1. Introduzione al reato di Danneggiamento
Il reato di danneggiamento, disciplinato dall’art. 635 del Codice Penale, è inserito nel Libro II, Titolo XIII, Capo I, Sezione III, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. La norma punisce chiunque, senza autorizzazione, distrugga, deteriori o renda inutilizzabili beni mobili o immobili altrui, configurando una fattispecie che coinvolge sia il presunto autore che la persona offesa dal reato.
Comprendere le sfumature giuridiche di questo reato è fondamentale per affrontare un’accusa o per far valere i propri diritti in caso di danno subito. Il danneggiamento può verificarsi in diversi contesti, spesso con implicazioni procedurali complesse, che rendono indispensabile il supporto di un avvocato penalista esperto.
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2. Testo dell’articolo 635 codice penale: condotte punite e pene previste
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
- edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;
- opere destinate all’irrigazione;
- piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
- attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.
Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell’articolo 583 quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
3. Note procedurali dell’articolo 635 codice penale
Arresto
L’arresto è facoltativo nelle ipotesi previste dal comma 2 e dal comma 3 dell’art. 635 c.p., ma non per il comma 1, a causa di un evidente difetto di coordinamento legislativo. Questo limite risulta problematico poiché il comma 1 riguarda ipotesi di reato generalmente più gravi, in particolare se implicano minaccia o violenza.
Fermo di indiziato di delitto
Il fermo non è consentito.
Misure cautelari personali
Le misure coercitive seguono lo stesso criterio dell’arresto: sono ammesse solo per il comma 3 e risultano escluse per il comma 1, creando difficoltà interpretative a seguito delle riforme.
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Le intercettazioni non sono ammesse come mezzo di ricerca della prova per il reato di danneggiamento.
Autorità giudiziaria competente
La competenza è del Tribunale monocratico. Tuttavia, per i casi previsti dal comma 1, è attribuita al Giudice di pace, con alcune limitazioni dovute all’impossibilità di applicare la sospensione condizionale della pena, facoltà non riconosciuta al Giudice di pace.
Procedibilità
- Per il primo comma e il primo periodo del quinto comma, il reato è procedibile a querela.
- Si procede d’ufficio nei casi espressamente indicati dalla norma e per tutti gli altri commi.
- La procedibilità è sempre d’ufficio, con pena aumentata, nei casi di violenza domestica commessa da soggetti ammoniti.
Udienza preliminare
L’udienza preliminare non è prevista.
Termini custodiali
I termini custodiali sono brevi, con possibilità di arresto in flagranza.
Bene tutelato
La norma tutela il diritto all’integrità delle cose.
Tipologia del reato
Il reato è di natura comune, quindi può essere commesso da chiunque.
Forma di esecuzione
- Comma 1: esecuzione vincolata, richiede l’uso di violenza o modalità specifiche.
- Comma 2: esecuzione libera.
Modalità di perfezionamento
Il reato si perfeziona con il verificarsi dell’evento dannoso.
Natura del reato
Il reato è istantaneo.
Prescrizione
Il termine di prescrizione è di 6 anni.
Elemento psicologico
Il reato richiede il dolo specifico, in particolare per l’ipotesi prevista al numero 4 del comma 2.
Tentativo
Il tentativo è configurabile.
Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto
La non punibilità per tenuità del fatto è applicabile se sussistono i presupposti previsti dalla legge.
Messa alla prova
La messa alla prova è possibile, ma occorre considerare quanto disposto dall’ultimo comma in merito a questa misura.
4. Esempi pratici del reato di Danneggiamento
Esempi dalla parte del presunto autore del reato
- Danneggiamento di un autobus in servizio pubblico
- Paolo, durante una manifestazione pubblica, imbratta i finestrini di un autobus con vernice spray nera, coprendone completamente la visuale. Il mezzo, destinato al trasporto pubblico, diventa inutilizzabile in sicurezza fino alla rimozione del danno. La destinazione del veicolo a un servizio pubblico configura l’aggravante prevista dal comma secondo, n. 1, dell’art. 635 c.p.
- Vetrina infranta durante una protesta
Luca, durante una protesta, lancia un sasso contro la vetrina di un negozio, rompendola. Tuttavia, all’interno si trovano i dipendenti che osservano l’accaduto. La vigilanza continua sul bene da parte dei proprietari esclude l’aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 7, c.p., poiché il bene non è esposto alla pubblica fede.
- Forzatura di un cancello per accedere a un garage
Giovanni forza il cancello d’ingresso di un garage privato, danneggiandone irreversibilmente la serratura per entrare. Questo danneggiamento è aggravato, poiché il cancello, non direttamente sorvegliato dal proprietario, è considerato esposto alla pubblica fede.
Esempi dalla parte della persona offesa
- Imbrattamento di un treno pubblico
Anna, pendolare, nota che i finestrini del treno pubblico su cui viaggia ogni giorno sono stati imbrattati con vernice spray. Questo impedisce la visibilità esterna e causa la sospensione del servizio per permettere la pulizia. Il danno al mezzo pubblico rientra nelle ipotesi aggravate previste dal comma secondo dell’art. 635 c.p.
