1. Introduzione al reato di Lesione personale
Le lesioni personali sono disciplinate dall’articolo 582 del Codice Penale, contenuto nel Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I, dedicato ai “Delitti contro la persona”, con particolare attenzione ai “Delitti contro l’incolumità individuale”. Questo reato si configura quando un soggetto cagiona ad un’altra persona una lesione che compromette la salute fisica o mentale per un tempo superiore ai 20 giorni, o che comporta una malattia grave rispetto alla norma. L’importanza di comprendere le implicazioni legali delle lesioni personali è cruciale, sia per chi potrebbe essere accusato, sia per chi si ritiene vittima di tale condotta.
Se ti trovi coinvolto in una vicenda di questo tipo, come presunto autore o come persona offesa, è essenziale affidarti ad una consulenza legale qualificata. Un avvocato esperto in diritto penale può offrirti supporto per tutelare al meglio i tuoi diritti. Ti invitiamo a visitare la pagina “Contatti” del nostro sito per fissare un appuntamento e ottenere l’assistenza di cui hai bisogno.
2. Testo dell’articolo 582 codice penale: condotte punite e pene previste
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583 quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.
3. Note procedurali dell’articolo 582 codice penale
- Arresto: È facoltativo in flagranza di reato, ai sensi dell’art. 381, lett. f, c.p.p.
- Fermo di indiziato di delitto: Non è consentito.
- Misure cautelari personali:
- Sono ammesse misure coercitive in sede di convalida dell’arresto (artt. 280, 391, comma 5, e 381, lett. f, c.p.p.).
- Se il reato è procedibile d’ufficio o presenta aggravanti, è possibile applicare la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, anche con modalità di controllo elettronico (art. 275-bis c.p.p.), purché il delitto sia commesso in danno di un prossimo congiunto o del convivente.
- Autorità giudiziaria competente:
- Tribunale monocratico: Per i casi più gravi.
- Giudice di pace: Competente per le fattispecie perseguibili a querela di parte, tranne nei casi in cui il reato presenti aggravanti o sia escluso dal comma 2 dell’art. 4, D.Lgs. n. 274/2000. Il giudice di pace è competente anche per casi di malattia con durata inferiore a 40 giorni. In tali casi, si applicano sanzioni come:
- Multa da 516 a 2.582 euro.
- Permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni.
- Lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi.
- Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: Non ammesse come mezzo di ricerca della prova (art. 266 c.p.p.).
- Procedibilità:
- A querela di parte (art. 336 c.p.p.), nei casi generali.
- D’ufficio (art. 50 c.p.p.) nelle circostanze aggravanti indicate nel comma 2 dell’art. 582, o se si tratta di violenza domestica commessa da persona già ammonita, secondo la L. n. 93/2023.
- Udienza preliminare: Non prevista (art. 550 c.p.p.).
- Termini custodiali: Brevi, come previsto dall’art. 303 c.p.p.
- Elemento psicologico: Richiesto il dolo generico.
- Bene tutelato: L’incolumità individuale della vittima.
- Tipologia del reato: Comune.
- Forma di esecuzione: Libera.
- Svolgimento che lo perfeziona: È un reato di evento.
- Natura del reato: Istantaneo.
- Prescrizione: Il termine è di 6 anni.
- Tentativo: Configurabile, ossia è possibile che si realizzi in forma tentata.
- Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: Ammissibile, salvo i casi in cui ricorrano le aggravanti previste dagli artt. 576 numeri 2, 1 o 5.1 e 577 n. 1, secondo comma. Per i reati di competenza del Giudice di pace, si applicano anche le limitazioni previste dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 274/2000.
- Messa alla prova: Ammissibile ai sensi dell’art. 168-bis c.p., con l’osservanza delle regole degli artt. 35 e 54 del D.Lgs. n. 274/2000 per i casi di competenza del Giudice di pace.
4. Esempi pratici del reato di Lesione personale
Dalla parte del presunto autore
- L’aggressione verbale che degenera
- Luca, durante una lite condominiale, perde il controllo e strattona il vicino Marco, facendolo cadere. Marco riporta una contusione al braccio con una prognosi di 10 giorni. Nonostante la querela presentata da Marco, il Giudice di Pace riconosce la lievità della lesione e applica una sanzione di pubblica utilità, senza disporre la reclusione, conformemente alle recenti modifiche normative.
- Lite al bar con esiti inattesi
Giulia, in seguito a una discussione animata con un conoscente al bar, lancia il bicchiere che tiene in mano, ferendo lievemente Davide al viso. La ferita si rivela superficiale e guarisce in meno di 20 giorni. Giulia viene processata dal Giudice di Pace, che considera l’episodio di lieve entità e opta per una multa, evitando misure più severe.
- Conflitto familiare
Francesco, durante un litigio acceso con la moglie, spinge involontariamente un tavolo che le causa una ferita al ginocchio. La prognosi è di 15 giorni. La moglie, sebbene inizialmente titubante, sporge querela. Il giudice, considerando le circostanze familiari e l’assenza di precedenti di Francesco, dispone la messa alla prova, che consente di estinguere il reato.
