1. Cos’è il reato di Rivelazione di segreto professionale.
Il reato di rivelazione di segreto professionale, disciplinato dall’Articolo 622 del Codice Penale, è un reato proprio che tutela il diritto alla riservatezza delle informazioni comunicate in contesti di fiducia (medico, avvocato, sacerdote, ecc.).
Il delitto si configura quando una persona qualificata (il professionista), avendo ricevuto informazioni riservate per ragioni professionali o d’ufficio, le rivela senza giusta causa, arrecando un danno alla persona offesa. La sua essenza risiede nella violazione del dovere fiduciario e del segreto. La pena prevista varia in base alla gravità della condotta e alla sussistenza del danno, elemento indispensabile per la configurazione del reato.
2. Testo dell’articolo 622 codice penale: condotte punite e pene previste.
Per comprendere i confini del delitto, è fondamentale analizzare come l’Articolo 622 del Codice Penale sanzioni la violazione del rapporto fiduciario. La norma punisce chi rivela il segreto senza giusta causa, ma solo se da tale condotta deriva un danno alla persona offesa. L’analisi è cruciale per distinguere la violazione dell’obbligo deontologico (amministrativo) dall’illecito penale.
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
3. Note procedurali dell’articolo 622 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Dal punto di vista processuale, il reato di Rivelazione di segreto professionale (Art. 622 c.p.) presenta un regime cautelare blando, data la sua limitata gravità, con esclusione totale di arresto, fermo, misure cautelari personali e intercettazioni. È cruciale conoscere che il procedimento è avviato solo su querela di parte e che la competenza è del Tribunale monocratico, elementi che riflettono la tutela del rapporto fiduciario violato dal professionista.
- Arresto, Fermo e Misure Cautelari: Nessuna di queste misure è consentita. L’arresto in flagranza, il fermo e le misure cautelari personali sono non consentite, data la limitata gravità del reato base.
- Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non sono ammesse come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.).
- Autorità Giudiziaria Competente: La competenza per il giudizio è del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.).
- Procedibilità (Leva Strategica): Il procedimento è avviabile solo su querela di parte (Art. 336 c.p.p.), il che rende la volontà della persona offesa l’elemento centrale per l’azione penale.
- Udienza Preliminare: Non è prevista (Art. 550 c.p.p.), quindi il giudizio si svolge con citazione diretta.
- Bene Giuridico Tutelato e Tipologia: La norma protegge il segreto professionale e il rapporto di fiducia. Si tratta di un reato proprio, commesso solo da soggetti legati da obblighi di riservatezza (medici, avvocati, ecc.).
- Forma di Esecuzione e Natura: Il reato ha forma libera (può essere commesso con qualsiasi modalità) e si perfeziona con l’azione di rivelazione. È di natura istantanea, consumandosi al momento della divulgazione.
- Elemento Psicologico e Tentativo: Richiesto dolo generico (consapevolezza e volontà di rivelare il segreto). La configurabilità del tentativo è controversa, ma tendenzialmente ammessa nei casi di rivelazione tramite atto scritto non giunto al destinatario.
- Prescrizione e Benefici: Il termine di prescrizione è di 6 anni. La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto e la Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) sono possibili.
4. Esempi di casi reali del reato di Rivelazione di segreto professionale.
Per comprendere come si configura il reato di Rivelazione di segreto professionale (Art. 622 c.p.), è fondamentale analizzare casi reali che chiariscono il cruciale requisito del danno arrecato e la violazione del dovere fiduciario. Questi esempi illustrano l’intersezione del reato con il Favoreggiamento personale o con il danno economico aziendale, elementi che elevano la condotta da mero illecito deontologico a responsabilità penale.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Il segretario dell’avvocato e il cliente danneggiato. Antonio, segretario in uno studio legale, rivela informazioni riservate sulla strategia di risarcimento danni del cliente a una terza parte. La sua condotta configura il reato di rivelazione di segreto professionale (Art. 622 c.p.) e danneggia il cliente, poiché le informazioni erano state apprese per ragioni d’ufficio e la divulgazione ha interferito con la strategia processuale.
L’impiegato e l’appalto truccato. Luigi, impiegato in un’azienda edile, trasmette informazioni riservate sull’offerta economica a un’impresa concorrente. L’azione di Luigi, consapevole del danno, integra il reato di rivelazione di segreto professionale. Il danno, in questo caso, è prettamente economico, con il pregiudizio causato alla propria società nella gara d’appalto.
Il medico e il favoreggiamento. Sara, medico, informa un conoscente indagato dell’imminente acquisizione di documentazione da parte della Procura. L’azione di Sara non solo configura il reato di rivelazione di segreto professionale (violazione del dovere d’ufficio), ma si sovrappone anche al Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.), poiché l’informazione era funzionale all’occultamento di prove e all’elusione delle investigazioni.
Esempi dal punto di vista della persona offesa.
Il dirigente e la violazione di riservatezza aziendale. Giulia, dirigente, scopre che il responsabile del reparto ricerca, Marco, ha trasmesso informazioni riservate riguardanti un nuovo farmaco a un concorrente. Il comportamento di Marco integra il reato di rivelazione di segreto professionale, poiché le informazioni erano state apprese per ragione della professione e sono state utilizzate per ottenere un ingiusto vantaggio competitivo, causando un grave danno all’azienda.
