Reato di Omissione di soccorso – Articolo 593 codice penale

1. Cos’è il reato di Omissione di soccorso.

L’omissione di soccorso è un reato disciplinato dall’articolo 593 del Codice Penale, collocato nel Libro II, Titolo XII, Capo I, Sezione I, dedicato ai delitti contro la persona e, nello specifico, ai reati contro la vita e l’incolumità individuale. Questo reato punisce chi, trovandosi in presenza di una persona ferita, in pericolo o in evidente stato di bisogno, omette di prestare l’assistenza necessaria o di allertare i soccorsi. Se hai bisogno di assistenza legale per reati contro la persona, è fondamentale affidarsi a un professionista competente.

Sia che tu sia accusato di questo reato o che tu sia la persona offesa, comprendere i tuoi diritti e le possibili implicazioni legali è fondamentale. La normativa stabilisce obblighi chiari di intervento in situazioni di emergenza, il cui mancato rispetto può comportare conseguenze penali significative. Rivolgersi a un avvocato penalista a Siracusa o Catania può fare la differenza nell’impostazione della difesa o nella tutela dei propri interessi legali.

Affrontare un’accusa o difendere i propri diritti richiede il supporto di un professionista esperto in diritto penale. Se cerchi una consulenza legale per omissione di soccorso, l’Avvocato Failla offre assistenza specializzata in tutta la Sicilia. Per ricevere un parere legale su misura e valutare come agire, visita la sezione Contatti di questo sito e prenota un appuntamento con un avvocato penalista esperto in difesa penale in Sicilia.


2. Testo dell’articolo 593 codice penale: condotte punite e pene previste.

L’articolo 593 del Codice Penale stabilisce quali comportamenti costituiscono omissione di soccorso e quali conseguenze può avere chi non presta aiuto a una persona in difficoltà.

Di seguito, il testo integrale dell’articolo 593 del codice penale.

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.


3. Note procedurali dell’articolo 593 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Affrontare un’accusa di omissione di soccorso significa anche conoscere le possibili conseguenze sul piano processuale. Questo reato può comportare misure cautelari, l’applicazione dell’arresto in determinate circostanze e ha specifici termini di prescrizione. Vediamo quali sono gli aspetti procedurali più importanti.

  • Arresto: Non è consentito l’arresto in flagranza per il reato di omissione di soccorso.
  • Fermo di indiziato di delitto: Non è consentito il fermo.
  • Misure cautelari personali: Non sono previste misure cautelari personali per questo reato.
  • Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: Non ammesse come mezzo di ricerca della prova ai sensi dell’art. 266 c.p.p.
  • Autorità giudiziaria competente: La competenza è del Tribunale monocratico, come previsto dall’art. 33-ter c.p.p.
  • Procedibilità: Il reato è perseguibile d’ufficio, secondo quanto stabilito dall’art. 50 c.p.p.
  • Udienza preliminare: Non è prevista, conformemente a quanto disposto dall’art. 550 c.p.p.
  • Bene tutelato: Il reato mira a tutelare l’assistenza a persone in pericolo, salvaguardando la loro vita e incolumità.
  • Tipologia del reato: Si tratta di un reato comune, ovvero può essere commesso da chiunque.
  • Forma di esecuzione: Il reato è di tipo omissivo vincolato, configurandosi nella mancata esecuzione di un obbligo di intervento o avviso.
  • Svolgimento che lo perfeziona: Si perfeziona attraverso una pura omissione. Tuttavia, nel caso del terzo comma, è considerato un reato di evento, benché omissivo (a meno che non venga inteso come semplice aggravante).
  • Natura del reato: La natura del reato è permanente, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente.
  • Prescrizione: Il termine di prescrizione è di 6 anni.
  • Elemento psicologico: Il reato richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di omettere l’azione dovuta.
  • Tentativo: Non è configurabile il tentativo.
  • Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: Applicabile, ma non se dal reato derivano morte o lesioni gravissime, ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
  • Messa alla prova: È possibile richiedere la messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-bis c.p.
  • Pena accessoria: Per il quarto comma, si applica quanto previsto dall’art. 34 c.p.

