Applicazione della pena su richiesta (patteggiamento): cos’è, quando si può chiedere e quali vantaggi comporta – Articolo 444 codice di procedura penale

1. Cos’è il patteggiamento.

Il patteggiamento – tecnicamente chiamato applicazione della pena su richiesta delle parti – è un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero che consente di definire il processo penale in modo rapido, evitando il dibattimento.

In pratica, l’imputato riconosce la propria responsabilità e, in cambio, ottiene una riduzione della pena fino a un terzo. Il giudice, se ritiene congrua la pena proposta e corretta la qualificazione giuridica del fatto, emette direttamente la sentenza di applicazione della pena senza procedere al processo ordinario.

Il patteggiamento è uno strumento utile per chi, assistito da un avvocato penalista esperto, intende limitare i danni di un processo penale, evitare un lungo iter giudiziario e ottenere una pena più mite.

Può riguardare pene detentive fino a cinque anni (anche congiunte a pene pecuniarie), oppure pene sostitutive o pecuniarie. Tuttavia, non è ammesso per reati particolarmente gravi – come quelli di stampo mafioso, i reati sessuali o i delitti di corruzione senza restituzione del profitto – e non può essere concesso a delinquenti abituali, professionali o per tendenza.


2. Testo dell’articolo 444 codice di procedura penale.

Per comprendere pienamente come funziona il patteggiamento, è utile leggere il testo dell’articolo 444 del codice di procedura penale, che disciplina l’applicazione della pena su richiesta delle parti.

La norma stabilisce i limiti entro i quali è possibile accordarsi sulla pena, i casi in cui il patteggiamento è escluso e le condizioni che devono essere rispettate perché il giudice possa accogliere la richiesta.

Si tratta di una disposizione centrale del nostro sistema processuale, perché consente di concludere il procedimento in modo rapido, evitando il dibattimento e alleggerendo il carico dei tribunali, pur mantenendo le garanzie fondamentali per l’imputato e per le altre parti del processo.

1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537 bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’articolo 317 bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.


3. Esempi di casi reali sul patteggiamento.

Per comprendere meglio come funziona nella pratica il patteggiamento, si possono considerare alcuni esempi che mostrano in quali situazioni questa scelta difensiva può rivelarsi utile per limitare le conseguenze di un procedimento penale.

Patteggiamento per detenzione ai fini di spaccio.

Un giovane incensurato viene trovato in possesso di una quantità di cocaina sufficiente a far presumere la destinazione allo spaccio. Dopo aver valutato la solidità delle prove e la collaborazione dell’imputato, il difensore concorda con il pubblico ministero una pena di due anni di reclusione e una multa, ridotta di un terzo grazie al patteggiamento. Il giudice ritiene la proposta congrua e applica la pena, riconoscendo anche la sospensione condizionale. L’imputato evita così un processo lungo e una condanna più severa.

Patteggiamento per lesioni personali.

Un uomo, coinvolto in una lite, viene accusato di aver provocato lesioni al suo interlocutore. Poiché l’episodio risulta occasionale e il soggetto non ha precedenti, il suo avvocato propone il patteggiamento con una pena contenuta. Il giudice accoglie la richiesta, ritenendo proporzionata la sanzione e apprezzando l’atteggiamento collaborativo dell’imputato. In questo modo, il procedimento si conclude in tempi brevi e con una pena sensibilmente ridotta rispetto a quella che sarebbe stata inflitta a seguito di un dibattimento.

Patteggiamento per appropriazione indebita.

Un imprenditore è accusato di essersi appropriato di somme appartenenti a un cliente. Dopo aver risarcito il danno e ammesso le proprie responsabilità, il difensore concorda una pena inferiore a due anni di reclusione, con richiesta di sospensione condizionale. Il giudice valuta favorevolmente la condotta riparatoria e accoglie la proposta di patteggiamento. L’imputato evita così una condanna più pesante e ottiene la possibilità di non subire effetti penali ulteriori in futuro.

Questi esempi mostrano come il patteggiamento, se gestito con competenza dal difensore, possa rappresentare una scelta strategica efficace per ridurre la pena, abbreviare i tempi del processo e affrontare con maggiore serenità le conseguenze di un procedimento penale.


4. Cosa fare per accedere al patteggiamento.

Chi è indagato o imputato e intende accedere al patteggiamento deve rivolgersi tempestivamente a un avvocato penalista di fiducia, che valuterà se il reato consente l’applicazione della pena su richiesta, quale misura di pena possa essere concordata con il pubblico ministero, se sia possibile subordinare la richiesta alla sospensione condizionale della pena o all’esenzione da eventuali pene accessorie, e individuerà i tempi e le modalità più opportune per presentare la richiesta al giudice. Il difensore si occupa di negoziare la pena con la Procura e di predisporre l’istanza, curando che la proposta sia realistica e vantaggiosa per il cliente.

È importante ricordare che il patteggiamento produce gli effetti di una condanna, ma non comporta l’ammissione formale di colpevolezza: resta quindi una scelta strategica che consente di chiudere il procedimento penale in modo rapido e con una pena ridotta. Chi riceve un avviso di garanzia o una citazione a giudizio può richiedere una consulenza legale per comprendere se il patteggiamento sia percorribile nel proprio caso concreto.

Se sei imputato in un procedimento penale e vuoi capire se conviene chiedere il patteggiamento o affrontare il processo ordinario, puoi contattarmi per una consulenza. Opero in tutta la provincia di Siracusa e Catania e offro assistenza in ogni fase del procedimento, valutando insieme al cliente la strategia difensiva più vantaggiosa, sia nei casi di reati meno gravi sia nei procedimenti più complessi.

Il patteggiamento, se affrontato con la giusta strategia difensiva, può rappresentare la soluzione più conveniente per chi desidera chiudere il procedimento penale in tempi rapidi e con una pena ridotta.