Il paziente e il medico indiscreto. Roberto, paziente, scopre che il suo medico curante ha rivelato dettagli sulle sue condizioni di salute a terze persone senza alcuna giustificazione. La condotta del medico configura il reato di rivelazione di segreto professionale in quanto viola il diritto alla riservatezza del paziente, arrecando un pregiudizio alla sua reputazione.
La cliente e il commercialista scorretto. Elena, cliente di un commercialista, scopre che quest’ultimo ha condiviso con un suo concorrente dettagli riservati sui piani di investimento futuri. Anche se i piani non sono ancora stati attuati, il concorrente ha utilizzato queste informazioni per avvantaggiarsi sul mercato. Si configura il reato di rivelazione di segreto professionale, con un evidente pregiudizio economico causato dal tradimento del rapporto fiduciario.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Rivelazione di segreto professionale.
La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 622 c.p., chiarendo come il reato si configuri come delitto proprio che sanziona la violazione del dovere fiduciario da parte di soggetti qualificati (medici, avvocati, ecc.). Le sue pronunce sono essenziali per definire il perimetro del reato, stabilendo che la rivelazione deve essere avvenuta senza giusta causa e deve aver prodotto un danno (nocumento) alla persona offesa.
Massima: «In tema di rivelazione di segreto professionale (art. 622 cod. pen.), il pericolo di nocumento, inteso come pregiudizio reale di qualunque natura, purché giuridicamente apprezzabile, costituisce condizione obiettiva di punibilità del reato che non può essere considerata presunta, ma deve essere individuata in sentenza con dati chiaramente significativi della sua esistenza» (Cass. pen., n. 34913/2016). Spiegazione: Affinché il reato di rivelazione di segreto professionale sia punibile, è necessario dimostrare un danno concreto e reale, che deve essere valutato e motivato nella sentenza. Non è sufficiente presupporre il danno, ma occorre fornire prove chiare e precise della sua esistenza.
Massima: «In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, l’unitaria acquisizione di una pluralità di informazioni con diverso contenuto – quali i processi industriali, le caratteristiche dei prodotti e le specifiche politiche commerciali – costituisce un atto meramente preparatorio rispetto al quale le successive condotte di rivelazione o di impiego di siffatte notizie rappresentano il momento consumativo di una pluralità di reati, eventualmente unificati dall’unitaria determinazione criminosa, ai sensi dell’art. 81 cod. pen.» (Cass. pen. n. 29205/2016). Spiegazione: La raccolta di informazioni riservate, come dettagli su processi industriali o politiche commerciali, è considerata un atto preparatorio. Il reato si perfeziona nel momento in cui tali informazioni vengono rivelate o utilizzate. Se tali atti sono legati da una stessa intenzione, possono essere considerati un unico reato continuato.
Massima: «Il reato di rivelazione di segreto professionale previsto dall’art. 622 c.p., nel caso in cui la rivelazione del segreto sia compiuta al fine di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell’autorità a suo carico, coesiste con il reato di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p. – nella specie del concorso formale di reati – data la diversa oggettività dei due reati ed attesa la strumentalità della rivelazione del segreto rispetto al favoreggiamento» (Cass. pen., n. 8635/1996). Spiegazione: Quando una persona rivela un segreto professionale per aiutare un’altra persona a evitare indagini o accuse, si configurano due reati distinti: rivelazione di segreto professionale e favoreggiamento personale. I due reati possono essere contestati insieme perché proteggono beni giuridici differenti.
Massima: «L’elemento distintivo significante tra il reato previsto dall’art. 622 c.p., rivelazione di segreto professionale, ed il reato di rivelazione di segreti d’ufficio di cui all’art. 326 c.p. […] è essenzialmente quello del tipo di segreto, di cui è interdetta la divulgazione» (Cass. pen., n. 8635/1996). Spiegazione: La differenza tra il reato di rivelazione di segreto professionale e quello di segreti d’ufficio sta nel tipo di informazione divulgata: il primo riguarda notizie private apprese in un contesto professionale, il secondo concerne informazioni relative all’attività della pubblica amministrazione. Anche le modalità di perseguibilità sono diverse.
Massima: «Commette il reato di cui all’art. 622 c.p. […] l’impiegato di una società, che trasmetta — nel caso di una gara di appalto — notizie segrete riguardanti la sua azienda a vantaggio della società poi rimasta aggiudicataria dei lavori» (Cass. pen., n. 7861/1985). Spiegazione: Un dipendente che divulga informazioni riservate della propria azienda per favorire un concorrente commette il reato di rivelazione di segreto professionale. Questo comportamento è punibile perché danneggia l’azienda e viola l’obbligo di riservatezza.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Rivelazione di segreto professionale.
Il reato di rivelazione di segreto professionale (Art. 622 Codice Penale) è un delitto proprio che sanziona la violazione del dovere fiduciario da parte di professionisti (medici, avvocati, ecc.). La Cassazione ha chiarito che il reato si configura solo se la rivelazione avviene senza giusta causa e produce un danno (nocumento) concreto e giuridicamente rilevante per la persona offesa.
La chiave strategica risiede proprio nella prova del danno effettivo e nell’analisi dell’esistenza di una giusta causa che possa escludere il reato. Dato che la fattispecie è procedibile a querela di parte, il controllo sull’azione penale è in mano alla vittima.
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