Reato di Furto in abitazione e furto con strappo – Articolo 624-bis codice penale

1. Cos’è il reato di Furto in abitazione e furto con strappo.

Il reato di furto in abitazione o con strappo, previsto dall’articolo 624-bis del Codice Penale, si configura quando il furto viene commesso all’interno di un’abitazione o di un luogo destinato a dimora privata, oppure quando la sottrazione avviene mediante strappo, ossia con un’azione di forza esercitata direttamente sulla persona offesa per impossessarsi di un bene o di un valore.

Per chi subisce questo tipo di condotta, il danno non è soltanto economico, ma anche profondamente emotivo, legato alla violazione della sfera privata o alla violenza del gesto. Per chi è accusato, invece, si tratta di un illecito che comporta conseguenze penali particolarmente gravi, poiché la legge prevede pene più severe rispetto al furto semplice.

Comprendere i confini e le implicazioni di questa fattispecie è fondamentale sia per la persona offesa, che intende tutelare i propri diritti, sia per chi si trova indagato o imputato, chiamato a difendersi da un’accusa che può incidere in modo significativo sulla propria vita. In entrambe le situazioni, rivolgersi a un avvocato penalista di fiducia è indispensabile per affrontare con consapevolezza le indagini e il processo.

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2. Testo dell’articolo 624-bis codice penale: condotte punite e pene previste.

L’articolo 624-bis del Codice Penale individua in modo preciso le condotte che integrano il reato di furto in abitazione o con strappo e stabilisce le pene previste dalla legge. Si tratta di una norma che mira a tutelare la sicurezza della sfera privata e l’integrità personale di chi subisce l’azione delittuosa, prevedendo sanzioni più severe rispetto al furto semplice, proprio in ragione della maggiore offensività del comportamento.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.


3. Note procedurali dell’articolo 624-bis codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Dal punto di vista procedurale, il reato di furto in abitazione o con strappo comporta conseguenze rilevanti sia nella fase delle indagini che in quella processuale. La legge prevede la possibilità di arresto in flagranza, l’applicazione di misure cautelari personali e una prescrizione più lunga rispetto al furto semplice, in ragione della maggiore gravità del fatto. Conoscere questi aspetti è fondamentale tanto per chi è accusato del reato, che deve affrontare un procedimento potenzialmente restrittivo della libertà personale, quanto per la persona offesa, che ha diritto a una tutela efficace fin dalle prime fasi del processo.

  • Arresto in flagranza: È obbligatorio in caso di flagranza di reato, come previsto dall’art. 380, lett. e-bis, c.p.p., salvo che ricorra l’attenuante di cui al n. 4 dell’art. 62 c.p..
  • Fermo di indiziato di delitto: Sempre consentito ai sensi dell’art. 384 c.p.p., in presenza di gravi indizi di colpevolezza.
  • Misure cautelari personali: Possono essere applicate in base agli artt. 280 e 287 c.p.p., purché sussistano i requisiti previsti dalla legge.
  • Intercettazioni: Sono consentite come mezzo di ricerca della prova, secondo quanto previsto dall’art. 266 c.p.p.
  • Autorità giudiziaria competente: Il reato è di competenza del Tribunale monocratico, come stabilito dall’art. 33-ter c.p.p.
  • Procedibilità: Il reato è procedibile secondo le regole generali indicate dall’art. 50 c.p.p.
  • Udienza preliminare: Dovrebbe essere prevista, poiché il reato non rientra nelle esclusioni previste dall’art. 550 c.p.p. Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha interpretato tale articolo includendo implicitamente questa fattispecie, escludendo così l’udienza preliminare.
  • Termini custodiali: Sono classificati come medi, ai sensi dell’art. 303 c.p.p.
  • Bene giuridico tutelato: Si tutela l’inviolabilità fisica e psichica delle persone, sottolineando l’importanza del rispetto della sfera privata.
  • Tipologia di reato: Si tratta di un reato comune, che non richiede qualità specifiche dell’autore.
  • Forma di esecuzione del reato: È vincolata, poiché richiede l’introduzione in un edificio o lo strappo dell’oggetto sottratto.
  • Svolgimento del reato: Si perfeziona con il verificarsi dell’evento descritto dalla norma.
  • Natura del reato: È un reato istantaneo, consumato in un momento preciso.
  • Prescrizione: Il termine è di 7 anni per le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, e di 10 anni per l’ipotesi aggravata prevista dal terzo comma.
  • Elemento psicologico: Richiede dolo specifico, ossia la volontà di sottrarre la cosa mobile altrui con l’intento di trarne profitto.
  • Tentativo: È configurabile quando l’azione viene interrotta prima del perfezionamento del reato.
  • Messa alla prova: È possibile richiedere la messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis c.p., qualora sia ammessa la citazione diretta come modalità procedurale.
  • Delitto ostativo: Il reato è considerato delitto ostativo ai sensi del comma 9 dell’art. 656 c.p.p., limitando l’accesso a benefici come la sospensione dell’esecuzione della pena.

