1. Cos’è il reato di Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.
Il reato previsto dall’Articolo 391-ter del Codice Penale sanziona l’introduzione, la consegna e l’utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla comunicazione (come smartphone, tablet o router wi-fi) all’interno degli istituti penitenziari. Prima della riforma del 2020, il possesso di un cellulare in carcere da parte di un detenuto era considerato una mera infrazione disciplinare; oggi, invece, costituisce un illecito penale che comporta pene severe non solo per chi utilizza il dispositivo, ma anche per chi lo procura o lo introduce dall’esterno.
La finalità della norma è impedire che i detenuti mantengano contatti non autorizzati con il mondo esterno. Il rischio che il legislatore vuole evitare è che, attraverso l’uso di microcellulari o smartphone, i soggetti ristretti possano continuare a gestire attività illecite, impartire ordini a organizzazioni criminali o intimidire testimoni, vanificando così lo scopo della detenzione e la sicurezza della collettività.
A differenza di altre fattispecie, l’Art. 391-ter c.p. è un reato che può coinvolgere diverse figure, rendendo la responsabilità penale molto ampia:
- Soggetti esterni (Reato comune): Chiunque (familiari, amici o complici) introduca o faccia pervenire il dispositivo al detenuto.
- Il detenuto stesso: La norma punisce espressamente chi riceve o utilizza lo strumento di comunicazione (comma 3).
- Soggetti qualificati (Aggravante): La legge prevede un sensibile aumento di pena se il fatto è commesso da Pubblici Ufficiali, agenti di polizia penitenziaria, incaricati di pubblico servizio o soggetti che esercitano la professione forense (comma 2).
Il termine “indebito” sottolinea che la punibilità scatta ogni qualvolta la comunicazione avvenga al di fuori dei canali ufficiali autorizzati dall’Amministrazione Penitenziaria. Non rileva, dunque, il contenuto delle chiamate o dei messaggi: il reato si perfeziona per il solo fatto di possedere o introdurre un mezzo di comunicazione non consentito nel perimetro carcerario.
2. Testo dell’articolo 391-ter codice penale: condotte punite e pene previste.
L’Articolo 391-ter del Codice Penale introduce un trattamento sanzionatorio severo per contrastare il fenomeno dell’introduzione e dell’uso illecito di dispositivi di comunicazione all’interno delle carceri. La norma tutela l’ordine e la sicurezza dell’istituto penitenziario, punendo sia i soggetti esterni, sia i detenuti, con una specifica aggravante per i professionisti e i pubblici ufficiali.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 391 bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l’uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.
Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.
3. Note procedurali dell’articolo 391-ter codice penale: arresto, misure cautelari, prescrizione…
Il regime processuale dell’Articolo 391-ter del Codice Penale (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti) riflette la volontà del legislatore di reprimere duramente un fenomeno che mina la sicurezza carceraria e l’efficacia della pena. Sebbene non sia ammesso il fermo, l’ordinamento prevede la possibilità di applicare misure cautelari personali, che diventano particolarmente incisive e di natura custodiale quando il reato coinvolge soggetti qualificati come pubblici ufficiali o avvocati. Comprendere la struttura procedurale di questa fattispecie è essenziale per valutare i tempi della prescrizione e le opzioni difensive.
- Fermo di indiziato di delitto: Non consentito.
- Misure cautelari personali: Sono consentite; per le ipotesi aggravate previste dal comma 2, sono applicabili anche le misure custodiali.
- Intercettazioni: Non ammesse come mezzo di ricerca della prova (Art. 266 c.p.p.).
- Autorità Giudiziaria Competente: La competenza spetta al Tribunale monocratico (Art. 33-ter c.p.p.).
- Procedibilità: Il reato è perseguibile d’ufficio (Art. 50 c.p.p.).
- Udienza Preliminare: Prevista per il comma 2.
- Udienza Predibattimentale (D.Lgs. n. 150/2022): Ammessa per il comma 1.
- Misure applicate dal giudice della prevenzione: Non previste.
- Responsabilità di Enti (D.Lgs. n. 231/2001): Non applicabile.
- Estinzione reato per condotta riparatoria: Non applicabile (Art. 162-ter c.p.).
- Eventuali cause di non punibilità: Non previste.
- Bene Tutelato: Rispetto delle decisioni dell’Autorità e sicurezza degli istituti.
- Tipologia: Reato comune.
- Forma di esecuzione del reato: A forma libera.
- Svolgimento che lo perfeziona: Si perfeziona con l’evento (disponibilità del dispositivo per il detenuto).
- Natura: Istantaneo.
- Elemento Psicologico: Dolo generico.
- Tentativo: Configurabile.
