Reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui – Articolo 639 codice penale

1. Cos’è il reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, previsto dall’Articolo 639 del Codice Penale, rientra tra i delitti contro il patrimonio. La norma punisce chiunque, fuori dai casi più gravi di danneggiamento, deturpa o imbratta beni altrui – mobili o immobili – ledendone l’estetica e l’integrità superficiale. Rientrano nella fattispecie comportamenti come scrivere sui muri o sporcare arredi urbani.

La sua applicazione comporta conseguenze penali che dipendono strettamente dalla procedibilità: il procedimento è avviato a querela della persona offesa nelle ipotesi semplici, ma diventa perseguibile d’ufficio quando il bene danneggiato è di interesse pubblico, artistico o storico. L’analisi della natura del bene colpito è il primo snodo fondamentale per la strategia difensiva.


2. Testo dell’articolo 639 codice penale: condotte punite e pene previste.

Per comprendere appieno la portata e le conseguenze del reato, è essenziale analizzare come l’Articolo 639 del Codice Penale classifica le condotte punite. La norma distingue il Deturpamento base, che colpisce beni privati, dalle ipotesi aggravate che coinvolgono beni pubblici, artistici o storici. Questa distinzione è cruciale, poiché la natura del bene colpito determina non solo la severità della pena, ma anche la procedibilità (a querela o d’ufficio).

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.


3. Note procedurali dell’articolo 639 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Sul piano procedurale, il reato di Deturpamento e imbrattamento presenta un regime cautelare blando, ma la distinzione cruciale risiede nella procedibilità: mentre la forma base è a querela di parte (consentendo margini di manovra strategica), l’ipotesi aggravata – che colpisce beni di interesse storico, artistico o pubblico – è perseguibile d’ufficio. La comprensione di questi aspetti è fondamentale per valutare la gravità della contestazione e l’impostazione difensiva più opportuna.

  • Arresto e Fermo di Indiziato: Non è previsto l’arresto in flagranza né il fermo di indiziato di delitto. Questa esclusione totale di misure precautelari riflette la minore gravità iniziale del reato.
  • Misure Cautelari e Intercettazioni: Le misure cautelari personali (custodia, domiciliari) non possono essere applicate per questo reato. Inoltre, l’uso di intercettazioni telefoniche o ambientali non è consentito come mezzo di ricerca della prova.
  • Autorità Giudiziaria Competente e Sanzioni: Ipotesi Base (Comma 1): La competenza spetta al Giudice di Pace, con la sanzione limitata esclusivamente alla multa in base al D.Lgs. n. 274/2000. Ipotesi Aggravate (Commi 2, 3, 4): Il procedimento passa al Tribunale monocratico.
  • Procedibilità (Snodo Strategico): Il procedimento muta a seconda della gravità: Comma 1: Procedibile solo su querela di parte. Commi 2, 3 e 4: Si procede d’ufficio, senza necessità di querela, data la natura pubblica o l’interesse del bene colpito.
  • Giudizio e Termini: L’Udienza preliminare non è prevista; il procedimento segue il rito direttissimo o citazione diretta a giudizio (Art. 550 c.p.p.). Il termine di Prescrizione è di 6 anni.
  • Natura e Perfezionamento del Reato: Il reato è di natura comune e a forma libera. È un reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui la cosa viene deturpata o sporcata.
  • Elemento Psicologico e Tentativo: Richiede il dolo generico (consapevolezza e volontà di deturpare). Il Tentativo è configurabile, quindi anche un’azione interrotta prima della consumazione può essere punita.
  • Benefici: La Non punibilità per tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.) e la Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) sono applicabili, con le limitazioni specifiche previste quando la competenza è del Giudice di Pace.

4. Esempi di casi reali del reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Per comprendere meglio come si configura il reato di Deturpamento e imbrattamento, è utile analizzare alcuni casi concreti che chiariscono il cruciale requisito del danno estetico o superficiale e la distinzione tra la forma base (a querela) e quella aggravata (d’ufficio).

