1. Cos’è il reato di Furto in abitazione e furto con strappo.
L’Articolo 624-bis del Codice Penale non è una semplice aggravante, ma un reato autonomo che disciplina le due ipotesi di furto più gravi: il furto in abitazione e il furto con strappo. La norma si configura quando la sottrazione avviene all’interno di un’abitazione (violando la sfera privata) o quando si verifica mediante strappo – un’azione di forza esercitata direttamente sulla persona offesa per impossessarsi del bene.
Questo illecito comporta conseguenze penali eccezionalmente severe poiché la legge lo considera come una grave minaccia sia al patrimonio sia alla libertà personale o all’inviolabilità del domicilio. Comprendere i confini tra queste due fattispecie e la differenza con il furto semplice (Art. 624 c.p.) è cruciale. La qualificazione del reato come Art. 624-bis, infatti, incide profondamente sulla pena, sull’obbligatorietà dell’arresto e sulla procedibilità d’ufficio.
2. Testo dell’articolo 624-bis codice penale: condotte punite e pene previste.
Per comprendere la severità dell’accusa e la sua autonomia rispetto al furto semplice, è essenziale analizzare come l’Articolo 624-bis del Codice Penale classifica le condotte. La norma è posta a tutela di una pluralità di beni giuridici – patrimonio, integrità fisica e inviolabilità del domicilio – e prevede sanzioni drasticamente più severe. La corretta qualificazione del fatto (se ricade nell’Art. 624 o 624-bis) è il primo e cruciale elemento della strategia difensiva.
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.
3. Note procedurali dell’articolo 624-bis codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Dal punto di vista procedurale, il reato di Furto in abitazione o con strappo comporta conseguenze drastiche, data la sua maggiore gravità rispetto al furto semplice. La legge prevede l’arresto obbligatorio in flagranza, l’applicazione di rigorose misure cautelari e termini di prescrizione più lunghi. Conoscere questi aspetti è strategico sia per l’accusato, che deve affrontare un procedimento restrittivo della libertà, sia per la persona offesa, che ha diritto a una tutela efficace fin dalle prime fasi.
- Arresto in Flagranza: L’arresto è obbligatorio in caso di flagranza di reato (Art. 380, lett. e-bis, c.p.p.), dato l’allarme sociale e la gravità del fatto. L’unica eccezione è se ricorre l’attenuante del danno di speciale tenuità (n. 4 dell’Art. 62 c.p.).
- Fermo e Misure Cautelari: Il Fermo di indiziato di delitto è sempre consentito (Art. 384 c.p.p.), in presenza di gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga. Le Misure cautelari personali possono essere applicate (Artt. 280 e 287 c.p.p.) se sussistono i requisiti di legge.
- Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono consentite come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.), data la gravità del reato.
- Autorità Giudiziaria e Udienza: La competenza è attribuita al Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.). Sebbene l’Udienza preliminare non sia formalmente esclusa, la giurisprudenza più recente tende a interpretare l’Art. 550 c.p.p. includendo implicitamente questa fattispecie, escludendo così la fase preliminare.
- Procedibilità: Il reato è procedibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.), a differenza del furto semplice, dato che i beni giuridici tutelati sono multipli (patrimonio e persona/dimora).
- Natura e Perfezionamento del Reato: La Forma di esecuzione è vincolata (richiede l’introduzione in edificio o lo strappo). Il reato è istantaneo, perfezionandosi con il verificarsi dell’evento (l’impossessamento) e tutela l’inviolabilità fisica e psichica delle persone.
- Elemento Psicologico e Tentativo: L’elemento psicologico richiesto è il dolo specifico (volontà di sottrarre la cosa mobile altrui con l’intento di trarne profitto). Il Tentativo è configurabile quando l’azione viene interrotta prima del perfezionamento del reato.
- Prescrizione e Termini: Il termine di prescrizione è di 7 anni per le ipotesi base e di 10 anni per l’ipotesi aggravata. I Termini custodiali sono classificati come medi (Art. 303 c.p.p.).
