Reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – Articolo 612-ter codice penale

1. Cos’è il reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

L’articolo 612-ter del Codice Penale punisce chi, senza il consenso della persona ritratta, diffonde immagini o video sessualmente espliciti, arrecando un grave danno. Questo reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, noto anche come revenge porn, è collocato nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo XII – Dei delitti contro la persona, Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale, Sezione III – Dei delitti contro la libertà morale.

Ogni caso di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è unico e richiede una difesa in caso di reato di diffusione illecita. Se sei indagato o imputato per questo reato, è fondamentale un approccio legale strategico per proteggere i tuoi diritti. Allo stesso modo, se sei una vittima di diffusione illecita, è cruciale conoscere le tue opzioni legali per tutelarti.

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2. Testo dell’articolo 612-ter codice penale: condotte punite e pene previste.

L’articolo 612-ter del Codice Penale punisce chi diffonde, senza il consenso della persona coinvolta, immagini o video sessualmente espliciti. In questa sezione, andremo a esplorare nel dettaglio le condotte punite dal legislatore e le pene previste per chi commette questo reato. È importante comprendere le diverse modalità attraverso cui può configurarsi questo reato e le conseguenze legali a cui si va incontro.

Di seguito, il testo integrale dell’articolo 612-ter del codice penale.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.


3. Note procedurali dell’articolo 612-ter codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Oltre alle pene previste per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, è fondamentale conoscere gli aspetti procedurali che ne derivano. Dall’arresto in flagranza alle misure cautelari, fino ai tempi di prescrizione, ogni fase del procedimento penale segue regole precise. Comprendere questi aspetti ti permette di orientarti meglio nelle conseguenze giuridiche del reato e di valutare le opportune strategie difensive, sia che tu sia accusato che vittima.

  • Arresto in flagranza: è facoltativo, quindi le forze dell’ordine possono decidere di arrestare l’autore del reato solo se vi sono circostanze che lo giustificano, in base all’art. 381 c.p.p.
  • Fermo di indiziato di delitto: non consentito, quindi non è possibile procedere all’arresto preventivo dell’indagato in assenza di flagranza di reato.
  • Misure cautelari personali: consentite, il giudice può applicare misure come custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari se sussistono i presupposti di legge (gravi indizi di colpevolezza e pericolo di reiterazione del reato, fuga o inquinamento delle prove).
  • Intercettazioni: consentite, quindi le autorità possono disporre intercettazioni telefoniche o telematiche per raccogliere prove, ai sensi dell’art. 266 c.p.p.
  • Competenza dell’Autorità Giudiziaria: il processo viene celebrato davanti al Tribunale monocratico, secondo quanto previsto dall’art. 33-ter c.p.p.
  • Procedibilità: il reato è perseguibile a querela di parte, con un termine di 6 mesi per la presentazione della denuncia. Tuttavia, si procede d’ufficio nei casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 612-ter c.p., ad esempio quando il reato è connesso a episodi di violenza domestica commessi da una persona già ammonita (art. 1, lett. c, della L. n. 93/2023).
  • Udienza preliminare: prevista, quindi prima del dibattimento vi è un’udienza per valutare se esistano elementi sufficienti per il rinvio a giudizio (artt. 416 e 418 c.p.p.).
  • Termini di custodia cautelare: generalmente brevi, ma per le ipotesi aggravate dal comma 4 si applicano termini medi.
  • Bene giuridico tutelato: la norma protegge il senso del pudore e la riservatezza della persona offesa.
  • Tipologia di reato: è un delitto comune, ma assume carattere di delitto qualificato nelle ipotesi aggravate dal comma 3 (eccetto l’ultima fattispecie, che resta un reato comune).
  • Forma di esecuzione: il reato si realizza con una condotta libera, senza specifiche modalità. Solo l’ultima ipotesi prevista dal comma 3 ha una forma vincolata di esecuzione.
  • Elemento oggettivo: il reato si perfeziona con un evento, ovvero la diffusione non consensuale del materiale sessualmente esplicito.
  • Natura del reato: è un reato istantaneo, si consuma nel momento della diffusione del contenuto illecito.
  • Prescrizione: il reato si prescrive in 6 anni, mentre per l’ipotesi aggravata dal comma 4 la prescrizione è 9 anni.
  • Elemento psicologico: per il comma 2, è richiesto il dolo specifico, ossia l’intento di arrecare un danno alla vittima.
  • Tentativo: è configurabile, pertanto anche chi non riesce a portare a termine la diffusione del materiale può essere punito.
  • Non punibilità per particolare tenuità del fatto: non ammessa, quindi il reato è sempre punibile, indipendentemente dalla gravità del danno arrecato.
  • Messa alla prova (art. 168-bis c.p.): non concedibile, quindi l’imputato non può accedere a programmi di sospensione del processo con lavori di pubblica utilità.

