1. Cos’è il reato di Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’Articolo 73 del D.P.R. 309/1990 costituisce il pilastro normativo nella lotta al traffico e alla diffusione delle droghe, disciplinando il reato di spaccio e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Si tratta di una norma di estrema complessità che non punisce solo la cessione diretta, ma un vasto catalogo di condotte: da chi coltiva, produce o fabbrica sostanze, a chi le offre, le vende, le distribuisce o le trasporta, fino alla semplice detenzione senza giustificazione lecita destinata a un uso non esclusivamente personale.
Questo reato prevede pene severe e la sua applicazione dipende sempre da una valutazione complessiva del caso, in cui la gravità della condotta, la quantità e la qualità della sostanza stupefacente giocano un ruolo cruciale. In un contesto normativo in continua evoluzione, l’interpretazione della Corte di Cassazione e l’applicazione delle norme procedurali sono elementi imprescindibili che fanno la differenza tra una pena minima e una condanna severa.
2. Testo dell’articolo 73 d.P.R. 309/1990: le condotte punite e le pene previste.
Per comprendere in dettaglio la portata dell’Articolo 73 del D.P.R. 309/1990, è fondamentale analizzare la sua struttura, che classifica in modo netto le condotte punite in base alla loro gravità. La norma è complessa e distingue tra i fatti di maggiore allarme sociale (come il traffico organizzato e le violazioni delle autorizzazioni), puniti con la reclusione fino a venti anni e multe molto elevate, e l’ipotesi attenuata di lieve entità (comma 5), che comporta sanzioni significativamente più ridotte. L’Articolo 73, infatti, elenca dettagliatamente tutte le possibili azioni, dall’importazione alla semplice detenzione, ma la corretta qualificazione della condotta è il primo e cruciale passo della strategia difensiva.
1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. […].
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.
5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
3. Note procedurali dell’articolo 73 d.P.R. 309/1990: arresto, misure cautelari, prescrizione…
L’applicazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990 non si limita alla mera definizione del reato di spaccio di droga, ma si estende a tutti gli aspetti procedurali rilevanti per chi è accusato di detenzione o traffico di sostanze illecite. Dalla gestione dell’arresto in flagranza e l’applicazione delle misure cautelari, fino all’uso delle intercettazioni e alla competenza del giudice, ogni elemento è cruciale. L’analisi della prescrizione del reato e delle condizioni per il riconoscimento di attenuanti o esimenti gioca un ruolo determinante nella strategia difensiva.
- Arresto e Fermo in Flagranza: Il dato fondamentale è che l’arresto in flagranza è obbligatorio ai sensi dell’Art. 380, lett. h, c.p.p. per le condotte ordinarie. Si distingue nettamente dal caso di lieve entità (comma 5), per cui l’arresto è facoltativo (Art. 381 c.p.p.). Analogamente, il fermo di indiziato di delitto è consentito (Art. 384 c.p.p.), tranne per le ipotesi meno gravi richiamate nei commi 4 e 5.
- Misure Cautelari e Intercettazioni: Le Misure cautelari personali sono ammesse secondo gli articoli 280 e 287 c.p.p., con l’importante eccezione del comma 7 che, richiamando le situazioni dei commi 4 o 5, ne impedisce l’applicazione. Le Intercettazioni sono sempre consentite come mezzo di ricerca della prova (Art. 266, lett. c, c.p.p.) e, per le ipotesi aggravate (Art. 80, comma 2), si estendono, anche in deroga, all’uso del captatore informatico (Art. 4 D.Lgs. n. 216/17).
- Autorità Giudiziaria e Udienza Preliminare: In assenza delle aggravanti dell’Art. 80, l’organo giudicante competente è il tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.). L’Udienza preliminare è regolarmente prevista, in conformità agli articoli 416 e 418 c.p.p., rappresentando un momento cruciale per la strategia difensiva.
- Tipologia del Reato: Si distingue tra la tipologia comune (comma 1) e la tipologia propria (commi 2 e 3). Per i commi 4 e 5, la tipologia viene valutata in conformità al caso specifico. La Forma di esecuzione è libera, e il reato si perfeziona con un’azione o un evento a seconda della condotta specifica.