- Benefici e Ostativa: Il reato è considerato delitto ostativo ai sensi del comma 9 dell’Art. 656 c.p.p., limitando l’accesso a benefici come la sospensione dell’esecuzione della pena. La Messa alla prova è possibile richiederla, qualora sia ammessa la citazione diretta.
4. Esempi di casi reali del reato di Furto in abitazione e furto con strappo.
Per comprendere appieno le dinamiche e la severità del reato di furto in abitazione o con strappo, è fondamentale analizzare alcuni casi concreti ispirati alla realtà processuale e tratti da pronunce della Cassazione. Gli esempi che seguono aiutano a capire come la giurisprudenza interpreti i concetti di “privata dimora” e “strappo”, distinguendo i comportamenti che integrano questo grave reato autonomo da quelli che rientrano in fattispecie meno gravi.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Furto in un cantiere edile ristrutturato. Luca, un operaio, si introduce di notte in un cantiere edile situato nel cortile di un immobile in ristrutturazione per rubare strumenti. Sebbene il cantiere sia un luogo temporaneo di lavoro, la giurisprudenza lo considera privata dimora in quanto vi si compiono atti legati alla vita privata, come il riposo o il cambio d’abito degli operai. Di conseguenza, l’accusa di furto in abitazione è confermata, poiché l’elemento tutelato è la riservatezza del luogo.
Introduzione in uno spogliatoio riservato. Marco, un tecnico, entra in uno spogliatoio riservato di uno stand fieristico e sottrae un portafoglio. La giurisprudenza riconosce questo spazio come privata dimora e applica l’Art. 624-bis c.p. perché è un luogo destinato ad atti di vita privata, protetto dall’accesso altrui. La difesa in questi casi deve contestare l’effettivo carattere di riservatezza del luogo per tentare la derubricazione a furto semplice.
Furto in un immobile non abitato. Giovanni si introduce in una casa apparentemente disabitata ma non abbandonata, portando via oggetti di valore. L’immobile viene comunque considerato privata dimora ai sensi della normativa, poiché è destinato, seppur temporaneamente, ad attività della vita privata. L’imputazione di furto in abitazione è confermata, enfatizzando che ciò che conta non è l’occupazione attuale, ma la destinazione d’uso potenziale.
Esempi dal punto di vista della persona offesa.
Furto di effetti personali in un camper. Maria e Antonio subiscono il furto di beni personali dal loro camper, parcheggiato in un’area attrezzata. La giurisprudenza stabilisce che il camper, se utilizzato come luogo di vita o dimora (anche temporanea) per il riposo e la cura della persona, è considerato privata dimora. La vittima ottiene quindi l’accusa di furto in abitazione ai sensi dell’Art. 624-bis c.p., garantendo una tutela penale più severa.
Furto nello spogliatoio di un’azienda. Sara, dipendente, subisce il furto del portafoglio nello spogliatoio riservato al personale della sua azienda. Poiché il luogo è destinato ad atti privati (come cambiarsi o riposare), la giurisprudenza lo riconosce come privata dimora. La tua assistenza è cruciale per supportare la persona offesa nell’ottenere l’imputazione corretta (Art. 624-bis), dimostrando la violazione della sua sfera di riservatezza.
Furto in un ristorante chiuso. Giorgio, proprietario di un ristorante, subisce il furto di attrezzature durante l’orario di chiusura. Il ristorante, essendo chiuso al pubblico e utilizzato per attività lavorative riservate (contabilità, riposo), viene riconosciuto come privata dimora. Di conseguenza, l’imputazione contro il responsabile è configurata come furto in abitazione, a dimostrazione del fatto che la tutela dell’Art. 624-bis si estende a luoghi non residenziali ma riservati ad atti della vita privata/lavorativa
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Furto in abitazione e furto con strappo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto un ruolo fondamentale nel chiarire i confini applicativi del reato autonomo di furto in abitazione e di furto con strappo, offrendo interpretazioni che guidano sia la difesa dell’imputato sia la tutela della persona offesa. Le sentenze più recenti aiutano a comprendere come i giudici valutano elementi decisivi come la nozione estesa di dimora privata (fondamentale per la qualificazione del reato) e la violenza esercitata per lo strappo, elementi che incidono in modo determinante sulla pena finale.