- Distruzione di un’opera di irrigazione
Mario, agricoltore, scopre che i canali di irrigazione della sua proprietà sono stati intenzionalmente ostruiti da un vicino, causando danni irreparabili alle sue coltivazioni. Essendo l’opera danneggiata destinata a un’utilità pubblica, la condotta configura una responsabilità aggravata per l’autore.
- Forzatura della porta di un’abitazione
Francesca rientra a casa e trova la porta d’ingresso danneggiata da uno sconosciuto che ha tentato di entrare. Poiché la porta si affaccia sulla pubblica via, è considerata esposta alla pubblica fede, aggravando il reato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7, c.p.
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5. Massime della Cassazione sul reato di Danneggiamento
Massima 1
“Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all’esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell’attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione.”
Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 29538 del 15 giugno 2023.
Spiegazione:
Il reato di danneggiamento aggravato si applica quando il bene colpito è destinato a un pubblico servizio, indipendentemente dalla proprietà. Ad esempio, danneggiare un autobus utilizzato per il trasporto pubblico costituisce aggravante, anche se il mezzo appartiene a una società privata in appalto.
Massima 2
“Non integra il delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., in relazione all’ipotesi di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la condotta di chi infrange la vetrina di un esercizio commerciale, al cui interno si trova il personale addetto che ha la diretta percezione di cosa avviene all’esterno.”
Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27050 del 12 aprile 2023.
Spiegazione:
Se un bene è sorvegliato direttamente dal proprietario o dal personale, come nel caso di una vetrina visibile dall’interno di un negozio, non si applica l’aggravante del bene esposto alla pubblica fede. La vigilanza continua sul bene esclude la particolare tutela prevista dalla norma.
Massima 3
“Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con il delitto di danneggiamento delle medesime cose, ma lo assorbe nel caso in cui la violenza si trovi in rapporto funzionale con l’esecuzione della condotta di furto.”
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 25953 del 28 febbraio 2022.
Spiegazione:
Se il danneggiamento di un bene è finalizzato a commettere un furto, questo viene assorbito dal reato di furto aggravato. Ad esempio, rompere una vetrina per rubare gli oggetti all’interno costituisce una unica condotta aggravata.
Massima 4
“Integra il reato di danneggiamento un imbrattamento esteso ed oscurante dei finestrini di un treno, atteso che la condotta, ostacolando la piena visibilità esterna, impedisce l’utilizzo del mezzo, stante il pericolo per la sicurezza del trasporto.”
Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 37876 del 6 ottobre 2020.
Spiegazione:
Un imbrattamento che compromette la funzionalità di un bene, come i finestrini di un treno, rientra nel reato di danneggiamento. L’impedimento all’utilizzo del mezzo pubblico giustifica la maggiore gravità della condotta.
Massima 5
“Il reato di danneggiamento può essere realizzato anche mediante una condotta omissiva, a condizione che dal mancato compimento dell’azione doverosa scaturiscano le condizioni di fatto in grado di danneggiare il bene altrui.”
Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25171 del 6 giugno 2019.
Spiegazione:
Il danneggiamento può verificarsi anche per omissione. Ad esempio, un amministratore che non adotta misure necessarie per proteggere un bene pubblico può essere ritenuto responsabile se il mancato intervento causa un danno.
Massima 6
“Integra un’ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un’abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all’interno sia presente il proprietario.”
Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8634 del 22 febbraio 2018.
Spiegazione:
Una porta d’ingresso affacciata su una strada pubblica è considerata esposta alla pubblica fede. Anche se il proprietario è presente all’interno, l’aggravante è applicabile poiché la vigilanza diretta sul bene non è possibile.
Massima 7
“In tema di danneggiamento, integra il reato di cui all’art. 635 cod. pen. la forzatura di una serratura, in quanto arreca alla cosa un danno di natura irreversibile, sebbene riparabile ad opera dell’uomo, e una modificazione funzionale e strutturale, non irrilevante neppure sotto il profilo economico.”
Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 47705 del 19 novembre 2014.
Spiegazione:
La forzatura di una serratura costituisce un danno rilevante sia sotto il profilo economico che funzionale. Anche se il danno è riparabile, la modificazione irreversibile del bene configura comunque il reato di danneggiamento.
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6. Conclusioni sul reato di Danneggiamento
Il reato di danneggiamento può verificarsi in numerose situazioni, che vanno dall’imbrattamento di beni pubblici all’omissione di interventi doverosi, fino a condotte più complesse che implicano violenza sulle cose. Le aggravanti, come la destinazione pubblica del bene o l’esposizione alla pubblica fede, aumentano la gravità della condotta e richiedono un’attenta valutazione delle circostanze specifiche.
Le decisioni della Cassazione sottolineano l’importanza di considerare elementi fondamentali come la vigilanza sul bene, l’uso della violenza e il contesto del fatto. Ogni caso presenta peculiarità che richiedono un’analisi accurata e una profonda conoscenza del quadro normativo.
Capire i principi che regolano questo reato è essenziale sia per chi è accusato di danneggiamento, sia per chi ha subito un danno e intende far valere i propri diritti. Le implicazioni legali possono essere complesse e richiedono sempre il supporto di un avvocato esperto.
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