Reato di Invasione di terreni o edifici – Articolo 633 codice penale

1. Cos’è il reato di Invasione di terreni o edifici.

L’invasione di terreni o edifici è un reato disciplinato dall’articolo 633 del Codice Penale, collocato tra i delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza sulle cose. La norma punisce chi si introduce arbitrariamente in terreni o immobili altrui, pubblici o privati, con l’intento di occuparli o di trarne profitto. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni, oltre alla multa, ma può aumentare se il fatto è commesso da più persone o da soggetti armati. Nelle ipotesi ordinarie si procede a querela della persona offesa, mentre in presenza di aggravanti il procedimento è avviato d’ufficio.

Se sei coinvolto in un procedimento per occupazione abusiva di immobili o per invasione di terreni o edifici, è fondamentale agire tempestivamente con l’assistenza di un avvocato penalista esperto in reati contro il patrimonio. Un’analisi approfondita del caso può determinare l’esito del processo. Per ricevere una consulenza immediata o fissare un incontro riservato, visita la sezione “Contatti” e richiedi un appuntamento.


2. Testo dell’articolo 633 codice penale: condotte punite e pene previste.

L’articolo 633 del Codice Penale disciplina il reato di invasione di terreni o edifici, punendo chi occupa arbitrariamente beni immobili altrui, pubblici o privati, senza averne titolo. La norma mira a tutelare la proprietà e il possesso contro comportamenti invasivi o violenti che alterano la disponibilità del bene. La pena prevista varia in base alla gravità della condotta e alla presenza di aggravanti, come la partecipazione di più persone o l’uso di armi. Conoscere nel dettaglio il testo dell’articolo è fondamentale per comprendere quando una condotta può integrare il reato e quali conseguenze penali può comportare.

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.


3. Note procedurali dell’articolo 633 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Sul piano procedurale, il reato di invasione di terreni o edifici presenta caratteristiche che incidono in modo significativo sulla gestione del procedimento penale. Nella forma base non è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, ma possono essere disposte misure cautelari personali nei casi più gravi, soprattutto in presenza di condotte reiterate o aggravate dalla partecipazione di più persone. La prescrizione del reato segue i termini ordinari previsti per i delitti puniti con pene fino a tre anni di reclusione. Comprendere questi aspetti è fondamentale sia per chi si trova accusato di occupazione abusiva, sia per la persona offesa che intende tutelare la propria proprietà.

