1. Cos’è il reato di Atti persecutori.
L’articolo 612-bis del Codice Penale disciplina il reato di atti persecutori, noto anche come stalking, ed è inserito nel Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione III, tra i delitti contro la libertà morale. Questo reato punisce chiunque, con condotte reiterate, minacci o molesti un’altra persona, causandole un grave stato di ansia o paura, oppure costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. Il reato di atti persecutori ha lo scopo di tutelare la libertà personale e la serenità psicologica della vittima, oltre che del suo ambiente familiare e lavorativo.
Per chi è accusato di stalking, è fondamentale comprendere la gravità delle accuse e le possibili conseguenze legali, mentre per la vittima è essenziale conoscere gli strumenti giuridici disponibili per difendersi. La consulenza legale per reati penali è indispensabile per affrontare nel modo corretto un procedimento per il reato di atti persecutori, sia dalla prospettiva dell’indagato/imputato che della persona offesa.
Affrontare un’accusa di stalking o ottenere giustizia come vittima richiede l’assistenza di un avvocato penalista a Siracusa o Catania, con esperienza specifica in questo reato. Un’adeguata strategia difensiva o di tutela può fare la differenza nell’esito del procedimento.
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2. Testo dell’articolo 612-bis codice penale: condotte punite e pene previste.
L’articolo 612-bis del Codice Penale definisce in modo preciso il reato di atti persecutori (stalking), specificando quali condotte sono punite e le relative conseguenze. La norma stabilisce le situazioni in cui si configura il reato e le pene previste per chi lo commette, tenendo conto anche delle eventuali aggravanti. Comprendere il contenuto di questa disposizione aiuta a valutare meglio la gravità del comportamento e le possibili implicazioni legali.
Di seguito, il testo integrale dell’articolo 612-bis del codice penale.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
3. Note procedurali dell’articolo 612-bis codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Il reato di atti persecutori (stalking) prevede una serie di regole procedurali che possono influenzare l’iter del procedimento penale. Dall’arresto in flagranza alle misure cautelari, fino ai tempi di prescrizione, ogni fase del processo segue norme precise che è importante conoscere. Comprendere questi aspetti aiuta sia chi è accusato del reato sia la persona offesa a muoversi con maggiore consapevolezza all’interno del sistema giudiziario.
Arresto: L’arresto è obbligatorio in flagranza (art. 380, lett. l-ter, c.p.p.) e può essere disposto anche in caso di flagranza differita (art. 10 L. n. 168/2023).
Fermo di indiziato di delitto: Il fermo è consentito anche se la pena prevista è inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 384 c.p.p., grazie agli artt. 4 (lett. i-ter) e 77 del D.Lgs. n. 159/2011 (come modificato dalla L. n. 161/2017), qualora sussista un concreto pericolo di fuga.
Misure cautelari personali: Sono ammesse le misure cautelari personali, inclusa l’allontanamento dalla casa familiare. Questo è consentito anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 280 c.p.p., se il reato è commesso nei confronti di prossimi congiunti o del convivente. In tali casi si applica anche l’art. 275-bis c.p.p.
Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni come mezzo di ricerca della prova sono consentite (art. 266, lett. f-quater, c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: La competenza è del Tribunale monocratico (art. 33-ter c.p.p.).
Procedibilità: Il reato è procedibile a querela di parte (art. 336 c.p.p.), con un termine di 6 mesi, salvo i casi di procedibilità d’ufficio previsti dall’ultima parte del comma 4 o se l’agente è stato precedentemente ammonito dal questore (art. 8, comma 4, D.L. n. 11/2009). Nei casi di procedibilità a querela, non è ammessa l’estinzione del reato per condotta riparatoria (art. 162-ter, ultimo comma). Il reato diventa comunque procedibile d’ufficio se commesso in connessione con un altro delitto divenuto procedibile a querela (art. 85 L. n. 199/2022). La pena è aumentata in caso di violenza domestica da parte di persona ammonita, anche se la vittima è diversa da quella tutelata con l’ammonizione (art. 8 L. n. 38/2009).
Udienza preliminare: È prevista l’udienza preliminare (artt. 416 e 418 c.p.p.).
Termini custodiali: I termini di custodia cautelare sono di durata media (art. 303 c.p.p.).
Bene tutelato: Il reato protegge la tranquillità individuale e la libertà di autodeterminazione.
Tipologia del reato: Si tratta di un reato comune.