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Andrea e i graffiti sui vagoni della metropolitana. Andrea realizza un graffito su un vagone della metropolitana. La sua condotta rientra nell’Articolo 639, comma 2, poiché l’imbrattamento riguarda un mezzo di trasporto pubblico, configurando un’aggravante. La conseguenza è che la denuncia delle ferrovie avvia il procedimento d’ufficio, e la pena è superiore rispetto all’ipotesi base.

Marco e il rovistamento nei rifiuti. Marco rovista nei cassonetti e sparpaglia rifiuti sul marciapiede. Sebbene il suo intento non fosse sporcare (dolo), la giurisprudenza ha riconosciuto che l’abbandono dei rifiuti in strada integra il reato di imbrattamento, poiché la sua azione dolosa ha determinato un’alterazione dell’estetica e dell’igiene del suolo pubblico. La difesa deve contestare l’effettivo dolo generico di alterare il decoro.

Luigi e le scritte con lo spray sulla saracinesca di un negozio. Luigi scrive con una bomboletta spray su una saracinesca di un negozio. Poiché l’imbrattamento è temporaneo e facilmente ripristinabile (danno estetico) e non strutturale, il fatto rientra nel reato di deturpamento (Art. 639 c.p.), non in quello di danneggiamento (Art. 635 c.p.). Crucialmente, la procedibilità è a querela, e la difesa deve spingere per la derubricazione al fine di agevolare una remissione di querela.

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Il bar di Giuseppe e le vetrine imbrattate con sputi. Giuseppe, titolare di un bar, subisce l’imbrattamento intenzionale della vetrina del suo locale con sputi. La giurisprudenza ha riconosciuto che anche questa condotta rientra nella fattispecie di imbrattamento ai sensi dell’Art. 639 c.p. La tua assistenza è fondamentale per la tempestiva presentazione della querela, data la procedibilità a istanza di parte.

L’automobile di Francesca vandalizzata con vernice. Francesca trova la sua auto coperta di vernice spray. La Cassazione chiarisce che se la vernice può essere rimossa con un lavaggio o una pulizia superficiale, si configura il reato di imbrattamento (Art. 639 c.p.). Se invece la vernice corrode o richiede una riverniciatura complessa, si rientra nel reato più grave di danneggiamento (Art. 635 c.p.). La corretta qualificazione è strategica per la vittima.

L’insegna del ristorante di Paolo deturpata da scritte offensive. Paolo, proprietario di un ristorante, vede l’insegna deturpata da scritte ingiuriose fatte con un pennarello indelebile. Poiché il danno non è strutturale ma solo estetico e ripristinabile, il responsabile viene denunciato per deturpamento e imbrattamento. Questo è un caso classico di reato a querela, dove la tutela del decoro è prioritaria.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

La Corte di Cassazione ha avuto un ruolo decisivo nel chiarire i confini applicativi del reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Analizzeremo le principali pronunce giurisprudenziali, spiegando in modo chiaro come i giudici definiscono la condotta penalmente rilevante e, soprattutto, i criteri per distinguere questa fattispecie dal reato più grave di Danneggiamento (Art. 635 c.p.), che muta la procedibilità.

Massima: «Le ipotesi di cui all’art. 639, comma secondo, cod. pen. costituiscono circostanze aggravanti del delitto di cui al comma primo del medesimo articolo, in quanto a quest’ultimo comma rinviano per la descrizione della condotta, limitandosi a integrarla e puntualizzarla attraverso la previsione di un oggetto materiale specifico (immobile, mezzi di trasporto pubblici o privati o bene di interesse storico o artistico) che nell’ipotesi base è, invece, un qualsiasi bene mobile caratterizzato dalla sola altruità» (Cass. pen., n. 37482/2019). Spiegazione: L’articolo 639 c.p. punisce chi deturpa o imbratta beni altrui, ma se il fatto riguarda immobili, mezzi di trasporto pubblici o privati, oppure beni di valore storico o artistico, il reato è più grave. In questi casi si applicano pene più severe, poiché il danno riguarda beni di maggiore rilevanza sociale.

