1. Cos’è il reato di Atti sessuali con minorenne.
L’articolo 609-quater del Codice Penale è collocato nel Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione II, che tratta dei delitti contro la libertà personale, in particolare dei delitti contro la libertà sessuale. Questa norma disciplina una fattispecie di reato particolarmente grave che punisce chiunque compia atti sessuali con minorenni in determinate condizioni previste dalla legge, anche quando vi sia un consenso apparente della persona offesa. La Cassazione su atti sessuali con minorenne ha più volte ribadito che il consenso del minore non esclude la responsabilità penale dell’autore del reato.
Il reato di atti sessuali con minorenne tutela la libertà sessuale e l’integrità fisica e psicologica di soggetti particolarmente vulnerabili per età e maturità. Le conseguenze legali possono essere molto severe, con il rischio di una condanna per atti sessuali con minorenne, che può comportare pene detentive e misure accessorie. Affrontare un’accusa di questo tipo o subire una condotta illecita può avere risvolti umani e processuali complessi.
Se ti trovi coinvolto in una vicenda legata a questo reato, sia come persona accusata che come vittima, è fondamentale affidarti a un avvocato penalista a Siracusa o a un avvocato penalista a Catania con esperienza nella difesa per reati sessuali. Un’assistenza legale per reati contro minori tempestiva può fare la differenza nell’affrontare le implicazioni legali e nella tutela dei tuoi diritti.
Per ricevere assistenza immediata, visita la pagina Contatti del sito e scopri come posso aiutarti.
2. Testo dell’articolo 609-quater codice penale: condotte punite e pene previste.
L’articolo 609-quater del Codice Penale stabilisce quali condotte sono punite quando si tratta di atti sessuali con minorenni e quali sono le relative pene. La norma prevede diverse situazioni in cui il reato può configurarsi, indipendentemente dal consenso del minore, con conseguenze giuridiche molto severe.
Di seguito, il testo integrale dell’articolo 609-quater del codice penale.
Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata:
1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2) se il reato è commesso da più persone riunite;
3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
3. Note procedurali dell’articolo 609-quater codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Il reato di atti sessuali con minorenne è disciplinato da specifiche regole procedurali che possono incidere profondamente sulla difesa dell’accusato e sulla tutela della vittima. Dall’arresto in flagranza alle possibili misure cautelari, fino ai tempi di prescrizione, ogni fase del procedimento segue criteri ben definiti dalla legge. Comprendere questi aspetti è essenziale per affrontare al meglio un’accusa o per tutelare i propri diritti.
- Arresto in flagranza: L’arresto è obbligatorio per le ipotesi previste dai commi 1 e 2 dell’articolo, come stabilito dall’art. 380, lett. d-ter, c.p.p. Nei casi di procedibilità a querela di parte, è necessario che questa sia stata presentata (art. 381, comma 3, c.p.p.). Anche i reati aggravati previsti dal comma 4 e dall’ultimo comma comportano l’arresto obbligatorio.
- Fermo di indiziato di delitto: Il fermo è consentito nei casi previsti dal primo e dall’ultimo comma (art. 384 c.p.p.), così come nel quarto comma, limitatamente al primo comma. Non è invece ammesso per i reati del secondo e terzo comma.
- Misure cautelari personali: Le misure cautelari sono consentite (art. 280 e 287 c.p.p.). È possibile applicare l’allontanamento dalla casa familiare, anche con modalità di controllo elettronico (art. 282-bis, comma 6, c.p.p.), anche al di fuori dei limiti di pena stabiliti dall’art. 280 c.p.p., quando il delitto è commesso contro un prossimo congiunto o un convivente.
- Intercettazioni: Sono consentite le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (art. 266 c.p.p.), anche in deroga alle condizioni previste dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 266 c.p.p., come stabilito dall’art. 3 D.L. n. 374/01 e dall’art. 13 D.L. n. 152/91. È altresì ammesso l’utilizzo del captatore informatico ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 216/17.
- Autorità giudiziaria competente: La competenza spetta sempre al Tribunale collegiale (art. 33-bis, lett. c, c.p.p.).
- Procedibilità: Il reato è procedibile d’ufficio, in seguito alla riforma introdotta dalla legge n. 69/19.
- Udienza preliminare: È prevista la celebrazione di un’udienza preliminare (art. 416 e 418 c.p.p.).
- Termini custodiali: Salvo i casi dei commi 2 e 3, il termine iniziale di custodia cautelare è sempre lungo, anche in presenza dell’attenuante prevista dal comma 5. I termini correlativi ai commi 2 e 3 sono brevi, mentre quelli conseguenti a decreto che dispone il giudizio sono prolungati, in quanto non soggetti al limite dei sei anni (art. 303 c.p.p.).
- Bene giuridico tutelato: Il reato protegge il diritto del minorenne a un corretto sviluppo della propria sessualità.
- Tipologia del reato: Il reato è comune per l’ipotesi del comma 1; negli altri casi, è un reato proprio.
