Reato di Adescamento di minorenni – Articolo 609-undecies codice penale

1. Cos’è il reato di Adescamento di minorenni.

L’Adescamento di minorenni è un reato previsto dall’Articolo 609-undecies del Codice Penale, specificamente inserito tra i delitti contro la libertà sessuale. La norma è fondamentale per contrastare il fenomeno del “grooming online” in quanto sanziona la fase preparatoria dell’abuso.

Il reato colpisce chiunque, attraverso internet o altri mezzi di comunicazione, cerchi di stabilire un contatto con un minorenne di età inferiore ai 16 anni con l’intento di commettere reati a sfondo sessuale. Questa fattispecie ha natura preventiva e mira a tutelare i minori sanzionando il primo tentativo di manipolazione e avvicinamento telematico.

L’articolo 609-duodecies c.p. prevede inoltre un’aggravante specifica per l’uso di strumenti che impediscono l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche, aumentando significativamente la severità della pena per chi cerca attivamente di eludere le indagini.


2. Testo dell’articolo 609-undecies codice penale: condotte punite e pene previste.

Per comprendere la severità e il perimetro del reato, è fondamentale analizzare come l’Articolo 609-undecies del Codice Penale sanzioni chi compie atti di adescamento (il grooming), colpendo la fase preparatoria di abusi successivi. La norma stabilisce pene che variano in base all’età del minore (sotto i 16 anni) e all’uso di strumenti per l’anonimato, focalizzandosi sul dolo specifico di commettere reati sessuali.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.


3. Note procedurali dell’articolo 609-undecies codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Dal punto di vista processuale, il reato di Adescamento di minorenni presenta una disciplina rigorosa, in quanto colpisce la fase preparatoria degli abusi. Nonostante il fermo sia escluso, le misure cautelari personali sono ammesse e le intercettazioni sono uno strumento essenziale di indagine. La disciplina è sempre procedibile d’ufficio e il reato è un delitto ostativo, a conferma della massima tutela che la legge riserva alla libertà sessuale del minore.

  • Arresto in Flagranza: L’arresto è facoltativo in flagranza di reato (Art. 381, lett. e, c.p.p.).
  • Fermo di Indiziato di Delitto: Il fermo non è consentito in nessun caso, dato che il reato colpisce la fase preparatoria.
  • Misure Cautelari Personali: Le misure cautelari sono consentite (Artt. 280 e 287 c.p.p.). Se il reato è commesso contro un prossimo congiunto o convivente, è possibile disporre l’allontanamento dalla casa familiare con braccialetto elettronico (Art. 282-bis, comma 6, c.p.p.).
  • Intercettazioni: Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni sono consentite (Art. 266 c.p.p.), essenziali per le indagini telematiche.
  • Autorità Giudiziaria Competente: Il reato è di competenza del Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.).
  • Procedibilità e Giudizio: Il reato è procedibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.). L’Udienza preliminare è prevista (Artt. 416 e 418 c.p.p.).
  • Natura e Struttura del Reato: Il reato tutela la libertà personale e sessuale dei minori. È un reato comune, a forma libera e di natura istantanea (si consuma al momento in cui l’adescamento viene realizzato).
  • Elemento Psicologico e Tentativo: Richiede il dolo specifico (l’intenzione di adescare il minore con lo scopo di commettere reati sessuali). Il Tentativo è configurabile e punibile.
  • Prescrizione e Termini: Il termine di prescrizione è di 12 anni. Se il reato è commesso nei confronti di un minorenne, la decorrenza del termine avviene solo al compimento della maggiore età della vittima (Art. 158 c.p.). I termini custodiali sono brevi.
  • Benefici e Limiti: La Declaratoria di non punibilità non è ammessa. La Messa alla prova non è concedibile (Art. 168-bis c.p.p.). Il reato è un delitto ostativo (Art. 4-bis L. n. 354/1975), il che comporta restrizioni nell’accesso ai benefici penitenziari.

