Reato di Atti persecutori (Stalking) – Articolo 612-bis codice penale

1. Cos’è il reato di Atti persecutori.

Il reato di Atti persecutori, noto come Stalking, è disciplinato dall’Articolo 612-bis del Codice Penale e tutela la libertà morale e la serenità psicologica della vittima. Questo reato si configura quando un soggetto, con condotte reiterate di minaccia o molestia, causa alternativamente uno dei tre eventi dannosi previsti dalla legge:

  1. Un grave e perdurante stato di ansia o paura;
  2. Il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto;
  3. La costrizione a modificare le proprie abitudini di vita.

L’elemento strategico cruciale risiede nella prova di questi eventi dannosi. La legge sanziona l’escalation del comportamento, che va oltre la semplice minaccia o molestia, incidendo profondamente sulla libertà personale della vittima.


2. Testo dell’articolo 612-bis codice penale: condotte punite e pene previste.

Per comprendere la gravità e il perimetro del reato, è fondamentale analizzare come l’Articolo 612-bis del Codice Penale sanzioni chi compie atti persecutori. La norma punisce la reiterazione di minacce o molestie che causano alternativamente un grave stato di ansia/paura o la modifica delle abitudini di vita. Questa sequenza di condotta e triplice evento dannoso è l’elemento cruciale che distingue lo Stalking da reati minori come la minaccia semplice.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.


3. Note procedurali dell’articolo 612-bis codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Dal punto di vista processuale, il reato di Atti persecutori (Stalking) innesca un regime di massima severità cautelare, data la sua natura di delitto contro la libertà morale e la dignità della persona. È fondamentale conoscere che l’arresto è obbligatorio in flagranza e che sono ammesse misure cautelari a tutela della vittima (anche il braccialetto elettronico). La disciplina è sempre procedibile d’ufficio se l’agente è stato ammonito, riflettendo la gravità della condotta abituale sanzionata.

  • Arresto in Flagranza: L’arresto è obbligatorio in flagranza (Art. 380, lett. l-ter, c.p.p.). Attenzione: è un caso in cui è ammessa anche la flagranza differita (Art. 10 L. n. 168/2023).
  • Fermo di Indiziato di Delitto: Il fermo è consentito anche se la pena prevista è inferiore ai limiti ordinari (Art. 384 c.p.p.), qualora sussista un concreto pericolo di fuga (Art. 4, D.Lgs. n. 159/2011).
  • Misure Cautelari Personali: Le misure cautelari sono pienamente ammesse (Art. 280 e 287 c.p.p.), con possibilità di disporre l’allontanamento dalla casa familiare con controllo elettronico (braccialetto) per la tutela dei prossimi congiunti o conviventi.
  • Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono consentite come mezzo di ricerca della prova (Art. 266, lett. f-quater, c.p.p.), dato il forte allarme sociale del reato.
  • Autorità Giudiziaria Competente: La competenza è del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.).
  • Procedibilità (Leva Strategica): Il reato è perseguibile a querela di parte, con un termine di 6 mesi. Attenzione: La procedibilità diventa d’ufficio se l’agente è stato precedentemente ammonito dal questore o in presenza di altre aggravanti. Non è ammessa l’estinzione per condotta riparatoria (Art. 162-ter c.p.).
  • Natura del Reato: È un reato necessariamente abituale, anche se per la giurisprudenza sono sufficienti due episodi (condotte reiterate) per configurarlo. Si perfeziona con l’evento (ansia, paura, modifica delle abitudini).
  • Elemento Psicologico e Tentativo: Richiesto dolo generico (consapevolezza e volontà di reiterare la condotta). Il Tentativo non è configurabile secondo l’indirizzo prevalente, poiché la norma sanziona già la condotta reiterata.
  • Prescrizione e Termini: I termini di prescrizione sono lunghi (variabili tra 6 anni e 6 mesi e 9 anni e 9 mesi). Se il delitto è commesso nei confronti di un minorenne, il termine di prescrizione decorre dal compimento della maggiore età della vittima.
  • Delitto Ostativo e Benefici: Il reato è considerato ostativo (Art. 656, comma 9, c.p.p.), il che limita l’accesso ai benefici penitenziari. La Declaratoria di non punibilità del fatto e la Messa alla prova non sono ammesse.

