Reato di Corruzione di minorenne – Articolo 609-quinquies codice penale

1. Cos’è il reato di Corruzione di minorenne.

Il reato di Corruzione di minorenne, previsto dall’Articolo 609-quinquies del Codice Penale, è un delitto di massima gravità contro la libertà sessuale. La fattispecie punisce chiunque compia atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni con il dolo specifico di turbarne lo sviluppo psico-fisico o di indurlo ad atti sessuali.

Questo reato tutela i minori da qualsiasi forma di esposizione a condotte sessualmente esplicite, anche in assenza di contatto fisico diretto tra l’autore e il minore. L’elemento strategico cruciale è la volontà di turbare lo sviluppo o indurre all’atto, rendendo l’analisi del dolo specifico la chiave di volta del procedimento penale. Le pene sono severe e comportano anche misure accessorie.


2. Testo dell’articolo 609-quinquies codice penale: condotte punite e pene previste.

Per comprendere la severità e la struttura della norma, è fondamentale analizzare come l’Articolo 609-quinquies del Codice Penale sanzioni chi compie atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni. La legge stabilisce che il delitto si configura per l’esposizione o l’induzione del minore, con la pena che varia in base alla gravità della condotta e al dolo specifico di turbarne lo sviluppo psicofisico.

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.


3. Note procedurali dell’articolo 609-quinquies codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Dal punto di vista procedurale, il reato di Corruzione di minorenne innesca un regime rigoroso a causa della vulnerabilità della vittima. Sebbene l’arresto e il fermo non siano consentiti per il reato base, sono ammesse le misure cautelari personali e le intercettazioni in casi specifici. È fondamentale conoscere i criteri di applicazione di tali misure e il regime di procedibilità d’ufficio, che riflette la tutela rafforzata del sano sviluppo psicosessuale del minore di 14 anni.

  • Arresto in Flagranza e Fermo: L’arresto è facoltativo in flagranza (Art. 381 c.p.p.). Il Fermo di indiziato di delitto non è consentito, riflettendo un limite cautelare nonostante la gravità del reato.
  • Misure Cautelari Personali: Le misure cautelari sono pienamente consentite (Artt. 280 e 287 c.p.p.). In particolare, l’allontanamento dalla casa familiare (anche con braccialetto elettronico) è ammesso senza limiti di pena se il reato è commesso ai danni di un prossimo congiunto o convivente.
  • Intercettazioni: Possono essere autorizzate (Art. 266 c.p.p.) in particolare per i casi previsti dal comma 4 (ipotesi più gravi).
  • Autorità Giudiziaria Competente: La competenza è attribuita al Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.), salvo aggravanti che possano modificare la competenza. L’Udienza preliminare è prevista (Artt. 416 e 418 c.p.p.).
  • Procedibilità: Il reato è procedibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.), a tutela del sano sviluppo del minorenne.
  • Prescrizione: Il termine di prescrizione è di 12 anni (per i commi 1, 2 e 3) e 15 anni (per il comma 4). La prescrizione è raddoppiata e decorre dal compimento della maggiore età della vittima (Art. 158 c.p.).
  • Elemento Psicologico e Tentativo: Richiesto dolo specifico (volontà di corrompere il minorenne sessualmente). Il Tentativo è configurabile e punibile.
  • Benefici e Limiti: La Declaratoria di non punibilità e la Messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) non sono concedibili. Il reato è ostativo (Art. 4-bis L. 354/75), il che comporta restrizioni nell’accesso ai benefici penitenziari.

4. Esempi di casi reali del reato di Corruzione di minorenne.

Per comprendere come si configura il reato di Corruzione di minorenne (Art. 609-quinquies c.p.) in assenza di contatto fisico, è fondamentale analizzare casi reali che chiariscono il cruciale requisito del dolo specifico (l’intento di turbare lo sviluppo psicosessuale). Questi esempi dimostrano come la giurisprudenza valuti le condotte di esposizione o induzione del minore, anche attraverso mezzi telematici.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

La videochiamata inappropriata. Andrea, 47 anni, compie atti sessualmente espliciti davanti alla telecamera durante una videochiamata con Chiara (12 anni). Nonostante il contatto fisico sia assente, il reato di corruzione di minorenne si configura ugualmente, poiché la giurisprudenza considera la videochat una modalità che rende gli atti avvenuti “in presenza” della vittima. L’elemento essenziale è l’esposizione diretta.

