Reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Revenge porn) – Articolo 612-ter codice penale

1. Cos’è il reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Il reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, noto come Revenge Porn, è disciplinato dall’Articolo 612-ter del Codice Penale. Questa norma punisce chiunque, senza il consenso della persona ritratta, diffonde immagini o video sessualmente espliciti, arrecando un grave danno.

Questo delitto tutela l’onore, la reputazione e la libertà morale della vittima, violando la sua sfera più intima. L’elemento strategicamente cruciale è il dolo specifico di nocumento (l’intenzione di arrecare grave danno alla persona offesa attraverso la diffusione) e la consapevolezza che la vittima non abbia mai acconsentito alla pubblicazione. Le conseguenze legali sono molto serie data la massima gravità sociale e il danno psicologico inflitto.


2. Testo dell’articolo 612-ter codice penale: condotte punite e pene previste.

Per comprendere la gravità e la struttura della norma, è fondamentale analizzare come l’Articolo 612-ter del Codice Penale sanzioni la violazione della sfera intima tramite la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito. La legge prevede pene severe che variano in base alla modalità di diffusione e al dolo specifico (l’intenzione di arrecare nocumento alla vittima), elemento che qualifica questo delitto contro la libertà morale.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.


3. Note procedurali dell’articolo 612-ter codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Dal punto di vista processuale, il reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Revenge Porn) presenta un regime cautelare e processuale di severità elevata. È fondamentale conoscere l’ammissibilità delle intercettazioni e il regime di procedibilità (a querela vs. d’ufficio), che muta in base all’aggravante e alle connessioni con la violenza domestica. La disciplina riflette la gravità del danno morale inflitto alla vittima.

  • Arresto in Flagranza: L’arresto è facoltativo in flagranza di reato (Art. 381 c.p.p.), con l’autorità che valuta le circostanze specifiche.
  • Fermo di Indiziato di Delitto: Lo strumento del fermo non è consentito in nessun caso.
  • Misure Cautelari Personali: Le misure cautelari sono consentite (Artt. 280 e 287 c.p.p.), inclusa la custodia cautelare, se sussistono i presupposti di legge (pericolo di reiterazione, fuga, ecc.).
  • Intercettazioni: Le intercettazioni telefoniche o telematiche sono consentite come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.).
  • Autorità Giudiziaria Competente: Il processo è celebrato davanti al Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.).
  • Procedibilità (Leva Strategica): Il reato è perseguibile a querela di parte, con un termine di 6 mesi. Attenzione: La procedibilità è d’ufficio nei casi di violenza domestica o se ricorrono altre circostanze aggravanti speciali (Art. 612-ter, ultimo comma).
  • Udienza Preliminare: L’udienza preliminare è prevista (Artt. 416 e 418 c.p.p.).
  • Natura e Struttura del Reato: La norma protegge la riservatezza e l’onore. È un reato comune, a forma di esecuzione libera e di natura istantanea (si consuma al momento della diffusione). Si perfeziona con l’evento della diffusione non consensuale.
  • Elemento Psicologico: Per il reato base, è richiesto il dolo specifico (l’intento di arrecare un danno alla vittima – dolo di nocumento).
  • Tentativo e Prescrizione: Il Tentativo è configurabile. Il termine di prescrizione è di 6 anni per il reato base e 9 anni per l’ipotesi aggravata.
  • Benefici e Limiti: La Declaratoria di non punibilità (tenuità del fatto) e la Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) non sono ammesse, data la gravità del reato.

4. Esempi di casi reali del reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Per comprendere come si configura il reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Revenge Porn), è fondamentale analizzare casi reali che chiariscono come la giurisprudenza interpreti l’assenza di consenso alla diffusione e l’elemento cruciale del dolo specifico di nocumento. Questi esempi illustrano la prova della responsabilità anche in assenza di pubblicazione su larga scala e la rilevanza delle prove telematiche.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Giovanni e il video condiviso su un gruppo WhatsApp. Giovanni inoltra un video privato della sua ex fidanzata Martina su un gruppo WhatsApp senza il suo consenso, per vendicarsi. Il reato si considera consumato al momento di quel primo invio a più persone (il gruppo), indipendentemente dalle ulteriori condivisioni. L’intenzione di vendetta e la mancanza di consenso alla diffusione configurano il reato di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.

Andrea e la pubblicazione su un forum. Andrea pubblica foto intime di Laura su un forum anonimo con riferimenti alla sua identità. La pubblicazione sul web configura un’aggravante per l’uso di mezzi di diffusione telematica e per il dolo specifico di nocumento (umiliazione). La chiave è che il consenso alla ripresa non copre mai il consenso alla pubblicazione con intento lesivo.

