma la sensazione dolorosa percepita dalla vittima è sufficiente per configurare il reato di percosse. Questo esempio dimostra che il reato si perfeziona con l’azione violenta idonea a produrre dolore, indipendentemente dalla presenza di segni o lesioni visibili.
Gianni e l’afferramento della maglia. Gianni, irritato, afferra violentemente Paolo per la maglia e lo strattona. L’azione violenta configurerebbe le percosse se causasse un minimo di sensazione dolorosa. Se il dolore fisico è assente o se l’azione si limita a uno strattonamento senza effetto doloroso, la condotta potrebbe non raggiungere la soglia di rilevanza penale (o rientrare nella violenza privata, Art. 610 c.p., se limitativa della libertà).
Esempi dal punto di vista della persona offesa.
Sara e l’ex compagno violento. Sara subisce un’aggressione dal suo ex compagno, che la spinge contro un mobile. L’urto provoca un dolore momentaneo alla schiena, senza lesioni evidenti. Questo comportamento configura il reato di percosse, con l’aggravante in quanto si tratta di violenza domestica (recente introduzione legislativa). La procedibilità, in questo caso, è spesso d’ufficio o aggravata, mutando radicalmente la strategia.
Francesco e il collega aggressivo. Durante una lite in ufficio, un collega colpisce Francesco allo stomaco con il gomito. Francesco avverte un dolore acuto, ma l’assenza di lesioni o di un periodo di inabilità al lavoro assicura che il fatto rientri nella fattispecie di percosse (Art. 581 c.p.). La difesa della vittima deve concentrarsi sulla querela e sul risarcimento del danno morale.
Roberta e la lite condominiale. Nel corso di una lite condominiale, un vicino colpisce Roberta alla spalla con un bastone leggero. Sebbene l’impatto non provochi ferite, il dolore causato dal contatto fisico consente di qualificare il fatto come reato di percosse. Questo dimostra che anche un oggetto contundente, se non causa malattia, rientra nell’Art. 581 c.p.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Percosse.
La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 581 c.p., chiarendo come si definisce il discrimine medico-legale tra Percosse e Lesioni Personali (Art. 582 c.p.). Le sue pronunce sono essenziali per valutare se la condotta ha causato una malattia (il punto di svolta del reato) e per definire il ruolo strategico della procedibilità a querela nella gestione del procedimento.
Massima: «Il delitto di percosse richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di tenere una condotta violenta, tale da cagionare una sensazione dolorosa al soggetto passivo, mentre sono irrilevanti gli antecedenti psichici della condotta, ossia il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale» (Cass. pen., Sez. V, n. 37068/2022). Spiegazione: Perché si configuri il reato di percosse, è sufficiente che la persona agisca volontariamente con l’intento di compiere un atto violento. Non ha rilevanza il motivo che ha spinto l’agente a compiere l’azione, ma è necessario che questa provochi dolore, anche momentaneo, alla vittima.
Massima: «Ai fini della configurabilità del reato di percosse, la condotta di violenta manomissione dell’altrui persona richiede un contatto fisico tra l’agente e la vittima, ancorché mediato dall’uso di un oggetto contundente» (Cass. pen., Sez. V, n. 31665/2021). Spiegazione: Il contatto fisico diretto o indiretto, ad esempio utilizzando un oggetto, è sufficiente per integrare il reato di percosse. Anche un’azione come aprire violentemente una porta contro qualcuno può configurare il reato, purché la condotta sia intenzionale e causi una sensazione dolorosa.
Massima: «Il delitto di danneggiamento con violenza alla persona, come riformulato dall’art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, assorbe quello di cui all’art. 581 cod. pen., in quanto le percosse, consistendo in atti di violenza che non determinano effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche, integrano un elemento costitutivo del primo delitto, rilevando come modalità della condotta tipica» (Cass. pen., Sez. II, n. 28847/2019). Spiegazione: Quando l’atto violento integra un altro reato, come il danneggiamento, il reato di percosse può essere “assorbito”. Questo significa che le percosse diventano un elemento della condotta complessiva, non configurandosi come reato autonomo.
Massima: «I reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l’elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse» (Cass. pen., Sez. II, n. 22534/2019). Spiegazione: Percosse e lesioni volontarie si distinguono per l’effetto causato sulla vittima. Le percosse causano solo dolore temporaneo, mentre le lesioni comportano alterazioni fisiche che richiedono cure mediche.
Massima: «Ai fini della configurabilità del reato di percosse è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l’idoneità della condotta di violenta manomissione dell’altrui persona fisica a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica» (Cass. pen., Sez. V, n. 38392/2017). Spiegazione: Non è necessario che la vittima provi effettivamente dolore. Basta che l’azione sia idonea a provocarlo e sia stata compiuta con la volontà di arrecare danno fisico.
Massima: «Il reato di percosse non è assorbito in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 392 c.p., con la conseguenza che l’assoluzione dal primo reato non può comportare automaticamente l’insussistenza anche di quest’ultimo» (Cass. pen., Sez. VI, n. 35843/2008). Spiegazione: Le percosse rimangono un reato autonomo, anche se compiute nel contesto di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Questo sottolinea l’importanza di distinguere tra i due comportamenti.
Massima: «Il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce, sempre che tali comportamenti siano stati contestati come finalizzati al maltrattamento» (Cass. pen., Sez. VI, n. 33091/2003). Spiegazione: Quando le percosse avvengono in un contesto di maltrattamenti continuativi in famiglia, esse diventano parte integrante del reato di maltrattamenti, non configurandosi come reato autonomo.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Percosse.
Il reato di Percosse si configura in presenza di una condotta violenta che provoca dolore senza causare malattia (distinzione cruciale dall’Art. 582 c.p.). La Cassazione chiarisce che la condotta richiede il dolo generico (volontà di arrecare il danno fisico/dolore), e non il motivo ultimo dell’agire.
Il principale snodo processuale risiede nella procedibilità a querela di parte nella forma base. Il nostro studio è specializzato nell’analisi medico-legale per dimostrare l’assenza di malattia e nell’ottenere l’eventuale remissione di querela. Per ricevere una consulenza legale qualificata e definire una strategia adeguata a Siracusa o Catania, visita la pagina Contatti del nostro sito per richiedere un incontro.