L’invio di immagini vietate. Marco, fotografo, invia via WhatsApp immagini pornografiche a Lorenzo (11 anni) con la scusa di “educarlo”. Il reato si configura anche in assenza di un incontro fisico, perché l’invio di immagini ha il dolo specifico di turbare lo sviluppo psico-fisico del minore, inducendolo a superare le inibizioni e ad accettare contenuti sessuali espliciti.

L’esibizione in strada. Giovanni, 52 anni, compie atti sessualmente espliciti in un parco, mirando a coinvolgere emotivamente Sofia (13 anni) seduta su una panchina. La condotta non solo costituisce atti osceni in luogo pubblico, ma rientra nel reato di corruzione di minorenne perché l’atto mira a coinvolgere emotivamente la minore e turbarne lo sviluppo.

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Il contatto indesiderato online. Elena (10 anni) interrompe una videochiamata dopo che un uomo le chiede di attivare la telecamera per mostrarle “un gioco per adulti”. Nonostante la bambina si sia rifiutata e l’atto non sia stato compiuto, la condotta è comunque punibile come corruzione di minorenne (tentata) perché l’uomo ha agito con il dolo specifico di indurre o esporre la minore.

Il vicino di casa e il materiale pornografico. Alessandro (12 anni) viene invitato dal vicino di casa, Luca, a vedere un videogioco. Una volta dentro, Luca gli mostra immagini e video pornografici, cercando di normalizzare la visione. L’abuso della fiducia familiare e l’esposizione del minore a tali scene integrano il reato di corruzione di minorenne, in quanto il chiaro scopo è quello di turbare lo sviluppo psicosessuale.

La bambina costretta ad assistere. Francesca (9 anni) viene esposta accidentalmente a rapporti sessuali tra la madre e il compagno nella stanza accanto. Nonostante la madre e il compagno non agiscano con l’intento primario di turbarla, la mancanza di preoccupazione per la presenza della minore (l’omessa vigilanza sul suo ambiente) configura un’esposizione che può integrare il reato di corruzione di minorenne, poiché lede il suo diritto a un sano sviluppo psicosessuale.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Corruzione di minorenne.

La Corte di Cassazione ha fornito indicazioni fondamentali sull’interpretazione dell’Articolo 609-quinquies c.p., chiarendo come il reato si configuri in assenza di contatto fisico diretto. Le sue pronunce sono essenziali per definire il perimetro del dolo specifico (l’intento di turbare lo sviluppo psicosessuale) e la validità della nozione di “presenza” virtuale o ambientale del minore nell’atto sessuale dell’agente.

Massima: «Il delitto di corruzione di minorenni realizzato mediante il compimento di atti sessuali in presenza di persona infraquattordicenne al fine di farla assistere, di cui all’art. 609-quinquies, comma primo, cod. pen., è configurabile anche nel caso in cui tali atti, pur compiuti a distanza, siano condivisi con il minore mediante videochat, nel corso della loro commissione, posto che il mezzo di comunicazione telematica, volutamente utilizzato dall’agente, consente di ritenere gli atti commessi in presenza della persona offesa» (Cass. pen., Sez. III, n. 15261/2023). Spiegazione: Il reato di corruzione di minorenne si realizza anche se gli atti sessuali avvengono a distanza, purché siano trasmessi in diretta al minore, ad esempio tramite una videochiamata. La Cassazione ha chiarito che l’uso consapevole di strumenti tecnologici come le videochat equivale alla presenza fisica dell’autore del reato di fronte alla vittima.