4. Esempi di casi reali del reato di Adescamento di minorenni.

Per comprendere come si configura il reato di Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.), è fondamentale analizzare casi reali che chiariscono il cruciale requisito del dolo specifico (l’intento di commettere reati sessuali). Questi esempi, tratti dalla giurisprudenza, illustrano come si valuti la condotta manipolatoria (il grooming) e la configurabilità del reato anche se l’incontro o l’atto sessuale non avvengono.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Mario, il seduttore virtuale. Mario (42 anni) usa lusinghe e attenzioni su Giulia (15 anni) per guadagnarsi la sua fiducia e proporle un incontro per atti sessuali. Questo comportamento configura l’adescamento di minorenni perché le lusinghe sono considerate l’artifizio/raggiro finalizzato a commettere reati sessuali.

Luca e le foto compromettenti. Luca (38 anni) instaura un rapporto di amicizia virtuale con Marco (14 anni) e lo convince a inviargli foto personali, fingendo interesse per il cosplay. Il suo scopo reale è raccogliere materiale pedopornografico. Questa condotta è penalmente rilevante perché rientra nel dolo specifico dell’adescamento (finalità di commettere reati sessuali o connessi).

Giovanni e il finto agente. Giovanni (45 anni) si spaccia per carabiniere, usando un raggiro per indurre Andrea (15 anni) a un incontro sessuale. Attenzione strategica: se il minorenne ha più di 14 anni e non vi è coercizione, l’adescamento potrebbe non rientrare nell’ambito dell’Art. 609-undecies c.p. (la giurisprudenza richiede il compimento di atti idonei a indurre il minore in errore sulla sua autodeterminazione), rendendo l’esito del procedimento incerto.

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Chiara e il rapporto online pericoloso. Chiara (13 anni) invia foto in abiti succinti a Daniele, un adulto che si presenta come coetaneo. Il reato di adescamento di minorenni si è consumato nel momento in cui Daniele ha instaurato il rapporto di fiducia con lusinghe per indurla a compiere un atto penalmente rilevante (l’invio di immagini). L’azione punisce l’atto manipolatorio che ha leso l’autodeterminazione della minore.

Federico e l’incontro mancato. Federico (12 anni) riceve messaggi insistenti per un servizio fotografico, ma si ritira parlandone con i genitori. Anche se l’adescatore non è riuscito a incontrare il bambino, il reato è comunque configurabile e punibile come tentativo di adescamento, poiché la legge sanziona il semplice tentativo di carpire la fiducia del minore per scopi sessuali.

Sara e l’offerta di denaro. Sara (14 anni) riceve messaggi che le offrono soldi in cambio di foto intime. L’offerta di denaro o utilità configura un’aggravante del reato di adescamento, poiché mira a superare la volontà del minore sfruttando la vulnerabilità economica o l’ingenuità. La giurisprudenza conferma che il reato si consuma nel luogo in cui si trova la vittima, poiché è lì che si verifica l’offesa al bene giuridico tutelato.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Adescamento di minorenni.

La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 609-undecies c.p., chiarendo come il reato si configuri come reato di pericolo che sanziona la fase preparatoria dell’abuso. Le sue pronunce sono essenziali per definire il perimetro del dolo specifico (l’intento di commettere reati sessuali) e per valutare la sussistenza del tentativo in assenza di contatto fisico, specialmente nell’ambiente telematico.

Massima: «In tema di adescamento di minorenni, costituisce “lusinga” idonea a “carpire la fiducia del minore” qualsiasi allettamento – fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni – con cui l’agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall’art. 609-undecies cod. pen.» (Cass. pen., n. 33257/2022). Spiegazione: L’adescamento non richiede minacce o violenza. Anche semplici complimenti, attenzioni o promesse possono essere strumenti per guadagnare la fiducia del minore e spingerlo a compiere atti illeciti. Questo è un aspetto chiave del reato di grooming online, dove l’adulto manipola il minore con gentilezza per raggiungere il suo scopo.

Massima: «In tema di adescamento di minorenni, la sussistenza del dolo specifico, ove consistente nello scopo di commettere il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all’art. 600-quater cod. pen., deve essere necessariamente desunta facendo ricorso a parametri oggettivi, dai quali possa inferirsi il movente sessuale della condotta» (Cass. pen., n. 26266/2022). Spiegazione: Per provare il reato di adescamento, è necessario dimostrare che l’intento dell’autore fosse quello di ottenere materiale pedopornografico o compiere altri reati sessuali. Non basta un semplice contatto con il minore: bisogna valutare elementi oggettivi, come il tipo di messaggi inviati, le richieste fatte e il contesto della conversazione.