4. Esempi di casi reali del reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Per comprendere meglio come si applica il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, è utile esaminare alcuni esempi concreti. In questo paragrafo, vedremo situazioni reali che possono aiutare a capire come il legislatore interpreta e sanziona questo crimine. Ogni caso può presentare delle specificità che influiscono sulla difesa e sulle pene previste.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Giovanni e il video condiviso su un gruppo WhatsApp. Giovanni, 32 anni, riceve dalla sua ex fidanzata Martina un video privato girato consensualmente durante la loro relazione. Dopo la fine del rapporto, per vendicarsi, decide di inoltrarlo senza il suo consenso su un gruppo WhatsApp con alcuni amici. Uno dei destinatari lo condivide ulteriormente, ampliando la diffusione. Anche se Giovanni ha inviato il video solo a un primo destinatario, il reato si considera consumato in quel momento, indipendentemente da ulteriori condivisioni.

Andrea e la pubblicazione su un forum. Andrea, 27 anni, ottiene alcune foto intime della sua ex compagna Laura da una cartella condivisa su un vecchio cloud. Per umiliarla, le pubblica su un forum anonimo con riferimenti alla sua identità. Anche se Laura gli aveva in passato inviato quelle immagini, la loro pubblicazione senza il suo consenso configura il reato di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, aggravato dall’intento di arrecare danno.

Marco e il video trasmesso in privato. Marco, 40 anni, riceve da una conoscente un video in cui è parzialmente nuda, senza che si vedano esplicitamente gli organi genitali. Senza il suo permesso, lo invia a un amico commentando in modo ironico il contenuto. Anche se il video non mostra atti sessuali, il contesto e l’intento della diffusione fanno rientrare la sua condotta nella fattispecie di reato, in quanto l’immagine è idonea a evocare la sessualità della persona ritratta.

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Francesca e le foto condivise su Telegram. Francesca, 25 anni, scopre che alcune sue immagini intime, inviate anni prima al suo ex fidanzato Luca, sono state pubblicate senza il suo consenso in un canale Telegram anonimo. Un’amica glielo segnala, e dopo aver raccolto le prove, denuncia il fatto. Non è rilevante che Luca non abbia diffuso direttamente il materiale su quel canale: se lo ha condiviso con qualcuno che poi lo ha pubblicato, resta comunque penalmente responsabile.

Sara e l’invio del video da parte di un collega. Sara, 29 anni, scopre che un collega, Davide, ha condiviso un suo video privato con altri membri dell’ufficio. Il video era stato girato con un precedente compagno e non aveva alcun legame con Davide, che lo ha ricevuto da terzi. Il fatto che il materiale non sia stato prodotto da lui non lo esime da responsabilità: la sola trasmissione a un altro soggetto configura il reato.

Elena e le immagini usate per ricattarla. Elena, 31 anni, scopre che un conoscente, Fabio, ha ottenuto alcune sue foto intime e, senza pubblicarle, le ha inviate a un suo ex per minacciarla di divulgarle se non avesse accettato di incontrarlo. Anche se il materiale non è stato diffuso pubblicamente, il solo fatto di inviarlo a una persona terza per creare pressione su di lei è sufficiente per la configurazione del reato, trattandosi di una diffusione non autorizzata con intento lesivo.