  • Arresto in flagranza: Non è consentito per il comma 1, mentre è facoltativo per il comma 2, ai sensi dell’articolo 381 c.p.p.
  • Fermo di indiziato di delitto: Non è consentito in alcun caso.
  • Misure cautelari personali: Per il comma 1, non sono previste misure cautelari. Per il comma 2, sono consentite solo misure non custodiali, come previsto dagli articoli 280 e 287 c.p.p.. In particolare, gli arresti domiciliari non possono essere scontati nell’immobile occupato abusivamente (art. 284 c.p.p.).
  • Intercettazioni telefoniche e ambientali: Sono ammesse come mezzo di ricerca della prova per le ipotesi previste dal comma 2 e, in parte, dal comma 3 (art. 266 c.p.p., lettera J-ter).
  • Competenza dell’Autorità Giudiziaria:
  • Comma 1: La competenza è del Giudice di pace (art. 4, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 274/2000). Tuttavia, se ricorrono l’aggravante prevista dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 274/2000, o quella dell’art. 639-bis c.p., la competenza passa al Tribunale monocratico (art. 33-ter c.p.p.).
  • Commi 2 e 3: La competenza è sempre del Tribunale monocratico.
  • Sanzioni applicabili dal Giudice di pace: Se competente, può applicare una multa da 774 a 2.582 euro, permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni o lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi (art. 52 D.Lgs. n. 274/2000).
  • Procedibilità:
  • Comma 1: A querela di parte (art. 336 c.p.p.).
  • Comma 2 e parte del comma 3: D’ufficio (art. 50 c.p.p.), se ricorrono le aggravanti dell’art. 639-bis c.p.
  • Udienza preliminare: Non prevista, il procedimento segue il rito direttissimo (art. 550 c.p.p.).
  • Termini di custodia cautelare:
  • Comma 2 e parte del comma 3: I termini sono brevi, trattandosi di misure non custodiali (art. 303 c.p.p.).
  • Se si applicano arresti domiciliari, si seguono i termini dell’art. 303 c.p.p..
  • Per altre misure coercitive, i termini sono raddoppiati (art. 308 c.p.p.).
  • Bene giuridico tutelato: L’inviolabilità del patrimonio immobiliare.
  • Tipologia di reato: Comune, può essere commesso da chiunque.
  • Modalità di esecuzione: Il reato ha forma di esecuzione libera, ossia può essere commesso con qualsiasi mezzo.
  • Svolgimento della condotta: Si perfeziona con un’azione materiale di invasione del terreno o dell’edificio.
  • Natura del reato:
  • L’orientamento prevalente lo considera permanente, ossia si protrae nel tempo finché dura l’occupazione.
  • Un’altra tesi sostiene che la permanenza cessa con l’invasione, poiché l’occupazione successiva costituirebbe un post factum non punibile.
  • La Cassazione ha confermato che il reato non può essere ritenuto in flagranza per tutta la durata dell’occupazione, evitando di equipararlo a un’usucapione illecita.
  • Prescrizione: Il termine di prescrizione è 6 anni.
  • Elemento psicologico: È richiesto il dolo specifico, con la consapevolezza dell’arbitrarietà dell’invasione e l’intenzione di trarre profitto o occupare l’immobile.
  • Tentativo: Configurabile, se l’azione non si perfeziona ma è idonea a realizzare il reato.
  • Non punibilità per tenuità del fatto: Possibile, salvo quanto previsto dagli articoli 34 e 35 D.Lgs. n. 274/2000 per la competenza del Giudice di pace.
  • Messa alla prova (art. 168-bis c.p.): Ammessa. Se il procedimento è davanti al Giudice di pace, si applicano le limitazioni previste dagli articoli 35 e 54 D.Lgs. n. 274/2000.

4. Esempi di casi reali del reato di Invasione di terreni o edifici.

Per comprendere meglio come si configura il reato di invasione di terreni o edifici, previsto dall’articolo 633 del Codice Penale, è utile analizzare alcuni casi pratici tratti dalla giurisprudenza. Le sentenze mostrano come anche condotte apparentemente di scarsa gravità, come l’occupazione temporanea di un immobile abbandonato o la sistemazione di un cancello su un terreno altrui, possano integrare il reato se commesse con l’intento di trarne profitto o di esercitare un possesso arbitrario. Gli esempi che seguono aiutano a distinguere le situazioni penalmente rilevanti da quelle che restano nell’ambito di semplici controversie civili.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

L’occupazione dell’alloggio popolare dopo la morte del titolare. Giovanni viveva da anni con suo padre in un alloggio di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnato a quest’ultimo. Alla morte del padre, Giovanni ha deciso di restare nella casa senza fare domanda per un nuovo assegnamento e senza alcun titolo legale. Continuava a comportarsi come se fosse il legittimo assegnatario, pagando anche le utenze e rifiutando di lasciare l’immobile. Dopo una segnalazione dell’ente gestore, è stato denunciato per invasione di edificio ai sensi dell’art. 633 c.p., in quanto la sua permanenza era arbitraria.

L’occupazione di un immobile pignorato in attesa della vendita all’asta. Stefano era proprietario di un appartamento che, a causa di debiti non pagati, era stato pignorato e messo all’asta. Nonostante l’intervento del custode giudiziario, Stefano ha continuato a vivere nell’immobile, impedendo la presa di possesso da parte dell’autorità. Dopo la querela del custode e del creditore procedente, è stato accusato di occupazione abusiva di immobile sottoposto a procedura esecutiva.

