1. Cos’è il reato di Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
Il reato di Turbativa violenta del possesso di cose immobili, previsto dall’Articolo 634 del Codice Penale, rientra tra i delitti contro il patrimonio e tutela specificamente il diritto del possessore a mantenere il controllo pacifico su un immobile. La norma punisce chi, con violenza o minaccia, turba il possesso di un bene altrui, al di fuori delle ipotesi più gravi di Invasione (Art. 633 c.p.).
La pena stabilita è la reclusione fino a due anni e la multa. Un elemento strategico cruciale è la presunzione di violenza o minaccia che scatta automaticamente quando il fatto è commesso da più di dieci persone. Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo eccezioni per le vittime vulnerabili. La corretta qualificazione del fatto (se turbativa o invasione) è il primo snodo fondamentale della strategia legale.
2. Testo dell’articolo 634 codice penale: condotte punite e pene previste.
Per comprendere nel dettaglio in cosa consiste il reato di Turbativa violenta del possesso, è fondamentale analizzare come l’Articolo 634 del Codice Penale descrive le condotte vietate e le relative sanzioni. La norma individua chiaramente i casi in cui l’intervento penale è giustificato dall’uso di violenza o minaccia per turbare il possesso. La strategia difensiva si concentra proprio sulla prova di questo elemento coercitivo e sulla presunzione di violenza che scatta in presenza di più persone.
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633 bis, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.
Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
3. Note procedurali dell’articolo 634 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Dal punto di vista procedurale, il reato di Turbativa violenta del possesso presenta alcune peculiarità che incidono sulle modalità di intervento delle autorità e sulle strategie difensive. È fondamentale conoscere che l’arresto è solo facoltativo e che non sono previste misure cautelari gravi, dato il limite edittale. Inoltre, la procedibilità è a querela di parte, elemento che definisce il primo margine di tutela e di azione per l’indagato e per la persona offesa.
- Arresto e Fermo di Indiziato: Entrambe le misure non sono consentite. Il reato di turbativa violenta del possesso non rientra tra quelli per cui è prevista l’applicazione dell’arresto in flagranza o del fermo, riflettendo una valutazione di minore allarme cautelare urgente.
- Misure Cautelari Personali e Intercettazioni: Il giudice non può disporre misure cautelari personali (come custodia, domiciliari o obbligo di firma) in quanto il reato è punito con una pena che non supera i limiti edittali richiesti. Le Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non sono ammesse come mezzo di ricerca della prova.
- Autorità Giudiziaria Competente: Il reato è di competenza del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.) e verrà giudicato da un solo magistrato.
- Procedibilità: Il reato è perseguibile a querela di parte, salvo i casi previsti dall’ultimo comma dell’Art. 634 c.p., in cui si procede d’ufficio (se la persona offesa è incapace per età o infermità). La querela è la leva principale per l’azione penale.
- Giudizio e Rito: L’Udienza preliminare non è prevista; il processo segue il rito direttissimo o la citazione diretta a giudizio (Art. 550 c.p.p.).
- Bene Tutelato e Forma del Reato: La norma protegge il possesso pacifico di immobili. Il reato è comune, ma a forma vincolata, in quanto richiede necessariamente l’uso di violenza o minaccia.
- Natura del Reato e Perfezionamento: È un reato istantaneo, consumato nel momento in cui la turbativa si verifica. Tuttavia, se la condotta è ininterrotta, può dar luogo a una flagranza protratta. La turbativa è considerata un evento più che una semplice azione.
- Elemento Psicologico e Tentativo: L’elemento psicologico è il dolo generico (consapevolezza e volontà di turbare il possesso, senza necessità di un fine ulteriore). Il Tentativo è configurabile, ossia il reato può sussistere anche se la turbativa non si realizza pienamente.
- Prescrizione e Benefici: Il reato si prescrive in 6 anni. La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto è possibile (Art. 131-bis c.p.) ed è ammessa la Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.).
4. Esempi di casi reali del reato di Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
Per comprendere meglio le dinamiche del reato di turbativa violenta del possesso, è utile analizzare alcuni casi concreti che chiariscono come la giurisprudenza interpreti l’elemento della violenza/minaccia e la tutela del diritto di possesso pacifico.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
La lite tra fratelli per l’uso della casa di famiglia. Marco cambia la serratura della casa di famiglia condivisa, impedendo l’accesso a Luca (comproprietario). Luca sfonda la porta per entrare. Marco lo denuncia per turbativa violenta del possesso. La legge conferma che il reato si configura anche tra compossessori (non è richiesto il possesso esclusivo), poiché l’azione di Marco (cambio serratura) e la reazione di Luca (sfondamento) turbano il compimento pacifico del possesso reciproco. La difesa deve mirare a dimostrare l’assenza di dolo.
Il contadino che blocca il passaggio. Giovanni, proprietario di un terreno, sbarra con una recinzione un sentiero sterrato usato da anni da Fabio (che ritiene di avere una servitù di passaggio), minacciandolo se tenterà di passare. Fabio presenta querela. La giurisprudenza conferma che anche le situazioni possessorie relative alle servitù possono essere tutelate penalmente, configurando il reato per la minaccia usata per mantenere la turbativa.
