Giudizio abbreviato: cos’è, quando si può chiedere e quali vantaggi comporta – Articolo 438 codice di procedura penale

1. Cos’è il giudizio abbreviato.

Il giudizio abbreviato è un rito alternativo al processo ordinario che consente all’imputato di ottenere una decisione allo stato degli atti, cioè sulla base delle sole prove raccolte durante le indagini preliminari, senza procedere al dibattimento.

Introdotto dal codice di procedura penale all’articolo 438, rappresenta una scelta difensiva strategica, poiché comporta una riduzione della pena di un terzo in caso di condanna.

Il procedimento si svolge in maniera più rapida e snella, permettendo un risparmio di tempo e risorse, oltre a limitare l’esposizione pubblica dell’imputato. Tuttavia, chi sceglie il giudizio abbreviato rinuncia in linea di principio all’approfondimento probatorio del dibattimento, salvo il caso in cui si opti per il cosiddetto giudizio abbreviato condizionato, che consente di chiedere un’integrazione probatoria ritenuta necessaria per la decisione.

Va precisato che questo rito non è ammesso per i reati puniti con l’ergastolo, come previsto dal comma 1-bis dell’art. 438 c.p.p.

In generale, il giudizio abbreviato può risultare vantaggioso quando le prove raccolte sono schiaccianti, quando si mira a contenere la pena grazie allo sconto previsto dalla legge o quando si desidera evitare un processo lungo, articolato e pubblico.


2. Testo dell’articolo 438 codice di procedura penale.

Per comprendere nel dettaglio quando e come si può accedere al giudizio abbreviato, è utile fare riferimento diretto al testo dell’articolo 438 del codice di procedura penale, che ne disciplina presupposti, modalità e limiti applicativi.

1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.

1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

2. La richiesta puó essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.

5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1 bis, puó subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione all’istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.

6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.


3. Esempi di casi reali sul giudizio abbreviato.

Per comprendere meglio l’utilità del giudizio abbreviato, ecco alcuni esempi pratici ispirati a casi reali tratti dalla giurisprudenza di Cassazione.

Spaccio di droga e giudizio abbreviato.

Giuseppe, 26 anni, viene arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo la chiusura delle indagini, il suo difensore propone il giudizio abbreviato secco. Il giudice accoglie la richiesta e, in base agli atti raccolti dalla Procura, condanna Giuseppe a 4 anni di reclusione. Grazie alla riduzione di un terzo prevista dal rito, la pena scende a 2 anni e 8 mesi.

Rapina e richiesta subordinata all’integrazione probatoria.

Salvatore, 35 anni, è imputato per una rapina in banca. Il suo avvocato propone il giudizio abbreviato condizionato, chiedendo l’escussione di un testimone che potrebbe dimostrare che l’imputato era altrove. Il giudice ritiene necessaria tale prova e ammette il giudizio abbreviato con integrazione. All’esito, Salvatore viene assolto per insufficienza di prove.

Tentato omicidio e inammissibilità del rito.

Mario, accusato di tentato omicidio, chiede il giudizio abbreviato. Il giudice dichiara inammissibile la richiesta, ritenendo che la pena astrattamente applicabile sia l’ergastolo. Al termine del dibattimento, tuttavia, il fatto viene riqualificato in lesioni gravissime, e il giudice – ai sensi dell’art. 438, comma 6-ter, c.p.p. – riconosce comunque la riduzione di pena prevista per l’abbreviato, considerando che il rito sarebbe stato ammissibile.


4. Cosa fare per accedere al giudizio abbreviato.

Per richiedere il giudizio abbreviato, l’imputato deve manifestare la propria volontà entro e non oltre il momento in cui il pubblico ministero formula le conclusioni nell’udienza preliminare. La richiesta può essere presentata oralmente o per iscritto, anche tramite procuratore speciale.

Chi sceglie il rito abbreviato ha due strade:

  1. Giudizio abbreviato semplice (o “secco”): si accetta che il giudice decida sulla base degli atti finora raccolti.
  2. Giudizio abbreviato condizionato: l’imputato può subordinare la richiesta a un’integrazione probatoria, ritenuta necessaria per la decisione.

La valutazione sull’ammissibilità spetta al giudice dell’udienza preliminare, che verifica se ricorrono le condizioni previste dall’art. 438 c.p.p.

Il giudizio abbreviato non è possibile nei casi in cui è contestato un reato punito con la pena dell’ergastolo, salvo eventuali riqualificazioni dei fatti in fase dibattimentale che consentano successivamente l’applicazione del beneficio.

La scelta del rito abbreviato è una decisione tecnica e strategica. Rivolgersi a un avvocato penalista con esperienza nel giudizio abbreviato è fondamentale per valutare i pro e i contro, individuare i margini difensivi nei singoli atti e proporre eventualmente un’integrazione probatoria mirata.

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