Reato di Abbandono di persone minori o incapaci – Articolo 591 codice penale

1. Cos’è il reato di Abbandono di persone minori o incapaci.

Il reato di Abbandono di persone minori o incapaci, disciplinato dall’Articolo 591 del Codice Penale, è un delitto contro l’incolumità individuale delle persone vulnerabili. La norma si configura come un reato omissivo proprio e, crucialmente, come un reato di pericolo: sanziona chiunque, avendo l’obbligo giuridico di custodia o di cura di una persona (minore di 14 anni o incapace per malattia, età avanzata o infermità), la abbandona, ponendone in concreto pericolo la vita o l’incolumità.

L’elemento strategicamente cruciale di questo delitto risiede nella sola esposizione al pericolo, non essendo necessario il verificarsi di un danno effettivo. La responsabilità penale è strettamente legata al venir meno del dovere di protezione in capo al soggetto attivo (il garante). La pena è drasticamente aumentata se dall’abbandono deriva una lesione personale grave, gravissima o la morte.


2. Testo dell’articolo 591 codice penale: condotte punite e pene previste.

Per comprendere la serietà del delitto, è fondamentale analizzare come l’Articolo 591 del Codice Penale descrive le condotte punite e le relative sanzioni. La norma sanziona l’omissione dell’obbligo di custodia o cura, che è il fulcro del reato. L’analisi è essenziale per comprendere come la pena base, già severa, si innalzi drasticamente quando dall’abbandono deriva una lesione personale grave o gravissima o la morte.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.


3. Note procedurali dell’articolo 591 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Dal punto di vista procedurale, il reato di Abbandono di persone minori o incapaci innesca un regime rigoroso a causa della vulnerabilità della vittima. È fondamentale conoscere i criteri di applicazione delle misure cautelari, l’ammissibilità limitata delle intercettazioni e il regime di procedibilità d’ufficio, elementi che dimostrano la serietà dell’accusa basata sul venir meno dell’obbligo giuridico di custodia o cura in capo al garante.

  • Arresto in Flagranza e Fermo: L’arresto è facoltativo (Art. 381 c.p.p.). Il Fermo di indiziato di delitto non è consentito per la maggior parte delle ipotesi (commi 1, 2 e parte del 3). È ammesso solo per la seconda parte del comma 3 (aggravanti per l’evento), a causa della maggiore gravità.
  • Misure Cautelari e Intercettazioni: Le misure cautelari personali sono pienamente consentite (Artt. 280 e 287 c.p.p.), per tutelare l’integrità della persona offesa. L’uso delle Intercettazioni è limitato e autorizzato solo per il caso disciplinato dalla seconda parte del comma 3.
  • Autorità Giudiziaria Competente (Variazione Cruciale): La competenza è del Tribunale monocratico per i casi ordinari. La competenza passa alla Corte d’Assise (Art. 5, lett. c, c.p.p.) solo quando dal fatto deriva la morte.
  • Procedibilità e Udienza: Il reato è perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.), data la vulnerabilità della vittima. L’Udienza preliminare è prevista (Artt. 416 e 418 c.p.p.).
  • Natura e Svolgimento del Reato: Il bene tutelato è la vita e l’integrità fisica. Il reato si configura come reato comune (ma richiede l’obbligo di custodia come presupposto) ed è di forma libera. La sua natura è permanente (secondo l’orientamento prevalente), protraendosi nel tempo finché dura l’abbandono.
  • Elemento Psicologico e Tentativo: Richiede dolo generico (volontà di abbandonare con consapevolezza del pericolo). Il Tentativo non è configurabile (l’azione si concretizza solo con la produzione dell’evento di pericolo).
  • Prescrizione e Termini: Il termine di prescrizione è di 6 anni, esteso a 8 anni nei casi più gravi. I termini di custodia cautelare sono brevi, ma diventano medi nei casi disciplinati dalla seconda parte del comma 3.
  • Benefici e Limiti: La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto è astrattamente possibile (ma spesso ostacolata dalla condizione di minorata difesa della vittima). La Messa alla prova non è concedibile (Art. 168-bis c.p.).