Massima: «Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tra l’introduzione nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un’occasione propizia» (Cass. pen., n. 3716/2023). Spiegazione: Perché il furto in abitazione sia configurabile, l’introduzione nel luogo privato deve essere finalizzata al furto stesso. Se l’autore agisce per caso o sfrutta un’occasione imprevista, il reato potrebbe essere riclassificato. Il nesso tra intrusione e furto deve essere chiaro e diretto.
Massima: «Ai fini della configurabilità del reato previsto all’art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l’immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato» (Cass. pen., n. 27678/2022). Spiegazione: Un immobile temporaneamente disabitato è considerato privata dimora se non è abbandonato. Ad esempio, una casa di vacanza chiusa per la stagione può comunque essere oggetto del reato di furto in abitazione.
Massima: «In tema di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro preclusi all’accesso di terzi, nei quali si compiano, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato» (Cass. pen., n. 35677/2022). Spiegazione: Luoghi di lavoro chiusi al pubblico, come spogliatoi aziendali, dove si svolgono abitualmente attività private, sono considerati privata dimora. Pertanto, un furto in questi spazi è punibile ai sensi dell’art. 624-bis c.p..
Massima: «In tema di furto in abitazione, ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato è sufficiente che il soggetto agente si rappresenti il luogo in cui si introduce come privata dimora, indipendentemente dalla presenza fisica delle persone al suo interno e dalla consapevolezza di detta presenza» (Cass. pen., n. 15639/2022). Spiegazione: L’autore del reato deve percepire il luogo come uno spazio privato. Non è necessaria la presenza di persone all’interno, purché il luogo sia idoneo a ospitare attività private.
Massima: «Non integra il delitto previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all’interno della segreteria di un circolo sportivo, trattandosi di un luogo destinato ad attività, quali il pagamento delle quote sociali e l’adesione a manifestazioni, non riconducibili a comportamenti inerenti alla vita privata» (Cass. pen., n. 11744/2020). Spiegazione: Un luogo pubblico o destinato a funzioni amministrative, come una segreteria, non è considerato privata dimora. Il furto in questi ambienti non ricade nell’art. 624-bis c.p., ma può configurare altre fattispecie di reato.
Massima: «Integra il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. il furto commesso all’interno di un locale adibito a spogliatoio di uno stand fieristico» (Cass. pen., n. 35788/2018). Spiegazione: Anche spazi temporanei, come uno spogliatoio fieristico, sono considerati privata dimora quando utilizzati per attività legate alla riservatezza personale. Pertanto, un furto in tali luoghi è punibile ai sensi dell’art. 624-bis c.p.
Massima: «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare» (Cass. pen., SS.UU., n. 31345/2017). Spiegazione: La definizione di privata dimora comprende solo i luoghi dove si svolgono abitualmente attività private e che non sono liberamente accessibili al pubblico. Questo esclude, ad esempio, locali aperti al pubblico durante l’orario di esercizio.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Furto in abitazione e furto con strappo.
Il reato di Furto in abitazione o con strappo (Articolo 624-bis c.p.) prevede pene eccezionalmente severe e impone conseguenze procedurali immediate (come l’arresto obbligatorio) in quanto è classificato come delitto ostativo. La difesa strategica si concentra sul contestare la nozione estesa di privata dimora (spogliatoi, cantine) e sull’analizzare la violenza fisica nel caso di furto con strappo. Comprendere la portata di queste differenze è essenziale per tutelare i propri diritti.
Il nostro studio è specializzato nella gestione di questi reati, in cui la qualificazione del fatto determina l’accesso ai benefici penitenziari. Per tutelare i tuoi diritti e definire una strategia di difesa o di tutela efficace a Siracusa o Catania, richiedi una consulenza personalizzata con il nostro studio visitando la pagina Contatti del mio sito.
