1. Introduzione al reato di Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
Il reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, disciplinato dall’articolo 632 del Codice Penale, rientra nei delitti contro il patrimonio, più precisamente nel Capo I – Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. Questo reato si configura quando un soggetto, per ottenere un ingiusto profitto, devia corsi d’acqua o altera lo stato di un terreno di proprietà altrui, arrecando un danno al legittimo proprietario.
La norma prevede una pena fino a tre anni di reclusione e una multa, ma l’azione penale viene avviata solo su querela della persona offesa. È quindi fondamentale comprendere quando si configura l’illecito, quali sono le conseguenze giuridiche e come agire in caso di denuncia o coinvolgimento nel procedimento penale.
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2. Testo dell’articolo 632 codice penale: condotte punite e pene previste
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell’altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.
3. Note procedurali dell’articolo 632 codice penale
- Arresto: Non è consentito l’arresto in flagranza, poiché il reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi non rientra tra quelli per cui la legge prevede questa misura restrittiva.
- Fermo dell’indiziato di delitto: Non è ammesso il fermo di polizia giudiziaria, in quanto il reato non presenta le caratteristiche di gravità e urgenza richieste per questa misura precautelare.
- Misure cautelari personali: Non è possibile applicare misure cautelari personali come custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari.
- Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non sono ammesse come mezzo di ricerca della prova nel procedimento penale per questo reato.
- Competenza dell’Autorità Giudiziaria:
- In via generale, la competenza è del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 274/2000.
- Tuttavia, se ricorrono aggravanti specifiche (art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 274/2000 o art. 639-bis c.p.), la competenza passa al Tribunale monocratico.
- Se il reato è di competenza del Giudice di Pace, le pene applicabili sono:
- Multa da 774 a 2.582 euro
- Permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni
- Lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi (art. 52 D.Lgs. n. 274/2000).
- Procedibilità:
- Il reato è procedibile a querela di parte (art. 336 c.p.p.), quindi è necessario che la persona offesa presenti una denuncia per avviare il procedimento penale.
- Se però ricorrono le circostanze aggravanti previste dall’art. 639-bis c.p., la procedibilità diventa d’ufficio, ovvero l’autorità giudiziaria può procedere anche senza una querela.
- Udienza preliminare: Non è prevista l’udienza preliminare (art. 550 c.p.p.), quindi il procedimento segue un rito diretto senza passare per questa fase.
- Bene giuridico tutelato: Il reato mira a proteggere l’inviolabilità del patrimonio immobiliare, evitando alterazioni abusive dello stato dei luoghi.
- Tipologia di reato: È un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque, senza necessità di una qualifica particolare.
- Forma di esecuzione: Il reato ha forma libera, quindi può essere realizzato con diverse modalità che comportino una modifica illecita dello stato dei luoghi.
- Struttura del reato: È un reato di evento, il che significa che per la sua configurazione è necessario un danno concreto derivante dalla condotta.
- Natura del reato: È un reato istantaneo, in quanto si perfeziona nel momento in cui viene realizzata la modifica abusiva senza che sia necessario un protrarsi della condotta nel tempo.
- Prescrizione: Il reato si prescrive in 6 anni, termine oltre il quale non può più essere perseguito penalmente.
- Elemento soggettivo: Richiede il dolo specifico, ossia la consapevolezza e la volontà di deviare acque o modificare lo stato dei luoghi altrui per ottenere un ingiusto profitto.
- Tentativo: Secondo l’orientamento prevalente, il tentativo è configurabile, quindi anche il solo inizio dell’alterazione dello stato dei luoghi può avere rilevanza penale.
- Non punibilità per tenuità del fatto: Il reato può rientrare nei casi di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), a condizione che il danno arrecato sia di lieve entità. Tuttavia, quando la competenza è del Giudice di Pace, si applicano anche le norme specifiche degli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 274/2000.