L’occupazione abusiva di un ufficio comunale per protesta. Un gruppo di attivisti, tra cui Luca, ha fatto irruzione nella sede dell’ufficio comunale per l’assegnazione degli alloggi popolari, protestando contro la mancata assegnazione di una casa a un disabile. Il gruppo ha occupato l’ufficio per diversi giorni, impedendo il normale svolgimento delle attività. Sebbene non avessero intenzione di stabilirvisi in modo permanente, la loro condotta è stata considerata una invasione arbitraria con finalità di utilizzazione dell’immobile e, pertanto, Luca è stato denunciato ai sensi dell’art. 633 c.p.

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

L’imprenditore che trova il suo capannone occupato da estranei. Antonio, titolare di una piccola azienda, possedeva un capannone industriale inutilizzato da qualche mese. Quando ha deciso di affittarlo, ha scoperto che un gruppo di persone vi si era insediato senza autorizzazione, utilizzandolo come ricovero. Dopo aver tentato invano di farli andare via, ha sporto querela e gli occupanti sono stati denunciati per invasione di edificio.

L’agricoltore che subisce l’occupazione del suo terreno da parte di vicini. Francesco possedeva un terreno agricolo vicino a un altro fondo coltivato. Il proprietario confinante, senza alcun titolo, ha iniziato a passare con i mezzi agricoli sul terreno di Francesco, devastando le coltivazioni e alterando la destinazione d’uso del fondo. Dopo ripetuti avvisi inascoltati, Francesco ha denunciato il vicino per invasione di terreno ai sensi dell’art. 633 c.p., poiché la sua condotta rappresentava una turbativa concreta del diritto di proprietà.

L’ente pubblico che scopre l’occupazione abusiva di un edificio destinato a servizi sociali. Un Comune aveva destinato un edificio pubblico alla creazione di un centro per assistenza ai senzatetto. Prima che i lavori iniziassero, un gruppo di persone vi si era insediato abusivamente, trasformandolo in un’abitazione di fortuna. Dopo numerosi tentativi di sgombero, il Comune ha segnalato l’accaduto alle autorità, che hanno proceduto d’ufficio per il reato di invasione di edificio pubblico.

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5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Invasione di terreni o edifici.

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito i confini applicativi del reato di invasione di terreni o edifici, previsto dall’articolo 633 del Codice Penale. Le pronunce della Suprema Corte aiutano a comprendere quando un comportamento integra effettivamente un’invasione penalmente rilevante e quando, invece, si tratta di una semplice controversia civile sul possesso o sulla proprietà. Attraverso le sentenze più significative, la giurisprudenza ha precisato gli elementi soggettivi e oggettivi del reato, offrendo criteri utili per valutare la responsabilità penale di chi occupa un immobile senza titolo.

Massima: «Integra il reato di cui all’art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest’ultimo, comportandosi come ‘dominus’ o possessore» (Cass. pen., n. 27041/2023). Spiegazione: Se una persona vive in un alloggio popolare con un familiare assegnatario e, dopo la morte di quest’ultimo, decide di continuare a occupare l’immobile senza titolo, si configura il reato di invasione di edifici. Il rapporto di parentela non legittima il diritto di rimanere nell’immobile senza una nuova assegnazione regolare.

Massima: «Ai fini della procedibilità del delitto di cui all’art. 633 cod. pen., nel caso in cui abbia ad oggetto un immobile sottoposto a procedura esecutiva, legittimato a proporre querela è sia il proprietario, in quanto titolare del bene fino al termine della procedura, che subisce la lesione del diritto, sia, in qualità di legittimato concorrente, ma non esclusivo, il creditore procedente, titolare dell’interesse al mantenimento dell’immobile in buone condizioni» (Cass. pen., n. 3103/2022). Spiegazione: Quando un immobile è stato pignorato e messo all’asta, sia il proprietario originario (fino al completamento della procedura) che il creditore procedente hanno diritto a denunciare l’occupazione abusiva. Questo avviene per garantire che l’immobile resti in condizioni adeguate alla vendita.

Massima: «Ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi ‘pubblici’ – secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale – i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti, e ‘destinati ad uso pubblico’ quelli che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto» (Cass. pen., Ordinanza n. 27249/2022). Spiegazione: Il reato di invasione di edifici pubblici si configura non solo nei confronti di beni demaniali, ma anche di immobili di proprietà pubblica destinati a un uso collettivo. Se un privato invade un bene utilizzato per un servizio pubblico, la denuncia può avvenire d’ufficio, senza necessità di querela da parte di un soggetto specifico.

