Reato di Omissione di soccorso – Articolo 593 codice penale

1. Cos’è il reato di Omissione di soccorso.

L’Omissione di soccorso, disciplinata dall’Articolo 593 del Codice Penale, è un delitto contro la persona e l’incolumità individuale. Questo reato si configura come un reato omissivo proprio che sanziona la violazione di un obbligo di solidarietà universale: punisce chiunque, trovandosi in presenza di una persona ferita, in pericolo o in evidente stato di bisogno, omette di prestare l’assistenza necessaria o di allertare l’Autorità.

La sua natura è quella di un reato di pericolo: non è necessario il verificarsi di un danno effettivo o che la vittima muoia, ma è sufficiente la sola omissione dell’intervento dovuto (l’assistenza diretta o l’avviso). La normativa stabilisce obblighi chiari di intervento in situazioni di emergenza, il cui mancato rispetto può comportare conseguenze penali significative per l’autore dell’omissione.


2. Testo dell’articolo 593 codice penale: condotte punite e pene previste.

Per comprendere la portata dell’obbligo di solidarietà imposto dalla legge, è fondamentale analizzare come l’Articolo 593 del Codice Penale sanziona le condotte omissive. La norma distingue tra l’omissione di assistenza diretta (se possibile) e l’omissione di avviso all’Autorità, stabilendo pene diverse a seconda della gravità dell’omissione e dell’evento (lesioni o morte) che ne deriva. Questa distinzione è cruciale per la strategia difensiva.

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.


3. Note procedurali dell’articolo 593 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Dal punto di vista procedurale, il reato di Omissione di soccorso si configura come un reato omissivo proprio e di pericolo, il che ne mitiga il regime cautelare: l’arresto e il fermo non sono consentiti, e non sono previste misure cautelari personali. Nonostante ciò, la disciplina è sempre procedibile d’ufficio, a conferma della serietà dell’obbligo di solidarietà imposto dalla legge.

  • Arresto e Fermo di Indiziato: Entrambe le misure non sono consentite. Non è previsto né l’arresto in flagranza, né il fermo dell’indiziato, riflettendo la valutazione di assenza di urgenza cautelare per il reato base (reato omissivo).
  • Misure Cautelari e Intercettazioni: Le misure cautelari personali non sono previste per questo reato. Le Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non sono ammesse come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.).
  • Autorità Giudiziaria Competente: La competenza è del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.).
  • Procedibilità e Udienza: Il reato è sempre perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.), dato l’interesse pubblico alla tutela della vita. L’Udienza preliminare non è prevista (Art. 550 c.p.p.), seguendo un rito diretto.
  • Bene Tutelato e Struttura del Reato: La norma tutela l’obbligo di assistenza a persone in pericolo (solidarietà). Si tratta di un reato omissivo vincolato, che si perfeziona con la pura omissione dell’intervento o avviso dovuto. Il terzo comma è considerato un reato di evento benché omissivo.
  • Natura e Tipologia del Reato: È un reato comune, di natura permanente (secondo l’orientamento prevalente), protraendosi finché dura la situazione di abbandono.
  • Elemento Psicologico e Tentativo: Richiede il dolo generico (consapevolezza e volontà di omettere l’azione dovuta). Il Tentativo non è configurabile.
  • Prescrizione e Benefici: Il termine di prescrizione è di 6 anni. La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto è applicabile, ma non se dal reato derivano morte o lesioni gravissime. La Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) è possibile.

4. Esempi di casi reali del reato di Omissione di soccorso.

Per comprendere come si configura il reato di Omissione di soccorso, è fondamentale analizzare i casi che distinguono l’obbligo generico di solidarietà (che grava su tutti) dall’obbligo specifico di garanzia (che grava su figure professionali o familiari).