Dalla parte della persona offesa
- Violenza domestica
Anna è vittima di una lite violenta da parte del compagno, che le provoca un ematoma al volto. La prognosi medica è di 30 giorni. In virtù della gravità della lesione e del contesto familiare, il reato è procedibile d’ufficio e l’autorità giudiziaria dispone l’allontanamento del compagno dalla casa familiare, con l’uso del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto della misura.
- Aggressione tra tifosi
Matteo, tifoso di una squadra di calcio, viene aggredito da un gruppo di supporter avversari, riportando una ferita alla testa e contusioni multiple con una prognosi di 25 giorni. In questo caso, la competenza passa al Tribunale ordinario, data la gravità delle lesioni e la partecipazione di più persone all’atto violento.
- Uso improprio di sostanze corrosive
Durante un alterco in strada, un individuo lancia caffè bollente sul viso di Chiara, causando un’ustione superficiale. Sebbene la lesione non venga qualificata come aggravata dall’uso di sostanze corrosive, la querela di Chiara permette l’apertura del procedimento presso il Giudice di Pace, che condanna l’aggressore a una sanzione pecuniaria significativa.
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5. Massime della Cassazione, con spiegazione, sul reato di Lesione personale
Massima:
“In tema di lesioni personali lievi, divenute procedibili a querela per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, rientrando il delitto nella competenza per materia del giudice di pace, è illegale l’inflizione della pena della reclusione, anche nel caso in cui esso sia stato commesso prima dell’entrata in vigore della suddetta disposizione normativa o sia stato giudicato da un giudice diverso.”
Spiegazione:
La Corte stabilisce che, per lesioni personali lievi oggi procedibili a querela e di competenza del Giudice di Pace, non è consentito infliggere la pena della reclusione. Questo principio si applica anche retroattivamente, evidenziando l’importanza di un corretto coordinamento normativo.
2.
Massima:
“L’aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall’azione materialmente posta in essere dal singolo.”
Spiegazione:
In caso di aggressione collettiva, tutti i partecipanti rispondono delle lesioni inflitte alla vittima, anche se non hanno materialmente causato tutte le ferite. Questo principio rafforza la responsabilità individuale all’interno di un’azione violenta di gruppo.
3.
Massima:
“In tema di lesioni personali volontarie, ricorre l’aggravante del fatto commesso con sostanze corrosive ove la sostanza si caratterizzi ‘ex se’ per l’idoneità ad intaccare l’epidermide o altre parti del corpo, così da distruggere i tessuti.”
Spiegazione:
L’aggravante dell’uso di sostanze corrosive si applica solo se il materiale utilizzato è intrinsecamente idoneo a causare gravi danni ai tessuti, come acidi. Versare una sostanza calda, come caffè bollente, non è sufficiente per integrare questa aggravante.
4.
Massima:
“In tema di lesioni personali, non rientra nella nozione di malattia la mera agitazione psicomotoria.”
Spiegazione:
Non tutte le alterazioni del benessere psicofisico possono essere considerate “malattia” ai fini delle lesioni personali. Ad esempio, uno stato di agitazione momentanea non costituisce un danno rilevante per la legge penale.
5.
Massima:
“In tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell’agente sia alla differente potenzialità dell’azione lesiva.”
Spiegazione:
La differenza tra lesione personale e tentato omicidio risiede nell’intenzione dell’agente e nella gravità del danno potenzialmente causato. Un’azione che mira a colpire zone vitali può configurare tentato omicidio.
6.
Massima:
“L’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale.”
Spiegazione:
Se le lesioni personali sono commesse contro un pubblico ufficiale durante l’esercizio delle sue funzioni, è applicabile un’aggravante, anche in presenza di altri reati, come la resistenza a pubblico ufficiale.
7.
Massima:
“In tema di lesioni personali volontarie, non rientrano tra le lesioni gravi quelle che abbiano cagionato un indebolimento della sola funzione estetica della cute.”
Spiegazione:
Un danno estetico, come una cicatrice non visibile, non è considerato lesione grave se non compromette funzioni vitali o fisiologiche dell’organismo. La legge si concentra sui danni funzionali più che su quelli estetici.
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Se hai dubbi o necessiti di chiarimenti su casi di lesioni personali, non esitare a consultare un avvocato penalista esperto. Visita la pagina “Contatti” del nostro sito per ricevere assistenza personalizzata.
6. Conclusioni sul reato di Lesione personale
Il reato di lesioni personali è regolato da principi chiari e consolidati dalla giurisprudenza della Cassazione. Le massime evidenziano come la normativa differenzi tra lesioni lievi, gravi e aggravate, e come le circostanze specifiche (ad esempio l’uso di sostanze corrosive, la partecipazione collettiva o l’intenzione dell’agente) possano incidere sul trattamento giudiziario. Inoltre, il passaggio alla competenza del Giudice di Pace per alcuni casi di lesioni lievi ha introdotto nuove modalità di sanzione più orientate alla riparazione e alla prevenzione.
Ogni caso di lesioni personali presenta aspetti complessi, che variano in base alla gravità dei danni, al contesto in cui si sono verificati e alle intenzioni di chi li ha causati. Per questo motivo è fondamentale affidarsi a un avvocato penalista esperto, in grado di analizzare la situazione, tutelare i diritti e individuare la strategia difensiva o risarcitoria più adeguata.
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