4. Esempi di casi reali del reato di Abbandono di persone minori o incapaci.

Per comprendere come si configura il reato di Abbandono di persone minori o incapaci, è cruciale analizzare casi che chiariscono il requisito del venir meno dell’obbligo di custodia o cura (il garante) e l’esposizione a pericolo della vittima.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Errore nella valutazione della situazione. Luca, lo zio, si allontana per una telefonata, sottovalutando i rischi (parco non recintato) per il nipote di 5 anni. Il suo comportamento, pur non intenzionalmente volto al danno, viene ricondotto al dolo eventuale: l’aver accettato il rischio che il minore potesse perdersi o incorrere in pericolo, violando l’obbligo di custodia.

Accettazione del rischio. Marta, la madre, lascia il figlio di 2 anni solo in casa per un’ora, pur valutando la possibilità che potesse succedere un incidente. La caduta e la ferita subite dal bambino dimostrano che Marta ha accettato il rischio della lesione, integrando il dolo eventuale. Questo caso è più grave perché l’evento pericolo si è concretizzato in un danno (Art. 591, comma 3).

Condotta omissiva verso un parente convivente. Giovanni convive con la madre anziana e demente, ma si assenta per lunghi periodi senza assistenza adeguata, lasciandola a terra dopo una caduta. L’omissione integra il reato di abbandono, poiché su Giovanni grava un obbligo di garanzia derivante dalla parentela e dalla convivenza. La consapevolezza della minorata difesa della madre configura il dolo.

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Bambina lasciata in auto sotto il sole. Anna, una bambina di 2 anni, viene lasciata nell’auto parcheggiata sotto il sole per 30 minuti. Sebbene l’intervento di un passante abbia evitato un esito fatale, la madre viene denunciata per abbandono. La condotta integra il reato perché l’auto sotto il sole costituisce un pericolo concreto e attuale per l’incolumità fisica del minore.

Abbandono di minore dopo un litigio. Francesco, 10 anni, viene lasciato solo dal padre per ore dopo un violento litigio. L’omissione è grave perché il padre era consapevole dello stato psicologico scosso del minore e della sua incapacità di gestire la situazione. L’abbandono si configura come esposizione a pericolo (anche psicologico), data la minorata difesa del bambino.

Anziana privata di assistenza sanitaria. Rosa, anziana con problemi motori, viene privata di cure mediche per giorni dal figlio Marco, che impedisce l’accesso ai servizi sociali. L’omissione di Marco (il garante) nel procurare assistenza sanitaria, pur essendo consapevole dello stato di bisogno della madre, costituisce un comportamento doloso di abbandono, aggravato dalla relazione di parentela.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Abbandono di persone minori o incapaci.

La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 591 c.p., chiarendo come il reato si configuri come reato di pericolo e sanzioni il venir meno all’obbligo di garanzia (custodia o cura). Le sue pronunce sono essenziali per definire il perimetro del dolo (la consapevolezza di creare pericolo) e per valutare la natura permanente o istantanea dell’abbandono, elementi cruciali per la strategia difensiva.

Massima: «L’errore sul fatto che, ai sensi dell’art. 47 cod. pen., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v’è errore sul fatto, bensì errore sull’interpretazione tecnica della realtà e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell’applicazione della citata disposizione» (Cass. pen., Sez. V n. 1780/2021). Spiegazione: L’errore sul fatto riguarda la percezione sbagliata di un elemento concreto della realtà che condiziona il comportamento dell’agente. Non si tratta di un’errata interpretazione della legge, ma di un errore di percezione che rende la condotta non intenzionale rispetto al reato. Ad esempio, chi lascia una persona credendola autosufficiente, ma si sbaglia per una percezione errata, potrebbe non essere punibile.