- Messa alla prova: È possibile accedere all’istituto della messa alla prova (art. 168-bis c.p.), che consente all’imputato di evitare la condanna svolgendo lavori di pubblica utilità. Nei casi di competenza del Giudice di Pace, si applicano le regole specifiche degli artt. 35 e 54 del D.Lgs. n. 274/2000.
4. Esempi pratici del reato di Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
Esempi dalla parte del presunto autore
- La deviazione del ruscello per irrigare il proprio terreno
- Giuseppe, proprietario di un appezzamento di terreno agricolo, decide di deviare un piccolo ruscello che attraversa la proprietà confinante di Mario, per utilizzarlo nell’irrigazione dei suoi campi. Con una ruspa, scava un canale artificiale che intercetta il corso d’acqua, impedendo a Mario di usufruirne come aveva sempre fatto. La modifica è permanente e causa un danno evidente al vicino. Mario, accortosi della variazione, presenta querela, avviando un procedimento penale nei confronti di Giuseppe per deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (Cass. pen. n. 25274/2004).
- L’ostruzione del canale di scolo con terra e detriti
Antonio possiede un terreno confinante con quello di un piccolo agriturismo gestito da Lucia. Per evitare che l’acqua piovana defluisca nella sua proprietà, Antonio decide di ostruire con terra e fascine un canale di scolo preesistente, impedendo così il regolare deflusso delle acque meteoriche. L’azione provoca allagamenti nel fondo di Lucia, compromettendone l’attività. Tuttavia, quando viene denunciato, Antonio sostiene che si trattava di acque piovane, che non possono essere oggetto di tutela penale. Il giudice, basandosi su quanto stabilito dalla Cassazione, riconosce che l’appropriazione di acque piovane non integra il reato, archiviando il procedimento (Cass. pen. n. 24503/2009).
- La costruzione abusiva sulla sponda del fiume
Luigi, imprenditore edile, realizza senza autorizzazione un muro di contenimento sulla sponda di un torrente, sottraendo una porzione di terreno al corso naturale del fiume per ampliare l’area del proprio cantiere. L’intervento altera il profilo originario della riva e modifica il normale deflusso dell’acqua. Durante un’ispezione, le autorità scoprono l’abuso e lo denunciano per modificazione dello stato dei luoghi e invasione di terreni a uso pubblico, dato che la sponda del torrente è ritenuta bene demaniale. Luigi viene quindi indagato per entrambi i reati (Cass. pen. n. 44926/2008).
Esempi dalla parte della persona offesa
- Il canale deviato per sfruttare l’acqua a proprio vantaggio
Francesco è il proprietario di un uliveto che dipende dall’irrigazione naturale di un corso d’acqua condiviso con la proprietà adiacente. Un giorno scopre che il vicino, Stefano, ha deviato il flusso principale del canale con una barriera di cemento, impedendo all’acqua di raggiungere il suo terreno. Francesco nota un rapido peggioramento della resa delle sue piante e, dopo aver tentato senza successo di risolvere la questione con Stefano, decide di presentare querela per deviazione di acque. Il tribunale riconosce che il danno arrecato a Francesco configura il reato di cui all’art. 632 c.p. (Cass. pen. n. 12794/2020). - L’abusiva alterazione di un sentiero privato
Maria possiede una piccola casa di campagna con accesso garantito da una stradina sterrata che attraversa il terreno di Pietro. Quest’ultimo, per impedire il passaggio di mezzi nella sua proprietà, scava una trincea lungo il percorso e vi deposita grosse pietre, rendendo impraticabile il transito di Maria. L’azione configura una modificazione dello stato dei luoghi che altera il pacifico godimento della proprietà altrui. Dopo la querela presentata da Maria, Pietro viene indagato per il reato previsto dall’art. 632 c.p., essendo stato dimostrato che l’alterazione è avvenuta senza il consenso della persona offesa (Cass. pen. n. 12794/2020). - Un muro eretto per impedire il deflusso dell’acqua
Fabio e Lorenzo sono proprietari di due fondi adiacenti. Per proteggere il proprio terreno dalle piogge, Lorenzo costruisce un muro di cemento sul confine, deviando il naturale deflusso dell’acqua piovana verso la proprietà di Fabio. Dopo una forte precipitazione, Fabio si ritrova con il campo allagato e numerosi danni alle coltivazioni. Dopo essersi consultato con un avvocato, Fabio denuncia Lorenzo per modificazione dello stato dei luoghi, dimostrando che la deviazione delle acque ha creato un pregiudizio evidente. Il tribunale riconosce la responsabilità di Lorenzo e lo condanna per il reato di cui all’art. 632 c.p. (Cass. pen. n. 30398/2015).