Questo schema aiuta a comprendere la complessità delle norme procedurali legate al reato di furto, evidenziando l’importanza di una consulenza legale personalizzata per gestire al meglio ogni situazione.


4. Esempi di casi reali del reato di Furto in abitazione e furto con strappo.

Per comprendere meglio le dinamiche del reato di furto in abitazione o con strappo, è utile analizzare alcuni casi concreti, ispirati alla realtà processuale e tratti da pronunce della Cassazione. Gli esempi che seguono aiutano a capire come la giurisprudenza interpreta le diverse situazioni, distinguendo i comportamenti che integrano il reato da quelli che, invece, rientrano in fattispecie meno gravi.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Furto in un cantiere edile ristrutturato. Luca, un operaio senza precedenti penali, si introduce di notte in un cantiere edile situato nel cortile di un immobile in ristrutturazione. Approfittando dell’assenza di vigilanza, ruba alcuni strumenti di valore. Sebbene il cantiere sia un luogo temporaneo, viene considerato una privata dimora poiché vi si compiono atti legati alla vita privata, come il riposo degli operai. Di conseguenza, l’accusa di furto in abitazione è confermata.

Introduzione in uno spogliatoio riservato. Marco, un tecnico incaricato di riparare un guasto elettrico, entra in uno spogliatoio riservato di uno stand fieristico e, approfittando della situazione, sottrae un portafoglio lasciato incustodito in un armadietto. La giurisprudenza riconosce questo spazio come privata dimora e applica l’art. 624-bis c.p., configurando il reato di furto in abitazione.

Furto in un immobile non abitato. Giovanni, in difficoltà economiche, si introduce in una casa apparentemente disabitata ma non abbandonata, portando via oggetti di valore. Sebbene l’immobile non sia abitato al momento, viene considerato privata dimora ai sensi della normativa, poiché è destinato ad attività della vita privata. Giovanni viene quindi imputato per furto in abitazione.

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Furto di effetti personali in un camper. Maria e Antonio, in vacanza con il loro camper, lo lasciano parcheggiato in un’area attrezzata. Durante la loro assenza, qualcuno forza la porta e sottrae beni personali. La giurisprudenza stabilisce che il camper, se utilizzato come luogo di vita, è considerato una privata dimora, configurando il reato di furto in abitazione ai sensi dell’art. 624-bis c.p..

Furto nello spogliatoio di un’azienda. Sara, dipendente di un’azienda, scopre che il suo portafoglio è stato rubato nello spogliatoio riservato al personale. Poiché il luogo è destinato ad atti privati, come cambiarsi o riposare, la giurisprudenza lo riconosce come privata dimora. Il responsabile, identificato grazie alle telecamere di sorveglianza, viene accusato di furto in abitazione.

Furto in un ristorante chiuso. Giorgio, proprietario di un ristorante, denuncia il furto di attrezzature avvenuto durante l’orario di chiusura. Il ristorante, essendo chiuso al pubblico e utilizzato per attività lavorative riservate, viene riconosciuto come privata dimora. Di conseguenza, l’imputazione contro il responsabile è configurata come furto in abitazione.

Ogni caso di furto in abitazione o furto con strappo presenta implicazioni legali che richiedono un’attenta valutazione. Se sei coinvolto in un procedimento penale, sia come persona offesa sia come imputato, è fondamentale affidarsi a un avvocato esperto.

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5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Furto in abitazione e furto con strappo.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto un ruolo fondamentale nel chiarire i confini applicativi del reato di furto in abitazione e di furto con strappo, offrendo interpretazioni che guidano sia la difesa dell’imputato sia la tutela della persona offesa. Le sentenze più recenti aiutano a comprendere come i giudici valutano elementi come la violenza esercitata per lo strappo, la nozione di dimora privata e le circostanze che aggravano o attenuano la pena.

