Messa alla prova: cos’è e quando si può chiedere – Articoli 168-bis codice penale e 464-bis codice di procedura penale

1. Cos’è la messa alla prova.

La messa alla prova è un istituto previsto dal nostro ordinamento che consente, in determinati casi, di sospendere il processo penale per permettere all’imputato di intraprendere un percorso di responsabilizzazione e reinserimento sociale.

Durante questo periodo, l’imputato si impegna a svolgere lavori di pubblica utilità, a risarcire il danno, se possibile, e a seguire un programma concordato con i servizi sociali. Se la prova viene superata con esito positivo, il reato si estingue e il procedimento penale si chiude senza condanna.

La messa alla prova può essere richiesta per reati non particolarmente gravi, ossia puniti con una pena edittale non superiore nel massimo a quattro anni, oppure per alcuni specifici delitti che, pur avendo una pena superiore, rientrano nei casi elencati all’articolo 550, comma 2, codice di procedura penale.

È uno strumento molto vantaggioso per chi è imputato in un reato minore, poiché consente di evitare una condanna e di chiudere il procedimento senza conseguenze penali nel casellario, ma richiede serietà e collaborazione da parte dell’imputato. L’imputato può presentare la richiesta anche su proposta del pubblico ministero, ma la decisione finale spetta sempre al giudice.


2. Testo dell’articolo 168-bis codice penale.

Per comprendere meglio come funziona la messa alla prova, è utile leggere il testo dell’articolo 168-bis del codice penale, che ne definisce i presupposti, le condizioni e gli obblighi a carico dell’imputato.

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.


3. Testo dell’articolo 464-bis codice di procedura penale.

Accanto alla norma sostanziale, il codice di procedura penale disciplina le modalità e i termini per presentare la richiesta di messa alla prova: tutto è contenuto nell’articolo 464-bis, di seguito riportato.

1. Nei casi previsti dall’articolo 168 bis del codice penale, anche su proposta del pubblico ministero, l’imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554 bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. All’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.


4. Esempi di casi reali sulla messa alla prova.

Per capire meglio come funziona la messa alla prova nella pratica, è utile esaminare alcuni esempi basati su casi reali decisi dai giudici, che mostrano quando viene concessa e con quali conseguenze.

Daniele e l’aggressione durante una lite.

Daniele, 35 anni, è accusato di lesioni personali lievi ai danni di un vicino di casa durante una lite condominiale. Dopo il rinvio a giudizio, il suo avvocato chiede la messa alla prova, predisponendo un programma che prevede 40 ore di volontariato presso un’associazione che assiste anziani. Daniele si impegna anche a risarcire la persona offesa con 800 euro. Dopo sei mesi, il giudice accerta l’esito positivo della prova: il reato viene dichiarato estinto.

Chiara e il furto al supermercato.

Chiara, 22 anni, viene fermata con alcuni prodotti sottratti da un supermercato. Il valore della merce è basso, ma il reato è comunque un furto. Il giudice, considerata l’assenza di precedenti, accoglie la richiesta di messa alla prova. Chiara svolge attività di pubblica utilità presso la Caritas e risarcisce il danno al supermercato. A fine percorso, la posizione penale si chiude definitivamente.

Rosario e il reato di minacce aggravate.

Rosario, 40 anni, viene denunciato per aver minacciato l’ex compagna con messaggi vocali aggressivi. Non ha precedenti penali, ma il fatto ha avuto un impatto emotivo forte sulla persona offesa. Il giudice concede la messa alla prova subordinandola a un percorso di giustizia riparativa e a un ciclo di incontri con uno psicologo. Rosario accetta e rispetta tutte le prescrizioni. Al termine, il reato viene dichiarato estinto, ma resta l’annotazione nel casellario giudiziale fino alla scadenza dei termini.


5. Cosa fare per accedere alla messa alla prova.

Per ottenere la sospensione del procedimento con messa alla prova, è necessario presentare un’apposita richiesta entro determinati termini, che variano in base al tipo di procedimento. La richiesta può essere presentata:

  • durante le indagini preliminari;
  • all’udienza preliminare (se prevista);
  • prima dell’inizio del dibattimento (nel giudizio ordinario o direttissimo);
  • entro l’opposizione al decreto penale di condanna.

Alla domanda occorre allegare un programma di trattamento personalizzato, redatto in collaborazione con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE). Questo programma include:

  • l’impegno dell’imputato a svolgere lavori di pubblica utilità;
  • eventuali prescrizioni su frequentazioni, dimora, uso di sostanze o relazioni familiari;
  • la disponibilità a risarcire il danno o a compiere condotte riparatorie;
  • quando possibile, un percorso di mediazione con la persona offesa.

Se sei indagato o imputato a Siracusa o Catania per un reato minore, la messa alla prova può evitarti una condanna e chiudere il procedimento senza conseguenze penali. Un errore nella tempistica o nella documentazione può portare al rigetto della richiesta. Per questo è essenziale farsi assistere da un avvocato penalista con esperienza: valuterò personalmente la tua situazione e ti seguirò passo dopo passo, fino alla definizione positiva della messa alla prova.