- Forma di esecuzione del reato: È libera per il comma 1, mentre è vincolata (abuso) per i commi 2 e 3.
- Modalità di perfezionamento: Si perfeziona con l’evento. Tuttavia, parte della dottrina ritiene che sia sufficiente un qualsiasi comportamento intrusivo, rendendo il tema controverso.
- Natura del reato: Il reato è di natura istantanea.
- Prescrizione: La prescrizione è di 24 anni per l’ipotesi di cui al 1º comma e per il 6º comma; è di 12 anni per le ipotesi previste dai commi 2 e 3. I termini raddoppiano in presenza di minorenni, salvo che ricorra l’attenuante di cui al quinto comma.
- Elemento psicologico: È richiesto il dolo generico.
- Tentativo: Il tentativo è configurabile.
- Declaratoria di non punibilità: Non è ammessa la dichiarazione di non punibilità del fatto.
- Messa alla prova: La sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.) non è concedibile.
- Delitto ostativo: È considerato un delitto ostativo ai sensi dell’art. 4-bis L. n. 354/75.
4. Esempi di casi reali del reato di Atti sessuali con minorenne.
Per comprendere meglio come viene applicata la legge sul reato di atti sessuali con minorenne, può essere utile analizzare alcuni casi concreti tratti dalla giurisprudenza. Attraverso esempi pratici ispirati a decisioni della Cassazione, è possibile vedere quali comportamenti sono stati ritenuti penalmente rilevanti e quali elementi hanno inciso sulle sentenze.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Il caso di Luigi e Carla. Luigi, 35 anni, instaurava una relazione affettiva con Carla, la figlia sedicenne della propria convivente. Nel tempo, la relazione assumeva una componente sessuale, nonostante il consenso apparente della ragazza. Durante il processo, il giudice ha escluso l’attenuante della minore gravità, ritenendo che la relazione fosse indicativa di una sostanziale prevaricazione ai danni della giovane.
Marco e il tutoraggio scolastico. Marco, 28 anni, era il tutor di un minorenne di 17 anni durante uno stage lavorativo. Approfittando del suo ruolo, Marco convinceva il ragazzo a compiere atti sessuali in cambio di migliori valutazioni. Il tribunale ha ritenuto che il consenso fosse stato ottenuto tramite un abuso di potere legato alla posizione di supremazia esercitata da Marco.
Giovanni e le comunicazioni online. Giovanni, 40 anni, contattava via chat una ragazza di 15 anni, inducendola a compiere atti di autoerotismo in videocollegamento. Pur non essendoci stato contatto fisico, il tribunale ha riconosciuto che la condotta integrava il reato di atti sessuali con minorenne, configurandosi un soddisfacimento sessuale dell’agente tramite la violazione della libertà della giovane.
Esempi dal punto di vista della persona offesa.
Anna e il convivente della zia. Anna, 14 anni, era stata affidata ai parenti per un weekend dai genitori. Durante la permanenza, il convivente della zia, Francesco, approfittando di un momento in cui erano soli, ha compiuto atti sessuali con lei. Il tribunale ha confermato la sussistenza dell’aggravante, essendo Francesco in una posizione qualificata di affidatario.
Silvia e l’insegnante di ripetizioni. Silvia, 16 anni, riceveva ripetizioni di matematica da Roberto, 29 anni. Durante le lezioni, Roberto instaurava un rapporto di fiducia con la ragazza, convincendola successivamente a intraprendere una relazione sessuale. Il tribunale ha stabilito che la condotta di Roberto costituiva un abuso del rapporto fiduciario instaurato per ragioni educative.
Matteo e l’autista dello scuolabus. Matteo, 13 anni, viaggiava quotidianamente su uno scuolabus condotto da Davide, 45 anni. Approfittando della sua posizione, Davide ha compiuto atti sessuali sul ragazzo in un momento in cui erano soli. Il giudice ha riconosciuto la sussistenza del reato, in quanto lo scuolabus rappresentava una situazione di affidamento temporaneo.
Se ti trovi coinvolto in una situazione simile, sia come accusato che come vittima, è fondamentale rivolgerti a un avvocato penalista esperto per comprendere i tuoi diritti e le tue opzioni legali. Visita la pagina Contatti del sito per richiedere una consulenza riservata e professionale.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Atti sessuali con minorenne.
La Cassazione si è più volte espressa sul reato di atti sessuali con minorenne, chiarendo quali condotte rientrano nella fattispecie e quali elementi devono essere valutati in un processo. Analizzare le sue decisioni aiuta a comprendere meglio l’interpretazione della norma e le possibili conseguenze per chi è coinvolto in un procedimento penale.