L’imprenditore che caccia l’ex socio dal capannone. Andrea, ex socio di Francesco, cambia le serrature del capannone e incarica un vigilante privato per impedirgli l’accesso ai suoi attrezzi. La turbativa violenta si configura tramite l’azione materiale (cambio serrature) e la minaccia implicita (la presenza del vigilante) che impedisce a Francesco di esercitare il suo diritto di accesso (il compossesso non esclusivo).
Esempi dal punto di vista della persona offesa.
L’anziana sfrattata con la forza dal nipote. Maria, anziana, viene costretta a lasciare il suo appartamento dal nipote Davide con minacce e atteggiamenti intimidatori. Maria presenta querela. La legge tutela il possesso pacifico dell’immobile anche quando l’autore è un familiare, qualificando la pressione psicologica come minaccia idonea a turbare il possesso.
Il vicino che impedisce l’accesso al garage. Stefano, vicino di casa, ostruisce l’ingresso del box auto di Antonio con il suo veicolo e lo minaccia se proverà a spostarlo. L’azione configura turbativa violenta del possesso (minaccia implicita e impedimento del godimento). La tua assistenza è cruciale per formalizzare la querela, dimostrando che la condotta di Stefano mira a sottrarre spazio a discapito del tuo assistito.
Il gestore del bar allontanato dal locale in affitto. Luigi, gestore di un bar, è in ritardo con i pagamenti a Carlo (proprietario). Carlo decide di cambiare le serrature e minaccia il barista. Sebbene esista un debito, il proprietario non può farsi giustizia da solo. L’azione di cambio serrature e la minaccia integrano il reato di turbativa violenta del possesso, poiché l’affittuario (Luigi) aveva ancora il diritto legale al possesso pacifico del locale.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito il significato e i confini applicativi del reato di Turbativa violenta del possesso di cose immobili, offrendo interpretazioni utili per comprendere quando una condotta integra effettivamente il reato. Attraverso le sue pronunce, la Suprema Corte ha precisato che la chiave di volta è l’elemento della violenza o minaccia (anche implicita) e ha stabilito la presunzione di violenza in caso di concorso di persone. Queste indicazioni sono fondamentali per distinguere una semplice lite civile da un comportamento penalmente rilevante, fornendo criteri essenziali per la difesa dell’imputato e la tutela della persona offesa.
Massima: «Integra il reato di cui all’art. 634 cod. pen. anche il fatto commesso dal compossessore, poiché la commissione del reato non postula una situazione di possesso esclusivo della parte offesa» (Cass. pen., n. 610/2017). Spiegazione: Il reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili può essere commesso anche da chi condivide il possesso di un immobile con un’altra persona. Non è necessario che la vittima abbia un possesso esclusivo del bene per poter presentare querela. Ad esempio, se due fratelli possiedono insieme una casa e uno di loro usa violenza o minaccia per impedire all’altro di accedervi, può configurarsi il reato.
Massima: «In tema di turbativa violenta del possesso di cose immobili, rientrano nella previsione della norma di cui all’art. 634 c.p. anche le situazioni possessorie — non contraddistinte attualmente dalla presenza viziante della vis o della clandestinità — aventi il contenuto delle servitù, siano esse apparenti e non apparenti; e ciò in quanto, ai fini della tutela penale, nessun senso avrebbe operato tale distinzione privatistica, che nemmeno ha rilevanza nell’ambito della tutela possessoria e che è presa in considerazione dal legislatore civile esclusivamente in relazione alla possibilità dell’usucapione (art. 1061 c.c.)» (Cass. pen., n. 2308/1997). Spiegazione: Anche chi gode di un diritto di servitù, come ad esempio un passaggio su un terreno altrui, è tutelato dalla legge contro condotte violente o minacciose che ne impediscano l’esercizio. La Cassazione chiarisce che non ha importanza se la servitù sia apparente o non apparente, ossia visibile o meno. Ad esempio, un proprietario che sbarra il passaggio a un vicino che ha diritto di usarlo potrebbe commettere il reato.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
Il reato di Turbativa violenta del possesso di cose immobili si realizza quando una persona, mediante violenza o minaccia, compromette il pacifico possesso di un bene altrui. La norma ha la funzione di impedire che le controversie tra privati vengano risolte con la forza. La Corte di Cassazione ha chiarito che la protezione si estende al comproprietario e a chi esercita un diritto di servitù, purché la turbativa sia stata violenta.
Poiché i confini tra reato penale e lite civile sono sottili e la procedibilità è a querela, è fondamentale un intervento legale tempestivo. Il nostro studio è specializzato nel gestire questa delicata intersezione, sia per la difesa dell’accusato (contestando la violenza o il dolo) che per la persona offesa. Per ricevere assistenza legale immediata e strategica a Siracusa o Catania, richiedi una consulenza personalizzata con il nostro studio visitando la pagina Contatti del sito.
