1. Cos’è il Patteggiamento.
Il Patteggiamento – tecnicamente chiamato Applicazione della pena su richiesta delle parti (Art. 444 c.p.p.) – è un accordo tra l’imputato e il Pubblico Ministero che consente di definire il processo penale in modo rapido, evitando il dibattimento.
In pratica, l’imputato riconosce la propria responsabilità e, in cambio, ottiene una riduzione della pena fino a un terzo. Il giudice, se ritiene congrua la pena proposta e corretta la qualificazione giuridica del fatto, emette direttamente la sentenza.
Questo strumento è fondamentale per chi intende limitare i danni di un processo, evitando un lungo iter e ottenendo una pena più mite. Il Patteggiamento può riguardare pene detentive fino a cinque anni (massimo edittale) e non è ammesso per reati particolarmente gravi (come i delitti di stampo mafioso, i reati sessuali contro minori o i delitti di corruzione senza restituzione del profitto) e per i delinquenti abituali.
2. Testo dell’articolo 444 codice di procedura penale.
Per comprendere pienamente come funziona il Patteggiamento, è essenziale analizzare come l’Articolo 444 c.p.p. stabilisca i limiti entro i quali è possibile negoziare la pena. La norma fissa il tetto massimo (pena detentiva non superiore a cinque anni) e le cause di esclusione (reati gravi, recidivi qualificati), definendo le condizioni che il giudice deve rispettare per accogliere l’accordo. L’analisi è centrale per la difesa, poiché consente di concludere il procedimento in modo rapido in cambio di una sanzione concordata.
1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537 bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’articolo 317 bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.
3. Esempi di casi reali sul Patteggiamento.
Per comprendere il valore negoziale e l’efficacia del rito, è fondamentale analizzare casi reali che dimostrano come il Patteggiamento consenta all’imputato di ottenere la riduzione di pena (fino a un terzo) e l’accesso a importanti benefici, come la sospensione condizionale e l’esclusione della menzione della condanna dal casellario giudiziale per le pene brevi.
Patteggiamento per detenzione ai fini di spaccio.
Un giovane incensurato è accusato di detenzione di cocaina ai fini di spaccio (Art. 73 D.P.R. 309/1990), con prove sufficientemente solide.
Strategia: Il difensore concorda con il Pubblico Ministero una pena di due anni di reclusione (pena base), che viene ridotta di un terzo grazie al patteggiamento.
Vantaggio: Il giudice applica la pena ridotta e concede la sospensione condizionale della pena. L’imputato ottiene così un beneficio fondamentale (la non esecuzione della pena) e chiude rapidamente il procedimento.
Patteggiamento per lesioni personali.
Un uomo è accusato di lesioni personali a seguito di una lite. Il suo avvocato propone il patteggiamento con una pena contenuta.
Vantaggio: Il procedimento si conclude in tempi brevi (evitando il dibattimento) e con una sanzione sensibilmente ridotta e concordata, proporzionata all’atteggiamento collaborativo dimostrato dall’imputato.
Strategia: Data l’occasionalità dell’episodio e l’assenza di precedenti, il difensore sfrutta l’accordo per ottenere la pena minima e la sua riduzione.
Patteggiamento per appropriazione indebita.
Un imprenditore è accusato di appropriazione indebita di somme di un cliente.
Vantaggio: Viene concordata una pena inferiore a due anni di reclusione, il che consente l’accesso a benefici aggiuntivi, come la sospensione condizionale e, crucialmente, l’esclusione della menzione della condanna dal casellario giudiziale (per le pene brevi), evitando ripercussioni negative sulla vita professionale.
Strategia: Il difensore, prima dell’accordo, ottiene l’assenso dell’imputato al risarcimento integrale del danno e all’ammissione di responsabilità. Questo elemento (condotta riparatoria) è valutato favorevolmente dal giudice.
4. Cosa fare per accedere al Patteggiamento.
Chi è indagato o imputato e intende accedere all’Applicazione della pena su richiesta (Art. 444 c.p.p.) deve rivolgersi tempestivamente a un avvocato penalista. L’avvocato valuterà la misura di pena più congrua da concordare con la Procura, analizzando la possibilità di subordinare l’accordo alla sospensione condizionale della pena o all’esenzione da pene accessorie.
Il difensore si occupa di negoziare la pena e di curare che l’istanza sia vantaggiosa. È cruciale ricordare che il patteggiamento, pur producendo gli effetti di una condanna, non comporta l’ammissione formale di colpevolezza e consente, per le pene brevi, l’esclusione della menzione nel casellario giudiziale.
Rivolgersi a un professionista esperto è fondamentale per:
- Verificare i limiti edittali (pena non superiore ai 5 anni);
- Predisporre l’istanza nei termini perentori di legge;
- Massimizzare lo sconto di pena (fino a un terzo).
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