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Luca, operaio in un cantiere edile. Luca vede il collega Mario cadere rovinosamente, ma non chiama i soccorsi ritenendo che altri possano farlo. Questo comportamento configura Omissione di soccorso per la violazione dell’obbligo generico di solidarietà imposto dall’Art. 593 c.p., che richiede a chiunque sia in presenza di un pericolo di attivarsi tempestivamente. L’obbligo non decade per la presenza di altri potenziali soccorritori.

Giulia, passeggera in un incidente stradale. Giulia, passeggera, si allontana rapidamente dopo che l’amico investe un ciclista. Sebbene non fosse la conducente, la giurisprudenza estende l’obbligo di intervento (chiamare i soccorsi o prestare assistenza) anche al passeggero, che ha l’obbligo di solidarietà e non deve sottrarsi all’assistenza.

Alberto, custode in una casa di riposo. Alberto, custode in una casa di riposo, si accorge che un ospite è caduto ma non segnala immediatamente il pericolo. Il ruolo di custode in una struttura di assistenza implica una specifica posizione di garanzia sull’ospite. La sua omissione non è solo una mancanza di solidarietà, ma una violazione del suo obbligo contrattuale e giuridico di protezione, aggravando la sua responsabilità.

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Roberta, ciclista investita. Roberta, ciclista investita, rimane a terra. Il passeggero (che potrebbe chiamare i soccorsi) si allontana senza fare nulla. La condotta del passeggero costituisce Omissione di soccorso perché viola l’obbligo di solidarietà di intervenire (almeno avvisando) in presenza di un pericolo non causato da sé.

Federico, ferito sul lavoro. Federico cade da un ponteggio. Il collega Stefano, pur notando la gravità, non presta assistenza né avvisa i soccorsi. Questa omissione è particolarmente grave in un contesto lavorativo dove l’obbligo di protezione è rafforzato dai regolamenti di sicurezza. Costituisce Omissione di soccorso, aggravando ulteriormente la situazione di Federico.

Angela, anziana trascurata. Angela, anziana con difficoltà motorie, cade e rimane a terra dopo che la badante, Sofia, si è allontanata senza predisporre assistenza. La mancanza di cura configura Abbandono di persone minori o incapaci (Art. 591 c.p.) per la violazione dell’obbligo specifico di vigilanza e assistenza in capo alla badante (garante fiduciario), reato ben più grave della semplice Omissione di soccorso.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Omissione di soccorso.

La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 593 c.p., chiarendo come il reato si configuri come delitto di pericolo che sanziona la violazione dell’obbligo di solidarietà universale. Le sue pronunce sono essenziali per definire il perimetro del dolo (la consapevolezza di omettere l’assistenza) e per distinguere la mancata assistenza dall’omissione di avviso all’Autorità.

Massima: «Nel delitto di omissione di soccorso ricorre il dolo nel caso in cui l’agente, entrato in contatto materiale diretto attraverso gli organi sensoriali con la vittima di un incidente (nella specie, un operaio caduto dall’impalcatura sul luogo di lavoro), in evidente stato di sofferenza, ometta, pur in presenza di altre persone del pari astrattamente destinatarie del medesimo obbligo, di richiedere un soccorso immediato, allertando tempestivamente le competenti autorità sanitarie» (Cass. pen., Sez. V, n. 47322/2022). Spiegazione: Questa massima chiarisce che il dolo si configura quando l’agente, pur avendo avuto un contatto diretto e percependo la sofferenza della vittima, decide di non prestare aiuto né di chiamare i soccorsi. Non importa se vi siano altre persone presenti: l’obbligo di intervento rimane personale e non delegabile.

Massima: «Risponde del reato di omissione di soccorso il passeggero di un autoveicolo che, dopo l’investimento di un ciclista, si allontani dal luogo del sinistro senza aver verificato che la vittima necessiti di assistenza o che siano già stati attivati i soccorsi» (Cass. pen., Sez. V, n. 42190/2021). Spiegazione: Anche chi non è direttamente responsabile dell’incidente, come un passeggero, ha l’obbligo di assicurarsi che la vittima riceva soccorso. L’allontanamento senza verificare lo stato della vittima è una condotta punibile, poiché l’obbligo di soccorso si estende a chiunque sia presente sul luogo del fatto.