Massima: «Il reato di adescamento di minorenni, previsto dall’art. 609-undecies cod. pen., si consuma nel tempo e nel luogo in cui l’agente realizza le condotte descritte nella fattispecie incriminatrice; tuttavia, qualora l’illecito sia posto in essere tramite internet o con mezzi di comunicazione a distanza, la sua consumazione si verifica nel luogo in cui si trova il minore adescato, perché il delitto presuppone una comunicazione tra due soggetti e in tale luogo si perfeziona la dimensione offensiva del fatto» (Cass. pen., n. 36492/2019). Spiegazione: Se l’adescamento avviene online, il reato si considera consumato nel luogo in cui si trova il minore e non in quello dell’adescatore. Questo principio è fondamentale per stabilire la competenza territoriale del tribunale, che sarà quello della città dove il minore ha subito il danno.

Massima: «In tema di reato di adescamento previsto dall’art. 609-undecies cod. pen., l’oggetto del dolo specifico deve riguardare anche gli atti sessuali che l’agente intende compiere carpendo la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce e, cioè, per mezzo dell’attività di adescamento descritta dalla fattispecie» (Cass. pen., n. 17373/2019). Spiegazione: Per configurare il reato di adescamento, non è necessario che vi sia già stato un incontro o un contatto fisico con il minore. Basta dimostrare che l’adulto ha persuaso il minore con strategie manipolative per indurlo a compiere o subire atti sessuali.

Massima: «In tema di reati sessuali, non integra gli estremi del reato di cui all’art. 609-undecies cod. pen. la condotta di adescamento di minore commessa al fine di avere rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni di età, essendo tale finalità estranea alle ipotesi di cui all’art. 609-quater, comma primo, n. 2) cod. pen.» (Cass. pen., n. 23173/2018). Spiegazione: Se l’adescamento è finalizzato a un rapporto sessuale consenziente con un minore tra i 14 e i 16 anni, potrebbe non configurare il reato di adescamento di minorenni, perché il Codice Penale non lo prevede tra i casi punibili. Tuttavia, restano applicabili altre norme se vi sono elementi di coercizione, minaccia o abuso di autorità.

Massima: «In tema di reati sessuali, in forza della clausola di riserva prevista dall’art. 609-undecies cod. pen., il reato di adescamento di minori si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata» (Cass. pen., n. 8691/2017). Spiegazione: Il reato di adescamento di minorenni si applica solo se la condotta dell’autore non integra già un altro reato sessuale (come violenza sessuale o pornografia minorile). Se il comportamento dell’adescatore configura un reato più grave, verrà punito per quest’ultimo.

Massima: «In tema di reato di adescamento previsto dall’art. 609-undecies cod. pen., il dolo specifico consistente nell’intenzione di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-bis 600-ter e 600-quater cod. pen., non deve necessariamente risultare manifesto da quanto esplicitato nella condotta direttamente posta in essere nei confronti del minore, ben potendo la relativa prova essere ricavata anche “aliunde”» (Cass. pen., n. 20427/2020). Spiegazione: Non è necessario che l’adescatore dichiari esplicitamente il suo intento illecito. Il dolo può essere dedotto da elementi esterni, come il tipo di comunicazione avuta con il minore, il linguaggio usato, le richieste fatte e il contesto generale della relazione.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Adescamento di minorenni.

Il reato di Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.) è un reato sessuale che sanziona la fase preparatoria dell’abuso. La Cassazione ha chiarito che il reato si consuma attraverso lusinghe, attenzioni o promesse online, con la volontà (il dolo specifico) di commettere un reato sessuale, anche se non esplicitato.

La chiave strategica di difesa risiede nell’analisi del contenuto dei messaggi e nel contestare l’esistenza del dolo specifico, che non si presume. Data la massima severità del reato (delitto ostativo) e la sua procedibilità d’ufficio, è fondamentale un intervento legale immediato. Il nostro studio è specializzato nel valutare le prove digitali e la condotta manipolatoria.

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