Reato di Atti sessuali con minorenne – Articolo 609-quater codice penale

1. Cos’è il reato di Atti sessuali con minorenne.

Il reato di Atti sessuali con minorenne, disciplinato dall’Articolo 609-quater del Codice Penale, è un delitto contro la libertà sessuale che sanziona chiunque compia atti sessuali con minori che non abbiano raggiunto una specifica età. La norma stabilisce una presunzione legale di incapacità al consenso per determinate fasce d’età.

Questo reato si configura anche in presenza di un consenso apparente della vittima, poiché la legge tutela l’integrità fisica e psicologica del minore, considerato vulnerabile per età e maturità. Data l’estrema gravità della condotta, l’accusa comporta conseguenze penali severissime e un trattamento procedurale rigoroso, indipendentemente dalla volontà espressa dalla persona offesa.


2. Testo dell’articolo 609-quater codice penale: condotte punite e pene previste.

Per comprendere la severità e il perimetro applicativo del reato, è fondamentale analizzare come l’Articolo 609-quater del Codice Penale stabilisca le diverse soglie di età che definiscono la presunzione di incapacità al consenso. La norma sanziona chi compie atti sessuali con minori, prevedendo pene severe che variano drasticamente in base all’età della vittima e all’eventuale abuso di autorità o di relazioni di parentela.

Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.


3. Note procedurali dell’articolo 609-quater codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Dal punto di vista procedurale, il reato di Detenzione o accesso a materiale pornografico innesca un regime cautelare e processuale che varia in base alla gravità del materiale. È fondamentale conoscere i criteri restrittivi che limitano l’ammissibilità del fermo e delle misure cautelari e, soprattutto, le norme che consentono l’uso di intercettazioni e la variazione di competenza tra Tribunale Monocratico e Collegiale a seconda delle aggravanti.

  • Arresto in Flagranza: L’arresto è obbligatorio per le ipotesi più gravi (commi 1 e 4, a tutela della vittima), come stabilito dall’Art. 380, lett. d-ter, c.p.p.
  • Fermo di Indiziato di Delitto: Il fermo è consentito per il primo e ultimo comma (Art. 384 c.p.p.). È non ammesso per i reati dei commi 2 e 3.
  • Misure Cautelari Personali: Le misure cautelari sono pienamente consentite (Artt. 280 e 287 c.p.p.). È possibile l’allontanamento dalla casa familiare con controllo elettronico, anche al di fuori dei limiti di pena ordinari, se il reato è commesso contro un prossimo congiunto o convivente.
  • Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono consentite (Art. 266 c.p.p.) e, data la gravità, sono ammessi anche l’uso del captatore informatico in deroga alle condizioni ordinarie.
  • Autorità Giudiziaria Competente: La competenza spetta sempre al Tribunale collegiale (Art. 33-bis, lett. c, c.p.p.).
  • Procedibilità: Il reato è sempre procedibile d’ufficio, in seguito alla riforma (Legge n. 69/19), data la tutela assoluta del minore.
  • Udienza Preliminare: La celebrazione di un’udienza preliminare è prevista (Artt. 416 e 418 c.p.p.).
  • Termini Custodiali: I termini iniziali di custodia cautelare sono generalmente lunghi (tranne che per i commi 2 e 3). I termini correlativi a decreto che dispone il giudizio sono spesso prolungati.
  • Bene Giuridico Tutelato: Il reato protegge il diritto del minorenne a un corretto sviluppo della propria sessualità.
  • Prescrizione: La prescrizione è di 24 anni per le ipotesi più gravi (comma 1 e 6) e di 12 anni per le ipotesi meno gravi (commi 2 e 3). I termini sono raddoppiati per i minorenni e decorrono dalla maggiore età (Art. 158 c.p.).
  • Benefici e Limiti: La Declaratoria di non punibilità non è ammessa. La Messa alla prova non è concedibile (Art. 168-bis c.p.). Il reato è un delitto ostativo (Art. 4-bis L. n. 354/75).

4. Esempi di casi reali del reato di Atti sessuali con minorenne.

Per comprendere come si configura il reato di Atti sessuali con minorenne, è fondamentale analizzare i casi che chiariscono il requisito del consenso apparente e le condotte che sfruttano una relazione di supremazia o di affidamento.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Il caso di Luigi e Carla. Luigi (35 anni) instaura una relazione sessuale con Carla (16 anni), figlia della convivente. Nonostante il consenso apparente, il giudice esclude l’attenuante della minore gravità, ritenendo che la relazione fosse indicativa di una sostanziale prevaricazione ai danni della giovane. La difesa deve contestare l’abuso della relazione, ma il contesto familiare rende la prova difficile.

Marco e il tutoraggio scolastico. Marco (tutor) convince il minorenne (17 anni) a compiere atti sessuali in cambio di migliori valutazioni. Il tribunale ritiene che il consenso sia stato ottenuto tramite un abuso di potere legato alla posizione di supremazia esercitata da Marco (che aveva un’autorità di fatto). Questo configura l’aggravante dell’abuso di autorità o relazione educativa.

Giovanni e le comunicazioni online. Giovanni (40 anni) induce una ragazza (15 anni) a compiere atti di autoerotismo in videocollegamento. Pur non essendoci stato contatto fisico, il tribunale riconosce che la condotta integra il reato di atti sessuali con minorenne, configurandosi un soddisfacimento sessuale dell’agente tramite la violazione della libertà della giovane, estendendo l’atto sessuale al contesto digitale.