Massima: «Il delitto di corruzione di minorenne commesso mediante esibizione di materiale pornografico è caratterizzato, stante il fine di indurre il minore infraquattordicenne a compiere o subire atti sessuali, dal dolo specifico, la cui sussistenza può essere desunta anche dalle circostanze di tempo e luogo della condotta, laddove indicative delle specifiche finalità dell’atto» (Cass. pen., Sez. III, n. 30435/2022). Spiegazione: Se un adulto mostra materiale pornografico a un minore di 14 anni con l’intento di influenzarlo psicologicamente per spingerlo a compiere o subire atti sessuali, si configura il reato di corruzione di minorenne. La prova del dolo, cioè dell’intenzione di corrompere il minore, può essere dedotta dal contesto, ad esempio se il materiale viene mostrato in un luogo appartato o in momenti strategici.

Massima: «In tema di corruzione di minorenne, anche le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica – pur svolgendosi in assenza di contatto fisico con la vittima – sono riconducibili alla fattispecie di cui art. 609-quinquies, comma secondo, cod. pen., poiché il far assistere persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali o il mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica degli interlocutori» (Cass. pen., Sez. III, n. 14210/2019). Spiegazione: La corruzione di minorenne si può realizzare anche se l’autore del reato e il minore non si trovano nello stesso luogo fisico. L’invio di video o immagini esplicite tramite WhatsApp o altri mezzi digitali può essere sufficiente per configurare il reato, se finalizzato a condizionare la sessualità del minore.

Massima: «Ai fini della configurabilità del reato di corruzione di minorenne è sufficiente l’esibizione, a persona minore degli anni 14, di foto pedopornografiche (nella specie minori con genitali in mostra), in modo tale da coinvolgere emotivamente la persona offesa e compromettere la sua libertà sessuale» (Cass. pen., Sez. III, n. 31263/2017). Spiegazione: Mostrare a un minore immagini esplicite di altri bambini o adolescenti in pose sessuali è sufficiente per integrare il reato di corruzione di minorenne. L’obiettivo della norma è proteggere il corretto sviluppo psicosessuale del minore, anche senza che ci sia un contatto fisico.

Massima: «Il delitto di corruzione di minorenne e quello di atti osceni in luogo pubblico concorrono formalmente se la condotta dell’agente non si limita ad offendere il pudore o l’onore sessuale, ma è posta in essere anche in modo da coinvolgere emotivamente la persona offesa» (Cass. pen., Sez. III, n. 3196/2009). Spiegazione: Se un adulto si esibisce in modo osceno in pubblico e un minore assiste alla scena, la condotta può integrare due reati: Atti osceni in luogo pubblico (se il comportamento è idoneo a turbare la sensibilità generale); Corruzione di minorenne, se il comportamento è mirato a influenzare o coinvolgere il minore sul piano sessuale.

Massima: «In tema di reati sessuali, il dolo specifico richiesto ai fini della configurabilità del delitto di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies, c.p. ) è incompatibile con il dolo eventuale» (Cass. pen., Sez. III, n. 15633/2008). Spiegazione: Perché si configuri il reato di corruzione di minorenne, l’autore deve agire con una intenzione chiara e precisa di corrompere il minore. Non basta che accetti semplicemente il rischio di farlo (dolo eventuale). Ciò significa che il comportamento deve essere volontario e consapevole.

Massima: «In tema di reati sessuali, il delitto di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.) si configura anche nel caso di una presenza temporanea del minore in occasione dello svolgimento di un rapporto sessuale tra adulti» (Cass. pen., Sez. III, n. 9111/2008). Spiegazione: Se un minore assiste involontariamente a un rapporto sessuale tra adulti, si può configurare il reato di corruzione di minorenne. Anche una presenza temporanea è sufficiente, soprattutto se il minore non è stato allontanato subito. La norma protegge i più giovani dall’essere esposti a situazioni inadatte alla loro età.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Corruzione di minorenne.

Il reato di Corruzione di minorenne (Art. 609-quinquies c.p.) tutela il sano sviluppo psicosessuale dei minori di 14 anni dall’esposizione a condotte o contenuti sessuali. La Cassazione ha confermato che il reato si configura anche tramite mezzi telematici (videochat) o esibizioni in assenza di contatto fisico.

L’elemento chiave per la difesa è il dolo specifico: l’autore deve agire con l’intenzione chiara di turbare lo sviluppo o di indurre il minore ad atti sessuali. Il reato è procedibile d’ufficio e la sua gravità impone una strategia che contesti la sussistenza di questo intento specifico.

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