Reato di Violenza sessuale – Articolo 609-bis codice penale

1. Cos’è il reato di Violenza sessuale.

Il reato di violenza sessuale è disciplinato dall’articolo 609-bis del Codice Penale, inserito nel Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo XII (Dei delitti contro la persona), Capo III (Dei delitti contro la libertà personale), Sezione I (Dei delitti contro la libertà individuale). Questa norma tutela la libertà sessuale delle persone, considerata un diritto inviolabile, e punisce chiunque costringa un altro individuo, con violenza, minaccia o abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali. La legge si applica tanto per proteggere le vittime quanto per definire con precisione i confini della responsabilità penale di chi è accusato di violenza sessuale. In questi casi, un’accusa di violenza sessuale può avere conseguenze molto gravi, portando a una possibile condanna per violenza sessuale, con pene severe previste dalla normativa.

Affrontare un’accusa di violenza sessuale, così come trovarsi nella condizione di essere vittima di tale reato, richiede una chiara comprensione delle implicazioni giuridiche e procedurali. In entrambi i casi, affidarsi a un avvocato difesa violenza sessuale è essenziale per tutelare i propri diritti e predisporre una strategia efficace. Chi intende presentare una denuncia per violenza sessuale deve conoscere l’iter previsto dalla legge e le possibili conseguenze. Un avvocato penalista Siracusa o un avvocato penalista Catania può fornire assistenza sia all’indagato che alla vittima, garantendo una difesa solida o un adeguato supporto nella costituzione di parte civile. Per ulteriori informazioni o per richiedere una consulenza legale, visita la pagina Contatti del sito.


2. Testo dell’articolo 609-bis codice penale: condotte punite e pene previste.

L’articolo 609-bis del Codice Penale stabilisce quali comportamenti sono considerati violenza sessuale e quali sono le relative sanzioni. La norma punisce chi, attraverso violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe un’altra persona a compiere o subire atti sessuali.

Di seguito, il testo integrale dell’articolo 609-bis del codice penale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.


2-bis. Circostanze aggravanti del reato di Violenza sessuale. Articolo 609-ter codice penale.

L’articolo 609-ter del Codice Penale prevede una serie di circostanze aggravanti che rendono più grave il reato di violenza sessuale e comportano un aumento della pena. Tra le situazioni più rilevanti rientrano l’uso di armi, la commissione del reato da parte di più persone, il legame di parentela con la vittima o il fatto che questa sia minorenne.

Di seguito, il testo integrale dell’articolo 609-ter del codice penale.

La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.


3. Note procedurali dell’articolo 609-bis codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…

Affrontare un’accusa di violenza sessuale comporta importanti conseguenze sul piano processuale. A seconda della gravità del caso, possono essere applicate misure cautelari, come la custodia in carcere o i domiciliari, e nei casi più gravi è previsto l’arresto in flagranza. Inoltre, è fondamentale conoscere i tempi di prescrizione del reato e le fasi del procedimento penale. Di seguito, un’analisi delle principali questioni procedurali legate all’articolo 609-bis del Codice Penale.

