1. Cos’è il reato di Minaccia.
Il reato di Minaccia, disciplinato dall’Articolo 612 del Codice Penale, si colloca tra i Delitti contro la Libertà morale. Consiste nel prospettare ad altri un male ingiusto e futuro, con l’obiettivo di intimorire o condizionare la libertà morale della vittima. Questo delitto tutela la libertà individuale, un diritto fondamentale a non subire coazione psicologica.
Il reato si configura per il solo fatto di aver prospettato il male, anche se la minaccia non è seguita da un’azione concreta o da un effetto coattivo (non costringe la vittima a fare/omettere qualcosa). La sua gravità e la pena variano a seconda delle circostanze (come l’utilizzo di armi o i social network). È un reato cruciale nel diritto penale perché, nella sua forma semplice, è procedibile a querela della persona offesa, distinguendosi da reati più gravi come la Violenza privata (Art. 610 c.p.).
2. Testo dell’articolo 612 codice penale: condotte punite e pene previste.
Per comprendere i confini del delitto, è fondamentale analizzare come l’Articolo 612 del Codice Penale sanzioni la prospettazione di un male ingiusto e futuro, tutelando la libertà morale della vittima. La norma prevede una pena che colpisce il semplice pericolo, distinguendosi da fattispecie più gravi come la Violenza privata (che richiede la coazione) e mutando il regime di procedibilità in base alle aggravanti.
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.
Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.
Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.
3. Note procedurali dell’articolo 612 codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Dal punto di vista processuale, il reato di Minaccia (Art. 612 c.p.) presenta un regime cautelare blando (con esclusione di arresto e fermo), data la sua natura non violenta. La disciplina è strategicamente legata alla querela di parte nella forma base. È fondamentale conoscere i criteri di ammissibilità delle intercettazioni (solo se telefoniche) e l’eccezione alla procedibilità a querela in caso di violenza domestica (che muta radicalmente la strategia).
- Arresto e Fermo di Indiziato: Entrambe le misure non sono consentite per il reato di Minaccia.
- Misure Cautelari Personali: Sono consentite solo in un caso specifico: l’allontanamento dalla casa familiare (anche con controllo elettronico) è possibile, anche al di fuori dei limiti di pena ordinari, se il reato è commesso contro un prossimo congiunto o il convivente (Art. 282-bis, comma 6, c.p.p.).
- Intercettazioni: Le intercettazioni sono consentite se la minaccia è effettuata tramite telefono, con semplificazione delle condizioni secondo la normativa specifica (D.L. n. 152/91 e L. n. 203/91).
- Autorità Giudiziaria Competente (Variazione Cruciale): a) Giudice di Pace: Competente per l’ipotesi base (comma 1), con sanzioni limitate a multa o lavori socialmente utili; b) Tribunale Monocratico: Competente per i commi 2 e 3 (minaccia grave) o se ricorre l’aggravante del Giudice di Pace.
- Procedibilità (Leva Strategica): Il reato è ordinariamente perseguibile a querela di parte (Art. 336 c.p.p.). Attenzione: La procedibilità è d’ufficio (con pena aumentata) se si tratta di violenza domestica o minaccia grave commessa da persona già ammonita (L. n. 93/2023).
- Giudizio e Termini: L’Udienza preliminare non è prevista (Art. 550 c.p.p.). I termini di custodia cautelare sono brevi (Art. 303 c.p.p.).
- Bene Tutelato e Tipologia del Reato: La norma protegge la libertà psichica e la tranquillità individuale. È un reato comune, a forma di esecuzione libera (verbale, mimica, o telefonica) e di natura istantanea.
- Elemento Psicologico e Tentativo: Richiede il dolo generico (consapevolezza e volontà di prospettare il male). Il Tentativo non è configurabile per le minacce verbali (orientamento prevalente), ma lo è per quelle scritte o con condotta frazionata.
- Prescrizione e Benefici: Il termine di prescrizione è di 6 anni. La Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto e la Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) sono ammesse.
4. Esempi di casi reali del reato di Minaccia.
Per comprendere come il reato di Minaccia si configura, è fondamentale analizzare i casi reali che chiariscono il cruciale requisito dell’idoneità intimidatoria della condotta e la sua distinzione dal semplice dissenso. Questi esempi illustrano come la giurisprudenza valuti le aggravanti legate all’uso di armi improprie o alla condizione della minaccia (presenza di più persone o mezzi simbolici), elementi che elevano la condotta da semplice illecito a reato.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
Messaggi intimidatori con immagini simboliche. Luca invia alla sua ex compagna Sara foto di un coltello insanguinato accompagnate dalla frase minatoria. Queste immagini, oltre alle parole, vengono considerate una modalità simbolica di minaccia aggravata (il surplus intimidatorio). La condotta è punibile anche se il coltello non era reale, poiché la sua rappresentazione digitale è idonea a ledere la libertà morale della vittima.
Minaccia con arma impropria in un contesto domestico. Giovanni, durante una lite con il fratello Marco, afferra una roncola e minaccia di usarla. La roncola, pur non essendo un’arma da sparo, è considerata arma impropria poiché è un oggetto idoneo all’offesa e il suo utilizzo a scopo intimidatorio qualifica la condotta come minaccia aggravata dall’uso di un’arma.
Minaccia condizionata per evitare una testimonianza. Andrea minaccia Paolo (“finirai male”) per scoraggiarlo dal testimoniare in tribunale. La minaccia è condizionata (legata all’azione della vittima) e costituisce un’aggravante specifica (Art. 336 c.p. o art. 61, n. 2 c.p.) perché è diretta a ostacolare l’amministrazione della giustizia.
Esempi dal punto di vista della persona offesa.