Marco e il video trasmesso in privato. Marco invia a un amico un video in cui una conoscente è parzialmente nuda, commentando ironicamente, anche se non si vedono esplicitamente organi sessuali. La condotta è punibile: la giurisprudenza ha stabilito che non è necessario che il materiale mostri l’atto sessuale o i genitali; è sufficiente che l’immagine sia idonea a evocare la sessualità della persona ritratta per configurare il reato.

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Francesca e le foto condivise su Telegram. Francesca scopre che sue immagini intime sono state pubblicate su un canale Telegram anonimo. Il tuo studio deve dimostrare che Luca (l’ex fidanzato) è penalmente responsabile, anche se non ha diffuso direttamente sul canale, poiché la sua prima condivisione a terzi ha violato il diritto alla riservatezza e innescato la diffusione (responsabilità a catena).

Sara e l’invio del video da parte di un collega. Sara scopre che un suo video privato, girato con un ex compagno, è stato condiviso da un collega, Davide, che lo ha ricevuto da terzi. Il fatto che Davide non sia il produttore e abbia ricevuto il materiale da terzi non lo esime dalla responsabilità penale: la sola trasmissione (diffusione non consensuale) a un altro soggetto configura il reato.

Elena e le immagini usate per ricattarla. Elena scopre che un conoscente, Fabio, ha inviato sue foto intime a un ex per minacciarla di divulgarle se non avesse accettato di incontrarlo. In questo caso, il reato si configura per la diffusione non autorizzata a persona terza (l’ex fidanzato) finalizzata al nocumento (ricatto/pressione psicologica), anche se il materiale non è stato diffuso pubblicamente.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 612-ter c.p. (Revenge Porn), chiarendo il ruolo centrale del dolo specifico di nocumento (l’intenzione di recare danno). Le sue pronunce sono essenziali per definire l’assenza di consenso alla diffusione come elemento oggettivo del reato e per valutare la responsabilità penale di chi condivide materiale intimo, anche tramite social network o chat private.

Massima: «Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che ha natura di reato istantaneo, si perfeziona nel momento in cui avviene il primo invio a un destinatario, indipendentemente dal rapporto esistente tra quest’ultimo e la persona ritratta» (Cass. pen., Sez. V, n. 14927/2023). Spiegazione: Il reato di revenge porn si consuma nell’istante in cui il materiale viene inviato per la prima volta, senza necessità che venga diffuso ulteriormente. Non importa chi sia il destinatario né il suo rapporto con la vittima: anche l’invio a un’unica persona è sufficiente per la configurazione del reato. Questo significa che, anche se il materiale non diventa virale o non viene pubblicato su social network, chi lo trasmette per la prima volta è comunque penalmente responsabile.

Massima: «Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito, anche dalla stessa persona ritratta, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso della persona rappresentata, al fine specifico di recarle nocumento» (Cass. pen., Sez. V, n. 14927/2023). Spiegazione: Chi diffonde immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona ritratta commette un reato, anche se ha ottenuto il materiale direttamente da lei. Non è quindi una giustificazione dire “me lo aveva inviato spontaneamente”: se quel contenuto viene trasmesso ad altri senza autorizzazione, si viola la legge. Inoltre, affinché il reato sia configurabile, deve esserci un intento specifico di arrecare danno alla vittima, come umiliarla, vendicarsi o metterla in imbarazzo.

Massima: «Ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la divulgazione può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità» (Cass. pen., Sez. V, n. 14927/2023). Spiegazione: Non è necessario che le immagini mostrino atti sessuali espliciti o organi genitali per configurare il reato. Anche la diffusione di foto o video che ritraggono altre parti del corpo dal forte significato erotico – come il seno o i glutei – può rientrare nella fattispecie di reato, se il contesto in cui vengono mostrate richiama chiaramente la sessualità. Questo chiarimento è importante perché amplia la tutela della vittima, includendo anche immagini che, pur non essendo esplicite, possono violarne gravemente la dignità e la riservatezza.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Il reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Revenge Porn) (Art. 612-ter c.p.) si configura con l’atto di diffusione (anche a un solo destinatario) di materiale intimo senza il consenso della persona ritratta, con l’intenzione di arrecare nocumento (dolo specifico). La Cassazione ha chiarito che il reato si applica a qualsiasi immagine che evochi la sessualità e che la responsabilità penale sussiste anche se il materiale era stato ottenuto consensualmente.

Data la severità della pena e il grave danno morale inflitto alla vittima, la strategia difensiva si concentra sull’analisi forense per contestare la consapevolezza del dolo di nocumento e l’effettiva assenza di consenso alla diffusione. Per ricevere una consulenza legale personalizzata e riservata a Siracusa o Catania, visita la pagina Contatti del nostro sito.