  • Arresto: È obbligatorio in flagranza di reato per i fatti previsti dal primo e secondo comma dell’art. 609 bis (art. 380, lett. d-bis, c.p.p.). È invece facoltativo in flagranza nei casi previsti dal terzo comma, ma è necessario che sia stata presentata querela, quando questa è richiesta (art. 381, comma 3, c.p.p.).
  • Fermo di indiziato di delitto: È consentito ai sensi dell’art. 384 c.p.p. Prima della riforma del 2019, non era ammesso per il terzo comma a causa del limite minimo edittale inferiore a un anno e otto mesi di reclusione.
  • Misure cautelari personali: Sono consentite ai sensi degli artt. 280 e 287 c.p.p. L’allontanamento dalla casa familiare, anche con modalità di controllo elettronico (art. 275-bis c.p.p.), è ammesso nei casi previsti dall’art. 282-bis, comma 6, c.p.p., anche quando la pena prevista è inferiore ai limiti ordinari dell’art. 280 c.p.p., qualora il reato sia commesso contro un prossimo congiunto o il convivente.
  • Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: Sono consentite come mezzo di ricerca della prova (art. 266 c.p.p.). In presenza di aggravanti, si applica anche l’estensione delle norme previste dal D.L. n. 374/01 e dal D.L. n. 152/91, che includono l’uso del captatore informatico ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 216/17.
  • Autorità giudiziaria competente: La competenza è sempre del Tribunale collegiale, ai sensi dell’art. 33-bis, lett. c, c.p.p.
  • Procedibilità: È generalmente a querela di parte, che deve essere presentata entro 12 mesi e risulta irrevocabile (art. 336 c.p.p. e art. 609-septies c.p.p.). Tuttavia, si procede d’ufficio nelle ipotesi previste dal quarto comma dell’art. 609-septies, come quando il reato è connesso a lesioni, anche lievissime, finalizzate alla violenza. Non è applicabile l’estinzione del reato per condotta riparatoria (art. 162-ter c.p.). Nei casi in cui il reato sia stato commesso prima che diventasse perseguibile a querela, si procede comunque d’ufficio se connesso a un altro delitto perseguibile a querela in forza del D.L. n. 16/2022.
  • Udienza preliminare: È prevista, ai sensi degli artt. 416 e 418 c.p.p.
  • Termini custodiali: I termini sono medi (art. 303 c.p.p.), ma diventano lunghi se il delitto è aggravato dall’art. 609-ter c.p.p. L’attenuante dell’ultimo comma, pur essendo a effetto speciale, non incide sui termini.
  • Bene tutelato: La libertà sessuale.
  • Tipologia del reato: È un reato comune.
  • Forma di esecuzione: È vincolata all’uso di violenza, minaccia o abuso di autorità.
  • Modalità di perfezionamento: Il reato si configura come istantaneo e si perfeziona con il verificarsi dell’evento. Esiste un dibattito sulla qualificazione del reato come “di azione” o “di evento”, con parallelismi alle percosse.
  • Natura del reato: È un reato istantaneo.
  • Prescrizione: Il termine è di 24 anni, ai sensi degli artt. 157, comma 6, e 51, comma 3-bis, c.p.p. Se commesso ai danni di un minorenne, la prescrizione decorre dagli eventi indicati nell’ultimo comma dell’art. 158 c.p.
  • Elemento psicologico: Il dolo generico.
  • Tentativo: È configurabile, ma qualsiasi contatto fisico intrusivo perfeziona già il reato.
  • Delitto ostativo: È qualificato come delitto ostativo ai sensi dell’art. 4-bis L. n. 354/75.

4. Esempi di casi reali del reato di Violenza sessuale.

Per comprendere meglio come viene applicata la legge sulla violenza sessuale, può essere utile analizzare alcuni casi reali affrontati dalla giurisprudenza. Gli esempi che seguono, basati su decisioni della Corte di Cassazione, mostrano situazioni concrete in cui è stato contestato il reato di violenza sessuale, evidenziando gli elementi chiave che hanno portato a una condanna o a un’assoluzione.

Esempi dal punto di vista del presunto autore.

Giovanni e il rapporto di paternità. Giovanni, padre di una ragazza di 13 anni, viene accusato di abusi sessuali nei confronti della figlia. Il giudice riconosce il concorso tra l’aggravante speciale del rapporto di paternità (art. 609-ter, comma primo, n. 1, c.p.) e quella comune dell’abuso di relazioni domestiche (art. 61, comma primo, n. 11, c.p.), considerando che queste aggravanti si basano su principi diversi e non si sovrappongono. Questo comporta un aumento della pena per Giovanni.

Alessandro e la pistola visibile. Alessandro, un uomo di 40 anni, porta una pistola visibile al fianco durante un incontro con la sua ex compagna, Chiara, e utilizza il clima di intimidazione generato dall’arma per commettere un atto sessuale contro la sua volontà. Nonostante la pistola non sia stata fisicamente impugnata o usata per minacciare, la Corte riconosce l’aggravante dell’uso dell’arma (art. 609-ter, comma primo, n. 2, c.p.) in quanto la sua presenza visibile ha avuto un effetto coercitivo.

