1. Cos’è il reato di Omicidio stradale.
L’omicidio stradale è un reato introdotto nel codice penale italiano per contrastare efficacemente comportamenti pericolosi alla guida. Si tratta di una fattispecie collocata nel Libro II, Titolo XII, Capo I, Sezione III del codice penale, dedicata ai delitti contro la vita e l’incolumità individuale. Questo reato, disciplinato dall’articolo 589-bis del codice penale, punisce chi, violando le norme del codice della strada, provoca la morte di una persona, prevedendo pene più severe in caso di condotte aggravate come l’eccesso di velocità o la guida sotto l’effetto di alcol o droghe.
Se ti trovi accusato di questo grave reato, è fondamentale comprendere le conseguenze legali che ne derivano e le possibilità di difesa. Affrontare un procedimento penale per omicidio stradale richiede una consulenza legale specializzata, capace di analizzare a fondo ogni dettaglio del fatto e di garantirti la miglior assistenza possibile. Rivolgersi a un avvocato penalista a Siracusa o a un avvocato penalista a Catania con esperienza nella difesa penale di reati stradali può fare la differenza nell’impostare una strategia difensiva efficace. Per un supporto immediato e qualificato, ti invitiamo a visitare la pagina Contatti di questo sito.
2. Testo dell’articolo 589-bis codice penale: condotte punite e pene previste.
Per capire meglio quando si configura il reato di omicidio stradale e quali conseguenze comporta, è utile conoscere il testo dell’articolo 589-bis del codice penale. Questa norma stabilisce le condotte punite e le pene previste per chi, violando le regole della circolazione stradale, provoca la morte di una persona.
Di seguito, il testo integrale dell’articolo 589-bis del codice penale.
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53 bis, comma 2, lettera c), e 53 quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unità da diporto di cui all’articolo 53 ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
3. Note procedurali dell’articolo 589-bis codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Affrontare un’accusa di omicidio stradale comporta una serie di conseguenze legali importanti. In alcuni casi, possono scattare l’arresto in flagranza o l’applicazione di misure cautelari. Inoltre, è fondamentale conoscere i tempi di prescrizione del reato e le fasi del procedimento penale. Vediamo nel dettaglio gli aspetti procedurali più rilevanti.
- Arresto in flagranza: L’arresto è facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) anche nei casi in cui ricorra l’attenuante prevista al comma 7. Nonostante l’attenuante sia a effetto speciale, la riduzione delle pene può essere minima, lasciando comunque i massimi edittali superiori ai 5 anni. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l’arresto è invece obbligatorio (art. 380, lett. m-quater, c.p.p.).
- Fermo di indiziato di delitto: Il fermo è consentito (art. 384 c.p.p.) anche quando si applicano le attenuanti degli artt. 98 e 114, insieme a quella del comma 7. Tuttavia, per le ipotesi base (comma 1 e parte del comma 6), l’attenuante del comma 7, che riduce il minimo a 1 anno di reclusione, può impedire il fermo.
- Misure cautelari personali: Le misure cautelari sono consentite ai sensi degli artt. 280 e 287 c.p.p.
- Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni come mezzo di ricerca della prova (art. 266 c.p.p.) non sono ammesse.
- Autorità giudiziaria competente:
- Per le ipotesi di reato dei commi 1, 4 e 5, è competente il Tribunale monocratico (art. 33-ter c.p.p.).
- Per le ipotesi di reato dei commi 2 e 3, è competente il Tribunale collegiale (art. 33-bis c.p.p.). L’attenuante del comma 7 non influisce sulla competenza (art. 4 c.p.p.).
- Procedibilità: Il reato è procedibile d’ufficio (art. 50 c.p.p.).
- Udienza preliminare: È prevista (artt. 416 e 418 c.p.p.).
- Termini di custodia cautelare: I termini sono classificati come medi (art. 303 c.p.p.).
- Bene tutelato: Il reato tutela la vita umana.
- Tipologia di reato: Si tratta di un reato comune.
- Forma di esecuzione:
- Al comma 1, l’esecuzione è libera.
- Nei restanti commi, sono previste forme vincolate.
- Svolgimento che lo perfeziona: Il reato si perfeziona con l’evento.
- Natura del reato: È un reato istantaneo.
- Prescrizione:
- 14 anni per le ipotesi del comma 1.
- 24 anni per le ipotesi dei commi 2 e 3.
- 20 anni per le ipotesi dei commi 4 e 5.
- Per le ipotesi dell’ultimo comma, la prescrizione varia in base alla fattispecie applicabile, considerando comunque il raddoppio dei termini di prescrizione (art. 157, comma 6, c.p.).
- Elemento psicologico: Il reato è caratterizzato dalla colpa.
- Tentativo: Il tentativo non è configurabile.
4. Esempi di casi reali del reato di Omicidio stradale.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Marco, 28 anni, è fermato dalla polizia dopo aver causato un incidente in cui una persona perde la vita. Gli esami delle urine risultano positivi per cannabinoidi, ma Marco afferma di aver assunto la sostanza diversi giorni prima. Non emergono dati sintomatici di alterazione al momento del fatto. La difesa sostiene che l’assenza di segni clinici visibili esclude l’aggravante dello stato di alterazione.
