1. Introduzione: il potenziale spartiacque del diritto penale.
Il panorama del diritto penale italiano è in fermento. La riforma del reato di Violenza Sessuale (Art. 609-bis c.p.), approvata dalla Camera dei Deputati, segna un potenziale spartiacque, ponendo finalmente al centro della fattispecie incriminatrice il principio del “consenso libero e attuale”.
Il 19 novembre 2025, la Camera dei Deputati ha dato il via libera al nuovo testo dell’Art. 609-bis c.p., approvando la proposta di legge all’unanimità (227 voti favorevoli). Il fascicolo è ora trasmesso al Senato per la lettura finale.
Prima che la legge entri in vigore, è fondamentale per tutti i professionisti e i cittadini comprendere la portata di questa modifica: l’impianto del reato si sposta dalla prova della costrizione alla prova dell’assenza di volontà valida. Analizziamo il testo de iure condendo e le sue implicazioni immediate. Invece, per leggere il testo attualmente vigente dell’Art. 609-bis c.p., clicca qui.
2. Confronto normativo: focus sui mezzi vs. focus sul consenso.
La riforma riscrive il cuore dell’Art. 609-bis c.p. La tabella seguente illustra la differenza fondamentale di approccio tra il testo attualmente in vigore e la proposta di riforma:
| Articolo 609-bis c.p. | Testo vigente (focus sui mezzi) | Testo approvato dalla Camera (focus sul consenso) |
| Comma 1 (la condotta base) | Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali… | Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’altra è punito con la reclusione da sei a dodici anni. |
| Comma 2 (altre condotte) | Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica… | Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia… ovvero induce taluno abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità. |
3. Analisi giuridica: le due novità rivoluzionarie.
La riforma introduce due modifiche sostanziali che ridefiniscono il perimetro del reato:
3.1. Il principio “Solo Sì è Sì”: l’assenza di consenso libero e attuale.
La principale novità è la riscrittura del Comma 1. Il reato si configura non più per il fatto di costringere (attraverso l’uso di violenza fisica o morale), ma per il fatto di agire senza il consenso libero e attuale della persona.
Questa adesione al principio noto come “solo sì è sì” (in linea con la Convenzione di Istanbul) ha un’implicazione radicale: non sarà più necessario provare che la vittima abbia subito una violenza tale da annullare la sua volontà. È sufficiente provare che il consenso era assente, non libero o non attuale (ovvero revocato o non dato per quella specifica interazione).
Il Ruolo del Silenzio/Passività: Se il testo definitivo dovesse rimanere questo, la passività, la paura, o il non dire di no potrebbero non essere più sufficienti a scagionare l’imputato se non è dimostrabile un consenso libero ed esplicito. La prova si sposta, quindi, sull’elemento negativo: la mancanza del consenso.
3.2. La nuova categoria della “particolare vulnerabilità”.
Il secondo comma estende l’ipotesi di induzione ad atti sessuali introducendo il concetto di “particolare vulnerabilità” della persona offesa, affiancandolo alle preesistenti condizioni di inferiorità fisica o psichica.
Mentre l’inferiorità fisica o psichica è legata a patologie o condizioni che limitano la capacità di discernimento, la “vulnerabilità” è un concetto più ampio. Questo potrebbe ricomprendere: Stati di shock emotivo o forte stress, o condizioni di dipendenza affettiva non riconducibili a un abuso di autorità formale. La norma mira a proteggere le persone che, pur non essendo formalmente “inferme”, si trovano in uno stato di momentanea minorata difesa.
4. La prospettiva dell’Avvocato: cambia l’onere della prova.
Per un avvocato penalista, questa riforma (se confermata) cambia radicalmente l’approccio difensivo e accusatorio, incidendo sulla strategia legale:
- Per la Difesa: La linea difensiva dovrà focalizzarsi sull’esistenza di un consenso libero e attuale. La semplice assenza di un “no” esplicito o di segni di resistenza non basterà più. Sarà necessario dimostrare che l’imputato ha ragionevolmente potuto ritenere di agire con il consenso della persona offesa.
- Per l’Accusa: Sarà più agevole costruire l’accusa, potendo prescindere dalla rigida dimostrazione della violenza o minaccia e concentrandosi sulla mancanza di prova del consenso.
5. Conclusione: prepararsi alle nuove implicazioni legali.
La legge non è ancora definitiva, ma la direzione intrapresa dal Parlamento è chiara. La riforma del 609-bis c.p., con l’introduzione del consenso libero e attuale, rappresenta una delle modifiche più significative del diritto penale contemporaneo.
Lo Studio Legale Failla continuerà a monitorare l’iter legislativo al Senato e fornirà aggiornamenti tempestivi. Per una consulenza specifica sulle implicazioni di questa riforma o su un procedimento in corso a Siracusa o Catania, richiedi un confronto riservato con il nostro studio visitando la pagina Contatti del sito.