Luca e le lesioni personali. Luca, nel corso di un’aggressione a una conoscente, Marta, la colpisce causando lesioni fisiche lievi e successivamente compie un atto sessuale senza il suo consenso. Il giudice riconosce il concorso tra il reato di lesioni personali e quello di violenza sessuale, oltre all’applicazione dell’aggravante del “pregiudizio grave” per Marta, data la sua giovane età e l’impatto psicologico subito (art. 609-ter, comma primo, n. 5-sexies, c.p.).

Esempi dal punto di vista della persona offesa.

Anna, la vittima legata al letto. Anna, una donna anziana, viene immobilizzata al letto dal suo compagno, che utilizza un lenzuolo per legarla e commettere atti sessuali contro la sua volontà. La Corte riconosce la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 609-ter, comma primo, n. 4, c.p., in quanto la compromissione della libertà personale di Anna ha facilitato il compimento della violenza sessuale.

Elena e la condizione di minorenne. Elena, una ragazza di 14 anni, è vittima di ripetuti abusi da parte di un vicino di casa. La reiterazione delle condotte abusive causa un grave pregiudizio psicologico alla giovane, che richiede un lungo percorso di supporto psicologico. Il giudice applica l’aggravante prevista dall’art. 609-ter, comma primo, n. 5-sexies, c.p., sottolineando il grave impatto della condotta sullo sviluppo e sulla salute mentale della vittima.

Marco e l’intimidazione con l’arma. Marco, un uomo di 25 anni, viene avvicinato da un conoscente, Fabio, che porta con sé un coltello visibile al fianco. Sebbene il coltello non venga mai impugnato, Fabio usa la sua presenza per costringere Marco a compiere atti sessuali. La Corte riconosce l’applicazione dell’aggravante dell’uso dell’arma, considerando sufficiente la sua visibilità per creare un’atmosfera intimidatoria che ha impedito a Marco di difendersi.

Se ti trovi coinvolto in situazioni come queste, sia come persona offesa sia come indagato, è fondamentale affidarsi a un avvocato esperto in diritto penale per tutelare i tuoi diritti e affrontare il percorso giudiziario. Per richiedere una consulenza o per maggiori informazioni, visita la pagina Contatti del sito.


5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Violenza sessuale.

La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sul reato di violenza sessuale, chiarendo aspetti fondamentali come la definizione degli atti sessuali, il consenso e le circostanze che aggravano o escludono la responsabilità penale. Le sentenze riportate offrono un quadro utile per comprendere l’orientamento della giurisprudenza su questo reato.

Massima: «E’ configurabile il concorso dell’aggravante speciale del rapporto di paternità, di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 1), cod. pen., con quella comune dell’abuso di relazioni domestiche, di cui all’art. 61, comma primo, n. 11), cod. pen., dovendosi escludere, in ragione della diversità della ‘ratio’, della natura e del fondamento delle stesse, la sussistenza di un concorso apparente di norme, con conseguente operatività del criterio dell’assorbimento» (Cass. pen., Sez. III, n. 36011/2023). Spiegazione: Il reato di violenza sessuale può aggravarsi sia per il rapporto di paternità tra l’autore e la vittima, sia per l’abuso della relazione domestica. Queste due aggravanti non si sovrappongono ma si sommano, poiché si fondano su principi diversi: il primo riguarda il legame familiare, il secondo il contesto abitativo o relazionale.

Massima: «Il delitto di lesioni personali concorrente con quello di violenza sessuale non assorbe la circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 5-sexies, seconda parte, cod. pen., essendo la nozione di ‘malattia nel corpo o nella mente’ del reato di lesioni meno ampia di quella di ‘pregiudizio grave’ di cui a detta aggravante» (Cass. pen., Sez. III, n. 5234/2022). Spiegazione: Quando la violenza sessuale causa alla vittima gravi conseguenze psicologiche o fisiche, questa circostanza si aggiunge al reato di lesioni personali. Il “pregiudizio grave” previsto per la violenza sessuale è più ampio rispetto al concetto di malattia delle lesioni personali e può derivare anche senza violenza fisica diretta.

