1. Cos’è il reato di Devastazione e saccheggio.
L’Articolo 419 del Codice Penale, collocato tra i reati contro l’ordine pubblico, disciplina il reato di Devastazione e saccheggio. Questa norma tutela la sicurezza collettiva e l’ordine sociale, punendo con severità chiunque, agendo in gruppo o da solo ma in un contesto di disordine, provochi gravi e vasti danni a cose (devastazione) o compia atti violenti di spoliazione (saccheggio), tali da generare un pericolo indeterminato per la pubblica incolumità.
Questo reato comporta una pena particolarmente elevata, data l’entità del danno sociale causato. La sua configurazione dipende da una valutazione della vastità e della diffusività del pericolo generato. È inoltre essenziale conoscere la differenza tra Devastazione e Saccheggio, poiché la qualificazione del fatto influisce sulla strategia difensiva e sulle pene applicabili, rappresentando il primo snodo cruciale del procedimento.
2. Testo dell’articolo 419 codice penale: le condotte punite e le pene previste.
Per comprendere la severità e la portata del reato di Devastazione e saccheggio, è essenziale analizzare come l’Articolo 419 del Codice Penale definisce le condotte punibili. La norma stabilisce sanzioni eccezionalmente severe per chi, con atti violenti e distruttivi, compromette l’ordine pubblico, configurando un pericolo indeterminato per la collettività. La strategia difensiva si concentra sulla prova della mancanza di vastità del danno o dell’effettiva diffusività del pericolo generato.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
3. Note procedurali dell’articolo 419 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Il reato di Devastazione e saccheggio (Art. 419 c.p.) innesca l’applicazione di disposizioni procedurali severe a causa dell’estrema gravità del fatto, che richiedono la massima attenzione difensiva. Tali disposizioni vanno dalla fase dell’arresto in flagranza (spesso obbligatorio) all’ammissibilità di rigorose misure cautelari, fino ai termini di prescrizione particolarmente lunghi. Comprendere come vengono gestiti i procedimenti legali e quali sono le implicazioni cautelari è cruciale per la strategia.
- Arresto in Flagranza: L’arresto è obbligatorio in caso di flagranza (Art. 380, lett. b, c.p.p.). Questo dato evidenzia l’immediata gravità attribuita dalla legge al reato, richiedendo l’intervento coattivo delle Forze dell’Ordine.
- Fermo e Misure Cautelari: Il Fermo di indiziato di delitto è consentito (Art. 384 c.p.p.), a condizione che sussistano gravi indizi e pericolo di fuga. Analogamente, le Misure cautelari personali sono ammesse (Artt. 280 e 287 c.p.p.) per prevenire il rischio di reiterazione, fuga o inquinamento delle prove.
- Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono consentite come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.), dato il forte allarme sociale e la potenziale complessità delle indagini legate a questo reato.
- Autorità Giudiziaria e Udienza: La competenza per il giudizio è attribuita al tribunale collegiale (Art. 33-bis c.p.p.). Il reato è procedibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.) ed è prevista l’Udienza preliminare (Artt. 416 e 418 c.p.p.).
- Natura e Perfezionamento del Reato: Il reato è di tipo comune e si configura con modalità libera, senza necessità di schemi predeterminati. È classificato come istantaneo, ma si perfeziona con il verificarsi di un evento (il danno vasto e diffuso), non con semplici atti preparatori. Il Bene giuridico tutelato è la sicurezza della proprietà delle cose.
- Elemento Psicologico e Tentativo: L’elemento psicologico richiesto è il dolo specifico, sebbene l’orientamento in tal senso sia minoritario. Il Tentativo è configurabile, poiché la legge prevede che anche gli atti diretti a commettere il reato siano punibili.
- Prescrizione e Benefici: Il termine di prescrizione è di 15 anni. I termini custodiali sono classificati come medi (Art. 303 c.p.p.). A causa della gravità della fattispecie, la Declaratoria di non punibilità del fatto e la Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) non sono ammesse.