Massima: «Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tra l’introduzione nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un’occasione propizia» (Cass. pen., n. 3716/2023). Spiegazione: Perché il furto in abitazione sia configurabile, l’introduzione nel luogo privato deve essere finalizzata al furto stesso. Se l’autore agisce per caso o sfrutta un’occasione imprevista, il reato potrebbe essere riclassificato. Il nesso tra intrusione e furto deve essere chiaro e diretto.

Massima: «Ai fini della configurabilità del reato previsto all’art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l’immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato» (Cass. pen., n. 27678/2022). Spiegazione: Un immobile temporaneamente disabitato è considerato privata dimora se non è abbandonato. Ad esempio, una casa di vacanza chiusa per la stagione può comunque essere oggetto del reato di furto in abitazione.

Massima: «In tema di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro preclusi all’accesso di terzi, nei quali si compiano, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato» (Cass. pen., n. 35677/2022). Spiegazione: Luoghi di lavoro chiusi al pubblico, come spogliatoi aziendali, dove si svolgono abitualmente attività private, sono considerati privata dimora. Pertanto, un furto in questi spazi è punibile ai sensi dell’art. 624-bis c.p..

Massima: «In tema di furto in abitazione, ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del reato è sufficiente che il soggetto agente si rappresenti il luogo in cui si introduce come privata dimora, indipendentemente dalla presenza fisica delle persone al suo interno e dalla consapevolezza di detta presenza» (Cass. pen., n. 15639/2022). Spiegazione: L’autore del reato deve percepire il luogo come uno spazio privato. Non è necessaria la presenza di persone all’interno, purché il luogo sia idoneo a ospitare attività private.

Massima: «Non integra il delitto previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all’interno della segreteria di un circolo sportivo, trattandosi di un luogo destinato ad attività, quali il pagamento delle quote sociali e l’adesione a manifestazioni, non riconducibili a comportamenti inerenti alla vita privata» (Cass. pen., n. 11744/2020). Spiegazione: Un luogo pubblico o destinato a funzioni amministrative, come una segreteria, non è considerato privata dimora. Il furto in questi ambienti non ricade nell’art. 624-bis c.p., ma può configurare altre fattispecie di reato.

Massima: «Integra il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. il furto commesso all’interno di un locale adibito a spogliatoio di uno stand fieristico» (Cass. pen., n. 35788/2018). Spiegazione: Anche spazi temporanei, come uno spogliatoio fieristico, sono considerati privata dimora quando utilizzati per attività legate alla riservatezza personale. Pertanto, un furto in tali luoghi è punibile ai sensi dell’art. 624-bis c.p.

Massima: «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624 bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare» (Cass. pen., SS.UU., n. 31345/2017). Spiegazione: La definizione di privata dimora comprende solo i luoghi dove si svolgono abitualmente attività private e che non sono liberamente accessibili al pubblico. Questo esclude, ad esempio, locali aperti al pubblico durante l’orario di esercizio.

Questi principi evidenziano quanto sia complessa la valutazione di un caso di furto in abitazione. Se hai bisogno di assistenza legale personalizzata, visita la nostra pagina “Contatti” per parlare con un professionista esperto.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Furto in abitazione e furto con strappo.

L’articolo 624-bis del Codice Penale, che disciplina il furto in abitazione e il furto con strappo, prevede pene particolarmente severe rispetto al furto semplice, in ragione della maggiore gravità e pericolosità delle condotte.

Il furto in abitazione può essere contestato anche quando il fatto avviene in luoghi non abitativi ma destinati a uso privato, come spogliatoi riservati, garage, cantine o immobili temporaneamente non abitati, purché non abbandonati. La Cassazione ha chiarito che ciò che rileva non è la presenza fisica delle persone, ma la destinazione del luogo a funzioni di vita privata. Restano invece esclusi i luoghi aperti al pubblico o quelli destinati ad attività amministrative o commerciali.

Il furto con strappo, invece, si configura quando un bene viene sottratto direttamente alla persona mediante forza o violenza, ad esempio strappando una borsa o una collana. In questi casi, la condotta assume un disvalore maggiore rispetto al furto semplice, poiché comporta un contatto fisico violento con la vittima.

Comprendere la portata di queste differenze è essenziale sia per chi si ritiene persona offesa dal reato, sia per chi è accusato di furto in abitazione o con strappo. In entrambi i casi, rivolgersi a un avvocato penalista esperto consente di valutare correttamente le prove, individuare eventuali strategie difensive e gestire al meglio ogni fase del procedimento.

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