4. Esempi di casi reali del reato di Omissione di soccorso.

Per capire meglio come si applica il reato di omissione di soccorso nella pratica, è utile analizzare alcuni esempi basati su casi reali. Questi esempi mostrano le situazioni più comuni in cui può verificarsi questo reato e quali conseguenze ha avuto per i soggetti coinvolti.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Luca, operaio in un cantiere edile. Luca sta lavorando su un’impalcatura quando un collega, Mario, perde l’equilibrio e cade rovinosamente a terra. Sebbene Mario mostri evidenti segni di sofferenza, Luca, ritenendo che altri presenti possano occuparsi della situazione, non chiama i soccorsi. Questo comportamento configura il reato di omissione di soccorso, poiché Luca aveva un obbligo di attivarsi tempestivamente.

Giulia, passeggera in un incidente stradale. Giulia si trova in auto con un amico, Marco, che investe un ciclista. Pur accorgendosi che il ciclista è a terra e potrebbe aver bisogno di assistenza, Giulia scende dall’auto solo per allontanarsi rapidamente senza verificare lo stato della vittima né avvisare i soccorsi. Secondo la giurisprudenza (Cass. n. 42190/2021), anche il passeggero ha un obbligo di intervento in tali situazioni.

Alberto, custode in una casa di riposo. Alberto, custode in una struttura per anziani, si accorge che un ospite, il signor Bruno, è caduto e non riesce a rialzarsi. Pur essendo evidente lo stato di pericolo, Alberto non segnala immediatamente la situazione al personale sanitario o alla direzione. Come indicato nella sentenza n. 9049/2020, il ruolo di custode implica una specifica posizione di garanzia, e la sua omissione potrebbe configurare un reato.

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Roberta, ciclista investita. Roberta viene investita da un’auto mentre attraversa una strada. Il conducente si ferma momentaneamente, ma il passeggero, che potrebbe aiutare Roberta o chiamare i soccorsi, si allontana senza fare nulla. Roberta rimane a terra senza assistenza finché non arrivano i soccorsi chiamati da un passante. La condotta del passeggero può costituire omissione di soccorso, come descritto nella Cassazione n. 42190/2021.

Federico, ferito sul lavoro. Federico, un giovane apprendista, cade da un ponteggio durante un turno in cantiere. Pur essendo presente un altro lavoratore, Stefano, che nota la gravità della situazione, quest’ultimo non presta alcuna assistenza né avvisa i soccorsi, ritenendo che non sia suo compito. Questo comportamento, come chiarito nella sentenza n. 47322/2022, costituisce omissione di soccorso, aggravando ulteriormente la situazione di Federico.

Angela, anziana trascurata. Angela, un’anziana signora con difficoltà motorie, viene lasciata da sola in casa dalla badante, Sofia, che esce senza predisporre alcuna forma di assistenza. Durante l’assenza di Sofia, Angela scivola e non riesce a chiamare aiuto. La mancanza di cura configura un’omissione grave, come indicato dalla Cassazione n. 12644/2016, in quanto Sofia aveva un obbligo specifico di vigilanza e assistenza.

In situazioni complesse come queste, comprendere i propri diritti e doveri è fondamentale. Per un’analisi approfondita del tuo caso e per ricevere supporto qualificato, visita la pagina Contatti del nostro sito e richiedi una consulenza.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Omissione di soccorso.

La Corte di Cassazione si è espressa più volte sul reato di omissione di soccorso, chiarendo quando si configura il reato e quali sono gli elementi essenziali per la sua contestazione. Analizziamo alcune pronunce per capire meglio l’interpretazione della giurisprudenza.

Massima: «Nel delitto di omissione di soccorso ricorre il dolo nel caso in cui l’agente, entrato in contatto materiale diretto attraverso gli organi sensoriali con la vittima di un incidente (nella specie, un operaio caduto dall’impalcatura sul luogo di lavoro), in evidente stato di sofferenza, ometta, pur in presenza di altre persone del pari astrattamente destinatarie del medesimo obbligo, di richiedere un soccorso immediato, allertando tempestivamente le competenti autorità sanitarie» (Cass. pen., Sez. V, n. 47322/2022). Spiegazione: Questa massima chiarisce che il dolo si configura quando l’agente, pur avendo avuto un contatto diretto e percependo la sofferenza della vittima, decide di non prestare aiuto né di chiamare i soccorsi. Non importa se vi siano altre persone presenti: l’obbligo di intervento rimane personale e non delegabile.