Massima: «Il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra l’agente e la vittima, risultando configurabile anche nel caso in cui l’uno trovi soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere all’esecuzione di atti sessuali da parte dell’altra» (Cass. pen., Sez. III, n. 26809/2023). Spiegazione: Questo principio chiarisce che il reato può verificarsi anche in assenza di contatto fisico diretto. Ad esempio, se l’autore del reato costringe o convince un minore a compiere atti sessuali sotto la sua osservazione, il reato è comunque configurabile.
Massima: «In tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell’attenuante di minore gravità di cui all’art. 609-quater, comma quinto, cod. pen., è necessaria una valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età» (Cass. pen., Sez. III, n. 8735/2022). Spiegazione: Per applicare l’attenuante della minore gravità, il giudice deve analizzare attentamente il contesto, considerando la pressione esercitata sulla vittima e le sue condizioni psicologiche. Un solo elemento di particolare gravità può giustificare il diniego di questa attenuante.
Massima: «Il reato di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater cod. pen. ha natura istantanea, e non già abituale o permanente, in quanto si perfeziona con la realizzazione del fatto tipico» (Cass. pen., Sez. III, n. 25619/2022). Spiegazione: Il reato si considera consumato nel momento in cui si verifica l’atto sessuale, indipendentemente dal fatto che ci siano state altre condotte simili nel tempo. Ogni episodio rappresenta un evento autonomo ai fini della prescrizione.
Massima: «È configurabile il tentativo del delitto previsto dall’art. 609-quater, cod. pen., quando, pur in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, la condotta tenuta dall’imputato presenti i requisiti dell’idoneità e della univocità dell’invito a compiere atti sessuali» (Cass. pen., Sez. III, n. 3705/2021). Spiegazione: Anche se il reato non viene consumato, il semplice invito a un minore a compiere atti sessuali può configurare il tentativo di reato, purché l’invito sia idoneo e diretto a soddisfare gli istinti dell’agente.
Massima: «La nozione di abuso di potere postula che l’agente abbia ottenuto il consenso della vittima al compimento degli atti sessuali mediante l’uso distorto dei poteri di direttiva e di comando connessi alla sua posizione di supremazia» (Cass. pen., Sez. III, n. 7140/2020). Spiegazione: Il consenso della vittima non è valido se ottenuto sfruttando una posizione di autorità o di potere, come nel caso di un insegnante o un tutor che approfitta del proprio ruolo per condizionare un minorenne.
Massima: «Ai fini dell’integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne, rileva il titolo dell’affidamento del minore, che pone l’agente in una condizione di preminenza e di autorevolezza idonea a indurre il minore a prestare un consenso agli atti sessuali» (Cass. pen., Sez. IV, n. 4903/2020). Spiegazione: Quando un minorenne è affidato a una persona per ragioni educative o di custodia, come nel caso di un bidello o un insegnante, questo rapporto di fiducia e autorità può essere abusato per ottenere il consenso agli atti sessuali.
Massima: «Integra il reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. la condotta consistente nel richiedere ad un minorenne, nel corso di una conversazione telefonica, di compiere atti sessuali, di filmarli e di inviarli immediatamente all’interlocutore» (Cass. pen., Sez. III, n. 17509/2019). Spiegazione: Anche attraverso strumenti digitali o telefonici, la richiesta a un minorenne di compiere e condividere atti sessuali costituisce reato. Non è necessario un contatto fisico per configurare la fattispecie penale.
Se ti trovi coinvolto in una vicenda simile, sia come vittima che come accusato, è fondamentale rivolgerti a un avvocato penalista esperto. Per assistenza, visita la pagina Contatti del sito e ricevi supporto riservato e professionale.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Atti sessuali con minorenne.
Il reato di atti sessuali con minorenne, disciplinato dall’art. 609-quater del Codice Penale, tutela la libertà sessuale e lo sviluppo psicologico e fisico di soggetti vulnerabili per età o posizione di subordinazione. Le sentenze della Cassazione confermano che tale reato può configurarsi in molteplici situazioni, anche in assenza di contatto fisico, e che l’abuso di potere o di fiducia rappresenta un elemento centrale in molti casi.
È importante sottolineare che ogni situazione viene valutata attentamente dai giudici, considerando le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le circostanze complessive. La giurisprudenza evidenzia inoltre che il consenso del minore non elimina la responsabilità penale, soprattutto se ottenuto attraverso manipolazioni o abusi di autorità.
Se sei coinvolto in un caso di reato sessuale con minorenni, sia come presunto autore che come persona offesa, è essenziale consultare un avvocato penalista esperto per comprendere i tuoi diritti e affrontare le implicazioni legali. Un’adeguata difesa per reati sessuali e una consulenza legale tempestiva possono fare la differenza per tutelare i tuoi interessi, specialmente in un caso di condanna per atti sessuali con minorenne. Inoltre, un’avvocato esperto in assistenza legale per reati contro minori saprà consigliarti al meglio su come affrontare il processo.
Visita la pagina Contatti del sito per ricevere assistenza legale personalizzata e riservata da un avvocato penalista Siracusa o avvocato penalista Catania.