Patente scaduta. Giovanni, 45 anni, coinvolto in un incidente mortale, viene trovato alla guida con patente scaduta da pochi giorni. L’accusa inizialmente contesta l’aggravante prevista per guida con patente sospesa o revocata. La difesa dimostra che la patente scaduta non può essere equiparata a una patente sospesa, facendo cadere l’aggravante.
Visibilità ridotta a causa di condizioni meteorologiche. Luca, 37 anni, investe un pedone durante una forte pioggia notturna. L’incidente avviene su una strada scarsamente illuminata. La difesa di Luca argomenta che la scarsa visibilità costituisce una causa concorrente esterna, riducendo la responsabilità esclusiva del conducente.
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5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Omicidio stradale.
Capire come viene applicata la legge nei tribunali aiuta a comprendere meglio le possibili conseguenze di un’accusa di omicidio stradale. Di seguito, alcuni esempi basati su casi reali che mostrano le circostanze in cui questo reato è stato contestato e le decisioni della giurisprudenza.
Massima: «In tema di omicidio stradale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della guida in stato di alterazione da stupefacenti, l’esito positivo dell’accertamento compiuto sui campioni biologici del conducente (nella specie, l’analisi delle urine) non è sufficiente a dimostrare l’attualità dello stato di alterazione, dovendo questo essere riscontrato da dati sintomatici della pregressa assunzione di sostanza drogante, rilevati al momento del fatto» (Cass. pen., Sez. IV, n. 48632/2022). Spiegazione: Per configurare l’aggravante della guida sotto l’effetto di droghe, non basta un test delle urine positivo. Occorrono prove che dimostrino sintomi di alterazione visibili al momento del fatto. Questo garantisce che l’aggravante sia applicata solo quando c’è una reale influenza delle sostanze sull’incidente.
Massima: «In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada» (Cass. pen., Sez. IV, n. 32889/2022). Spiegazione: Quando non ci sono aggravanti e si applica la sospensione della patente con il patteggiamento, il giudice deve motivare come ha calcolato la riduzione della durata della sospensione, rispettando le norme del Codice della Strada.
Massima: «In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo» (Cass. pen., Sez. IV, n. 37622/2021). Spiegazione: Un conducente non è responsabile se l’incidente è stato causato esclusivamente da un comportamento del pedone del tutto imprevedibile e fuori dall’ordinario. La colpa viene esclusa solo in presenza di cause eccezionali.
Massima: «In tema di omicidio stradale, la circostanza aggravante prevista dall’art. 589-bis, comma sesto, cod. pen., non è integrata dall’essere il fatto commesso da persona con patente scaduta, non potendosi assimilare tale condizione a quella della patente sospesa o revocata di cui alla citata norma, stante il divieto di analogia in ‘malam partem’» (Cass. pen., Sez. IV, n. 25767/2021). Spiegazione: La guida con patente scaduta non può essere equiparata alla guida con patente sospesa o revocata. Applicare tale equiparazione violerebbe il principio del divieto di interpretazione estensiva a sfavore dell’imputato.
Massima: «In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., ricorre nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore» (Cass. pen., Sez. IV, n. 24910/2021). Spiegazione: Se un evento esterno contribuisce all’incidente, come una forte precipitazione che riduce la visibilità, il giudice può riconoscere l’attenuante speciale prevista dall’art. 589-bis.
Massima: «In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima» (Cass. pen., Sez. IV, n. 20091/2021). Spiegazione: Se la vittima ha avuto un comportamento che ha contribuito anche minimamente all’incidente, il giudice può riconoscere un’attenuante che riduce la responsabilità del conducente.
Massima: «In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada» (Cass. pen., Sez. IV, n. 13747/2022). Spiegazione: Se il giudice decide di applicare la revoca della patente invece della sospensione, deve spiegare chiaramente perché ha scelto la sanzione più severa, basandosi sui criteri del Codice della Strada.
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6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Omicidio stradale.
L’omicidio stradale è un reato complesso, disciplinato dall’articolo 589-bis del codice penale, che prevede diverse circostanze aggravanti e attenuanti legate alla condotta del conducente, alle condizioni della strada e a eventuali contributi esterni al verificarsi dell’evento. Come evidenziato dalle decisioni della Cassazione, è fondamentale valutare con precisione ogni dettaglio del caso, dalla presenza di sintomi di alterazione per sostanze stupefacenti all’applicazione corretta delle sanzioni amministrative, come la revoca o la sospensione della patente.
Chi è accusato di omicidio stradale deve affrontare un procedimento penale complesso, che richiede un’attenta analisi delle circostanze specifiche per tutelare al meglio i propri diritti. Una consulenza legale per omicidio stradale qualificata è indispensabile per garantire una difesa penale efficace nei reati stradali e orientata alla miglior risoluzione possibile. Rivolgersi a un avvocato penalista a Siracusa o a un avvocato penalista a Catania, esperto in questo tipo di reati, può fare la differenza nell’impostare una strategia difensiva solida.
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