Massima: «Si configura il delitto di omicidio colposo mediante omissione ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., e non quello, meno severamente sanzionato, di omissione di soccorso aggravato ai sensi dell’art. 593, comma terzo, cod. pen., qualora, in capo all’agente, ricorra, non già un generico obbligo di attivazione, ma una specifica posizione di garanzia avente fondamento in una legge extra-penale o in altra fonte, anche contrattuale, produttiva di obblighi giuridici» (Cass. pen., Sez. I, n. 9049/2020). Spiegazione: Se l’agente ha una posizione di garanzia, cioè un obbligo specifico derivante da legge o contratto, l’omissione di soccorso può trasformarsi in un reato più grave, come l’omicidio colposo. Questo accade, ad esempio, quando il responsabile avrebbe avuto il potere di evitare il decesso della vittima.

Massima: «Mentre il delitto di omissione di soccorso sussiste, sotto il profilo dell’omesso avviso all’autorità, anche ove si accerti che l’assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, deve escludersi solo se la persona da assistere sia già deceduta» (Cass. pen., Sez. Feriale, n. 38200/2019). Spiegazione: L’obbligo di avvisare le autorità rimane anche quando i soccorsi potrebbero sembrare inutili o impossibili. Tuttavia, l’omissione non è punibile se è accertato che la vittima fosse già deceduta al momento del mancato intervento.

Massima: «Il reato di abbandono di persone minori o incapaci è in rapporto di specialità rispetto a quello di omissione di soccorso, in quanto, a differenza di quest’ultimo, sanziona la violazione di uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia» (Cass. pen., Sez. V, n. 12644/2016). Spiegazione: L’omissione di soccorso si applica a chiunque, mentre il reato di abbandono riguarda persone con specifici obblighi di cura o custodia, come genitori o tutori. Questo tipo di condotta è sanzionata più severamente, poiché implica una violazione di un dovere personale.

Massima: «Nel reato di omissione di soccorso non ricorre il dolo, quale necessario elemento soggettivo dello stesso, qualora l’omissione sia dovuta ad un errore, ancorché colposo, compiuto dall’agente in ordine alla valutazione della situazione di pericolo percepita» (Cass. pen., Sez. V, n. 13310/2013). Spiegazione: Il dolo, cioè l’intenzione consapevole di non agire, non è presente se chi omette di soccorrere sbaglia nel valutare la gravità della situazione o nel modo in cui agire. Tuttavia, un errore colposo non esime completamente da responsabilità.

Massima: «Il delitto di omissione di soccorso sussiste, sotto il profilo dell’omesso avviso all’autorità, anche se si accerti che l’assistenza sarebbe stata impossibile o inutile» (Cass. pen., Sez. V, n. 18840/2013). Spiegazione: L’obbligo di avvisare le autorità è autonomo rispetto alla possibilità concreta di prestare aiuto. Anche quando l’assistenza non sarebbe stata efficace, l’omesso avviso configura comunque il reato di omissione di soccorso.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Omissione di soccorso.

Il reato di Omissione di soccorso (Art. 593 c.p.) è un reato di pericolo che sanziona la violazione di un obbligo di solidarietà universale, imponendo l’intervento (diretto o tramite avviso) a chiunque si trovi in presenza di un pericolo. La Cassazione chiarisce che l’obbligo sussiste anche se il soccorso è difficoltoso e che la condotta è sempre procedibile d’ufficio.

Comprendere i confini tra dolo (consapevolezza dell’omissione) e la rilevanza di eventuali errori valutativi è essenziale per chi è accusato. Il nostro studio è specializzato nell’analisi di queste dinamiche omissive. Per ricevere assistenza legale competente e costruire una strategia efficace a Siracusa o Catania, visita la pagina Contatti del nostro sito e richiedi una consulenza riservata.