Quando si verifica una modifica arbitraria dello stato dei luoghi o una deviazione di acque, possono sorgere responsabilità penali e civili. Se sei coinvolto in una situazione simile, sia come presunto autore che come persona offesa, è fondamentale ottenere una consulenza legale qualificata. Per approfondire il tuo caso, visita la pagina Contatti e richiedi un appuntamento.
5. Massime della Cassazione, con spiegazione, sul reato di Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
1. Il reato tutela anche il possesso, non solo la proprietà
Massima:
“Il bene giuridico tutelato dall’art. 632 cod. pen. va ravvisato nell’integrità dell’altrui proprietà immobiliare e del possesso contro ogni arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, sicché anche il mero possesso rappresenta titolo idoneo a fondare la tutela penale da indebite mutazioni dei luoghi che possano rendere incerta la posizione giuridica del soggetto che lo esercita o alterarne le condizioni di pacifico godimento.”
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 12794 del 19 febbraio 2020)
Spiegazione:
L’articolo 632 c.p. non tutela solo la proprietà di un bene immobiliare, ma anche il possesso. Questo significa che, anche se una persona non è proprietaria di un terreno ma lo utilizza in modo legittimo, può essere protetta dalla legge contro modifiche abusive che ne alterino il godimento. Ad esempio, chi ha in affitto un campo agricolo potrebbe sporgere querela se il vicino devia un corso d’acqua che irrigava il suo terreno.
2. Il reato può essere istantaneo o permanente
Massima:
“Il delitto deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, previsto dall’art. 632 cod. pen., di regola istantaneo, può assumere carattere permanente qualora necessiti, perché perdurino gli effetti della modifica, di un’attività continua o ininterrotta dell’agente.”
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 17439 del 23 aprile 2019)
Spiegazione:
Normalmente, il reato si consuma nel momento in cui viene effettuata la modifica dello stato dei luoghi. Tuttavia, se la situazione richiede un’attività costante per mantenere l’alterazione (ad esempio, il continuo svuotamento di un canale per impedire il deflusso dell’acqua), il reato può considerarsi permanente, con conseguenze anche sul calcolo della prescrizione e sui tempi di denuncia.
3. Il danneggiamento è assorbito dal reato principale
Massima:
“Qualora il reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 632 cod. pen. venga commesso attraverso il danneggiamento della cosa altrui, deve escludersi il concorso formale con il reato di danneggiamento, che resta assorbito.”
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 30398 del 14 luglio 2015)
Spiegazione:
Se una persona, per deviare un corso d’acqua o modificare un terreno, danneggia anche la proprietà di altri (ad esempio, distruggendo un muretto di confine), non risponderà di entrambi i reati, ma solo di modificazione dello stato dei luoghi. Questo perché il danneggiamento si considera un atto strumentale al reato principale e viene “assorbito” da esso.
4. L’acqua piovana non è tutelata penalmente
Massima:
“Non integra il reato di deviazione di acque l’appropriazione o distrazione di acque piovane, in quanto si tratta di acque qualificabili come ‘res nullius’ rispetto alle quali non è invocabile la tutela penale, prevista solo nel caso in cui la condotta di deviazione abbia ad oggetto acque pubbliche o private.”