4. Esempi di casi reali del reato di Atti persecutori.

Per comprendere come il reato di Atti persecutori (Stalking) si configura, è fondamentale analizzare i casi reali che chiariscono il cruciale requisito della reiterazione delle condotte e l’effettiva sussistenza di uno dei tre eventi dannosi previsti dalla legge (ansia, paura, modifica delle abitudini). Questi esempi illustrano la prova del nesso causale tra la molestia/minaccia e il pregiudizio subito dalla vittima.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Mario e Lucia – Dalla relazione alla persecuzione. Mario, dopo la fine della relazione, inizia una serie di condotte reiterate (pedinamenti, messaggi anonimi) culminate nel presentarsi con una pistola scacciacani. La condotta rientra nello stalking aggravato dall’uso di un’arma (anche se non funzionante), poiché l’oggetto è oggettivamente idoneo a intimidire. Il giudice valuta il grave stato di ansia di Lucia come prova dell’evento dannoso.

Giovanni e il collega Paolo – L’ambiente lavorativo sotto pressione. Giovanni invia email denigratorie e dissemina falsi pettegolezzi su Paolo. Sebbene non vi sia una minaccia diretta, le sue azioni reiterate costituiscono molestie che costringono la vittima a modificare le proprie abitudini (ad esempio, la serenità lavorativa e le interazioni con i colleghi). Questo configura il reato di atti persecutori per interferenza subdola nella vita professionale.

Francesco e Sara – La relazione abusata. Francesco, ex compagno di Sara, sfrutta la fiducia e le informazioni riservate acquisite durante la relazione per minacciarla e costringerla a rivederlo. Il comportamento integra la fattispecie aggravata del reato di stalking commesso da persona che è stata legata da una relazione affettiva alla vittima (Art. 612-bis, comma 2 c.p.), innalzando drasticamente la pena.

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Anna e il vicino di casa – Le molestie quotidiane. Anna subisce molestie quotidiane dal vicino (osservazioni invadenti, biglietti intimidatori). Nonostante l’assenza di minacce esplicite, il clima intimidatorio la spinge a modificare le sue abitudini (evita di uscire da sola). Questa modifica oggettiva delle abitudini di vita è una delle tre prove dell’evento dannoso richieste per la configurazione del reato di stalking.

Claudia e il partner violento – Dalla convivenza agli atti persecutori. Claudia riceve minacce e messaggi intimidatori dal suo ex convivente, Stefano. Questa condotta rientra nell’aggravante specifica del reato di stalking commesso contro un ex convivente (Art. 612-bis, comma 2 c.p.). La tua consulenza è fondamentale per la vittima per formalizzare la querela e ottenere immediatamente le misure cautelari di allontanamento e divieto di avvicinamento.

Roberta e il superiore – Il potere come arma di persecuzione. Roberta è vittima di atteggiamenti persecutori da parte del suo superiore, che usa la sua posizione di potere per svalutarla e ostacolarle la carriera. Sebbene non vi siano minacce esplicite, la reiterazione delle molestie altera la serenità di Roberta, integrando il reato di atti persecutori perché causa un grave stato di ansia e paura (uno dei tre eventi dannosi).


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Atti persecutori.

La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 612-bis c.p. (Stalking), chiarendo il rigore con cui deve essere accertato l’elemento della reiterazione delle condotte e, soprattutto, la prova dell’evento dannoso (grave stato d’ansia, fondato timore o modifica delle abitudini). Le sue pronunce sono essenziali per distinguere lo Stalking da reati minori e per valutare la sussistenza del nesso causale tra la condotta e il pregiudizio subito dalla vittima.

Massima: «In tema di reati contro la persona, il delitto di omicidio commesso da chi abbia perpetrato atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa assorbe, ai sensi dell’art. 84, comma primo, cod. pen., il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. solo nel caso in cui, in relazione al reato più grave, sia stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., e vi sia stato, in ragione di essa, un effettivo aumento della pena, non verificandosi, altrimenti, la duplicazione di sanzioni che la disciplina del reato complesso intende evitare» (Cass. pen., n. 39688/2023). Spiegazione: Quando un atto persecutorio sfocia in omicidio, il reato di stalking viene assorbito in quello di omicidio solo se l’aggravante specifica (es. premeditazione) comporta un aumento della pena. Questo evita che la stessa condotta venga punita due volte.