- Natura e Tentativo: La Natura del reato è generalmente istantanea, ma può assumere carattere permanente (es. coltivazione) o abituale (es. fabbricazione). In caso di reati non collegati spazio-temporalmente, può applicarsi l’Art. 81, comma 2, c.p. Il Tentativo è configurabile in generale, ma non per l’offerta o la messa in vendita, dove il reato si perfeziona già con l’azione.
- Termini di Custodia Cautelare (Impatto della Classificazione): I termini sono brevi per i commi 4 e 5, lunghi per i commi 1 e 2, e medi per gli altri, ma possono essere prolungati in caso di reati gravi (Art. 407, comma 2, n. 6 c.p.p.). La presenza dell’attenuante del comma 7 (collaborazione) è dirimente, in quanto rende i termini medi e determina l’immediata cessazione della misura per i commi 4 e 5.
- Prescrizione e Cause di Estinzione: I termini di prescrizione variano drasticamente: sono 20 anni (comma 1), 22 anni (comma 2) e 6 anni (commi 4 e 5). La circostanza attenuante del comma 7 non influisce sulla prescrizione. Importante è la possibilità di ottenere la non punibilità per tenuità del fatto per le condotte del comma 5, purché non vi sia abitualità, o la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità per i tossicodipendenti.
- Delitto Ostativo: Il reato è ostativo ai fini dei benefici penitenziari solo se aggravato ai sensi dell’Art. 80 (Art. 4-bis L. 354/75).
4. Esempi di casi reali del reato di Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel contesto del reato di spaccio di droga e delle violazioni dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, è fondamentale comprendere che le conseguenze legali variano drasticamente a seconda delle circostanze specifiche del caso, dalla quantità della sostanza al ruolo ricoperto. In questo paragrafo, analizzeremo alcuni esempi concreti che illustrano come le autorità giudiziarie e la giurisprudenza della Cassazione interpretano e applicano la legge, evidenziando gli snodi critici per la strategia difensiva.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Cessione a minorenni e lieve entità. Consideriamo il caso di Luca, 19 anni, fermato dopo aver ceduto una piccola quantità di marijuana a un coetaneo e al fratello minore, di 16 anni. Sebbene il difensore possa sostenere, in prima battuta, la lieve entità del fatto (comma 5), il Tribunale deve valutare la contestuale presenza di aggravanti. In questo caso, l’applicazione dell’aggravante per cessione a minorenni è compatibile con la lieve entità, portando a una condanna che non è affatto lieve. Questa distinzione processuale evidenzia come un approccio superficiale possa tradursi in una pena severa, nonostante la minima quantità della sostanza.
Coltivazione domestica per uso personale. Un altro caso tipico riguarda la coltivazione domestica. Prendiamo Giulia, una giovane universitaria, trovata in possesso di una singola pianta di cannabis coltivata con mezzi rudimentali sul balcone. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che, se il giudice accerta che la coltivazione è destinata esclusivamente al consumo personale e la quantità di principio attivo è minima, può essere esclusa la configurazione stessa del reato. La difesa, in queste circostanze, è chiamata a produrre elementi probatori inoppugnabili per dimostrare la destinazione della coltivazione.
Concorso di persone nel reato di cessione. Quando il reato è commesso da più soggetti (concorso di persone), come nel caso di Marco e Anna, arrestati per aver venduto insieme una dose di cocaina, è cruciale per la difesa distinguere i ruoli. Se Marco ha avuto un ruolo centrale (organizzazione e gestione del denaro), può essere inquadrato nel comma 1 (più grave), mentre Anna, che ha avuto un ruolo marginale e di mero supporto, può rientrare nel comma 5 per la lieve entità del suo contributo. La capacità dell’avvocato di scorporare le responsabilità è fondamentale per ottenere il massimo risultato processuale per ciascun imputato.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di accuse per reato di spaccio di droga o detenzione illecita di stupefacenti in violazione dell’articolo 73 D.P.R. 309/90, la giurisprudenza della Corte di Cassazione gioca un ruolo fondamentale nel chiarire l’applicazione della legge. L’analisi delle decisioni delle Sezioni Unite è imprescindibile, poiché sono esse a dirimere i contrasti giurisprudenziali e a definire i principi che ogni difensore deve conoscere. Comprendere queste interpretazioni è essenziale per costruire una corretta e inattaccabile strategia difensiva e per orientarsi tra le gravi conseguenze che la legge prevede.