Massima: «Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la nozione di ‘invasione’ non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce ‘arbitrariamente’, ossia ‘contra ius’ in quanto privo del diritto d’accesso» (Cass. pen., n. 29657/2019). Spiegazione: Per configurare il reato di invasione di terreni o edifici, non è necessario che l’ingresso sia stato compiuto con violenza o effrazione. È sufficiente che l’accesso avvenga senza autorizzazione e contro la volontà del proprietario.

Massima: «Ai fini del dolo specifico richiesto dall’art. 633 cod. pen. occorrono non soltanto la coscienza e la volontà di invadere l’altrui bene ma anche il fine di occupare l’immobile o di trarne profitto» (Cass. pen., n. 19148/2019). Spiegazione: Perché si configuri il reato di invasione di edifici, non basta che una persona entri in una proprietà altrui senza permesso. Deve esserci anche il dolo specifico, cioè l’intenzione di occuparlo stabilmente o di trarne un vantaggio personale. Se l’accesso è occasionale o giustificato da un titolo valido, il reato non sussiste.

Massima: «Ai fini della procedibilità del reato di cui all’art. 633 cod. pen. avente ad oggetto un immobile sottoposto a procedura esecutiva, il custode giudiziario è legittimato a proporre querela ai sensi dell’art. 120 cod. pen.» (Cass. pen., n. 24272/2022). Spiegazione: Quando un immobile è pignorato, il custode giudiziario ha il potere di denunciare eventuali occupazioni abusive. Questo perché il custode ha l’incarico di tutelare l’immobile fino alla vendita all’asta e garantire che resti disponibile per la procedura esecutiva.

Massima: «In tema di invasione di pubblici edifici, l’utilità cui è finalizzata la condotta può essere diretta o indiretta, ed anche solo di ordine morale, sociale o politico, purché comprenda anche l’utilizzazione del bene, sicché non integra il reato l’accesso all’edificio che non sia diretto ad instaurare un potere di fatto sull’immobile da parte dell’agente al fine di goderne» (Cass. pen., n. 26234/2019). Spiegazione: Se una persona entra in un edificio pubblico per manifestare o protestare, senza l’intenzione di occuparlo stabilmente o di trarne un vantaggio personale, il reato potrebbe non sussistere. Tuttavia, se l’azione impedisce il normale utilizzo dell’immobile o crea danni, la condotta può comunque essere punita con altre fattispecie di reato.

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6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Invasione di terreni o edifici.

Il reato di invasione di terreni o edifici, previsto dall’articolo 633 del Codice Penale, si configura quando una persona entra senza autorizzazione in un immobile o in un terreno altrui, pubblico o privato, con l’intento di occuparlo o di trarne profitto. La Cassazione ha precisato che la fattispecie può riguardare anche immobili di edilizia residenziale pubblica, se l’occupante non ha più titolo per abitarvi, o immobili pignorati, quando il debitore continua a detenerli nonostante la procedura esecutiva. Nei casi che coinvolgono beni pubblici o destinati a uso collettivo, il reato può essere perseguito d’ufficio.

Non è necessario che l’invasione avvenga con violenza: è sufficiente che l’ingresso avvenga contro la volontà del proprietario o del legittimo detentore. Tuttavia, per la responsabilità penale è richiesto il dolo specifico, ossia la consapevolezza dell’arbitrarietà della condotta e la volontà di instaurare un possesso o conseguire un vantaggio indebito. La giurisprudenza esclude il reato quando l’accesso avviene, ad esempio, per una manifestazione o una protesta priva di finalità occupatorie.

Se sei accusato di invasione di terreni o edifici o se sei vittima di un’occupazione abusiva, è fondamentale agire con tempestività. Un avvocato penalista esperto può valutare la strategia difensiva più efficace o predisporre gli atti necessari per il rilascio dell’immobile. Per ricevere una consulenza immediata e riservata, visita la sezione “Contatti” e richiedi un appuntamento.