Massima: «In tema di reati sessuali, la circostanza aggravante prevista dall’art. 609-ter, comma primo, n. 4 cod. pen., non riguarda il modo con cui vengono esercitate la violenza o la minaccia, bensì una condizione oggettiva della persona offesa, che preesiste e non si identifica con le stesse» (Cass. pen., Sez. III, n. 17383/2021). Spiegazione: L’aggravante relativa alla compromissione della libertà personale si applica quando la vittima era già in una condizione di vulnerabilità che ha favorito la violenza, indipendentemente dalle modalità specifiche con cui la violenza è stata esercitata.

Massima: «In tema di delitto circostanziato, ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l’arma sia addirittura impugnata per minacciare» (Cass. pen., Sez. III, n. 7754/2021). Spiegazione: Per configurare l’aggravante dell’uso dell’arma, basta che l’arma sia visibile e crei un clima di intimidazione, anche se non viene fisicamente usata. La semplice presenza dell’arma può essere sufficiente a indurre paura e costringere la vittima.

Massima: «La previsione di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 5-sexies, cod. pen., che dispone un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore un pregiudizio grave, è riferibile solo a fatti di violenza sessuale commessi ai danni di vittima minorenne» (Cass. pen., Sez. III, n. 8223/2020). Spiegazione: Questa aggravante si applica esclusivamente nei casi in cui la vittima è minorenne. Il pregiudizio grave può derivare non solo dalla violenza fisica ma anche da un danno psicologico causato dalla reiterazione della condotta abusiva.

Massima: «Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 609-ter, comma primo, n. 4), cod. pen., la compromissione della libertà personale della vittima deve preesistere cronologicamente alla condotta di violenza» (Cass. pen., Sez. III, n. 35990/2020). Spiegazione: Se la libertà personale della vittima era già compromessa prima della violenza (ad esempio per una disabilità o una limitazione fisica), questa condizione può configurare un’aggravante poiché facilita la commissione del reato.

Massima: «In tema di violenza sessuale, la relazione affettiva, la cui sussistenza integra la circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen., va limitata ai rapporti personali analoghi a quelli di tipo coniugale che abbiano facilitato il compimento del delitto» (Cass. pen., Sez. III, n. 48822/2018). Spiegazione: L’aggravante della relazione affettiva si applica quando l’autore del reato sfrutta un rapporto personale simile a quello coniugale per commettere la violenza. Tuttavia, non è sufficiente un legame affettivo generico: il rapporto deve aver agevolato il compimento del reato.

Comprendere queste decisioni della Cassazione aiuta a chiarire come la legge tuteli le vittime e punisca adeguatamente i responsabili. Per ricevere una consulenza legale e proteggere i tuoi diritti, visita la pagina Contatti del sito.


6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Violenza sessuale.

Le decisioni della Corte di Cassazione in materia di violenza sessuale dimostrano come la legge italiana miri a tutelare in modo rigoroso la libertà e la dignità delle persone, con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità delle vittime. Gli orientamenti giurisprudenziali chiariscono l’applicazione delle aggravanti, come quelle legate al rapporto di parentela, all’abuso di relazioni domestiche, all’uso di armi o alla condizione minorile della vittima. Al contempo, sottolineano la gravità delle conseguenze psicologiche e fisiche che tali reati comportano, riconoscendo il concorso tra differenti reati e aggravanti. In molti casi, la giurisprudenza evidenzia i criteri per determinare una condanna per violenza sessuale, valutando le prove e la credibilità delle dichiarazioni.

Comprendere questi principi è essenziale sia per chi deve difendersi da un’accusa di violenza sessuale, sia per chi cerca giustizia dopo aver presentato una denuncia per violenza sessuale. Ogni caso richiede un’attenta analisi legale per garantire la tutela dei diritti e una corretta applicazione delle norme. Affidarsi a un avvocato difesa violenza sessuale con esperienza nel reato 609-bis codice penale è fondamentale per costruire una strategia adeguata, sia nella difesa dell’imputato che nella tutela della vittima.

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