- Prescrizione: Il termine è di 6 anni.
- Benefici Processuali: Sono ammesse sia la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.) sia la richiesta di messa alla prova (Art. 168-bis c.p.).
4. Esempi di casi reali del reato di Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.
L’applicazione dell’Articolo 391-ter del Codice Penale richiede particolare attenzione nel distinguere le condotte penalmente rilevanti da quelle che non integrano la fattispecie, soprattutto in relazione all’oggetto materiale introdotto o consegnato. Attraverso l’analisi di questi scenari dal punto di vista del presunto autore, esamineremo come la giurisprudenza della Cassazione interpreti i limiti oggettivi della norma.
Esempi dal punto di vista del presunto autore.
L’introduzione in carcere di un apparecchio privo di batteria e SIM.
Marco si reca al colloquio in carcere congiunto e tenta di consegnare al fratello detenuto un vecchio telefono cellulare, ma privo di batteria e di scheda SIM. La condotta di Marco non integra il reato di cui all’art. 391-ter c.p. Infatti, l’idoneità del dispositivo ad effettuare comunicazioni è requisito essenziale della fattispecie. Un apparecchio del tutto inservibile non è un dispositivo idoneo e, in ossequio al principio di determinatezza della pena, il fatto non è punibile.
Il tentativo di introduzione della sola scheda SIM.
Durante i controlli di sicurezza, viene rinvenuta addosso a un visitatore una scheda SIM occultata, destinata a un detenuto. Il soggetto esterno non risponde del delitto di cui all’art. 391-ter c.p., poiché la scheda SIM, considerata isolatamente, non rientra nel concetto di “apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni”. Trattandosi di norma penale, non è ammessa un’interpretazione analogica in malam partem.
L’introduzione di un dispositivo bloccato immediatamente prima della consegna.
Un complice introduce all’interno della struttura carceraria un micro-cellulare nascondendolo nel pacco destinato al detenuto, ma il dispositivo viene intercettato dalla Polizia Penitenziaria prima che il detenuto ne acquisisca la disponibilità. L’autore commette il reato di accesso indebito di cui al primo comma dell’art. 391-ter c.p., in quanto il reato si perfeziona anche se il detenuto non ha la concreta possibilità di utilizzare lo strumento. Il legislatore punisce la condotta di introduzione e messa a disposizione per tutelare la sicurezza dell’istituto.
5. Cosa dice la Cassazione (con spiegazione) sul reato di Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.
L’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione in merito all’Articolo 391-ter del Codice Penale è fondamentale per comprendere i confini applicativi di questa fattispecie introdotta di recente. I giudici di legittimità hanno chiarito diversi aspetti cruciali: dalla definizione di “dispositivo idoneo alla comunicazione” (escludendo la SIM o i dispositivi privi di alimentazione e scheda), alla natura del bene giuridico tutelato, fino a delimitare l’elemento soggettivo richiesto e i rapporti con altri reati, come la ricettazione.
Perfezionamento del reato (comma 1).
Massima: «Al fine della configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 391 ter, 1 co., non occorre che il soggetto detenuto sia posto nella concreta possibilità di usare il dispositivo idoneo alla comunicazione» (Cass. pen., n. 33534/2025).
Spiegazione: La Suprema Corte chiarisce che il reato di cui al primo comma dell’Art. 391-ter c.p. (che punisce chi procura o introduce il dispositivo) si perfeziona indipendentemente dal fatto che il detenuto riesca effettivamente a utilizzarlo. È sufficiente che il dispositivo venga introdotto nell’istituto o consegnato al detenuto per rendere operativa la tutela penale, poiché il legislatore reprime il pericolo per l’ordine e la sicurezza dell’istituto carcerario.
Idoneità del dispositivo (scheda SIM e batteria).
Massima: «Non è configurabile il delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen. nel caso in cui sia indebitamente introdotto in un istituto penitenziario un apparecchio telefonico privo di scheda SIM e di batteria, in quanto l’idoneità del dispositivo ad effettuare comunicazioni costituisce requisito necessario della fattispecie» (Cass. pen., n. 25746/2025).
Spiegazione: La Cassazione pone un limite oggettivo al reato: il dispositivo deve essere concretamente in grado di effettuare comunicazioni. Se il cellulare introdotto risulta del tutto inutilizzabile (privo sia di batteria che di SIM), viene meno il requisito di idoneità richiesto dalla norma, rendendo il fatto non punibile ai sensi dell’Art. 391-ter c.p.
Bene giuridico tutelato.
Massima: «Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti può essere identificato nell’effettività della pena detentiva e della custodia cautelare in carcere, le finalità delle quali possono risultare frustrate dall’accesso indebito da parte dei detenuti a dispositivi idonei alla comunicazione» (Cass. pen., n. 25194/2025).