Forma di esecuzione: Il reato può essere commesso in forma libera o vincolata, a seconda che l’evento (ansia, paura, modifiche delle abitudini di vita) sia inteso come esito di una condotta adeguata o come condizione di punibilità.
Svolgimento che perfeziona il reato: È richiesto un evento come conseguenza della condotta, anche se può essere configurato come reato di pericolo.
Natura del reato: È un reato necessariamente abituale, anche se per la giurisprudenza sono sufficienti due episodi per configurarlo.
Prescrizione: Commi 1 e 2: 6 anni e 6 mesi; Comma 3: 9 anni e 9 mesi. Se il delitto è commesso nei confronti di una persona minorenne, il termine di prescrizione decorre dagli eventi indicati nell’ultimo comma dell’art. 158 c.p.
Elemento psicologico: È richiesto il dolo generico.
Tentativo: Il tentativo non è configurabile secondo l’indirizzo prevalente, sebbene alcune sentenze della Corte di Cassazione lo abbiano ammesso.
Declaratoria di non punibilità del fatto: Non è ammessa.
Messa alla prova: La messa alla prova (art. 168-bis c.p.) non è concedibile.
Delitto ostativo: Il reato è considerato ostativo ai sensi del comma 3 dell’art. 656, comma 9, c.p.p.
4. Esempi di casi reali del reato di Atti persecutori.
Per capire meglio come si configura il reato di atti persecutori (stalking), è utile analizzare alcuni esempi pratici. I casi reali aiutano a comprendere quali comportamenti possono portare a un procedimento penale e quali elementi vengono valutati dai giudici per stabilire la responsabilità dell’imputato.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Mario e Lucia – Dalla relazione alla persecuzione. Mario, dopo la fine della sua relazione con Lucia, inizia a seguirla sotto casa e al lavoro, inviandole messaggi insistenti e facendo telefonate anonime notturne. Durante uno di questi episodi, si presenta con una pistola scacciacani per intimorirla, causandole un grave stato di ansia. La condotta di Mario rientra nel reato di stalking aggravato dall’uso di un’arma, anche se si tratta di una pistola non funzionante, come precisato dalla Cassazione.
Giovanni e il collega Paolo – L’ambiente lavorativo sotto pressione. Giovanni, irritato da una promozione che non ha ricevuto, comincia a inviare email denigratorie e a disseminare falsi pettegolezzi su Paolo, il collega che ha ottenuto il ruolo desiderato. Sebbene Giovanni non si rivolga direttamente a Paolo, le sue azioni compromettono la serenità lavorativa di quest’ultimo, configurando il reato di atti persecutori per interferenza subdola nella vita privata e professionale.
Francesco e Sara – La relazione abusata. Francesco, ex compagno di Sara, utilizza il legame di fiducia costruito durante la loro relazione per ottenere informazioni riservate su di lei, che poi sfrutta per minacciarla e costringerla a rivederlo. Il comportamento di Francesco, che abusa del rapporto affettivo, integra la fattispecie aggravata del reato di stalking, come evidenziato dalla giurisprudenza.
Esempi dal punto di vista della persona offesa.
Anna e il vicino di casa – Le molestie quotidiane. Anna subisce quotidianamente molestie dal suo vicino di casa, Carlo, che la osserva in modo invadente e lascia biglietti intimidatori sul parabrezza della sua auto. Sebbene Carlo non la minacci apertamente, il clima intimidatorio generato dalle sue azioni le causa ansia e la spinge a modificare le sue abitudini, come evitare di uscire da sola.
Claudia e il partner violento – Dalla convivenza agli atti persecutori. Dopo la fine della loro convivenza, Claudia continua a ricevere minacce e messaggi intimidatori da parte del suo ex convivente, Stefano, che tenta di controllare la sua vita anche a distanza. Questa condotta rientra nell’aggravante del reato di stalking commesso contro un ex convivente, come stabilito dalla Cassazione.
Roberta e il superiore – Il potere come arma di persecuzione. Roberta, impiegata in un’azienda, è vittima di atteggiamenti persecutori da parte del suo superiore, il quale utilizza la sua posizione per svalutarla davanti ai colleghi e ostacolarle ogni possibilità di crescita professionale. Sebbene le azioni di lui non siano accompagnate da minacce esplicite, costituiscono molestie che alterano la serenità di Roberta e la sua libertà psichica, integrando il reato di atti persecutori.