Massima: «L’aggravante prevista dall’art. 80, lett. a), è compatibile con l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.» (Cass., SS. UU, n. 35737/2010)». Spiegazione: anche quando un fatto rientra nella categoria di lieve entità prevista dal comma 5 dell’articolo 73, l’aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a minorenni può essere applicata. Ciò significa che la gravità del reato aumenta se la droga è ceduta a chi ha meno di 18 anni, anche se la quantità è minima o le circostanze appaiono meno gravi.
Massima: «Dopo le modifiche della legge n. 49/2006, non sono penalmente punibili l’acquisto e la detenzione di stupefacenti destinati all’uso personale anche per conto di terzi, purché: l’identità dei soggetti coinvolti sia certa; sia manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze per il proprio consumo; l’acquirente sia uno degli assuntori e l’acquisto avvenga sin dall’inizio per il gruppo» (Cass., SS.UU., n. 25401/2013). Spiegazione: L’acquisto e la detenzione di stupefacenti per uso personale, anche se effettuati per conto di un gruppo di consumatori, non costituiscono reato, a patto che tutti i partecipanti siano identificabili e che il compratore agisca esclusivamente per il consumo condiviso all’interno del gruppo.
Massima: «La diversità delle sostanze detenute non esclude la configurabilità del reato di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5. È necessaria una valutazione complessiva degli elementi del caso concreto. La detenzione di sostanze eterogenee, qualificabile nel complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato» (Cass., SS. UU., n. 51063/2018). Spiegazione: Anche se una persona detiene diverse tipologie di sostanze stupefacenti, il giudice deve valutare il caso nel suo complesso. Se le circostanze indicano che il fatto è di lieve entità, il reato può essere considerato come unico e meno grave, portando a pene ridotte.
Massima: «La cessione, vendita e commercializzazione di derivati della cannabis sativa L non rientrano nell’ambito della legge n. 242/2016 e integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, salvo che tali derivati siano privi di efficacia drogante o psicotropa» (Cass., SS. UU., n. 30475/2019). Spiegazione: La legge consente la vendita di derivati della cannabis sativa L solo se privi di effetti droganti o psicotropi. Qualsiasi prodotto che superi i limiti consentiti dalla normativa è soggetto alle sanzioni previste per il reato di produzione e traffico di stupefacenti.
Massima: «Configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo. Non integra il reato la coltivazione domestica di minime dimensioni con tecniche rudimentali, destinata esclusivamente all’uso personale» (Cass., SS. UU., ud. 19.12.2019). Spiegazione: Il reato di coltivazione di stupefacenti si configura anche senza considerare la quantità di principio attivo prodotto, salvo il caso in cui la coltivazione sia di dimensioni ridotte, effettuata con mezzi rudimentali e destinata esclusivamente al consumo personale.
Massima: «Rimangono validi i criteri per individuare la soglia della quantità ingente. Per le droghe leggere, la soglia è fissata in 2 kg di principio attivo» (Cass., SS. UU., ud. 30.01.2020). Spiegazione: La quantità ingente, che costituisce un’aggravante per i reati relativi agli stupefacenti, è definita dalla legge. Per le droghe leggere, il limite è di 2 kg di principio attivo. Superare questa soglia comporta pene più severe.
Massima: «In tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto: a un concorrente, ai sensi del comma 1, dell’art. 73; a un altro concorrente, ai sensi del comma 5, del medesimo articolo» (Cass., SS. UU., n. 27140/2020). Spiegazione: In un reato che coinvolge più persone, i ruoli e le responsabilità dei partecipanti possono essere diversi. Alcuni possono rispondere per una condotta più grave (comma 1), mentre altri, per ruoli minori, possono essere giudicati secondo il comma 5, che prevede pene più leggere.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il procedimento penale disciplinato dall’Articolo 73 del D.P.R. 309/1990 non è un evento standard, ma una complessa concatenazione di variabili procedurali e giurisprudenziali, come evidenziato dalle cruciali pronunce delle Sezioni Unite. L’esito del processo – che sia la qualificazione di lieve entità, la corretta ammissione delle intercettazioni o l’esclusione della punibilità per l’uso personale – si gioca su dettagli tecnici e strategici che vanno analizzati immediatamente dopo l’avviso di garanzia.
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