Spiegazione: La pronuncia individua chiaramente lo scopo della norma (la ratio). Il bene protetto non è solo la sicurezza interna del carcere, ma l’effettività stessa dell’esecuzione della pena e della custodia cautelare. L’uso dei cellulari da parte dei detenuti rischia di eludere le limitazioni imposte dal giudice, vanificando le finalità rieducative o di prevenzione speciale della detenzione.
Mancanza di previo accordo e reato di ricettazione.
Massima: «Non è configurabile il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetto detenuto nel caso in cui il detenuto riceve l’apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo alla comunicazione senza essersi previamente accordato con il soggetto che l’ha introdotto abusivamente nell’istituto penitenziario, pur potendo la condotta di ricezione, per effetto della clausola di riserva prevista dall’art. 391-ter, comma terzo cod. pen., integrare il più grave delitto di ricettazione…» (Cass. pen., n. 4189/2025).
Spiegazione: La Cassazione esclude l’applicazione dell’art. 391-ter comma 3 (ricezione o utilizzo del dispositivo da parte del detenuto) quando il detenuto non abbia partecipato all’accordo per l’introduzione abusiva. Tuttavia, se la condotta integra gli estremi di un reato più grave (come la ricettazione del dispositivo stesso, frutto del reato di introduzione abusiva), la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato” consente di punire il detenuto per questo titolo di reato più severo.
Introduzione di una scheda SIM singola.
Massima: «Non è configurabile il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui all’art. 391-ter cod. pen., nel caso in cui sia introdotta in un istituto penitenziario, da parte di persona ammessa ai colloqui con un detenuto, una scheda SIM, non essendo consentita l’interpretazione analogica della norma incriminatrice…» (Cass. pen., n. 42941/2024).
Spiegazione: La Corte, in ossequio al principio di stretta legalità e al divieto di analogia in malam partem, stabilisce che la scheda SIM (presa singolarmente) non è riconducibile al concetto di “apparecchio telefonico” o “altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni”. Introdurre la sola SIM non integra, pertanto, il delitto di cui all’articolo 391-ter c.p.
Elemento soggettivo del terzo comma,
Massima: «L’ipotesi di cui all’art. 391 ter, 3° co., c.p. è punita a titolo di dolo generico, come è reso evidente dalla sua formulazione testuale, che non contiene alcun riferimento a particolari finalità che devono animare l’agente; è, dunque, sufficiente la coscienza e la volontà della ricezione del telefono cellulare o di altro strumento di comunicazione da parte del detenuto» (Cass. pen., n. 34282/2024).
Spiegazione: I giudici ribadiscono che per il terzo comma, riferito al detenuto che riceve o utilizza il dispositivo, non è richiesto un dolo specifico. È sufficiente la consapevolezza e la volontà di detenere o utilizzare il dispositivo in carcere, a prescindere dal motivo (o dallo scopo) per cui viene utilizzato.
6. Cosa fare se sei coinvolto nel reato di Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.
Trovarsi indagati o accusati del reato di Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti (art. 391-ter c.p.) rappresenta una situazione di estrema delicatezza. La normativa, introdotta per arginare un fenomeno che mette a rischio la sicurezza interna degli istituti di pena, è interpretata in modo rigoroso dall’Autorità Giudiziaria.
Se ti trovi coinvolto in un procedimento per questo reato, che tu sia un soggetto esterno, un professionista o un detenuto, è fondamentale impostare una strategia difensiva immediata ed efficace. I pilastri su cui agire comprendono:
- Verifica dell’idoneità tecnica del dispositivo: Come ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione, l’apparecchio deve essere concretamente in grado di effettuare comunicazioni. La difesa dovrà accertare se il dispositivo fosse privo di elementi essenziali (come batteria o scheda SIM), oppure se si tratti di una componente singola, come la sola SIM, non riconducibile alla norma penale.
- Analisi dell’elemento materiale e della disponibilità: Sarà necessario valutare se il detenuto avesse l’effettiva disponibilità dello strumento, elemento che perfeziona il reato, o se l’oggetto sia stato intercettato prima.
- Valutazione dei rapporti con altri reati: Nel caso in cui il detenuto riceva un dispositivo senza un accordo preventivo, la condotta potrebbe essere riqualificata in reati differenti (come la ricettazione), la cui gravità e le cui implicazioni processuali vanno vagliate attentamente.
- Accesso ai benefici processuali: Nei casi di minore gravità, la difesa potrà valutare l’applicabilità della messa alla prova (Art. 168-bis c.p.) o la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.).
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