Massima: «Il dolo del delitto di abbandono di persone minori o incapaci è generico e può assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l’agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l’incolumità fisica di quest’ultimo, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l’evento si verifichi» (Cass. pen., Sez. V, n. 44657/2021). Spiegazione: Il dolo eventuale si configura quando l’autore del reato accetta il rischio che il suo comportamento provochi un pericolo per la vittima, anche se non ha voluto direttamente l’evento. Ad esempio, un genitore che lascia un figlio piccolo incustodito, pur consapevole dei rischi, accetta implicitamente che questi si concretizzino.

Massima: «Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 591 cod. pen., la condotta di ‘abbandono’ è integrata da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo» (Cass. pen., Sez. I, n. 5/2021). Spiegazione: L’abbandono si verifica ogni volta che viene violato il dovere di cura o custodia, causando un pericolo per la vittima, anche se il danno non si è concretizzato. Questo include omissioni gravi, come lasciare un minore senza supervisione adeguata.

Massima: «In tema di abbandono di persone minori o incapaci, il dovere di custodia implica una relazione tra l’agente e la persona offesa che può sorgere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche da una sua spontanea assunzione da parte del soggetto attivo nonché dall’esistenza di una mera situazione di fatto» (Cass. pen., Sez. V, n. 18665/2021). Spiegazione: Il dovere di custodia non deriva solo da legami giuridici, ma anche da situazioni di fatto. Ad esempio, chi accetta volontariamente di occuparsi di una persona incapace assume un obbligo che, se violato, può configurare il reato.

Massima: «L’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all’art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo» (Cass. pen., Sez. V, n. 27705/2018). Spiegazione: L’abbandono comprende sia azioni che omissioni che violano il dovere di cura. Ad esempio, lasciare un minore in un’auto sotto il sole integra il reato anche se il pericolo è solo potenziale.

Massima: «Il dolo del delitto di abbandono di persone minori o incapaci è generico e può assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l’agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, persiste nella sua condotta omissiva» (Cass. pen., Sez. V, n. 44013/2017). Spiegazione: Il dolo generico è sufficiente per il reato e si concretizza quando l’autore, pur prevedendo un rischio, decide comunque di non agire per evitarlo. Un esempio è un medico che non adotta misure necessarie per evitare un abbandono in una struttura sanitaria.

Massima: «I reati di maltrattamenti in famiglia e di abbandono di persone minori o incapaci possono concorrere in quanto le relative fattispecie incriminatrici sono poste a tutela di beni diversi ed integrate da condotte differenti» (Cass. pen., Sez. II, n. 10994/2013). Spiegazione: I reati di maltrattamenti e abbandono possono coesistere quando si verificano insieme, poiché tutelano beni giuridici distinti. Ad esempio, un genitore violento che lascia anche un figlio senza cure può rispondere di entrambi i reati.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Abbandono di persone minori o incapaci.

Il reato di Abbandono di persone minori o incapaci (Art. 591 c.p.) è un reato di pericolo che si configura quando il soggetto garante (chi ha l’obbligo di custodia o cura) espone a rischio la vita o l’incolumità di una persona vulnerabile, anche attraverso una semplice omissione. La Cassazione chiarisce che il dovere di custodia può derivare anche da situazioni di fatto (non solo legami formali) e che il pericolo può essere solo potenziale.

Dato che il reato è procedibile d’ufficio e la pena è aggravata se ne deriva una lesione o la morte, è fondamentale una difesa che contesti l’esistenza dell’obbligo di garanzia o la sussistenza del pericolo concreto. Il nostro studio è specializzato nell’analisi di queste complesse dinamiche. Per affrontare il procedimento con competenza e per ricevere una consulenza personalizzata a Siracusa o Catania, visita la pagina Contatti del nostro sito per prenotare un appuntamento.