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5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Atti persecutori.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito come deve essere interpretato il reato di atti persecutori (stalking). Le sue pronunce aiutano a definire i criteri per riconoscere la condotta illecita, gli elementi necessari per configurare il reato e le conseguenze per l’autore. Vediamo alcuni principi fondamentali emersi dalle sentenze.
Massima: «In tema di reati contro la persona, il delitto di omicidio commesso da chi abbia perpetrato atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa assorbe, ai sensi dell’art. 84, comma primo, cod. pen., il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. solo nel caso in cui, in relazione al reato più grave, sia stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., e vi sia stato, in ragione di essa, un effettivo aumento della pena, non verificandosi, altrimenti, la duplicazione di sanzioni che la disciplina del reato complesso intende evitare» (Cass. pen., n. 39688/2023). Spiegazione: Quando un atto persecutorio sfocia in omicidio, il reato di stalking viene assorbito in quello di omicidio solo se l’aggravante specifica (es. premeditazione) comporta un aumento della pena. Questo evita che la stessa condotta venga punita due volte.
Massima: «In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., la “relazione affettiva” tra autore del reato e persona offesa, pur se non intesa necessariamente soltanto come “stabile condivisione della vita comune”, postula quantomeno la sussistenza, da verificarsi in concreto, di un legame connotato da un rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione, costituendo l’abuso o l’approfittamento di tale legame il fondamento della “ratio” di aggravamento della disposizione in esame» (Cass. pen., n. 21641/2023). Spiegazione: L’aggravante dell’esistenza di una relazione affettiva si applica se tra autore e vittima c’è un legame di fiducia che la vittima riteneva protettivo. Questo abuso di fiducia rende più grave il reato.
Massima: «In tema di atti persecutori, ricorre l’aggravante dell’uso di arma anche nel caso di una pistola scacciacani, in quanto qualsiasi oggetto che abbia, all’apparenza, le caratteristiche intrinseche di un’arma può provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio più intenso» (Cass. pen., n. 12757/2023). Spiegazione: L’uso di una pistola scacciacani è considerato un’aggravante perché, anche se non letale, può generare un forte effetto intimidatorio sulla vittima, alterandone la serenità.
Massima: «Integra il delitto di atti persecutori la condotta di chi cagiona lesioni personali volontarie a danno della persona offesa, trattandosi di una modalità di consumazione del reato che rientra nella nozione di molestia, in quanto concretizza un’indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica» (Cass. pen., n. 15734/2023). Spiegazione: Aggredire fisicamente una persona può essere una forma di stalking, in quanto rappresenta una grave interferenza nella vita della vittima, creando un clima di paura e insicurezza.
Massima: «In tema di atti persecutori, il termine di prescrizione, per la natura abituale del reato, decorre, in caso di contestazione ‘aperta’, dal momento in cui cessa il compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa dell’abitualità, ove emerga dalle risultanze processuali» (Cass. pen., n. 12498/2022). Spiegazione: Il reato di stalking, essendo abituale, si prescrive solo dopo che è stato compiuto l’ultimo atto persecutorio, poiché gli episodi si considerano parte di una condotta continuativa.
Massima: «Il reato di atti persecutori concorre con quello di riduzione in servitù nel caso in cui le condotte siano state poste in essere in diversi segmenti temporali, in quanto l’operatività della clausola di sussidiarietà di cui all’art. 612-bis cod. pen. postula l’unità naturalistica del fatto» (Cass. pen., n. 37136/2022). Spiegazione: Stalking e riduzione in servitù possono essere contestati insieme se le condotte sono distinte nel tempo e non fanno parte di un unico evento.
Massima: «In tema di atti persecutori, rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che, pur non essendo direttamente rivolte alla persona offesa, comportino subdole interferenze nella sua vita privata» (Cass. pen., n. 25248/2022). Spiegazione: Anche azioni indirette, come influenzare l’ambiente di lavoro o sociale della vittima, possono configurare il reato di stalking, poiché interferiscono con la vita privata in modo subdolo e intimidatorio.
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6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Atti persecutori.
Il reato di atti persecutori, disciplinato dall’articolo 612-bis codice penale, è una norma fondamentale per contrastare lo stalking e tutelare la libertà personale delle vittime. Questa fattispecie giuridica interviene contro condotte moleste, intimidatorie o violente che provocano un grave disagio psicologico e alterano le abitudini di vita della persona offesa. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito diversi aspetti del reato di atti persecutori, tra cui l’applicazione delle aggravanti, la natura abituale del reato e l’importanza di considerare anche le interferenze indirette nella vita privata.
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