Minaccia in presenza di più persone. Marta è accerchiata da tre compagni di corso, che la minacciano se parlerà. La presenza simultanea di più persone (più di due) aggrava la condotta (Art. 61, n. 1 c.p. o aggravante specifica). La percezione della minaccia è amplificata dalla forza intimidatoria del gruppo, annullando la capacità di difesa della vittima.
Minaccia di morte indiretta ma percepita dalla vittima. Luigi, detenuto, minaccia di morte l’altro detenuto Mario durante una conversazione con gli agenti penitenziari. Nonostante Mario non fosse presente, la minaccia riferita integra il reato. La Cassazione chiarisce che la minaccia si configura per l’idoneità della condotta a intimorire, anche se avviene tramite un intermediario.
Minaccia con oggetti di uso comune come arma impropria. Alessandro, durante una discussione in ufficio, cosparge il pavimento di alcool e impugna un accendino minacciando di dar fuoco. L’uso di un oggetto comune (accendino) in un contesto intimidatorio (alcool) qualifica la minaccia come aggravata dall’utilizzo di un’arma impropria, poiché la combinazione degli elementi crea un potenziale offensivo notevole.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Minaccia.
La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 612 c.p., chiarendo come si definisce il confine tra l’esercizio del diritto di critica/cronaca e l’offesa alla libertà morale. Le sue pronunce sono essenziali per valutare l’idoneità intimidatoria della condotta, la gravità del male prospettato e l’impatto dell’uso dei mezzi di pubblicità (stampa, web) sull’aggravante.
Massima: «Il delitto di minaccia è aggravato dall’uso di modalità simbolica quando si estrinsechi attraverso immagini, segni, oggetti o azioni che abbiano insiti in sé non solo la capacità di evocare ciò che si è inteso minacciare, ma anche un ‘surplus’ intimidatorio derivante proprio dalla modalità simbolica utilizzata» (Cass. pen., n. 19374/2023). Spiegazione: La Corte sottolinea che la minaccia può essere aggravata dall’uso di elementi simbolici, come immagini o oggetti, che aumentano l’effetto intimidatorio. Ad esempio, l’invio di una foto con un’arma o un messaggio con simboli violenti può configurare un reato più grave rispetto alla semplice minaccia verbale.
Massima: «Nel delitto di minaccia, per la configurabilità dell’aggravante delle ‘più persone riunite’ è sufficiente che il soggetto passivo percepisca la simultanea presenza, sia pure ideale, di più persone» (Cass. pen., n. 19374/2023). Spiegazione: L’aggravante si configura quando la vittima percepisce una minaccia proveniente da più persone, anche se queste non sono fisicamente presenti contemporaneamente. La loro presenza ideale può bastare a creare un effetto intimidatorio maggiore.
Massima: «È punibile la minaccia condizionata, salvo che con essa l’autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un’azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima determinerebbe il suo comportamento» (Cass. pen. n. 37438/2021). Spiegazione: La minaccia condizionata è considerata reato se mira a intimidire la vittima. Tuttavia, non è punibile se usata per prevenire un illecito, come quando si avvisa una persona delle conseguenze legali di un suo comportamento scorretto.
Massima: «In tema di minaccia, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi una roncola, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona» (Cass. pen., n. 17942/2020). Spiegazione: Anche oggetti di uso comune, come una roncola, possono essere considerati armi improprie se utilizzati in un contesto minaccioso. Questo determina un’aggravante per il reato di minaccia.
Massima: «Ai fini della configurabilità del delitto di minaccia, non è necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, potendo quest’ultima venirne a conoscenza anche attraverso altri, in un contesto dal quale possa desumersi la volontà dell’agente di produrre l’effetto intimidatorio» (Cass. pen., n. 38387/2017). Spiegazione: Una minaccia può configurarsi anche se la vittima non è presente quando viene pronunciata, purché l’intenzione intimidatoria sia chiara e la vittima ne venga informata. Ad esempio, minacciare una persona davanti a terzi è sufficiente.
Massima: «Integra gli estremi del delitto di minaccia aggravata dall’uso di un’arma, di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen., la condotta di chi cosparga di liquido infiammabile il luogo in cui si trova la vittima e, impugnando un accendino, minacci di appiccare il fuoco» (Cass. pen., n. 26059/2019). Spiegazione: Anche strumenti comuni, come un accendino, possono essere considerati armi improprie se usati in un contesto intimidatorio, come minacciare di appiccare un incendio. Questo costituisce una forma aggravata del reato.
Massima: «La gravità della minaccia va accertata avendo riguardo, in particolare, al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, la condotta minatoria abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa» (Cass. pen.,n. 35593/2015). Spiegazione: Per valutare la gravità di una minaccia è importante considerare sia il linguaggio utilizzato sia il contesto. Ad esempio, una frase intimidatoria pronunciata in un momento di forte agitazione emotiva potrebbe non essere considerata grave se non ha realmente generato paura nella vittima.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Minaccia.
Il reato di Minaccia (Art. 612 c.p.) protegge la libertà morale della persona da comportamenti intimidatori che prospettano un male ingiusto e futuro. La Cassazione ha chiarito che il reato si configura non solo con parole dirette, ma anche attraverso immagini, gesti o oggetti (armi improprie) utilizzati in modo intimidatorio.
La chiave strategica di difesa e accusa risiede nella procedibilità: la Minaccia semplice è procedibile a querela, il che la rende strategicamente gestibile, mentre la Minaccia aggravata (es. con armi, da più persone o in contesto domestico) è perseguita d’ufficio, mutando radicalmente la gravità del procedimento. È cruciale distinguere l’intimidazione coattiva (Art. 610 c.p.) dalla semplice minaccia.
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