4. Esempi di casi reali del reato di Devastazione e saccheggio.
Per comprendere appieno come il reato di devastazione e saccheggio venga applicato nella pratica, è fondamentale analizzare alcuni casi reali che illustrano il cruciale requisito della vastità del danno e del pericolo indeterminato. Esploreremo situazioni concrete in cui il reato è stato contestato, chiarendo come la giurisprudenza interpreti la condotta e quali siano gli snodi determinanti per la strategia difensiva.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Giacomo e il corteo violento. Durante una manifestazione violenta, Giacomo si unisce a un gruppo che vandalizza negozi. Nonostante non compia l’atto materiale di danneggiamento, lancia fumogeni che contribuiscono al caos generale. Viene accusato di concorso nel reato di devastazione perché il suo contributo (il lancio dei fumogeni) ha rafforzato il pericolo indeterminato e il clima di disordine pubblico. La difesa in questi casi deve provare che la sua condotta non aveva efficacia causale rispetto alla vasta distruzione generata.
Luca e la perdita di controllo. Luca, in preda alla rabbia, scollega il tubo del gas della sua cucina, causando un’esplosione che sventra un palazzo. Luca viene accusato di devastazione. Nonostante il suo intento primario fosse vendicarsi dei vicini, l’esplosione produce un danno vasto e un pericolo per la sicurezza pubblica indeterminato (potenzialmente per l’intero quartiere). La difesa deve contestare la vastità oggettiva del danno per tentare una derubricazione a reato meno grave.
Roberto e l’assalto al blindato. Durante una protesta degenerata, Roberto segue un gruppo che incendia un veicolo blindato dei Carabinieri. Anche se Roberto non compie materialmente l’atto di incendio, viene accusato di partecipazione consapevole al reato di devastazione, in quanto la sua presenza e adesione morale contribuiscono al rafforzamento del sodalizio criminale. La strategia difensiva si concentra sulla negazione della consapevolezza e della volontà di contribuire all’evento devastatore.
Esempi dal punto di vista della persona offesa.
Il negozio di Maria distrutto. Maria, proprietaria di una boutique, vede il suo negozio distrutto e saccheggiato durante una protesta. L’azione dei vandali viene qualificata come devastazione per la vastità e la gravità dei danni (vetrine rotte, merce rubata) e per aver generato un clima di insicurezza. La tua assistenza è essenziale per la costituzione di parte civile volta a ottenere il risarcimento per il danno economico subito.
L’esplosione nel condominio di Anna. Anna subisce l’esplosione causata da Luca, che distrugge due piani e danneggia gravemente il condominio. L’evento non colpisce solo il patrimonio, ma configura una grave turbativa dell’ordine pubblico per la sua diffusività. Anna, tramite il suo legale, deve affrontare la procedura per la quantificazione del danno strutturale e morale causato dalla devastazione.
Lo stadio danneggiato di Marco. Marco, presidente di una squadra sportiva, vede lo stadio distrutto da tifosi violenti, rendendo l’impianto inagibile. I fatti vengono qualificati come devastazione per l’entità del danno e il pericolo concreto per l’ordine pubblico (disagio per la comunità sportiva). L’assistenza legale è cruciale per dimostrare il danno vasto alla struttura pubblica e il conseguente nesso causale con il reato commesso.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Devastazione e saccheggio.
La Corte di Cassazione ha più volte affrontato il reato di devastazione e saccheggio, chiarendo i criteri fondamentali per la sua applicazione. Le sentenze offrono interpretazioni essenziali su elementi cruciali come la vastità del danno e la sussistenza del pericolo indeterminato per l’ordine pubblico, che distinguono questo delitto dal semplice danneggiamento. Analizzare questi orientamenti giurisprudenziali è indispensabile per comprendere come la Cassazione definisce il reato e quali sono le implicazioni strategiche per la difesa.
Massima: «In tema di reato di devastazione, per la configurabilità del dolo è necessario che l’agente, oltre a rappresentarsi e a volere la propria condotta distruttiva, agisca nonostante la percezione che questa si ponga come concausa efficiente dell’evento» (Cass. pen., n. 17494/2022). Spiegazione: Perché un soggetto possa essere considerato colpevole del reato di devastazione, è necessario che non solo abbia voluto compiere un’azione distruttiva, ma anche che fosse consapevole delle conseguenze della sua condotta. Questo significa che il dolo si configura quando l’agente accetta il rischio di causare un evento dannoso su larga scala.
