Giudizio abbreviato: cos’è, quando si può chiedere e quali vantaggi comporta – Articolo 438 codice di procedura penale

1. Cos’è il Giudizio abbreviato.

Il Giudizio Abbreviato (Art. 438 c.p.p.) è un rito alternativo al processo ordinario che consente all’imputato di ottenere una decisione allo stato degli atti, cioè sulla base delle sole prove raccolte durante le indagini preliminari, senza procedere al dibattimento.

Questo rito rappresenta una scelta difensiva estremamente strategica e vantaggiosa, poiché comporta una riduzione fissa e obbligatoria della pena di un terzo in caso di condanna. Il procedimento è più rapido e limitato, garantendo un risparmio di tempo e risorse legali.

Lo strumento è fondamentale quando le prove raccolte sono schiaccianti o si mira a contenere la pena. Va precisato che il rito non è ammesso per i reati puniti con l’ergastolo e che l’imputato rinuncia in linea di principio all’approfondimento probatorio (salvo optare per il giudizio abbreviato condizionato, che ammette una limitata integrazione probatoria).


2. Testo dell’articolo 438 codice di procedura penale.

Per comprendere i limiti e le opportunità offerte dal rito, è fondamentale analizzare come l’Articolo 438 c.p.p. definisca l’ambito di ammissibilità del Giudizio Abbreviato. La norma stabilisce che il rito è precluso solo per i reati puniti con l’ergastolo e, crucialmente, disciplina la possibilità del rito condizionato (con integrazione probatoria). L’analisi del testo è essenziale per la difesa, in quanto chiarisce le condizioni in cambio della riduzione obbligatoria di un terzo della pena.

1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.

1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

2. La richiesta puó essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.

5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1 bis, puó subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione all’istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.

6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.


3. Esempi di casi reali sul Giudizio abbreviato.

Per comprendere il valore strategico del rito, è fondamentale analizzare casi reali che dimostrano come il Giudizio Abbreviato consenta all’imputato di ottenere la riduzione fissa di un terzo della pena. Questi esempi chiariscono le diverse modalità di accesso (secco, condizionato e retroattivo) e i benefici processuali derivanti dalla rinuncia al dibattimento.

Spaccio di droga e giudizio abbreviato ordinario.

Giuseppe, accusato di spaccio di droga (Art. 73 d.P.R. 309/1990), propone il giudizio abbreviato secco.

Vantaggio: Grazie alla riduzione fissa di un terzo prevista dal rito, la pena finale scende a 2 anni e 8 mesi. Questo sconto è obbligatorio per legge ed è il beneficio primario per l’imputato.

Strategia: Il difensore rinuncia all’approfondimento probatorio in dibattimento. Il giudice lo condanna a 4 anni di reclusione.

Rapina e richiesta subordinata all’integrazione probatoria (giudizio abbreviato condizionato).

Salvatore, imputato per una rapina in banca, propone il giudizio abbreviato condizionato all’escussione di un testimone che ne proverebbe l’alibi.

Vantaggio: All’esito della prova integrata, Salvatore viene assolto per insufficienza di prove. Il rito abbreviato condizionato permette di conservare il vantaggio della riduzione di pena pur senza rinunciare completamente a prove decisive.

Strategia: L’imputato non accetta di essere giudicato unicamente sugli atti del P.M., ma chiede una limitata integrazione probatoria che il giudice ritiene necessaria.

Tentato omicidio e inammissibilità del rito.

Mario, accusato inizialmente di tentato omicidio (reato punito con l’ergastolo, e quindi inammissibile all’abbreviato), vede la sua richiesta di rito negata.

Vantaggio Retroattivo: Ai sensi dell’Articolo 438, comma 6-ter, c.p.p., il giudice riconosce comunque la riduzione di pena di un terzo prevista per l’abbreviato, poiché il rito sarebbe stato ammissibile per il reato riqualificato in sentenza.

Momento Strategico: Al termine del dibattimento, il fatto viene riqualificato in lesioni gravissime.


4. Cosa fare per accedere al Giudizio abbreviato.

Richiedere il Giudizio Abbreviato è una decisione tecnica e strategica di primaria importanza, che non può essere gestita con il “fai-da-te”. L’imputato deve manifestare la propria volontà entro e non oltre il momento in cui il Pubblico Ministero formula le conclusioni nell’Udienza Preliminare.

La scelta difensiva si articola in due opzioni cruciali:

  • Giudizio Abbreviato Semplice (o “Secco”): Si accetta che il giudice decida solo sulla base degli atti d’indagine raccolti fino a quel momento.
  • Giudizio Abbreviato Condizionato: La difesa subordina l’accesso del rito a una specifica integrazione probatoria (ad esempio, l’escussione di un testimone o una perizia), ritenuta decisiva per l’assoluzione.

Il beneficio è precluso solo per i reati puniti con l’ergastolo. Tuttavia, come stabilito dalla giurisprudenza, la riduzione di pena può essere applicata retroattivamente se il fatto viene riqualificato in dibattimento.

Rivolgersi immediatamente a un avvocato penalista con esperienza è fondamentale per: valutare i pro e i contro della rinuncia al dibattimento, identificare i margini difensivi negli atti già raccolti e proporre l’integrazione probatoria più mirata.

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