Massima: «Risponde del reato di omissione di soccorso il passeggero di un autoveicolo che, dopo l’investimento di un ciclista, si allontani dal luogo del sinistro senza aver verificato che la vittima necessiti di assistenza o che siano già stati attivati i soccorsi» (Cass. pen., Sez. V, n. 42190/2021). Spiegazione: Anche chi non è direttamente responsabile dell’incidente, come un passeggero, ha l’obbligo di assicurarsi che la vittima riceva soccorso. L’allontanamento senza verificare lo stato della vittima è una condotta punibile, poiché l’obbligo di soccorso si estende a chiunque sia presente sul luogo del fatto.

Massima: «Si configura il delitto di omicidio colposo mediante omissione ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., e non quello, meno severamente sanzionato, di omissione di soccorso aggravato ai sensi dell’art. 593, comma terzo, cod. pen., qualora, in capo all’agente, ricorra, non già un generico obbligo di attivazione, ma una specifica posizione di garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra fonte, anche contrattuale, produttiva di obblighi giuridici» (Cass. pen., Sez. I, n. 9049/2020). Spiegazione: Se l’agente ha una posizione di garanzia, cioè un obbligo specifico derivante da legge o contratto, l’omissione di soccorso può trasformarsi in un reato più grave, come l’omicidio colposo. Questo accade, ad esempio, quando il responsabile avrebbe avuto il potere di evitare il decesso della vittima.

Massima: «Mentre il delitto di omissione di soccorso sussiste, sotto il profilo dell’omesso avviso all’autorità, anche ove si accerti che l’assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, deve escludersi solo se la persona da assistere sia già deceduta» (Cass. pen., Sez. Feriale, n. 38200/2019). Spiegazione: L’obbligo di avvisare le autorità rimane anche quando i soccorsi potrebbero sembrare inutili o impossibili. Tuttavia, l’omissione non è punibile se è accertato che la vittima fosse già deceduta al momento del mancato intervento.

Massima: «Il reato di abbandono di persone minori o incapaci è in rapporto di specialità rispetto a quello di omissione di soccorso, in quanto, a differenza di quest’ultimo, sanziona la violazione di uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia» (Cass. pen., Sez. V, n. 12644/2016). Spiegazione: L’omissione di soccorso si applica a chiunque, mentre il reato di abbandono riguarda persone con specifici obblighi di cura o custodia, come genitori o tutori. Questo tipo di condotta è sanzionata più severamente, poiché implica una violazione di un dovere personale.

Massima: «Nel reato di omissione di soccorso non ricorre il dolo, quale necessario elemento soggettivo dello stesso, qualora l’omissione sia dovuta ad un errore, ancorché colposo, compiuto dall’agente in ordine alla valutazione della situazione di pericolo percepita» (Cass. pen., Sez. V, n. 13310/2013). Spiegazione: Il dolo, cioè l’intenzione consapevole di non agire, non è presente se chi omette di soccorrere sbaglia nel valutare la gravità della situazione o nel modo in cui agire. Tuttavia, un errore colposo non esime completamente da responsabilità.

Massima: «Il delitto di omissione di soccorso sussiste, sotto il profilo dell’omesso avviso all’autorità, anche se si accerti che l’assistenza sarebbe stata impossibile o inutile» (Cass. pen., Sez. V, n. 18840/2013). Spiegazione: L’obbligo di avvisare le autorità è autonomo rispetto alla possibilità concreta di prestare aiuto. Anche quando l’assistenza non sarebbe stata efficace, l’omesso avviso configura comunque il reato di omissione di soccorso.

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6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Omissione di soccorso.

Il reato di omissione di soccorso è una violazione grave che tutela il diritto alla vita e all’incolumità delle persone in situazioni di pericolo. La normativa e la giurisprudenza sottolineano come l’obbligo di intervento, diretto o tramite avviso alle autorità, sia fondamentale anche in contesti dove il soccorso potrebbe sembrare inutile o difficoltoso. Questo obbligo si estende a chiunque si trovi in una posizione di poter agire, indipendentemente dal fatto che altre persone siano presenti o che la responsabilità del pericolo sia diretta o indiretta. Se hai bisogno di assistenza legale per reati contro la persona, è importante conoscere i tuoi diritti e le possibili conseguenze di questo reato.

Comprendere i confini tra dolo, colpa ed errori valutativi è essenziale per sapere come comportarsi in tali situazioni ed evitare conseguenze legali. Se ti trovi coinvolto in un caso simile, sia come presunto autore che come persona offesa, è indispensabile affidarsi a un avvocato penalista a Siracusa o Catania per valutare ogni aspetto della vicenda e costruire una strategia efficace. Un’adeguata difesa penale in Sicilia può fare la differenza nel determinare l’esito del procedimento.

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