Massima: «L’elemento oggettivo del delitto di devastazione consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento – comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo – di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, ma anche l’offesa e il pericolo concreti dell’ordine pubblico» (Cass. pen., n. 6961/2022). Spiegazione: Questo principio chiarisce che il reato di devastazione non si limita a piccoli danneggiamenti, ma si riferisce a distruzioni estese e indiscriminate che compromettono sia il patrimonio privato sia l’ordine pubblico, generando un senso di insicurezza nella comunità.
Massima: «Il delitto di devastazione di cui all’art. 419 cod. pen. non ha natura necessariamente plurisoggettiva, cosicché può essere realizzato anche da un singolo agente, la cui condotta abbia prodotto un effetto distruttivo su larga scala» (Cass. pen., n. 9520/2019). Spiegazione: Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il reato di devastazione può essere commesso anche da una sola persona, purché la sua azione provochi danni significativi e diffusi, sufficienti a compromettere l’ordine pubblico.
Massima: «Ai fini della configurabilità del delitto di devastazione e saccheggio, trattandosi di reato contro l’ordine pubblico, è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l’ordine pubblico» (Cass. pen., n. 11912/2019). Spiegazione: La Cassazione sottolinea che il reato si configura anche se i danni materiali non sono ingenti, a patto che l’azione abbia compromesso l’ordine pubblico. L’attenzione è quindi posta sull’impatto sociale e sulla sicurezza collettiva.
Massima: «In tema di concorso nel reato di devastazione, la mera condotta di agevolazione di uno specifico atto di danneggiamento non può, di per sé sola, essere sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell’agente di contribuire all’evento di devastazione complessivamente inteso» (Cass. pen., n. 45646/2015). Spiegazione: Questo principio chiarisce che, per essere considerati responsabili di concorso nel reato, non basta partecipare passivamente a un’azione violenta; è necessario dimostrare che l’agente fosse consapevole di contribuire a un danno esteso e generalizzato.
Massima: «Il delitto di devastazione di cui all’art. 419 c.p. assorbe quello di danneggiamento perché l’elemento oggettivo consiste in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo» (Cass. pen., n. 946/2012). Spiegazione: Il reato di devastazione, per la sua gravità, include in sé anche il danneggiamento. Questo significa che se un’azione causa distruzioni estese, si applica il reato più grave di devastazione, anche se singoli danni rientrerebbero altrimenti nel reato di danneggiamento.
Massima: «Il reato di devastazione costituisce un delitto di pericolo contro l’ordine pubblico. Il pericolo deve, per le modalità del fatto, essere concreto, e non meramente ipotetico ed è ravvisabile solo in situazioni di effettiva minaccia per la vita collettiva» (Cass. pen., n. 5166/1990). Spiegazione: La Corte chiarisce che per configurare il reato di devastazione è necessario che il pericolo per l’ordine pubblico sia reale e tangibile. Non basta un rischio ipotetico: i fatti devono dimostrare un impatto concreto sulla vita sociale.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Devastazione e saccheggio.
Il reato di Devastazione e saccheggio (Articolo 419 c.p.) è tra i più gravi contro l’ordine pubblico, per il rischio che genera all’incolumità e all’ordine sociale. La Cassazione ha chiarito che il reato si configura non solo per danni materiali su larga scala, ma quando la condotta compromette la tranquillità della comunità (pericolo indeterminato). È fondamentale distinguere tra Devastazione (distruzione indiscriminata) e Saccheggio (appropriazione illecita) e contestare la partecipazione consapevole a violenze collettive.
La pena severa e la complessità della prova richiesta rendono indispensabile un’analisi meticolosa. Per chi è coinvolto in un’indagine per Art. 419 c.p., il nostro studio è specializzato nella difesa contro reati di questa portata. Per ricevere assistenza legale immediata e affrontare il procedimento con una strategia adeguata a Siracusa o Catania, richiedi una consulenza personalizzata con il nostro studio visitando la pagina Contatti del sito.