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5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

In questo paragrafo, esploreremo cosa ha detto la Cassazione riguardo al reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Le decisioni della Corte Suprema offrono indicazioni importanti su come interpretare la legge in casi concreti, aiutando a comprendere meglio la gravità di questo crimine e le possibili difese. Analizzeremo alcune delle massime più rilevanti e il loro impatto sulla giurisprudenza.

Massima: «Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che ha natura di reato istantaneo, si perfeziona nel momento in cui avviene il primo invio a un destinatario, indipendentemente dal rapporto esistente tra quest’ultimo e la persona ritratta» (Cass. pen., Sez. V, n. 14927/2023). Spiegazione: Il reato di revenge porn si consuma nell’istante in cui il materiale viene inviato per la prima volta, senza necessità che venga diffuso ulteriormente. Non importa chi sia il destinatario né il suo rapporto con la vittima: anche l’invio a un’unica persona è sufficiente per la configurazione del reato. Questo significa che, anche se il materiale non diventa virale o non viene pubblicato su social network, chi lo trasmette per la prima volta è comunque penalmente responsabile.

Massima: «Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito, anche dalla stessa persona ritratta, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso della persona rappresentata, al fine specifico di recarle nocumento» (Cass. pen., Sez. V, n. 14927/2023). Spiegazione: Chi diffonde immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona ritratta commette un reato, anche se ha ottenuto il materiale direttamente da lei. Non è quindi una giustificazione dire “me lo aveva inviato spontaneamente”: se quel contenuto viene trasmesso ad altri senza autorizzazione, si viola la legge. Inoltre, affinché il reato sia configurabile, deve esserci un intento specifico di arrecare danno alla vittima, come umiliarla, vendicarsi o metterla in imbarazzo.

Massima: «Ai fini della configurabilità del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, la divulgazione può riguardare non solo immagini o video che ritraggono atti sessuali ovvero organi genitali, ma anche altre parti erogene del corpo umano in condizioni e contesti tali da evocarne la sessualità» (Cass. pen., Sez. V, n. 14927/2023). Spiegazione: Non è necessario che le immagini mostrino atti sessuali espliciti o organi genitali per configurare il reato. Anche la diffusione di foto o video che ritraggono altre parti del corpo dal forte significato erotico – come il seno o i glutei – può rientrare nella fattispecie di reato, se il contesto in cui vengono mostrate richiama chiaramente la sessualità. Questo chiarimento è importante perché amplia la tutela della vittima, includendo anche immagini che, pur non essendo esplicite, possono violarne gravemente la dignità e la riservatezza.

Se ti trovi coinvolto in una situazione simile, sia come vittima che come persona indagata, è fondamentale conoscere i tuoi diritti e le possibili implicazioni legali. Per una consulenza riservata, visita la sezione Contatti del sito.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è configurato dall’articolo 612-ter del codice penale, e si verifica quando il materiale viene trasmesso senza il consenso della persona ritratta. Non è necessario che il contenuto diventi virale o venga pubblicato su internet: anche l’invio a un solo destinatario è sufficiente a scatenare la responsabilità penale.

Chi riceve immagini o video intimi non ha il diritto di diffonderli, nemmeno se li ha ottenuti direttamente dalla persona offesa. La legge punisce chiunque diffonda contenuti sessualmente espliciti senza autorizzazione, con l’intento di arrecare danno, indipendentemente dal mezzo utilizzato, che sia tramite messaggi privati, social network, o altre piattaforme online. Inoltre, la protezione si estende anche a immagini che evocano la sessualità, senza necessità che ritraggano atti sessuali espliciti o organi genitali.

Le conseguenze legali di questo reato di diffusione illecita possono essere gravi, sia per chi lo commette che per chi lo subisce. Se sei coinvolto in una vicenda di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, sia come vittima che come indagato, è essenziale comprendere a fondo i tuoi diritti e le possibili implicazioni legali. Per una consulenza legale personalizzata, visita la sezione Contatti del sito.