Massima: «Risponde del delitto di cui all’art. 639, comma secondo, cod. pen. chi, dopo aver rovistato tra i rifiuti per asportarne parte di suo interesse, abbia abbandonato il resto sulla pubblica via imbrattando conseguentemente il suolo pubblico» (Cass. pen., n. 29018/2018). Spiegazione: Anche il disperdere rifiuti sulla strada dopo averli rovistati costituisce imbrattamento punibile penalmente. Non è necessario che vi sia un’azione diretta di sporcare intenzionalmente: basta che il comportamento causi un’alterazione dello stato del luogo, rendendolo meno pulito o ordinato.

Massima: «Costituisce condotta di “imbrattamento”, penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 639 c.p., anche quella che sia consistita nello sputare ripetutamente sulla vetrina di un esercizio commerciale» (Cass. pen., n. 5828/2013). Spiegazione: Anche atti apparentemente di minore gravità, come sputare ripetutamente su una vetrina, possono configurare il reato di imbrattamento. La legge non distingue tra sostanze utilizzate: qualsiasi alterazione che sporchi o renda meno decoroso un bene altrui può essere punita.

Massima: «Il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p. si distingue, sotto il profilo del «deterioramento», da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639 c.p. perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della res il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile» (Cass. pen., n. 22370/ 2002). Spiegazione: La differenza tra imbrattamento (art. 639 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.) sta nella gravità del danno. Se l’alterazione del bene è temporanea e facilmente ripristinabile, si tratta di imbrattamento. Se invece il danno è più profondo e richiede un intervento significativo per il ripristino, si parla di danneggiamento, che è un reato più grave.

Massima: «La condotta consistente nell’imbrattare o deturpare i muri di una abitazione con scritte a vernice è inquadrabile nella fattispecie criminosa prevista dall’art. 639 c.p. e non in quella di cui all’art. 635 c.p. (Danneggiamento), mancando un’immanenza, almeno relativa, degli effetti dannosi sul bene deteriorato, sempre che possa comunque ripristinarsi, senza particolari difficoltà, l’aspetto e il valore originario del bene medesimo» (Cass. pen., n. 11756/2000). Spiegazione: Le scritte con vernice sui muri rientrano nell’imbrattamento (art. 639 c.p.) e non nel danneggiamento, se possono essere rimosse senza alterare in modo permanente il bene. Anche se il ripristino può essere costoso, il danno resta superficiale e non strutturale.

Massima: «Non è configurabile il delitto di danneggiamento di edificio militare né quello di distruzione o deterioramento di cose mobili militari ma il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.) nell’ipotesi in cui il bene sia stato insudiciato, sporcato o insozzato sotto l’aspetto dell’estetica o della nettezza, senza che lo stesso nulla abbia perduto della sua integrità o funzionalità, tanto che un semplice intervento superficiale sia idoneo a ripristinarlo nel suo aspetto e nel suo valore» (Cass. pen., n. 10428/1989). Spiegazione: Se un bene viene insudiciato o imbrattato, ma resta integro e funzionante, non si tratta di danneggiamento ma di deturpamento o imbrattamento. Questo significa che l’alterazione dell’aspetto estetico è sufficiente per integrare il reato, anche se il bene non ha subito un danno strutturale.

Massima: «Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639 c.p. ha natura permanente, atteso che l’offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l’invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto» (Cass. pen., n. 2026/2004). Spiegazione: L’invasione arbitraria di terreni demaniali, se accompagnata da imbrattamento o deturpamento, può configurare un reato di natura permanente. Ciò significa che il reato continua a sussistere fino a quando il soggetto non cessa l’occupazione abusiva del terreno.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Il reato di Deturpamento e imbrattamento (Art. 639 c.p.) punisce chiunque alteri l’aspetto estetico di un bene senza comprometterne la funzionalità. La Cassazione ha chiarito che il punto cruciale è la distinzione dal Danneggiamento (Art. 635 c.p.), che comporta un danno più profondo. La strategia difensiva si concentra sulla procedibilità, che è a querela per la forma semplice.

Se l’imbrattamento riguarda immobili, mezzi pubblici o beni di interesse storico/artistico, la sanzione diventa più severa e il reato è perseguibile d’ufficio. Il nostro studio è specializzato nel contestare l’aggravante o nel gestire la remissione di querela. Per ricevere una consulenza legale immediata e strategica a Siracusa o Catania, richiedi un appuntamento con il nostro studio visitando la pagina Contatti del sito.