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Anna e il convivente della zia. Anna (14 anni) subisce atti sessuali dal convivente della zia, Francesco, durante una permanenza del weekend. Il tribunale conferma la sussistenza dell’aggravante (Art. 609-ter c.p.), essendo Francesco in una posizione qualificata di affidatario (anche temporaneo) e co-garante della sfera domestica.

Silvia e l’insegnante di ripetizioni. Silvia (16 anni) intraprende una relazione sessuale con Roberto (insegnante di ripetizioni, 29 anni). Il tribunale stabilisce che la condotta di Roberto costituiva un abuso del rapporto fiduciario instaurato per ragioni educative e di istruzione, che rientra tra le aggravanti per chi abusa di una relazione di superiorità.

Matteo e l’autista dello scuolabus. Matteo (13 anni) subisce atti sessuali da Davide (autista dello scuolabus) in un momento in cui erano soli. Il giudice riconosce la sussistenza del reato, in quanto lo scuolabus rappresentava una situazione di affidamento temporaneo legato a un servizio pubblico (servizio di trasporto scolastico), aggravando la responsabilità dell’agente.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Atti sessuali con minorenne.

La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 609-quater c.p., chiarendo come si definisce il consenso in base alle soglie di età e l’irrilevanza del consenso apparente. Le sue pronunce sono essenziali per valutare la presunzione legale di incapacità e i limiti applicativi delle severe aggravanti legate all’abuso di relazioni (come il rapporto fiduciario o l’affidamento).

Massima: «Il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra l’agente e la vittima, risultando configurabile anche nel caso in cui l’uno trovi soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere all’esecuzione di atti sessuali da parte dell’altra» (Cass. pen., Sez. III, n. 26809/2023). Spiegazione: Questo principio chiarisce che il reato può verificarsi anche in assenza di contatto fisico diretto. Ad esempio, se l’autore del reato costringe o convince un minore a compiere atti sessuali sotto la sua osservazione, il reato è comunque configurabile.

Massima: «In tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell’attenuante di minore gravità di cui all’art. 609-quater, comma quinto, cod. pen., è necessaria una valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età» (Cass. pen., Sez. III, n. 8735/2022). Spiegazione: Per applicare l’attenuante della minore gravità, il giudice deve analizzare attentamente il contesto, considerando la pressione esercitata sulla vittima e le sue condizioni psicologiche. Un solo elemento di particolare gravità può giustificare il diniego di questa attenuante.

Massima: «Il reato di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater cod. pen. ha natura istantanea, e non già abituale o permanente, in quanto si perfeziona con la realizzazione del fatto tipico» (Cass. pen., Sez. III, n. 25619/2022). Spiegazione: Il reato si considera consumato nel momento in cui si verifica l’atto sessuale, indipendentemente dal fatto che ci siano state altre condotte simili nel tempo. Ogni episodio rappresenta un evento autonomo ai fini della prescrizione.

Massima: «È configurabile il tentativo del delitto previsto dall’art. 609-quater, cod. pen., quando, pur in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, la condotta tenuta dall’imputato presenti i requisiti dell’idoneità e della univocità dell’invito a compiere atti sessuali» (Cass. pen., Sez. III, n. 3705/2021). Spiegazione: Anche se il reato non viene consumato, il semplice invito a un minore a compiere atti sessuali può configurare il tentativo di reato, purché l’invito sia idoneo e diretto a soddisfare gli istinti dell’agente.

Massima: «La nozione di abuso di potere postula che l’agente abbia ottenuto il consenso della vittima al compimento degli atti sessuali mediante l’uso distorto dei poteri di direttiva e di comando connessi alla sua posizione di supremazia» (Cass. pen., Sez. III, n. 7140/2020). Spiegazione: Il consenso della vittima non è valido se ottenuto sfruttando una posizione di autorità o di potere, come nel caso di un insegnante o un tutor che approfitta del proprio ruolo per condizionare un minorenne.

Massima: «Ai fini dell’integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne, rileva il titolo dell’affidamento del minore, che pone l’agente in una condizione di preminenza e di autorevolezza idonea a indurre il minore a prestare un consenso agli atti sessuali» (Cass. pen., Sez. IV, n. 4903/2020). Spiegazione: Quando un minorenne è affidato a una persona per ragioni educative o di custodia, come nel caso di un bidello o un insegnante, questo rapporto di fiducia e autorità può essere abusato per ottenere il consenso agli atti sessuali.

Massima: «Integra il reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. la condotta consistente nel richiedere ad un minorenne, nel corso di una conversazione telefonica, di compiere atti sessuali, di filmarli e di inviarli immediatamente all’interlocutore» (Cass. pen., Sez. III, n. 17509/2019). Spiegazione: Anche attraverso strumenti digitali o telefonici, la richiesta a un minorenne di compiere e condividere atti sessuali costituisce reato. Non è necessario un contatto fisico per configurare la fattispecie penale.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Atti sessuali con minorenne.

Il reato di Atti sessuali con minorenne (Art. 609-quater c.p.) si configura in presenza di una presunzione legale di incapacità al consenso e di un’aggravante se l’atto avviene in una posizione di supremazia o di affidamento (familiare, educativo, lavorativo). La Cassazione conferma che il consenso apparente del minore non esclude la responsabilità penale, e l’abuso di potere è l’elemento centrale del reato.

Data la massima severità delle pene (il reato è un delitto ostativo) e la procedibilità d’ufficio, è fondamentale un intervento legale tempestivo che analizzi la sussistenza della presunzione di incapacità e l’effettivo abuso della relazione. Il nostro studio è specializzato nella gestione di questi complessi procedimenti. Per ricevere assistenza specializzata e riservata a Siracusa o Catania, visita la pagina Contatti del nostro sito per fissare un appuntamento.