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 24503 del 12 giugno 2009)
Spiegazione:
L’acqua piovana non è di proprietà di nessuno, quindi la sua deviazione non costituisce reato. Se qualcuno ostruisce un canale di scolo per cambiare il deflusso della pioggia, non può essere denunciato per deviazione di acque. Il reato si configura solo se la deviazione riguarda acque pubbliche o private, ossia appartenenti a qualcuno o utilizzate stabilmente da terzi.
5. L’occupazione abusiva di terreni pubblici è reato
Massima:
“Integra i delitti di modificazione dello stato dei luoghi e di invasione di terreni, procedibili d’ufficio per la destinazione ad uso pubblico del bene, l’occupazione, con apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi, di parte della sponda di un torrente per la realizzazione di opere edili, anche se detto torrente non sia iscritto nell’elenco delle acque pubbliche, dato che la presunzione di demanialità di tutte le acque può essere superata solo con la prova che quello specifico corso d’acqua, per le sue caratteristiche, è inidoneo alla realizzazione di usi di pubblico e generale interesse.”
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 44926 del 2 dicembre 2008)
Spiegazione:
Chi costruisce opere abusive sulla sponda di un fiume o torrente può essere denunciato per modificazione dello stato dei luoghi e invasione di terreni pubblici, anche se il corso d’acqua non è ufficialmente registrato come demaniale. La legge tutela comunque la sua funzione pubblica, a meno che non venga dimostrato che quel fiume o torrente non ha alcun valore per la collettività.
6. Il reato si verifica quando viene alterato un corso d’acqua
Massima:
“Il reato di deviazione di acque consiste, quanto alla sua obiettiva materialità, in una immutazione dello stato dei luoghi che comporti l’alterazione fisica del corso — naturale o artificiale, fluente o stagnante, perenne o periodico — di acque intese nella comune accezione di massa liquida, quale cosa immobile, tale che esse siano sottratte, in modo permanente o saltuario, alla loro destinazione nei confronti di coloro che siano beneficiari di uno stato di possesso delle acque stesse.”
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25274 del 4 giugno 2004)
Spiegazione:
Per configurare il reato, la deviazione deve alterare fisicamente il corso dell’acqua, che sia un fiume, un lago, un canale o una cisterna. Non importa se il cambiamento sia definitivo o temporaneo: ciò che conta è che le acque siano sottratte a chi le utilizzava prima, creando un danno a chi aveva il possesso o il diritto di sfruttarle.
7. Il reato può essere istantaneo o permanente
Massima:
“Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, di regola istantaneo, può assumere carattere permanente qualora sia necessaria, perché perdurino gli effetti della modifica, un’ ininterrotta attività dell’agente.”
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 47630 del 22 dicembre 2008)
Spiegazione:
Il reato, in genere, avviene in un solo momento, quando si realizza la modifica. Tuttavia, può diventare permanente se è necessario un intervento continuo per mantenerne gli effetti.
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6. Conclusioni sul reato di Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
Il reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, previsto dall’art. 632 c.p., tutela l’integrità della proprietà immobiliare e del possesso, impedendo alterazioni arbitrarie che possano compromettere il diritto al pacifico godimento di un bene. La condotta illecita si configura quando una persona modifica il corso naturale di un’acqua pubblica o privata o altera un terreno altrui, creando un danno alla parte lesa.
La legge considera il reato generalmente istantaneo, ma in alcuni casi può assumere carattere permanente se è necessario un intervento continuo per mantenere la modifica. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che il reato può sussistere anche senza un danno alla proprietà, purché vi sia una lesione del possesso. Non sono invece penalmente rilevanti le deviazioni di acque piovane, che non appartengono a nessuno.
Se sei coinvolto in una vicenda legata a una modifica abusiva dello stato dei luoghi o alla deviazione di un corso d’acqua, è importante comprendere le implicazioni legali e valutare le possibili strategie di difesa o tutela. Ogni situazione ha caratteristiche specifiche e potrebbe richiedere un approfondimento giuridico per evitare conseguenze indesiderate.
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