Massima: «In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., la “relazione affettiva” tra autore del reato e persona offesa, pur se non intesa necessariamente soltanto come “stabile condivisione della vita comune”, postula quantomeno la sussistenza, da verificarsi in concreto, di un legame connotato da un rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione, costituendo l’abuso o l’approfittamento di tale legame il fondamento della “ratio” di aggravamento della disposizione in esame» (Cass. pen., n. 21641/2023). Spiegazione: L’aggravante dell’esistenza di una relazione affettiva si applica se tra autore e vittima c’è un legame di fiducia che la vittima riteneva protettivo. Questo abuso di fiducia rende più grave il reato.

Massima: «In tema di atti persecutori, ricorre l’aggravante dell’uso di arma anche nel caso di una pistola scacciacani, in quanto qualsiasi oggetto che abbia, all’apparenza, le caratteristiche intrinseche di un’arma può provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio più intenso» (Cass. pen., n. 12757/2023). Spiegazione: L’uso di una pistola scacciacani è considerato un’aggravante perché, anche se non letale, può generare un forte effetto intimidatorio sulla vittima, alterandone la serenità.

Massima: «Integra il delitto di atti persecutori la condotta di chi cagiona lesioni personali volontarie a danno della persona offesa, trattandosi di una modalità di consumazione del reato che rientra nella nozione di molestia, in quanto concretizza un’indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica» (Cass. pen., n. 15734/2023). Spiegazione: Aggredire fisicamente una persona può essere una forma di stalking, in quanto rappresenta una grave interferenza nella vita della vittima, creando un clima di paura e insicurezza.

Massima: «In tema di atti persecutori, il termine di prescrizione, per la natura abituale del reato, decorre, in caso di contestazione ‘aperta’, dal momento in cui cessa il compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa dell’abitualità, ove emerga dalle risultanze processuali» (Cass. pen., n. 12498/2022). Spiegazione: Il reato di stalking, essendo abituale, si prescrive solo dopo che è stato compiuto l’ultimo atto persecutorio, poiché gli episodi si considerano parte di una condotta continuativa.

Massima: «Il reato di atti persecutori concorre con quello di riduzione in servitù nel caso in cui le condotte siano state poste in essere in diversi segmenti temporali, in quanto l’operatività della clausola di sussidiarietà di cui all’art. 612-bis cod. pen. postula l’unità naturalistica del fatto» (Cass. pen., n. 37136/2022). Spiegazione: Stalking e riduzione in servitù possono essere contestati insieme se le condotte sono distinte nel tempo e non fanno parte di un unico evento.

Massima: «In tema di atti persecutori, rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che, pur non essendo direttamente rivolte alla persona offesa, comportino subdole interferenze nella sua vita privata» (Cass. pen., n. 25248/2022). Spiegazione: Anche azioni indirette, come influenzare l’ambiente di lavoro o sociale della vittima, possono configurare il reato di stalking, poiché interferiscono con la vita privata in modo subdolo e intimidatorio.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Atti persecutori.

Il reato di Atti persecutori (Art. 612-bis c.p.) è una fattispecie complessa che si realizza attraverso condotte reiterate di minaccia o molestia e richiede la prova che abbiano causato un grave stato di ansia o paura o abbiano costretto la vittima a modificare le proprie abitudini di vita (l’evento dannoso).

La Cassazione ha chiarito che il reato è di natura abituale (bastano due episodi) e che la sua disciplina cautelare è estremamente rigorosa: l’arresto è obbligatorio in flagranza e l’allontanamento dalla casa familiare è frequente. La procedibilità è a querela (con termine di 6 mesi), ma può diventare d’ufficio (se l’autore è stato ammonito).

Affidarsi a un avvocato penalista esperto è fondamentale per contestare l’esistenza della reiterazione e del nesso causale con l’evento dannoso. Per un’assistenza legale qualificata e per costruire la migliore strategia di difesa o tutela a Siracusa o Catania, visita la pagina Contatti del nostro sito e fissa un appuntamento.